Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/04/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 70/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di conSIlio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 70/2025 V.G. posta in decisione il 06/03/2025 e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 residente in [...] (avv.ti Dina Costa ed Emanuela
Rijillo)
e
, nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 residente in [...] (avv.ti Dina Costa ed Emanuela
Rijillo)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
10/01/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in EL (PZ) in data
25/07/2019, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 29, Parte II,
preso atto che l'udienza del 06/03/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di EL (PZ) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la SI.ra trasferirà altrove la propria residenza entro e non oltre la data Controparte_1 di comparizione dei coniugi innanzi l'intestato Tribunale mentre il SI. Parte_1 resterà ad abitare nell'immobile familiare concesso a lui in locazione e del quale continuerà a corrispondere il pagamento del canone di locazione, di tutte le utenze e delle spese condominiali;
3) i figli e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori pur Per_1 Per_2 continuando a vivere nell'immobile familiare, prevalentemente con il padre, SI. Parte_1
;
[...]
4) i genitori, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente mentre, le decisioni di maggiore interesse per la prole, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
5) la madre, SI.ra , potrà vedere e tenere con sé i figli e nei Controparte_1 Per_1 Per_2
tempi e con le modalità di seguito indicate: a week end alternati dal venerdì sera/sabato mattina alla domenica sera/lunedì mattina oltre a due pomeriggi infrasettimanali con pernottamento e riaccompagno a scuola nella giornata successiva;
6) temporaneamente, la SI.ra si trasferirà presso l'abitazione dei suoi genitori che CP_1 continueranno a coadiuvare i coniugi nella gestione dei minori, all'occorrenza, come già di fatto avviene;
7) le festività natalizie e pasquali saranno alternate di anno in anno con previsione dei singoli giorni di festività, data l'età dei minori, più precisamente il 25 dicembre con un genitore e il
26 dicembre con l'altro genitore, stesso principio di alternanza sarà applicato anche per le festività di capodanno e pasquali, rispettando di anno in anno il principio dell'alternanza, compatibilmente con le rispettive eSIenze lavorative dei genitori che si impegnano, sin da ora,
a garantire ai minori l'opportunità di trascorrere con ciascun genitore, in modo alternato di anno in anno, i giorni di festa;
8) relativamente alle vacanze estive, i minori potranno trascorrere con i genitori, 20 giorni anche non consecutivi, da concordarsi preventivamente entro il mese di maggio di ogni anno e compatibilmente con le ferie lavorative di entrambi i genitori in modo che i minori possano trascorrere pari tempo con l'uno e con l'altro;
9) i coniugi, di comune accordo, ritengono doveroso provvedere al mantenimento diretto dei figli, in considerazione del tempo che trascorreranno con l'uno e con l'altro genitore;
10) i coniugi si impegnano a corrispondere nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei minori, come da protocollo in uso presso il
Tribunale di Ravenna, di cui si riporta stralcio a seguire:
A) SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI
• che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione lella documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro:
⁃ spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola);
-spese parascolastiche (prescuola e dopo scuola unicamente nel caso di compatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
babysitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per eSIenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei);
-spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico).
B) SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRAI GENITORI:
- spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni); ⁃ spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica);
⁃ spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate);
- spese ludiche. sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, 1 motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro).
In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
11) l'assegno unico per la famiglia sarà suddiviso al 50% fra i genitori, in ragione al mantenimento diretto concordato fra gli stessi;
12) i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti dell'ultimo triennio, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale;
13) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, con l'iscrizione sugli stessi dei figli minori e Per_1 Per_2
14) le spese legali del presente procedimento saranno corrisposte nella misura del 50% ciascuno.”
Così deciso il 25.03.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi