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Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 09/05/2024, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1850/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Varesano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1850/2021 promossa da:
(c.f. ), residente in [...] C.F._1
7/H, ed elettivamente domiciliata in Melegnano, Via Oberdan 4, presso lo studio dell'avv. Flavio
Biancardi (c.f. , che la rappresenta e difende;
C.F._2
ATTRICE contro
(c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 Controparte_3
rappresentante pro-tempore, con sede legale in Melegnano, Piazza Risorgimento, 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela Maggi (c.f. , ed elettivamente domiciliato presso C.F._3
il suo studio in Milano, Via Luigi Anelli, 6;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice
“Piaccia al Giudice Unico del Tribunale di Lodi, contrariis reiectis, così giudicare:
A) Accertare e dichiarare la civile responsabilità del in ordine ai fatti di Controparte_1
causa;
B) Conseguentemente condannare il , in persona del sindaco pro tempore, a Controparte_1 versare all'attrice a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, la somma di Euro 93.503,17, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia in seguito all'esperita istruttoria, oltre interessi legali e alla rivalutazione monetaria;
C) Sentenza esecutiva;
D) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”.
Conclusioni per parte convenuta
1 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e comunque, non accettando il contraddittorio su eventuali domande nuove, così GIUDICARE
1. Nel merito: respingere la domanda, infondata in fatto e in diritto.
2. In subordine: nella denegata ma non creduta ipotesi di condanna, previa declaratoria di responsabilità della GN ex art.1227, I comma, cod. civ. nella determinazione Pt_1 dell'evento, ridurre il risarcimento a carico del alla misura accertata e Controparte_1
provata in corso di causa, con il con-seguente rigetto della domanda.
3. Con vittoria di spese e compenso professionale.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_1
per sentirlo condannare, a norma dell'art. 2051 c.c., al risarcimento del danno subito in
[...]
occasione del sinistro occorso in data 24.03.2019.
Si è costituita parte convenuta, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
All'udienza di prima comparizione e trattazione sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6
c.p.c.
Depositate le rispettive memorie, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.04.2022, il
G.I. ha ammesso la prova orale dedotta da parte attrice, di cui ha disposto l'interrogatorio formale su istanza di parte convenuta, riservandosi sulla CTU all'esito della prova testimoniale.
All'udienza del 23.09.2022 si è tenuto l'interrogatorio formale ed è stato escusso il teste TE
, con rinuncia di parte attrice all'ulteriore teste, intimato ma non comparso.
[...]
Esaurita l'escussione testimoniale, è stata disposta CTU medico-legale sulla persona dell'attrice.
È stato nominato Consulente d'Ufficio il dott. iscritto all'albo dei CTU presso il Persona_1
Tribunale di Lodi, il quale, prestato il giuramento di rito e svolte le operazioni peritali, ha depositato la relazione medico-legale in data 6.07.2023.
All'udienza del 15.09.2023 i procuratori delle parti nulla hanno osservato in relazione al contenuto della CTU e il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.11.2023.
A tale udienza il Giudice ha concesso i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e, all'esito, ha trattenuto la causa in decisione.
2. Sul regime di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. agisce in giudizio domandando la condanna del al Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni – patrimoniali e non patrimoniali – subiti in occasione del sinistro occorso alle ore 10:30 circa del 24.03.2019.
2 L'attrice rappresenta di essere caduta rovinosamente a terra mentre stava passeggiando lungo via
Marconi a Melegnano, inciampando in una buca presente sul manto stradale nei pressi della parafarmacia. Secondo la prospettiva attorea, in quelle circostanze di tempo e di luogo il dissesto della superficie non poteva essere percepito a causa del gran numero di persone presenti.
La fattispecie prospettata dall'attrice rientra, quindi, nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia.
Giova premettere che, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che prescinde da qualunque connotato di colpa.
Come ha recentemente affermato la Suprema Corte, infatti, “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. civ., sez. VI, ordinanza n. 27724/2018).
La Cassazione ha precisato, tra l'altro, che “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno delle caratteristiche intrinseche della prima” (Cass., sez. III civ.,
16 novembre 2017-1° febbraio 2018, n. 2480, n. 2481, n. 2482).
Nello specifico, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. si fonda sul rapporto intercorrente tra un bene ed il soggetto che ne è custode, intendendosi come tale colui che ha il potere – di diritto o anche di mero fatto – di vigilanza e di controllo sulla cosa: “la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione […]” (cfr. Cass. civ. Sez. III, sent. n. 4279 del 19.02.2008).
È possibile, dunque, affermare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. sussista in virtù della mera relazione intercorrente tra il custode e la cosa, indipendentemente dalla pericolosità attuale o
3 potenziale del bene, salvo il caso fortuito;
responsabilità, comunque, da graduarsi in presenza di un contributo causale del danneggiato.
3. Sulla domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, questo Giudice ritiene che parte attrice abbia provato gli elementi costitutivi della domanda proposta in giudizio e che questa meriti, pertanto, accoglimento.
, in particolare, ha provato il fatto storico e il nesso di causa tra la cosa in custodia e Parte_1
l'evento, mentre il convenuto non ha adempiuto all'onere di provare l'esimente del caso CP_1
fortuito.
