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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/09/2025, n. 2193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2193 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE LAVORO
Nella causa R.G.L. 3806/2025, instaurata tra le parti:
(C.F.: ), ass. avv. DATTILO Parte_1 C.F._1
CARLO, elett.te domiciliato presso lo studio professionale del difensore, sito in Torino, via
Madama Cristina n. 8
- PARTE RICORRENTE -
(C.F. ), ass. avv. PARISI TOMMASO, elett.te domiciliato presso l'Ufficio CP_1 P.IVA_1
legale distrettuale, sito in Torino, via Arcivescovado n. 9
- PARTE CONVENUTA -
Conclusioni: come da verbale
Oggetto: indebito previdenziale – ripetizione – pensione c.d. quota 100
1 1. Con ricorso ex art. 442 cpc, depositato in data 28/4/2025, ha Parte_1
rappresentato:
- di essere titolare della pensione c.d. quota 100 (art. 14 d.l. 4/2019) n. 001-810311585368 CAT
VO, dall'1/1/2021;
- che l' , con provvedimento del 27/9/2024, ha ricalcolato il trattamento pensionistico, CP_1
comunicando altresì la sussistenza di indebito, per complessivi euro 37.444,03 (corrispondenti agli interi importi percepiti a titolo di pensione negli anni 2022 e 2023); ciò perché l'esponente avrebbe lavorato per la società tra il 2022 ed il 2023, percependo rispettivamente euro Pt_2
462,90 ed euro 2.694,04.
Il ha contestato la sussistenza dell'indebito, sostenendo l'assenza dei presupposti, in Pt_1
quanto: - l'attività da lui svolta sarebbe stata di tipo autonomo ed occasionale, e solo per errore della società non rettificato neppure dopo apposita richiesta) sarebbe stato qualificato Pt_2
come di lavoro subordinato;
- non sussistono quindi i presupposti per ritenere la non cumulabilità di tale attività con il trattamento pensionistico, come previsto dall'art. 14 co 3 d.l.
4/2019, e di conseguenza non sussistono i presupposti per la ripetizione delle somme pagate nel periodo 2022-2023 dall' . CP_1
Il ha, in subordine, richiesto che l'indebito fosse ridotto a soli euro 3.156,94, ovvero al Pt_1
reddito da lavoro percepito nel periodo sopra indicato, intendendo la non cumulabilità dei due redditi nel senso di escludere dalla pensione spettante quanto appunto percepito in ragione dell'attività lavorativa svolta.
L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Per l' , infatti, il CP_1 CP_2
ricorrente ha svolto attività qualificata espressamente come di lavoro subordinato;
conseguentemente vi è regime di incompatibilità tra i redditi derivanti da tale rapporto ed il trattamento pensionistico.
In causa non è stata svolta attività istruttoria.
2 2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Sul piano normativo, deve rilevarsi che l'art. 14 del d.l. 4/2019, conv. in l. 26/2019, istitutivo del trattamento pensionistico c.d. quota 100 (requisito anagrafico di 62 anni e requisito contributivo di 38 anni), al comma 3 ha previsto: “La pensione di cui al comma 1 non è
cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo,
ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”. La richiesta restitutoria dell' si fonda su tale dettato normativo. CP_1
Passando all'esame dei documenti versati in causa (doc. 2 e 3 ricorrente, doc. 4, 5 e 6 ) CP_1
risulta che nelle Certificazioni Uniche del sostituto di imposta relative agli anni 2022 Pt_2
e 2023, i redditi del ricorrente sono indicati come derivanti da rapporto di lavoro subordinato,
e così nelle dichiarazioni modello 730 inviate dallo stesso ricorrente. Il ha allegato, in Pt_1
ricorso, che l'istruttoria espletanda avrebbe dimostrato che il rapporto di lavoro era invece qualificabile come autonomo ed occasionale, ma non ha in realtà offerto prove utili a detta riqualificazione.
Si è quindi in ipotesi facente parte del regime di non cumulabilità previsto dall'art. 14 co 3 d.l.
