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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/06/2025, n. 2750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2750 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 518/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia
Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie;
Tra
con l'assistenza e difesa degli avv.ti Parte_1 Leonardo Goffredo e Donato Nicola Miccolis;
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele De CP_1 Leonardis;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DELLA DECISIONE La domanda attorea- finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto alla re-iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli per gli anni e per le giornate dedotte nel ricorso - è fondata e, pertanto, deve essere accolta nei termini di seguito esposti.
Occorre richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale in forza del quale è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto ed il giudice è tenuto ad accertare la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto
(cfr. Cass., Sent. n. 4232/00).
Principio che ha trovato conferma anche nella pronuncia della S.C.
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21702 del 2014.
Giova premettere che, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che
l , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1 rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare
1 l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass.
Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845); principi ribaditi anche da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha così statuito:
"Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al
d.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa".
Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto, il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, autonoma o subordinata, svolta da un determinato soggetto, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge, che costituisce, quindi, il presupposto essenziale per far nascere il rapporto previdenziale.
Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, la domanda di re-iscrizione della parte ricorrente negli elenchi anagrafici, per gli anni e per le giornate indicate nel ricorso è fondata, avendo la lavoratrice assolto il proprio onere probatorio.
Occorre precisare che la cancellazione totale e parziale della giornate in agricoltura è stata operata alla luce dell'ispezione espletata dell'ente previdenziale;
a tal fine è opportuno ricordare che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio
2 è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti
(cfr. Cass., Sez. Lav., Sent. n. 9251/10).
L nella memoria difensiva nel costituirsi in giudizio- CP_1 riferendosi agli accertamenti ispettivi- ha rappresentato che l'azienda agricola aveva denunciato negli anni un CP_2 numero di braccianti sproporzionato rispetto alle effettive necessità, valutate sia con riguardo all'estensione dei terreni
(risultata in misura ridotta), sia in relazione alla tipologia di colture dichiarate (tra le quali, uva, mandorle e olive).
In particolare, per quanto qui maggiormente rileva, è emerso che:
a) per quattro di tali particelle sono risultate indicate superfici notevolmente superiori a quelle “effettive” catastali.
In particolare, la particella n. 242 del foglio n. 54 dell'agro di Castellana Grotte - dichiarata all come coltivata per ben CP_1 ettari n. 13,51 - al catasto è risultata estesa appena ettari n.
1,35; la particella n. 26 del foglio n. 22 dell'agro di Castellana
Grotte - dichiarata coltivata all per ettari n. 2,28 - al CP_1 catasto è risultata estesa appena ettari n. 0,12; la particella n. 81 del foglio n. 7 dell'agro di Castellana Grotte - dichiarata coltivata all per ettari n. 1,17 - è risultata estesa solo CP_1 ettari n. 0,15; la particella n. 3 del foglio n. 13 dell'agro di
Castellana Grotte - dichiarata coltivata all per ettari n. CP_1 0,65 – in realtà è risultata estesa ettari n. 0,31;
b) le particelle n. 22 e n. 134 del foglio n. 114 dell'agro di
ON (confinanti tra loro e ubicate nei pressi del ristorante “Antica Masseria”) – dichiarate all coltivate a CP_1 vite per una superficie complessiva di ettari n. 10,63 (cioè per la somma delle loro intere superfici catastali) in realtà sono risultate cedute in affitto, con contratto del 24.09.01, dalla proprietaria, , a tale , e, poi, da Persona_1 Persona_2 questa subaffittate, in data 20.05.11, all'azienda agricola
Castellanese S.r.l. solo per una parte della loro superficie catastale, ossia per complessivi ettari n. 7,00 (così come ribadito nella dichiarazione resa ai verbalizzanti in data
21.06.18 dalla proprietaria del terreno, ). Persona_1 Gli ispettori hanno altresì verificato che la Castellanese S.r.l. non ha mai presentato all'Agenzia delle Entrate dichiarazione dei redditi, denuncia IVA, denuncia IRAP, né ha depositato alcun bilancio presso la Camera di Commercio di Bari.
Per gli anni oggetto di accertamento, infine, non risultano fatture di vendita dei prodotti, né è stata esibita alcuna fattura di acquisto, nemmeno per prodotti o macchinari indispensabili alla coltivazione dei fondi.
Le dichiarazioni del titolare e legale rappresentante,
[...]