Segnatamente, l'attrice ha dedotto:
− di essere caduta rovinosamente a terra in data 23.04.2019 alle ore 10:30 circa, mentre stava passeggiando lungo via Marconi a Melegnano, inciampando in una buca presente sul manto stradale nei pressi della parafarmacia;
− che i Carabinieri di Melegnano, intervenuti sul posto, hanno appurato come l'avvallamento presentasse una circonferenza di settanta centimetri, con quattro/sei centimetri di profondità
(cfr. verbale redatto il 26.03.2019 – doc. 1 parte attrice);
− che il dissesto della superficie non poteva essere percepito a causa del gran numero di persone presenti lungo la via che visitavano il mercato cittadino settimanale;
− che l'area ove si è verificato il sinistro rientra nella custodia del Comune di Melegnano;
− che, trasportata all'ospedale di Vizzolo Predabissi, le è stata diagnosticata una “frattura ingranata della base della testa omerale dx con interessamento del trochite. Frattura pluriframmentata scomposta metaepifisaria distale radiale sx con interessamento intraarticolare e distacco stiloide ulnare… riduzione in altezza del soma di L2 per infossamento della limitante somatica superiore…” (cfr. perizia – doc. 24 parte attrice);
− che, a seguito dell'accaduto, si è sottoposta ad intervento chirurgico per “riduzione e osteosintesi radio sx con placca e viti e riduzione e stabilizzazione omero dx con fissatore esterno”;
− che in data 8.10.2020 si è sottoposta a perizia medico-legale, che ha accertato un danno biologico permanente del 20%, oltre ad una inabilità temporanea parziale al 100% per 12 giorni, al 75% per 60 giorni, al 50% per tre mesi e al 25% per tre mesi (cfr. perizia – doc. 24 parte attrice).
Le deduzioni sopra richiamate, in punto di nesso di causalità nella causazione dell'evento, trovano adeguato riscontro probatorio.
Quanto all'evento storico, i motivi dell'accesso al nosocomio sono confermati dalla valutazione
4 anamnestica del verbale di PS, a tenore del quale le fratture degli arti superiori sarebbero frutto di una “caduta accidentale con traumi multipli” (cfr. cartella clinica – doc. 3 parte attrice).
Parte attrice ha altresì dimostrato quanto affermato sullo stato dei luoghi.
Le fotografie allegate al verbale dei Carabinieri intervenuti (prodotte come doc.
1-2 di parte attrice) comprovano la presenza dell'avvallamento nella zona antistante alla parafarmacia. Tale circostanza non è stata contestata da parte convenuta, che ha confermato la presenza della buca nell'asfalto, limitandosi ad eccepire la piena visibilità del dislivello stradale e la conoscenza della strada da parte della sig.ra , che la percorreva abitualmente per raggiungere il mercato cittadino. Pt_1
Per quanto attiene, invece, alla prova del nesso causale tra l'avvallamento e la caduta dell'attrice, la dinamica del sinistro è stata ricostruita attraverso l'escussione del teste che, presente Testimone_1 al momento del fatto, ha confermato di aver visto l'attrice, che procedeva dinanzi a lui, prendere una storta in corrispondenza dell'avvallamento e rovinare a terra (“il giorno del sinistro mi trovavo al mercato di Melegnano e la GN , che conosco di vista perché ha la bancarella nei Pt_1 mercatini rionali, era davanti a me di qualche metro quando l'ho vista cadere, l'ho vista come prendere una storta ma poi ho constatato che c'era una buca;
la via Marconi quel giorno era chiusa al traffico per via del mercato ed era molto affollata;
c'era una folla di persone e alcune camminavano davanti alla GN perché il mercato è frequentatissimo;
so che la GN Pt_1
produce manufatti di stoffa che vende ai mercatini durante le feste di paese, infatti ho conosciuto la GN alla festa del Carmine di Melegnano della quale ero organizzatore”.
ADR mi sono accorto della presenza di una buca nei pressi della parafarmacia quando sono andato a soccorrere la GN”).
Le dichiarazioni rese dal testimone escusso, indifferente rispetto alle parti, vanno ritenute attendibili, in quanto difettanti di contraddizioni interne e corroborate da elementi di fatto, come sopra richiamati.
Stante, dunque, la ricostruzione del sinistro poc'anzi fornita, questo Giudice ritiene che risulti sussistente il nesso eziologico tra la cosa in custodia, ossia la via pubblica, e i danni lamentati a seguito della caduta, provati dalla documentazione medica versata in atti.
La responsabilità del nella causazione dell'evento non può essere esclusa sulla base delle CP_1
contestazioni mosse dal convenuto, a tenore delle quali avrebbe potuto evitare la Parte_1
caduta prestando attenzione alle condizioni del manto stradale che, in ogni caso, presentavano solo un lieve dislivello agevolmente visibile e privo di potenzialità dannosa.
Le dichiarazioni del teste hanno chiarito la scarsa visibilità dell'avvallamento, di cui lo stesso TE
si accorgeva solo in esito alla caduta della sig.ra , in un giorno particolarmente affollato per Pt_1
lo svolgimento del mercato.
5 Le deduzioni dell'amministrazione non assurgono, dunque, a prova dell'esimente del caso fortuito, necessario a escludere la responsabilità del e appaiono, dunque, inidonee ad interrompere CP_1
il nesso causale tra il custode e la res.
Al riguardo, vale la pena richiamare la giurisprudenza di legittimità, nella parte in cui afferma che
“La condotta della vittima d'un danno causato da una cosa in custodia, pertanto, in tanto può escludere la responsabilità del custode, in quanto possa reputarsi “caso fortuito”; e può reputarsi tale quando fu imprevedibile da parte del custode” (così Cass. civ. Sez. III, sent. n. 25837 del
31.10.2017; in termini analoghi, cfr. Cass. civ. Sez. III, sent. n. 18317 del 18.09.2015).