4/2019, ovvero in ipotesi di prestazione di lavoro subordinato e ne consegue la legittimità della pretesa restitutoria dell' . CP_1
Deve poi ricordarsi che la Corte Costituzionale, con sentenza 234/2022, ha rigettato la questione di illegittimità costituzionale della norma presente nell'art. 14 co 3 d.l. 4/2019, con riferimento alla pretesa disparità di trattamento tra lavoratori subordinati i quali abbiano percepito redditi inferiori ad euro 5.000,00 ed i lavoratori autonomi occasionali nelle medesime condizioni economiche. Per la Consulta, infatti: “Non si può non considerare l'eccezionalità della misura
pensionistica in esame [la pensione c.d. quota 100], che ha consentito, per il triennio 2019-
2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni,
3 senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il
legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli
rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di
violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del
pensionato che ha raggiunto la cosiddetta “quota 100” dal mercato del lavoro, anche al fine
di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema
previdenziale sostenibile. Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di
redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il
presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico
anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione
della Nuova assicurazione sociale per l'impiego – NASpI –, nella sentenza n. 194 del 2021), e
mette a rischio l'obiettivo occupazionale”.
Deve da ultimo esaminarsi la domanda subordinata del ricorrente, con la quale si è richiesto di ridurre la somma ripetibile da parte dell' nella misura del reddito percepito in forza CP_2
dell'attività lavorativa. Sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n.
30994/2024, secondo la quale “In tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di
cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato - stabilito per la pensione cd. "quota
cento" dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla l. n. 26 del 2019 - comporta la
perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività
lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio
solidaristica (come affermato nella sentenza della Corte cost. n. 234 del 2022), ma in concorso
con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale
nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del lavoro
deve essere effettiva”. Ne consegue che la pretesa restitutoria dell' , relativa agli interi CP_1
4 importi corrisposti a titolo di pensione per gli anni 2022 e 2023, interessati da contemporanea attività lavorativa d natura subordinata, è legittima.
In conclusione, il ricorso, come anticipato, deve essere interamente rigettato.
3. In ordine alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429, 442, 443 c.p.c.,
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- visto l'art. 91 cpc, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti di;
CP_1
spese liquidate in complessivi euro 6.580,00, oltre ad accessori di legge.
Torino, 24/9/2025
IL GIUDICE
DOTT. SIMONE ROMITO
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE LAVORO
Nella causa R.G.L. 3806/2025, instaurata tra le parti:
(C.F.: ), ass. avv. DATTILO Parte_1 C.F._1
CARLO, elett.te domiciliato presso lo studio professionale del difensore, sito in Torino, via
Madama Cristina n. 8
- PARTE RICORRENTE -
(C.F. ), ass. avv. PARISI TOMMASO, elett.te domiciliato presso l'Ufficio CP_1 P.IVA_1
legale distrettuale, sito in Torino, via Arcivescovado n. 9
- PARTE CONVENUTA -
Conclusioni: come da verbale
Oggetto: indebito previdenziale – ripetizione – pensione c.d. quota 100
1 1. Con ricorso ex art. 442 cpc, depositato in data 28/4/2025, ha Parte_1
rappresentato:
- di essere titolare della pensione c.d. quota 100 (art. 14 d.l. 4/2019) n. 001-810311585368 CAT
VO, dall'1/1/2021;
- che l' , con provvedimento del 27/9/2024, ha ricalcolato il trattamento pensionistico, CP_1
comunicando altresì la sussistenza di indebito, per complessivi euro 37.444,03 (corrispondenti agli interi importi percepiti a titolo di pensione negli anni 2022 e 2023); ciò perché l'esponente avrebbe lavorato per la società tra il 2022 ed il 2023, percependo rispettivamente euro Pt_2
462,90 ed euro 2.694,04.
Il ha contestato la sussistenza dell'indebito, sostenendo l'assenza dei presupposti, in Pt_1
quanto: - l'attività da lui svolta sarebbe stata di tipo autonomo ed occasionale, e solo per errore della società non rettificato neppure dopo apposita richiesta) sarebbe stato qualificato Pt_2
come di lavoro subordinato;
- non sussistono quindi i presupposti per ritenere la non cumulabilità di tale attività con il trattamento pensionistico, come previsto dall'art. 14 co 3 d.l.