, sono apparse non collimanti con le dichiarazioni di Tes_1 alcuni lavoratori circa le modalità, l'oggetto, la retribuzione e i luoghi di espletamento dell'attività agricola (in particolare in ordine a: presenza o meno di capo-operai con poteri direttivi;
3 pagamento della retribuzione a mezzo assegni bancari piuttosto che in contanti e con cadenze temporali differenti;
orario di lavoro in misura pari a 7 ore giornaliere anziché 6; identità del soggetto preposto alla consegna delle buste paga).
Sulla scorta di tali rilievi, l ha disconosciuto i rapporti CP_1 di lavoro dei dipendenti che:
a) hanno rilasciato dichiarazioni indicative della non conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei terreni di lavoro o caratterizzate da lacune e incongruenze (ad es., svariati lavoratori hanno dichiarato di aver prestato la propria attività nei due ciliegeti e nell'orto confinanti con il vigneto condotto dalla Castellanese
S.r.l. (e successivamente dalla ) nei pressi Parte_2 del ristorante “Antica Masseria”, che, invece, erano coltivati da altre imprese);
b) non si sono presentati a rendere dichiarazioni, benché invitati per ben due volte, e non sono mai stati nominati da altri lavoratori come presenti sui terreni oggetto di accertamento.
Ebbene, per contro, tutti i testimoni escussi nel presente giudizio hanno confermato le deduzioni di parte ricorrente.
Le mansioni svolte dalla ricorrente ed indicate in ricorso sono state ampiamente provate per mezzo delle testimonianze raccolte.
In effetti, i testi escussi hanno confermato tutte le circostanze articolate in capitoli di prova nel ricorso introduttivo (cfr. dichiarazioni rese dai testi e a conoscenza dei Tes_2 Tes_3 fatti in quanto colleghi di lavoro della ricorrente).
Il teste ha dichiarato: “Ho lavorato alle Testimone_4 dipendenze della dal 2010 al 2019 e Controparte_3 lavoravo tutto l'anno. Mi occupavo di tutto ( potatura, legatura, tiraggio sermenti, posizionamenti teloni ecc.) unitamente ad altre persone circa 20. A volte facevo anche il trattorista. C'era anche la sig.ra che faceva copertura teli, gli acinini Parte_1 ecc e lavorava da giugno a Dicembre dal 2011 al 2016. Nel 2011 solo pochi giorni circa 30-40 giorni. Negli altri anni ha lavorato un centinaio di giornate. Conosco dettagliatamente questi aspetti della Sig.ra perché io portavo il pulmino dell'azienda dove Pt_1 salivano circa 9-10 persone compresa la signora ogni Giorno Pt_1 e io passavo a prenderla alla fermata di Via Putignano a
Castellana. Inoltre conosco i fatti di causa così nel dettaglio perché la Sig.ra è la moglie di altro collega Pt_1 CP_4 di lavoro. La Sig.ra svolgeva 7 ore di lavoro. Pt_1 ADR Preciso che la retribuzione avveniva in contanti sui campi e passava il Sig. a consegnarci la paga. Qualche Testimone_1 volta mi è capitato di assistere alla consegna del denaro alla
Sig.ra Sempre ci forniva le indicazioni Pt_1 Tes_1 sull'attività lavorativa da svolgere ADR Non ho controversie contro l per il riconoscimento delle giornate lavorative.”. CP_1 Il teste , escusso in corso di causa, ha dichiarato di Tes_5 conoscere la ricorrente in quanto “Ho lavorato molti anni alle dipendenze della sin dagli annui 90 e nello Controparte_3
4 specifico ho lavorato dal 2011 al 2016 fino a Maggio 2019. Mi ricordo della Sig.ra perché ho lavorato con lei nello Pt_1 stesso gruppo di lavoro composto da 70-80 persone suddivise in gruppetti di 20-30 persone per ciascun terreno.
ADR. Io mi occupavo di tutto della raccolta dell'uva, olive mentre la signora solo dell'uva. In particolare sfogliava, Pt_1 scendeva l'uva, sistemazione teloni, ecc. La signora Pt_1 lavorava da Giugno a Dicembre svolgendo circa cento giornate di lavoro.
Io raggiungevo il posto di lavoro a volte con il pulmino guidato dal Sig. che ci prendeva da vicino casa di Testimone_4 Tes_1 in Castellana e altre volte andavo autonomamente con la mia auto.
La sig.ra prendeva sempre il pulmino. La sig.ra e Pt_1 Pt_1 tutti noi lavoravamo 7 ore al giorno. Non c'era pausa pranzo ma solo breve pausa per un caffè. Il terreno su cui lavoravamo si trovava nei pressi dell'Antica Masseria tra Putignano e Turi ora
c.da Mazzaro.
ADR La retribuzione ci veniva consegnata dal Sig. sui campi Tes_1 oppure presso la sede della ditta che era casa sua. Anche le indicazioni sul lavoro da fare ci veniva impartito da Non Tes_1 ho contenziosi nei confronti dell ”. CP_1 È stata fornita, dunque, la prova, dell'effettiva sussistenza del rapporto lavorativo negli anni in contesa disconosciuto dall CP_1 avendo i testi concordemente confermato: a) la collocazione temporale dei rapporti di lavoro;
b) l'ubicazione dei fondi;
c) la tipologia delle mansioni espletate dalla lavoratrice;
d) le modalità di erogazione della retribuzione;
e) l'identità del soggetto che impartiva le direttive. I testi hanno coerentemente riferito di attività svolte nel vigneto diverse dalla raccolta e consistenti nella preparazione del prodotto (esfogliazione; sistemazione teloni;
acinellatura ecc.), a fronte del dato accertato dagli ispettori, secondo cui nel periodo in esame tutta l'uva era venduta alla pianta, di talchè l'azienda CP_2 non si occupava della fase di raccolta.
Non vi è motivo di dubitare della credibilità soggettiva dei testimoni escussi, trattandosi si soggetti che non hanno un contenzioso in atto nei confronti dell per il riconoscimento CP_1 delle giornate in agricoltura.
Le spese di lite, liquidate e distratte in dispositivo con applicazione dei valori prossimi ai medi, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda;
accerta e dichiara che la parte ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato in agricoltura negli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 per le giornate dedotte nel ricorso e, per l'effetto, ordina alla parte resistente CP_1
5 la re-iscrizione della parte ricorrente negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del comune di residenza per gli stessi anni con il numero di giorni lavorativi denunciati dall'”Azienda agricola Castellanese srl”;
- condanna l in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 1.500,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Bari, 27.06.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia
Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie;
Tra
con l'assistenza e difesa degli avv.ti Parte_1 Leonardo Goffredo e Donato Nicola Miccolis;
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele De CP_1 Leonardis;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DELLA DECISIONE La domanda attorea- finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto alla re-iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli per gli anni e per le giornate dedotte nel ricorso - è fondata e, pertanto, deve essere accolta nei termini di seguito esposti.
Occorre richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale in forza del quale è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto ed il giudice è tenuto ad accertare la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto
(cfr. Cass., Sent. n. 4232/00).
Principio che ha trovato conferma anche nella pronuncia della S.C.
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21702 del 2014.
Giova premettere che, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che
l , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1 rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare
1 l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass.
Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845); principi ribaditi anche da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha così statuito:
"Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al
d.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa".
Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto, il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, autonoma o subordinata, svolta da un determinato soggetto, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge, che costituisce, quindi, il presupposto essenziale per far nascere il rapporto previdenziale.
Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, la domanda di re-iscrizione della parte ricorrente negli elenchi anagrafici, per gli anni e per le giornate indicate nel ricorso è fondata, avendo la lavoratrice assolto il proprio onere probatorio.
Occorre precisare che la cancellazione totale e parziale della giornate in agricoltura è stata operata alla luce dell'ispezione espletata dell'ente previdenziale;
a tal fine è opportuno ricordare che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio
2 è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti
(cfr. Cass., Sez. Lav., Sent. n. 9251/10).
L nella memoria difensiva nel costituirsi in giudizio- CP_1 riferendosi agli accertamenti ispettivi- ha rappresentato che l'azienda agricola aveva denunciato negli anni un CP_2 numero di braccianti sproporzionato rispetto alle effettive necessità, valutate sia con riguardo all'estensione dei terreni
(risultata in misura ridotta), sia in relazione alla tipologia di colture dichiarate (tra le quali, uva, mandorle e olive).
In particolare, per quanto qui maggiormente rileva, è emerso che:
a) per quattro di tali particelle sono risultate indicate superfici notevolmente superiori a quelle “effettive” catastali.