La condotta tenuta dall'attrice, considerato tutto quanto sopra argomentato, non assume connotati di assoluta imprevedibilità, non potendosi ritenere tale il passaggio da parte di un pedone lungo la via principale, parallela al marciapiede e non inibita in alcun modo al transito, nei giorni di mercato quando la via è particolarmente affollata e non essendo stato fornito alcun elemento di prova in ordine allo stato di visibile pericolosità dell'avvallamento.
Deve, così, affermarsi la responsabilità del convenuto, in qualità di custode della strada in CP_1 cui è occorso l'incidente all'attrice . Parte_1
4. Sul concorso del fatto colposo del danneggiato
Parte convenuta ha altresì eccepito, ai sensi dell'art. 1227 c.c., il concorso colposo dell'attrice nella causazione del danno, che per distrazione non si è accorta dell'avvallamento stradale, nonostante le condizioni di tempo lo rendessero pienamente visibile.
Per delibare in ordine all'eccezione sollevata, occorre premettere che l'art. 2051 c.c. non deroga agli ordinari principi del rapporto di causalità e del concorso di cause, per cui può sussistere, accanto alla responsabilità del custode, la colpa e la responsabilità solidale di altri soggetti.
In particolare, la responsabilità del custode può essere esclusa dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, assunta rispetto alla produzione del danno dalle condotte del danneggiato (o di un terzo), purché “caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (cfr. Cass. civ.
Sez. III, sent. n. 11152 del 27.04.2023).
In ogni caso, rimane fermo l'approdo giurisprudenziale secondo cui “In materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale” (cfr. Cass. civ. Sez. III, sent. n. 15991 del
6 21.07.2011).
Nella ripartizione dell'onere probatorio, infine, l'accertamento del contributo causale della vittima all'evento dannoso “è di tipo oggettivo e va condotto alla stregua dello standard ordinario diligente dell'uomo medio, verificando se vi sia un contrasto con una regola stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza e senza che occorra un comportamento colposo soggettivamente imputabile della detta vittima.” (così Cass. civ. Sez. III, ord. n. 3557 del
13.02.2020).
La prova che il danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere, dunque, fornita dal danneggiante che pretenda di non risarcirlo, in tutto o in parte (ex multis, cfr. Cass. civ. Sez. III, sent. n. 23148 del 31.10.2014; in termini, Cass. civ. Sez. III, sent. n. 9137 del 16.04.2013).
Tanto premesso, nel caso di specie parte convenuta non ha allegato elementi dai quali possa desumersi a ricorrenza di un concorso colposo da parte del danneggiato. L'amministrazione comunale si è limitata a ribadire come l'avvallamento fosse visibile nonostante il gran numero di persone presenti sulla strada, senza tuttavia allegare alcun puntuale elemento dimostrativo della circostanza, né ulteriori idonei a provare la scarsa avvedutezza della sig.ra . Pt_1
Tali affermazioni sono state smentite dalle dichiarazioni del teste sig. , che ha ribadito di TE essersi accorto del dislivello stradale solo in esito alla caduta dell'attrice, in ragione del gran numero di persone che transitavano lungo la via.
In conclusione, a parte attrice non può essere imputato alcun comportamento incauto, né una volontaria esposizione al rischio tale da incidere causalmente nella verificazione del danno.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno;
danno da ascriversi ai sensi dell'art. 2051 c.c. alla sola responsabilità del custode del bene e, dunque, del . Controparte_1
5. Sul quantum debeatur
Con riferimento al quantum debeatur, la CTU del Dott. è pervenuta agli esiti di Persona_1
seguito illustrati.
La perizia ha riconosciuto:
− un periodo di inabilità temporanea assoluta al 10% pari a giorni 11 (undici);
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% pari a giorni 60 (sessanta);
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% pari ad ulteriori giorni 60 (sessanta);
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% pari ad ulteriori giorni 60 (sessanta).
Durante il periodo di inabilità totale e parziale al 75% il grado di sofferenza menomazione-correlata fu di grado elevato, durante quello di inabilità parziale al 50% e al 25% fu di grado medio.
7 Nella perizia il C.T.U. ha riconosciuto, altresì, la sussistenza di postumi permanenti nella misura del
20% di riduzione dell'efficienza psicofisica (cfr. pag. 9 relazione di C.T.U. medico-legale).
Inoltre, il C.T.U. ha accertato che, sulla scorta della documentazione fornita, risultano documentate spese mediche e di cura congrue alle lesioni subite per complessivi € 759,55.
Questo Giudice ritiene di accogliere le conclusioni assunte dal C.T.U., con metodo corretto e immune da vizi logici e di altra natura, peraltro non contestate dalle parti in sede di osservazioni.
Ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n.
184/1986).
Inoltre, la Cassazione a Sez. Unite (sentenze n. 26972-3-4-5/2008, c.d. “sentenze di San Martino”) ha ritenuto che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato,
a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Il giudice, anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico
(procedimento che determina una duplicazione di danno), deve procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Si aggiunga che la cd. “ordinanza decalogo”, Cass. n. 7513/2018, afferma (tra l'altro) che rientrano nel danno non patrimoniale e devono essere oggetto di separata valutazione e liquidazione i
“pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”.
Va ulteriormente precisato che, come statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n. 7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali).
8 Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico-relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale.
Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale.
Tuttavia, tale ulteriore danno è risarcibile in quanto sia specificamente allegato e provato dall'attore.
Alla luce di tali principi, l'Osservatorio di Milano nel 2021 ha integrato i già Controparte_4
adottati nel 2009 che prevedono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiare e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Accanto a una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo- funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva), viene individuata una percentuale di aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi – onde consentire un'adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione – laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva, ferma restando, ovviamente, la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori minimi e massimi, in relazione a fattispecie eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti.
L'applicazione della Tabella non esonera, infatti, il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della CTU.
Con riguardo al quantum, la Cassazione ha statuito che, nella liquidazione del danno biologico, quando, come nella fattispecie concreta, manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi,
9 essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari.
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale – e al quale la
S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e
2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito (Cass., sent. n. 12408/2011).
Circa la personalizzazione del danno la Cassazione, con l'ordinanza n. 7513/2018 (c.d. “decalogo”), ha statuito, tra l'altro, quanto segue: “le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma lo giustificano, si badi, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su
“aspetti dinamico-relazionali”: non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3,
Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014)”.
Nella medesima ordinanza, la Corte di cassazione sul punto così conclude:
- “6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e
l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale).
10 - 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito
(oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”.
Tutto quanto premesso in punto di diritto, nel caso di specie per il danno biologico permanente, gli importi standard indicati nella tabella milanese a titolo di danno biologico dinamico-relazionale devono essere aumentati, posto che sono stati allegati e provati elementi capaci di giustificare una separata valutazione di ulteriori sofferenze fisiche e psichiche della danneggiata rispetto a situazioni consimili.
Deve valorizzarsi, in particolare, l'attività hobbistica di cucito creativo coltivata da parte attrice, sulla quale il teste escusso ha fornito indicazioni, parzialmente compromessa a fronte delle compromissioni permanenti della salute dell'attrice, attesa la severa limitazione nello svolgimento di tale attività per lungo tempo, come accertato anche dal c.t.u. e non contestato dalle parti.
Tale circostanza rappresenta una conseguenza dannosa del tutto peculiare, non già ricompresa nella valutazione del grado di invalidità permanente, e idonea a comportare un'effettiva personalizzazione del danno, da quantificarsi nel caso di specie, nella percentuale del 10% della componente dinamico relazionale del danno biologico permanente.
In ultima analisi, tenuto conto dell'età di al momento del sinistro e al momento della Parte_1 guarigione (61 anni), del sesso e delle condizioni di vita dell'attrice, delle allegazioni di parte e delle risultanze probatorie, dei menzionati criteri tabellari predisposti dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico dinamico-relazionale e da sofferenza soggettiva e della ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della personalizzazione del danno, stimasi equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente al diritto alla salute, quantificato dal CTU e non contestato dalle parti nella misura del 20%, la somma di euro 67.000,00 già rivalutata ad oggi, di cui euro 50.479,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale già maggiorato a fronte della riconosciuta personalizzazione ed euro 16.521,00 a titolo di sofferenza soggettiva interiore atteso che il grado di sofferenza menomazione-correlata a fronte della stabilizzazione dei postumi permanenti della malattia fu di grado medio e che, dunque, non sussistono ragioni per cui discostarsi dalla quantificazione media di tale voce di danno indicata dalle tabelle.
11 Quanto al danno biologico temporaneo, in base alle risultanze della C.T.U., stimasi equo liquidare in favore dell'attrice la somma complessiva già rivalutata di euro 9.999,00 (punto base I.T.T. €
99,00 di cui euro 72,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale ed euro 27,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore). In particolare, pur avendo la CTU rappresentato la sussistenza di una sofferenza soggettiva interiore, nel periodo di invalidità temporanea, di livello medio-alto e, dunque, pur sussistendo elementi che avrebbero giustificato la liquidazione della componente da sofferenza soggettiva interiore in percentuale più alta a quella media sopra indicata, parte attrice ha domandato la liquidazione del solo punto base I.T.T. di € 99,00 e, dunque, in applicazione del principio della domanda, non potrà esserle riconosciuto un importo maggiore.
In definitiva, il danno non patrimoniale subito dall'attrice è pari a complessivi euro 76.999,00, già rivalutati ad oggi.
Sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, questo Giudice ritiene di poter riconoscere in favore dell'attrice, per le spese mediche, la somma complessiva di euro 759,55 atteso che non è possibile ritenere causalmente connesse all'evento di danno altre spese per prestazioni non specificamente riferibili all'evento di danno per cui è causa.
In definitiva, il danno complessivo subito, patrimoniale e non patrimoniale, è pari ad euro
77.758,55 già rivalutato ad oggi.
Gli interessi compensativi, destinati per l'appunto a compensare il creditore del mancato godimento del capitale durante il tempo occorrente per la liquidazione, – secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) – decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il deve essere condannato al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 77.758,55, liquidata in moneta attuale, oltre:
• interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dello 1%, sulla somma di euro
77.758,55 dalla data del 24.03.2019 ad oggi;
• interessi, al tasso legale, sempre sulla somma di euro 77.758,55 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
6. Sulle spese del giudizio
Le spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, tenuto conto
12 dell'accertamento della responsabilità del convenuto nella causazione dell'evento di danno, CP_1
vengono poste integralmente a carico del e liquidate come da dispositivo in Controparte_1
applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 nella versione ratione temporis applicabile alle varie fasi processuali, tenuto conto della non particolare complessità del giudizio.
Le spese di CTU, già liquidate con separata ordinanza, vengono definitivamente ed integralmente poste in capo a parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciato, così provvede:
● Condanna il convenuto a rifondere all'attrice la Controparte_1 Parte_1
somma rivalutata di euro 77.758,55, oltre interessi come specificati in motivazione;
● Condanna il convenuto a rifondere a le spese di lite Controparte_1 Parte_1
che liquida in euro 786,00 per esborsi ed anticipazioni, ed euro 7.897,00 per compensi legali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A.;
● Pone le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, definitivamente ed integralmente a carico di parte convenuta;
Controparte_1
● Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Lodi, 3.05.2024
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Varesano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1850/2021 promossa da:
(c.f. ), residente in [...] C.F._1
7/H, ed elettivamente domiciliata in Melegnano, Via Oberdan 4, presso lo studio dell'avv. Flavio
Biancardi (c.f. , che la rappresenta e difende;
C.F._2
ATTRICE contro
(c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 Controparte_3
rappresentante pro-tempore, con sede legale in Melegnano, Piazza Risorgimento, 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela Maggi (c.f. , ed elettivamente domiciliato presso C.F._3
il suo studio in Milano, Via Luigi Anelli, 6;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice
“Piaccia al Giudice Unico del Tribunale di Lodi, contrariis reiectis, così giudicare:
A) Accertare e dichiarare la civile responsabilità del in ordine ai fatti di Controparte_1
causa;
B) Conseguentemente condannare il , in persona del sindaco pro tempore, a Controparte_1 versare all'attrice a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, la somma di Euro 93.503,17, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia in seguito all'esperita istruttoria, oltre interessi legali e alla rivalutazione monetaria;
C) Sentenza esecutiva;
D) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”.
Conclusioni per parte convenuta
1 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e comunque, non accettando il contraddittorio su eventuali domande nuove, così GIUDICARE
1. Nel merito: respingere la domanda, infondata in fatto e in diritto.
2. In subordine: nella denegata ma non creduta ipotesi di condanna, previa declaratoria di responsabilità della GN ex art.1227, I comma, cod. civ. nella determinazione Pt_1 dell'evento, ridurre il risarcimento a carico del alla misura accertata e Controparte_1
provata in corso di causa, con il con-seguente rigetto della domanda.
3. Con vittoria di spese e compenso professionale.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_1
per sentirlo condannare, a norma dell'art. 2051 c.c., al risarcimento del danno subito in
[...]
occasione del sinistro occorso in data 24.03.2019.
Si è costituita parte convenuta, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
All'udienza di prima comparizione e trattazione sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6
c.p.c.
Depositate le rispettive memorie, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.04.2022, il
G.I. ha ammesso la prova orale dedotta da parte attrice, di cui ha disposto l'interrogatorio formale su istanza di parte convenuta, riservandosi sulla CTU all'esito della prova testimoniale.
All'udienza del 23.09.2022 si è tenuto l'interrogatorio formale ed è stato escusso il teste TE
, con rinuncia di parte attrice all'ulteriore teste, intimato ma non comparso.
[...]
Esaurita l'escussione testimoniale, è stata disposta CTU medico-legale sulla persona dell'attrice.
È stato nominato Consulente d'Ufficio il dott. iscritto all'albo dei CTU presso il Persona_1
Tribunale di Lodi, il quale, prestato il giuramento di rito e svolte le operazioni peritali, ha depositato la relazione medico-legale in data 6.07.2023.
All'udienza del 15.09.2023 i procuratori delle parti nulla hanno osservato in relazione al contenuto della CTU e il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.11.2023.
A tale udienza il Giudice ha concesso i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e, all'esito, ha trattenuto la causa in decisione.
2. Sul regime di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. agisce in giudizio domandando la condanna del al Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni – patrimoniali e non patrimoniali – subiti in occasione del sinistro occorso alle ore 10:30 circa del 24.03.2019.
2 L'attrice rappresenta di essere caduta rovinosamente a terra mentre stava passeggiando lungo via
Marconi a Melegnano, inciampando in una buca presente sul manto stradale nei pressi della parafarmacia. Secondo la prospettiva attorea, in quelle circostanze di tempo e di luogo il dissesto della superficie non poteva essere percepito a causa del gran numero di persone presenti.
La fattispecie prospettata dall'attrice rientra, quindi, nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia.
Giova premettere che, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che prescinde da qualunque connotato di colpa.
Come ha recentemente affermato la Suprema Corte, infatti, “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. civ., sez. VI, ordinanza n. 27724/2018).
La Cassazione ha precisato, tra l'altro, che “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno delle caratteristiche intrinseche della prima” (Cass., sez. III civ.,
16 novembre 2017-1° febbraio 2018, n. 2480, n. 2481, n. 2482).
Nello specifico, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. si fonda sul rapporto intercorrente tra un bene ed il soggetto che ne è custode, intendendosi come tale colui che ha il potere – di diritto o anche di mero fatto – di vigilanza e di controllo sulla cosa: “la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione […]” (cfr. Cass. civ. Sez. III, sent. n. 4279 del 19.02.2008).
È possibile, dunque, affermare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. sussista in virtù della mera relazione intercorrente tra il custode e la cosa, indipendentemente dalla pericolosità attuale o
3 potenziale del bene, salvo il caso fortuito;
responsabilità, comunque, da graduarsi in presenza di un contributo causale del danneggiato.
3. Sulla domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, questo Giudice ritiene che parte attrice abbia provato gli elementi costitutivi della domanda proposta in giudizio e che questa meriti, pertanto, accoglimento.
, in particolare, ha provato il fatto storico e il nesso di causa tra la cosa in custodia e Parte_1
l'evento, mentre il convenuto non ha adempiuto all'onere di provare l'esimente del caso CP_1
fortuito.
Segnatamente, l'attrice ha dedotto:
− di essere caduta rovinosamente a terra in data 23.04.2019 alle ore 10:30 circa, mentre stava passeggiando lungo via Marconi a Melegnano, inciampando in una buca presente sul manto stradale nei pressi della parafarmacia;
− che i Carabinieri di Melegnano, intervenuti sul posto, hanno appurato come l'avvallamento presentasse una circonferenza di settanta centimetri, con quattro/sei centimetri di profondità
(cfr. verbale redatto il 26.03.2019 – doc. 1 parte attrice);
− che il dissesto della superficie non poteva essere percepito a causa del gran numero di persone presenti lungo la via che visitavano il mercato cittadino settimanale;
− che l'area ove si è verificato il sinistro rientra nella custodia del Comune di Melegnano;
− che, trasportata all'ospedale di Vizzolo Predabissi, le è stata diagnosticata una “frattura ingranata della base della testa omerale dx con interessamento del trochite. Frattura pluriframmentata scomposta metaepifisaria distale radiale sx con interessamento intraarticolare e distacco stiloide ulnare… riduzione in altezza del soma di L2 per infossamento della limitante somatica superiore…” (cfr. perizia – doc. 24 parte attrice);
− che, a seguito dell'accaduto, si è sottoposta ad intervento chirurgico per “riduzione e osteosintesi radio sx con placca e viti e riduzione e stabilizzazione omero dx con fissatore esterno”;
− che in data 8.10.2020 si è sottoposta a perizia medico-legale, che ha accertato un danno biologico permanente del 20%, oltre ad una inabilità temporanea parziale al 100% per 12 giorni, al 75% per 60 giorni, al 50% per tre mesi e al 25% per tre mesi (cfr. perizia – doc. 24 parte attrice).
Le deduzioni sopra richiamate, in punto di nesso di causalità nella causazione dell'evento, trovano adeguato riscontro probatorio.
Quanto all'evento storico, i motivi dell'accesso al nosocomio sono confermati dalla valutazione
4 anamnestica del verbale di PS, a tenore del quale le fratture degli arti superiori sarebbero frutto di una “caduta accidentale con traumi multipli” (cfr. cartella clinica – doc. 3 parte attrice).
Parte attrice ha altresì dimostrato quanto affermato sullo stato dei luoghi.
Le fotografie allegate al verbale dei Carabinieri intervenuti (prodotte come doc.
1-2 di parte attrice) comprovano la presenza dell'avvallamento nella zona antistante alla parafarmacia. Tale circostanza non è stata contestata da parte convenuta, che ha confermato la presenza della buca nell'asfalto, limitandosi ad eccepire la piena visibilità del dislivello stradale e la conoscenza della strada da parte della sig.ra , che la percorreva abitualmente per raggiungere il mercato cittadino. Pt_1
Per quanto attiene, invece, alla prova del nesso causale tra l'avvallamento e la caduta dell'attrice, la dinamica del sinistro è stata ricostruita attraverso l'escussione del teste che, presente Testimone_1 al momento del fatto, ha confermato di aver visto l'attrice, che procedeva dinanzi a lui, prendere una storta in corrispondenza dell'avvallamento e rovinare a terra (“il giorno del sinistro mi trovavo al mercato di Melegnano e la GN , che conosco di vista perché ha la bancarella nei Pt_1 mercatini rionali, era davanti a me di qualche metro quando l'ho vista cadere, l'ho vista come prendere una storta ma poi ho constatato che c'era una buca;
la via Marconi quel giorno era chiusa al traffico per via del mercato ed era molto affollata;
c'era una folla di persone e alcune camminavano davanti alla GN perché il mercato è frequentatissimo;
so che la GN Pt_1
produce manufatti di stoffa che vende ai mercatini durante le feste di paese, infatti ho conosciuto la GN alla festa del Carmine di Melegnano della quale ero organizzatore”.
ADR mi sono accorto della presenza di una buca nei pressi della parafarmacia quando sono andato a soccorrere la GN”).
Le dichiarazioni rese dal testimone escusso, indifferente rispetto alle parti, vanno ritenute attendibili, in quanto difettanti di contraddizioni interne e corroborate da elementi di fatto, come sopra richiamati.
Stante, dunque, la ricostruzione del sinistro poc'anzi fornita, questo Giudice ritiene che risulti sussistente il nesso eziologico tra la cosa in custodia, ossia la via pubblica, e i danni lamentati a seguito della caduta, provati dalla documentazione medica versata in atti.
La responsabilità del nella causazione dell'evento non può essere esclusa sulla base delle CP_1
contestazioni mosse dal convenuto, a tenore delle quali avrebbe potuto evitare la Parte_1
caduta prestando attenzione alle condizioni del manto stradale che, in ogni caso, presentavano solo un lieve dislivello agevolmente visibile e privo di potenzialità dannosa.
Le dichiarazioni del teste hanno chiarito la scarsa visibilità dell'avvallamento, di cui lo stesso TE
si accorgeva solo in esito alla caduta della sig.ra , in un giorno particolarmente affollato per Pt_1
lo svolgimento del mercato.
5 Le deduzioni dell'amministrazione non assurgono, dunque, a prova dell'esimente del caso fortuito, necessario a escludere la responsabilità del e appaiono, dunque, inidonee ad interrompere CP_1
il nesso causale tra il custode e la res.
Al riguardo, vale la pena richiamare la giurisprudenza di legittimità, nella parte in cui afferma che
“La condotta della vittima d'un danno causato da una cosa in custodia, pertanto, in tanto può escludere la responsabilità del custode, in quanto possa reputarsi “caso fortuito”; e può reputarsi tale quando fu imprevedibile da parte del custode” (così Cass. civ. Sez. III, sent. n. 25837 del
31.10.2017; in termini analoghi, cfr. Cass. civ. Sez. III, sent. n. 18317 del 18.09.2015).