4/2019, e di conseguenza non sussistono i presupposti per la ripetizione delle somme pagate nel periodo 2022-2023 dall' . CP_1
Il ha, in subordine, richiesto che l'indebito fosse ridotto a soli euro 3.156,94, ovvero al Pt_1
reddito da lavoro percepito nel periodo sopra indicato, intendendo la non cumulabilità dei due redditi nel senso di escludere dalla pensione spettante quanto appunto percepito in ragione dell'attività lavorativa svolta.
L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Per l' , infatti, il CP_1 CP_2
ricorrente ha svolto attività qualificata espressamente come di lavoro subordinato;
conseguentemente vi è regime di incompatibilità tra i redditi derivanti da tale rapporto ed il trattamento pensionistico.
In causa non è stata svolta attività istruttoria.
2 2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Sul piano normativo, deve rilevarsi che l'art. 14 del d.l. 4/2019, conv. in l. 26/2019, istitutivo del trattamento pensionistico c.d. quota 100 (requisito anagrafico di 62 anni e requisito contributivo di 38 anni), al comma 3 ha previsto: “La pensione di cui al comma 1 non è
cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo,
ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”. La richiesta restitutoria dell' si fonda su tale dettato normativo. CP_1
Passando all'esame dei documenti versati in causa (doc. 2 e 3 ricorrente, doc. 4, 5 e 6 ) CP_1
risulta che nelle Certificazioni Uniche del sostituto di imposta relative agli anni 2022 Pt_2
e 2023, i redditi del ricorrente sono indicati come derivanti da rapporto di lavoro subordinato,
e così nelle dichiarazioni modello 730 inviate dallo stesso ricorrente. Il ha allegato, in Pt_1
ricorso, che l'istruttoria espletanda avrebbe dimostrato che il rapporto di lavoro era invece qualificabile come autonomo ed occasionale, ma non ha in realtà offerto prove utili a detta riqualificazione.
Si è quindi in ipotesi facente parte del regime di non cumulabilità previsto dall'art. 14 co 3 d.l.
4/2019, ovvero in ipotesi di prestazione di lavoro subordinato e ne consegue la legittimità della pretesa restitutoria dell' . CP_1
Deve poi ricordarsi che la Corte Costituzionale, con sentenza 234/2022, ha rigettato la questione di illegittimità costituzionale della norma presente nell'art. 14 co 3 d.l. 4/2019, con riferimento alla pretesa disparità di trattamento tra lavoratori subordinati i quali abbiano percepito redditi inferiori ad euro 5.000,00 ed i lavoratori autonomi occasionali nelle medesime condizioni economiche. Per la Consulta, infatti: “Non si può non considerare l'eccezionalità della misura
pensionistica in esame [la pensione c.d. quota 100], che ha consentito, per il triennio 2019-
2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni,
3 senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il
legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli
rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di
violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del
pensionato che ha raggiunto la cosiddetta “quota 100” dal mercato del lavoro, anche al fine
di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema
previdenziale sostenibile. Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di
redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il
presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico
anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione
della Nuova assicurazione sociale per l'impiego – NASpI –, nella sentenza n. 194 del 2021), e
mette a rischio l'obiettivo occupazionale”.
Deve da ultimo esaminarsi la domanda subordinata del ricorrente, con la quale si è richiesto di ridurre la somma ripetibile da parte dell' nella misura del reddito percepito in forza CP_2
dell'attività lavorativa. Sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n.
30994/2024, secondo la quale “In tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di
cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato - stabilito per la pensione cd. "quota
cento" dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla l. n. 26 del 2019 - comporta la
perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività
lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio
solidaristica (come affermato nella sentenza della Corte cost. n. 234 del 2022), ma in concorso
con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale
nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del lavoro
deve essere effettiva”. Ne consegue che la pretesa restitutoria dell' , relativa agli interi CP_1
4 importi corrisposti a titolo di pensione per gli anni 2022 e 2023, interessati da contemporanea attività lavorativa d natura subordinata, è legittima.
In conclusione, il ricorso, come anticipato, deve essere interamente rigettato.
3. In ordine alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429, 442, 443 c.p.c.,
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- visto l'art. 91 cpc, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti di;
CP_1
spese liquidate in complessivi euro 6.580,00, oltre ad accessori di legge.
Torino, 24/9/2025
IL GIUDICE
DOTT. SIMONE ROMITO
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