Ordinanza cautelare 11 giugno 2020
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. U, sentenza 17/03/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00363/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00473/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 473 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Lavermicocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Ranieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione del Dirigente Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria - Ospedali Riuniti di Foggia n. 1262 del 17.4.2020 relativa al Concorso pubblico regionale per n. 2445 posti di operatore socio sanitario (O.S.S.) con la quale viene recepita la Graduatoria Generale di Merito, la Graduatoria finale scomputata delle riserve per gli interni;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 9.07.2020:
- della determinazione del Dirigente Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria - Ospedali Riuniti di Foggia n. 1962 del 17 giugno 2020 (doc. n. 11), e dell'allegata graduatoria di merito (doc. n. 12),
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 gennaio 2025 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori, mediante collegamento da remoto in videoconferenza, nei modi e nei termini stabiliti dall’art. art. 87, comma 4 bis e dall'art.13 quater disp. att. c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il gravame introduttivo del giudizio la Sig. -OMISSIS- ha impugnato la delibera di approvazione della graduatoria finale del concorso pubblico per l’assunzione di nr. 2445 O.S.S., più precisamente individuato in epigrafe.
Con l’impugnazione si assume quanto segue:
1) si lamenta, in primo luogo, la mancata attribuzione del punteggio collegato al lavoro prestato nel profilo di Operatore Socio Sanitario, presso la Casa di Cura Cascini, accreditata con atto della Regione Calabria, dall’8.2.2012 al 3.6.2018;
2) si assume, inoltre, che l’ASL avrebbe illegittimamente, con la determina del 17.4.2020, annullato la prima graduatoria per sostituirla con una completamente differente nella quale il punteggio della ricorrente sarebbe stato stravolto, posto che risulta retrocessa dalla precedente posizione n. 2698, con punteggio di 63,667 di cui 13,667 per “Totale valutazione titoli”, alla posizione di graduatoria generale al n. 9306.
Si è costituita l’Amministrazione resistente, eccependo l’inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza nel merito.
Nel corso del giudizio ha esperito intervento la Sig. -OMISSIS-, in seguito rinunciandovi, come da dichiarazione in data 9.06.2020.
Con ricorso per motivi aggiunti la Sig. -OMISSIS- ha, in seguito, impugnato la successiva determinazione del Dirigente Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria - Ospedali Riuniti di Foggia n. 1962 del 17 giugno 2020, con la quale è stata approvata una nuova graduatoria di merito, estendendo ad essa i medesimi motivi addotti nel ricorso originale.
All’udienza straordinaria in data 16.01.2025, celebratasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con l’impugnazione in disamina si contesta la legittimità della graduatoria conclusiva del concorso pubblico bandito dall’ASL della Regione Puglia per la copertura di n. 2.445 posti di O.S.S.
Si lamenta, in particolare, che alla ricorrente non sarebbe stato attribuito un punteggio corretto, con specifico riguardo all’attività lavorativa prestata, quale Operatore Socio Sanitario, presso la Casa di Cura Cascini, accreditata con atto della Regione Calabria, dall’8.2.2012 al 3.6.2018.
2. Il ricorso introduttivo del giudizio è divenuto improcedibile, giacché la graduatoria con esso impugnata è stata superata dalla successiva, impugnata con motivi aggiunti.
Il ricorso per motivi aggiunti è invece infondato, sicché si può prescindere dalla disamina delle eccezioni preliminari sollevate dalla parte resistente.
3. Occorre evidenziare che la questione sottoposta all’esame di questo Collegio è già stata esaminata, in riferimento ad analoghe fattispecie, da questo TAR, che ha sempre risolto in senso negativo per i ricorrenti i nodi interpretativi sollevati da questi ultimi.
La controversia può, quindi, essere decisa, ex art. 74 c.p.a., negli stessi termini del precedente conforme costituito da Tar Bari n. 297 del 2022 con il quale è stata ritenuta “ condivisibile l’interpretazione restrittiva dei predetti parametri svolta dalla resistente Azienda ospedaliera.