In particolare, la particella n. 242 del foglio n. 54 dell'agro di Castellana Grotte - dichiarata all come coltivata per ben CP_1 ettari n. 13,51 - al catasto è risultata estesa appena ettari n.
1,35; la particella n. 26 del foglio n. 22 dell'agro di Castellana
Grotte - dichiarata coltivata all per ettari n. 2,28 - al CP_1 catasto è risultata estesa appena ettari n. 0,12; la particella n. 81 del foglio n. 7 dell'agro di Castellana Grotte - dichiarata coltivata all per ettari n. 1,17 - è risultata estesa solo CP_1 ettari n. 0,15; la particella n. 3 del foglio n. 13 dell'agro di
Castellana Grotte - dichiarata coltivata all per ettari n. CP_1 0,65 – in realtà è risultata estesa ettari n. 0,31;
b) le particelle n. 22 e n. 134 del foglio n. 114 dell'agro di
ON (confinanti tra loro e ubicate nei pressi del ristorante “Antica Masseria”) – dichiarate all coltivate a CP_1 vite per una superficie complessiva di ettari n. 10,63 (cioè per la somma delle loro intere superfici catastali) in realtà sono risultate cedute in affitto, con contratto del 24.09.01, dalla proprietaria, , a tale , e, poi, da Persona_1 Persona_2 questa subaffittate, in data 20.05.11, all'azienda agricola
Castellanese S.r.l. solo per una parte della loro superficie catastale, ossia per complessivi ettari n. 7,00 (così come ribadito nella dichiarazione resa ai verbalizzanti in data
21.06.18 dalla proprietaria del terreno, ). Persona_1 Gli ispettori hanno altresì verificato che la Castellanese S.r.l. non ha mai presentato all'Agenzia delle Entrate dichiarazione dei redditi, denuncia IVA, denuncia IRAP, né ha depositato alcun bilancio presso la Camera di Commercio di Bari.
Per gli anni oggetto di accertamento, infine, non risultano fatture di vendita dei prodotti, né è stata esibita alcuna fattura di acquisto, nemmeno per prodotti o macchinari indispensabili alla coltivazione dei fondi.
Le dichiarazioni del titolare e legale rappresentante,
[...]
, sono apparse non collimanti con le dichiarazioni di Tes_1 alcuni lavoratori circa le modalità, l'oggetto, la retribuzione e i luoghi di espletamento dell'attività agricola (in particolare in ordine a: presenza o meno di capo-operai con poteri direttivi;
3 pagamento della retribuzione a mezzo assegni bancari piuttosto che in contanti e con cadenze temporali differenti;
orario di lavoro in misura pari a 7 ore giornaliere anziché 6; identità del soggetto preposto alla consegna delle buste paga).
Sulla scorta di tali rilievi, l ha disconosciuto i rapporti CP_1 di lavoro dei dipendenti che:
a) hanno rilasciato dichiarazioni indicative della non conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei terreni di lavoro o caratterizzate da lacune e incongruenze (ad es., svariati lavoratori hanno dichiarato di aver prestato la propria attività nei due ciliegeti e nell'orto confinanti con il vigneto condotto dalla Castellanese
S.r.l. (e successivamente dalla ) nei pressi Parte_2 del ristorante “Antica Masseria”, che, invece, erano coltivati da altre imprese);
b) non si sono presentati a rendere dichiarazioni, benché invitati per ben due volte, e non sono mai stati nominati da altri lavoratori come presenti sui terreni oggetto di accertamento.
Ebbene, per contro, tutti i testimoni escussi nel presente giudizio hanno confermato le deduzioni di parte ricorrente.
Le mansioni svolte dalla ricorrente ed indicate in ricorso sono state ampiamente provate per mezzo delle testimonianze raccolte.
In effetti, i testi escussi hanno confermato tutte le circostanze articolate in capitoli di prova nel ricorso introduttivo (cfr. dichiarazioni rese dai testi e a conoscenza dei Tes_2 Tes_3 fatti in quanto colleghi di lavoro della ricorrente).