La condotta tenuta dall'attrice, considerato tutto quanto sopra argomentato, non assume connotati di assoluta imprevedibilità, non potendosi ritenere tale il passaggio da parte di un pedone lungo la via principale, parallela al marciapiede e non inibita in alcun modo al transito, nei giorni di mercato quando la via è particolarmente affollata e non essendo stato fornito alcun elemento di prova in ordine allo stato di visibile pericolosità dell'avvallamento.
Deve, così, affermarsi la responsabilità del convenuto, in qualità di custode della strada in CP_1 cui è occorso l'incidente all'attrice . Parte_1
4. Sul concorso del fatto colposo del danneggiato
Parte convenuta ha altresì eccepito, ai sensi dell'art. 1227 c.c., il concorso colposo dell'attrice nella causazione del danno, che per distrazione non si è accorta dell'avvallamento stradale, nonostante le condizioni di tempo lo rendessero pienamente visibile.
Per delibare in ordine all'eccezione sollevata, occorre premettere che l'art. 2051 c.c. non deroga agli ordinari principi del rapporto di causalità e del concorso di cause, per cui può sussistere, accanto alla responsabilità del custode, la colpa e la responsabilità solidale di altri soggetti.
In particolare, la responsabilità del custode può essere esclusa dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, assunta rispetto alla produzione del danno dalle condotte del danneggiato (o di un terzo), purché “caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (cfr. Cass. civ.
Sez. III, sent. n. 11152 del 27.04.2023).
In ogni caso, rimane fermo l'approdo giurisprudenziale secondo cui “In materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale” (cfr. Cass. civ. Sez. III, sent. n. 15991 del
6 21.07.2011).
Nella ripartizione dell'onere probatorio, infine, l'accertamento del contributo causale della vittima all'evento dannoso “è di tipo oggettivo e va condotto alla stregua dello standard ordinario diligente dell'uomo medio, verificando se vi sia un contrasto con una regola stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza e senza che occorra un comportamento colposo soggettivamente imputabile della detta vittima.” (così Cass. civ. Sez. III, ord. n. 3557 del
13.02.2020).
La prova che il danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere, dunque, fornita dal danneggiante che pretenda di non risarcirlo, in tutto o in parte (ex multis, cfr. Cass. civ. Sez. III, sent. n. 23148 del 31.10.2014; in termini, Cass. civ. Sez. III, sent. n. 9137 del 16.04.2013).
Tanto premesso, nel caso di specie parte convenuta non ha allegato elementi dai quali possa desumersi a ricorrenza di un concorso colposo da parte del danneggiato. L'amministrazione comunale si è limitata a ribadire come l'avvallamento fosse visibile nonostante il gran numero di persone presenti sulla strada, senza tuttavia allegare alcun puntuale elemento dimostrativo della circostanza, né ulteriori idonei a provare la scarsa avvedutezza della sig.ra . Pt_1
Tali affermazioni sono state smentite dalle dichiarazioni del teste sig. , che ha ribadito di TE essersi accorto del dislivello stradale solo in esito alla caduta dell'attrice, in ragione del gran numero di persone che transitavano lungo la via.
In conclusione, a parte attrice non può essere imputato alcun comportamento incauto, né una volontaria esposizione al rischio tale da incidere causalmente nella verificazione del danno.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno;
danno da ascriversi ai sensi dell'art. 2051 c.c. alla sola responsabilità del custode del bene e, dunque, del . Controparte_1
5. Sul quantum debeatur
Con riferimento al quantum debeatur, la CTU del Dott. è pervenuta agli esiti di Persona_1
seguito illustrati.
La perizia ha riconosciuto:
− un periodo di inabilità temporanea assoluta al 10% pari a giorni 11 (undici);
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% pari a giorni 60 (sessanta);
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% pari ad ulteriori giorni 60 (sessanta);
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% pari ad ulteriori giorni 60 (sessanta).
Durante il periodo di inabilità totale e parziale al 75% il grado di sofferenza menomazione-correlata fu di grado elevato, durante quello di inabilità parziale al 50% e al 25% fu di grado medio.
7 Nella perizia il C.T.U. ha riconosciuto, altresì, la sussistenza di postumi permanenti nella misura del
20% di riduzione dell'efficienza psicofisica (cfr. pag. 9 relazione di C.T.U. medico-legale).
Inoltre, il C.T.U. ha accertato che, sulla scorta della documentazione fornita, risultano documentate spese mediche e di cura congrue alle lesioni subite per complessivi € 759,55.
Questo Giudice ritiene di accogliere le conclusioni assunte dal C.T.U., con metodo corretto e immune da vizi logici e di altra natura, peraltro non contestate dalle parti in sede di osservazioni.
Ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n.
184/1986).
Inoltre, la Cassazione a Sez. Unite (sentenze n. 26972-3-4-5/2008, c.d. “sentenze di San Martino”) ha ritenuto che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato,
a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Il giudice, anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico
(procedimento che determina una duplicazione di danno), deve procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Si aggiunga che la cd. “ordinanza decalogo”, Cass. n. 7513/2018, afferma (tra l'altro) che rientrano nel danno non patrimoniale e devono essere oggetto di separata valutazione e liquidazione i
“pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”.
Va ulteriormente precisato che, come statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n. 7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali).
8 Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico-relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale.
Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale.
Tuttavia, tale ulteriore danno è risarcibile in quanto sia specificamente allegato e provato dall'attore.
Alla luce di tali principi, l'Osservatorio di Milano nel 2021 ha integrato i già Controparte_4
adottati nel 2009 che prevedono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiare e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Accanto a una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo- funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva), viene individuata una percentuale di aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi – onde consentire un'adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione – laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva, ferma restando, ovviamente, la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori minimi e massimi, in relazione a fattispecie eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti.
L'applicazione della Tabella non esonera, infatti, il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della CTU.
Con riguardo al quantum, la Cassazione ha statuito che, nella liquidazione del danno biologico, quando, come nella fattispecie concreta, manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi,
9 essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari.
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale – e al quale la
S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e
2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito (Cass., sent. n. 12408/2011).
Circa la personalizzazione del danno la Cassazione, con l'ordinanza n. 7513/2018 (c.d. “decalogo”), ha statuito, tra l'altro, quanto segue: “le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma lo giustificano, si badi, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su
“aspetti dinamico-relazionali”: non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3,
Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014)”.
Nella medesima ordinanza, la Corte di cassazione sul punto così conclude:
- “6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e
l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale).
10 - 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito
(oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”.
Tutto quanto premesso in punto di diritto, nel caso di specie per il danno biologico permanente, gli importi standard indicati nella tabella milanese a titolo di danno biologico dinamico-relazionale devono essere aumentati, posto che sono stati allegati e provati elementi capaci di giustificare una separata valutazione di ulteriori sofferenze fisiche e psichiche della danneggiata rispetto a situazioni consimili.
Deve valorizzarsi, in particolare, l'attività hobbistica di cucito creativo coltivata da parte attrice, sulla quale il teste escusso ha fornito indicazioni, parzialmente compromessa a fronte delle compromissioni permanenti della salute dell'attrice, attesa la severa limitazione nello svolgimento di tale attività per lungo tempo, come accertato anche dal c.t.u. e non contestato dalle parti.
Tale circostanza rappresenta una conseguenza dannosa del tutto peculiare, non già ricompresa nella valutazione del grado di invalidità permanente, e idonea a comportare un'effettiva personalizzazione del danno, da quantificarsi nel caso di specie, nella percentuale del 10% della componente dinamico relazionale del danno biologico permanente.
In ultima analisi, tenuto conto dell'età di al momento del sinistro e al momento della Parte_1 guarigione (61 anni), del sesso e delle condizioni di vita dell'attrice, delle allegazioni di parte e delle risultanze probatorie, dei menzionati criteri tabellari predisposti dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico dinamico-relazionale e da sofferenza soggettiva e della ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della personalizzazione del danno, stimasi equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente al diritto alla salute, quantificato dal CTU e non contestato dalle parti nella misura del 20%, la somma di euro 67.000,00 già rivalutata ad oggi, di cui euro 50.479,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale già maggiorato a fronte della riconosciuta personalizzazione ed euro 16.521,00 a titolo di sofferenza soggettiva interiore atteso che il grado di sofferenza menomazione-correlata a fronte della stabilizzazione dei postumi permanenti della malattia fu di grado medio e che, dunque, non sussistono ragioni per cui discostarsi dalla quantificazione media di tale voce di danno indicata dalle tabelle.
11 Quanto al danno biologico temporaneo, in base alle risultanze della C.T.U., stimasi equo liquidare in favore dell'attrice la somma complessiva già rivalutata di euro 9.999,00 (punto base I.T.T. €
99,00 di cui euro 72,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale ed euro 27,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore). In particolare, pur avendo la CTU rappresentato la sussistenza di una sofferenza soggettiva interiore, nel periodo di invalidità temporanea, di livello medio-alto e, dunque, pur sussistendo elementi che avrebbero giustificato la liquidazione della componente da sofferenza soggettiva interiore in percentuale più alta a quella media sopra indicata, parte attrice ha domandato la liquidazione del solo punto base I.T.T. di € 99,00 e, dunque, in applicazione del principio della domanda, non potrà esserle riconosciuto un importo maggiore.
In definitiva, il danno non patrimoniale subito dall'attrice è pari a complessivi euro 76.999,00, già rivalutati ad oggi.
Sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, questo Giudice ritiene di poter riconoscere in favore dell'attrice, per le spese mediche, la somma complessiva di euro 759,55 atteso che non è possibile ritenere causalmente connesse all'evento di danno altre spese per prestazioni non specificamente riferibili all'evento di danno per cui è causa.
In definitiva, il danno complessivo subito, patrimoniale e non patrimoniale, è pari ad euro
77.758,55 già rivalutato ad oggi.
Gli interessi compensativi, destinati per l'appunto a compensare il creditore del mancato godimento del capitale durante il tempo occorrente per la liquidazione, – secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) – decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il deve essere condannato al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 77.758,55, liquidata in moneta attuale, oltre:
• interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dello 1%, sulla somma di euro
77.758,55 dalla data del 24.03.2019 ad oggi;
• interessi, al tasso legale, sempre sulla somma di euro 77.758,55 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
6. Sulle spese del giudizio
Le spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, tenuto conto
12 dell'accertamento della responsabilità del convenuto nella causazione dell'evento di danno, CP_1
vengono poste integralmente a carico del e liquidate come da dispositivo in Controparte_1
applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 nella versione ratione temporis applicabile alle varie fasi processuali, tenuto conto della non particolare complessità del giudizio.
Le spese di CTU, già liquidate con separata ordinanza, vengono definitivamente ed integralmente poste in capo a parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciato, così provvede:
● Condanna il convenuto a rifondere all'attrice la Controparte_1 Parte_1
somma rivalutata di euro 77.758,55, oltre interessi come specificati in motivazione;
● Condanna il convenuto a rifondere a le spese di lite Controparte_1 Parte_1
che liquida in euro 786,00 per esborsi ed anticipazioni, ed euro 7.897,00 per compensi legali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A.;
● Pone le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, definitivamente ed integralmente a carico di parte convenuta;
Controparte_1
● Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Lodi, 3.05.2024
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano
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