La ricorrente non ha prestato servizio in “Case di Cura Private” convenzionate o accreditate. Né può ritenersi che l’avviso del 2.4.2020 abbia apportato modifiche alla lex specialis del concorso, in quanto l’Amministrazione ha piuttosto inteso esplicitare i criteri che erano già stati indicati nella relativa tabella, alla quale il bando rinviava.
L’avviso ha infatti chiarito in via definitiva a tutti i candidati che le previsioni del bando dovevano essere applicate in modo corretto, escludendo ogni forma di ampliamento o interpretazione in chiave estensiva delle strutture utili per l'attribuzione di punteggio per titoli di servizio. In ogni caso il significato da attribuire alla “casa di cura convenzionata/accreditata” era già univoco, nel senso di escludere dal proprio ambito tutti quegli enti che, benché accreditati e/o convenzionati, esulano da tale concetto.
Ciò premesso è condivisibile la tesi della difesa aziendale, secondo cui la reclamata equiparazione della RSA presso cui la ricorrente ha prestato a lungo servizio non è predicabile, in considerazione della diversa natura delle prestazioni ivi effettuate, essenzialmente servizi socioassistenziali a persone anziane (di età superiore ai 64 anni) con gravi deficit psico-fisici, nonché persone affette da demenze senili, diverse da quelle eminentemente terapeutiche, diagnostiche o curative, come le case di cura private.
In senso contrario non valgono le argomentazioni sviluppate dalla difesa della ricorrente, ribadite anche nel corso della udienza pubblica, secondo cui le mansioni svolte presso le RSA sarebbero identiche a quelle svolte presso le case di cura ed, inoltre, che il personale delle RSA - come quella del San Raffaele di Campi salentina – sarebbe selezionato “con criteri severissimi” anch’essi identici a quelli del personale che opera nel SSN.
Come messo in evidenza dalla difesa della ASL di Foggia, le “Residenze Sanitarie Assistenziali - RSA”, il cui servizio è escluso dalle esperienze professionali valutabili sulla base di quanto previsto dal bando di concorso, sono strutture sanitarie residenziali extraospedaliere gestite da soggetti pubblici o privati, finalizzate a fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, assistenziali, di recupero funzionale e di inserimento sociale nonché di prevenzione dell'aggravamento del danno funzionale per patologie croniche nei confronti di persone, che hanno limitazioni fisiche e/o psichiche che non consentono di condurre una vita autonoma e le cui patologie non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero o nei centri di riabilitazione.
Mentre le case di cura sono strutture private di ricovero, che erogano “assistenza ospedaliera” in regime di convenzione. Né le case di cura ricomprendono le strutture extraospedaliere e/o le residenze assistenziali e socio assistenziali. Ne consegue che al di là delle mansioni svolte dagli operatori socio sanitari presso le r.s.a. (come quella della ricorrente) e delle modalità di assunzione, il bando di concorso - correttamente interpretato e applicato come sopra evidenziato - impediva di dare la lettura estensiva suggerita dalla ricorrente. La valutazione del servizio prestato (solo) presso le case di cura, peraltro, è del tutto coerente con le disposizioni di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 220 del 2001 ”.
4. Anche nella vicenda in esame, la ricorrente non risultava in possesso dei titoli per ottenere il punteggio richiesto, secondo quanto già sommariamente osservato in sede cautelare (con ordinanza confermata in appello): ciò in quanto le esperienze professionali invocate e per le quali in graduatoria finale di merito non è stato attribuito alcun punteggio sono state svolte presso enti sanitari non rientranti di per sé nell’elenco tassativo di quelli considerati utili a fini di acquisizione di punteggio nella procedura in esame in base alla lex specialis .
È utile richiamare al riguardo la lex specialis del concorso, segnatamente il bando e la tabella di valutazione dei titoli alla quale esso fa rinvio.