Il teste ha dichiarato: “Ho lavorato alle Testimone_4 dipendenze della dal 2010 al 2019 e Controparte_3 lavoravo tutto l'anno. Mi occupavo di tutto ( potatura, legatura, tiraggio sermenti, posizionamenti teloni ecc.) unitamente ad altre persone circa 20. A volte facevo anche il trattorista. C'era anche la sig.ra che faceva copertura teli, gli acinini Parte_1 ecc e lavorava da giugno a Dicembre dal 2011 al 2016. Nel 2011 solo pochi giorni circa 30-40 giorni. Negli altri anni ha lavorato un centinaio di giornate. Conosco dettagliatamente questi aspetti della Sig.ra perché io portavo il pulmino dell'azienda dove Pt_1 salivano circa 9-10 persone compresa la signora ogni Giorno Pt_1 e io passavo a prenderla alla fermata di Via Putignano a
Castellana. Inoltre conosco i fatti di causa così nel dettaglio perché la Sig.ra è la moglie di altro collega Pt_1 CP_4 di lavoro. La Sig.ra svolgeva 7 ore di lavoro. Pt_1 ADR Preciso che la retribuzione avveniva in contanti sui campi e passava il Sig. a consegnarci la paga. Qualche Testimone_1 volta mi è capitato di assistere alla consegna del denaro alla
Sig.ra Sempre ci forniva le indicazioni Pt_1 Tes_1 sull'attività lavorativa da svolgere ADR Non ho controversie contro l per il riconoscimento delle giornate lavorative.”. CP_1 Il teste , escusso in corso di causa, ha dichiarato di Tes_5 conoscere la ricorrente in quanto “Ho lavorato molti anni alle dipendenze della sin dagli annui 90 e nello Controparte_3
4 specifico ho lavorato dal 2011 al 2016 fino a Maggio 2019. Mi ricordo della Sig.ra perché ho lavorato con lei nello Pt_1 stesso gruppo di lavoro composto da 70-80 persone suddivise in gruppetti di 20-30 persone per ciascun terreno.
ADR. Io mi occupavo di tutto della raccolta dell'uva, olive mentre la signora solo dell'uva. In particolare sfogliava, Pt_1 scendeva l'uva, sistemazione teloni, ecc. La signora Pt_1 lavorava da Giugno a Dicembre svolgendo circa cento giornate di lavoro.
Io raggiungevo il posto di lavoro a volte con il pulmino guidato dal Sig. che ci prendeva da vicino casa di Testimone_4 Tes_1 in Castellana e altre volte andavo autonomamente con la mia auto.
La sig.ra prendeva sempre il pulmino. La sig.ra e Pt_1 Pt_1 tutti noi lavoravamo 7 ore al giorno. Non c'era pausa pranzo ma solo breve pausa per un caffè. Il terreno su cui lavoravamo si trovava nei pressi dell'Antica Masseria tra Putignano e Turi ora
c.da Mazzaro.
ADR La retribuzione ci veniva consegnata dal Sig. sui campi Tes_1 oppure presso la sede della ditta che era casa sua. Anche le indicazioni sul lavoro da fare ci veniva impartito da Non Tes_1 ho contenziosi nei confronti dell ”. CP_1 È stata fornita, dunque, la prova, dell'effettiva sussistenza del rapporto lavorativo negli anni in contesa disconosciuto dall CP_1 avendo i testi concordemente confermato: a) la collocazione temporale dei rapporti di lavoro;
b) l'ubicazione dei fondi;
c) la tipologia delle mansioni espletate dalla lavoratrice;
d) le modalità di erogazione della retribuzione;
e) l'identità del soggetto che impartiva le direttive. I testi hanno coerentemente riferito di attività svolte nel vigneto diverse dalla raccolta e consistenti nella preparazione del prodotto (esfogliazione; sistemazione teloni;
acinellatura ecc.), a fronte del dato accertato dagli ispettori, secondo cui nel periodo in esame tutta l'uva era venduta alla pianta, di talchè l'azienda CP_2 non si occupava della fase di raccolta.
Non vi è motivo di dubitare della credibilità soggettiva dei testimoni escussi, trattandosi si soggetti che non hanno un contenzioso in atto nei confronti dell per il riconoscimento CP_1 delle giornate in agricoltura.
Le spese di lite, liquidate e distratte in dispositivo con applicazione dei valori prossimi ai medi, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda;
accerta e dichiara che la parte ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato in agricoltura negli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 per le giornate dedotte nel ricorso e, per l'effetto, ordina alla parte resistente CP_1
5 la re-iscrizione della parte ricorrente negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del comune di residenza per gli stessi anni con il numero di giorni lavorativi denunciati dall'”Azienda agricola Castellanese srl”;
- condanna l in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 1.500,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Bari, 27.06.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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