L’art. 5 del bando ha previsto: “a corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare online anche il format relativo ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso” ed inoltre che “i titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli elementi ed i punteggi di cui alla “Tabella valutazione titoli” allegata al presente bando, come parte integrante dello stesso”.
All’art. 8 è stato precisato che, “al fine di produrre la graduatoria finale di merito, la commissione giudicatrice provvederà a validare o meno i titoli da ciascun candidato, ammesso alla prova orale, dichiarati in piattaforma informatica ed eventualmente ricalcolare il punteggio attribuitogli automaticamente”.
Da quanto sopra richiamato si ricava che i titoli suscettibili di valutazione che i candidati avrebbero dovuto indicare erano solo quelli specificati nella apposita tabella.
In base ad essa, i criteri di valutazione dei titoli di servizio, per i quali erano assegnabili fino a 20 punti, consentivano l’attribuzione del punteggio nel seguente modo:
a) al lavoro prestato nel profilo professionale di Operatore Socio Sanitario (cat. Bs) o qualifica corrispondente presso Aziende Sanitarie Locali - Aziende Ospedaliere – Pubbliche Amministrazioni – Enti ex artt. 21 e 22 del d.P.R. n. 220/2001, con contratto a tempo determinato o indeterminato prestato durante il servizio militare/civile: punti 3.00 per anno;
b) al lavoro prestato nel profilo professionale di Operatore Socio Sanitario (cat. Bs) o qualifica corrispondente presso case di cura convenzionate/accreditate: punti 2.00 per anno;
c) al lavoro prestato, nel corrispondente profilo della categoria inferiore presso Aziende Sanitarie locali – Aziende Ospedaliere – Pubbliche amministrazioni - Enti di cui all'art. 21 e 22 del d.P.R. n. 220/2001, con contratto a tempo determinato o indeterminato ovvero prestato durante il servizio militare/civile: punti 1.00 per anno.
Come già rilevato da questo Tribunale nella citata sentenza n. 297 del 2022 tali previsioni sono coerenti con quanto previsto dagli artt. 11, comma 1, lett. a.1), e 21 del d.P.R. n. 220/2001.
In particolare secondo l’art. 11, comma 1, lett. a.1): “Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri di massima si effettua prima dell'espletamento della prova scritta e, ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito d'ammissione al concorso, che non sono oggetto di valutazione, la commissione deve attenersi ai seguenti princìpi:
a) titoli di carriera:
1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del presente regolamento e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso”.
In base poi al successivo art. 21, “1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui agli articoli 4, commi 12 e 13, e 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.
3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza”.
In base alla richiamata disciplina sono valutabili, oltre ai servizi prestati presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e ben precisi ed individuati istituti, enti ed istituzioni private posti sullo stesso piano di quelli prestati presso le prime, altresì, nella misura del 25% della durata, i servizi resi presso “case di cura convenzionate o accreditate”.
Quindi, non risulta riscontrabile alcuna illegittimità nella valutazione dei titoli di servizio della parte ricorrente, in quanto le esperienze professionali riportate a punteggio zero nella graduatoria finale di merito sono state svolte presso case di cura private accreditate, cooperative o strutture analoghe non rientranti di per sé nell’elenco tassativo di quelle considerate utili a fini di acquisizione di punteggio nella procedura in esame.
Si aggiunge, per completezza, che l’Amministrazione resistente ha evidenziato che la ricorrente non si era collocata in posizione utile per l’assunzione neppure sulla base della graduatoria provvisoria invocata.
Per le ragioni esposte tutti i motivi di censura sono infondati.
5. In conclusione il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato improcedibile, mentre quello per motivi aggiunti deve essere respinto.
La peculiarità della questione esaminata, che involgeva l’interpretazione del bando di concorso e delle disposizioni di dettaglio inerenti i titoli, induce alla compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Bari), definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio;
- respinge il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025, celebratasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO