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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/07/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1638/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]3
e
C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._2
13/06/1978, residente in [...]3,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Riccardo Bernardini (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 08/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Sori (GE) il 05/05/2007 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi Sig.ri e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
[...]
OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi e vivranno separati portandosi reciproco Parte_1 Parte_2
rispetto;
2) I figli minori e vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 genitori, i quali si impegnano alla più leale collaborazione tra di loro ai fini della gestione
e dell'educazione dei figli, concordando tra di loro le scelte maggiormente significative riguardanti gli stessi;
3) I figli minori avranno la loro collocazione presso entrambi i genitori, mantenendo la residenza presso l'abitazione della madre sita in Sori (Ge), via Stagno 1/3;
4) In particolare, il padre terrà con sé i figli per due giorni consecutivi la settimana, comprensivi di tutti i pasti e del pernottamento, mentre nei due giorni successivi i figli soggiorneranno con la madre, e così di seguito sempre osservando il criterio dell'alternanza e dell'affidamento paritario nel corso del mese, secondo il seguente schema:
Settimana Lun. Mart. Ven. Sab. Dom. CP_1
Padre
Per_3 Per_3 Per_4 Per_4
1
Padre
Padre Madre Madre
Padre
Padre
Padre
2 Padre e e e e e Madre CP_2 CP_3 CP_3 CP_3 CP_3
Madre Madre Padre Padre Padre
Padre
Padre Madre Madre
Padre
Padre
Padre 3
Per_3 Per_3 Per_3 Per_3 Per_3
4 Padre Padre
Madre
Madre
Madre
Madre
Madre
tutto fatti salvi diversi accordi fra i coniugi e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e/o relazionali dei figli, delle cui aspirazioni ed inclinazioni e, più in generale, del cui gradimento entrambi i genitori si impegnano a tener conto.
5) Entrambi i genitori si impegnano inoltre a mantenere una regolare comunicazione con
l'altro genitore e ad essere collaborativi tra loro, nonché a contattare immediatamente
l'altro genitore in caso di emergenze che riguardino i figli.
6) Le festività di Natale, Capodanno e Pasqua, nonché le altre festività nazionali e religiose seguiranno il criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi fra i genitori.
7) Entrambi i genitori potranno tenere con sé i figli minori in occasione di almeno due settimane durante la pausa didattica estiva ed in occasione della settimana bianca che
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 verrà trascorsa dai minori con la madre e/o con il padre ad anni alterni;
8) Entrambi i coniugi contribuiranno al mantenimento dei figli in maniera paritaria, impegnandosi ciascuno dei coniugi a rimborsare all'altro il 50% delle spese straordinarie sostenute dall'altro genitore nell'interesse dei figli secondo le disposizioni di cui al
Protocollo della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova del 16/9/2016.
9) I coniugi e rinunciano reciprocamente a qualsiasi Parte_1 Parte_2
contribuzione e/o assegno di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti dandosi atto di aver risolto prima d'ora ogni questione inerente a rapporti economici e/o patrimoniali di tal chè con la sottoscrizione del presente ricorso e con l'adempimento delle clausole tutte quivi contenute i predetti rinunciano reciprocamente a far valere qualunque ulteriore pretesa e/o rivendicazione anche mai prima d'ora fatta valere;
10) I coniugi si concedono reciproco nulla osta per il rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti acconsentendo altresì a che i minori possano ottenere il loro rispettivo passaporto.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2007, Numero 2, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 04/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]3
e
C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._2
13/06/1978, residente in [...]3,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Riccardo Bernardini (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 08/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Sori (GE) il 05/05/2007 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi Sig.ri e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
[...]
OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi e vivranno separati portandosi reciproco Parte_1 Parte_2
rispetto;
2) I figli minori e vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 genitori, i quali si impegnano alla più leale collaborazione tra di loro ai fini della gestione
e dell'educazione dei figli, concordando tra di loro le scelte maggiormente significative riguardanti gli stessi;
3) I figli minori avranno la loro collocazione presso entrambi i genitori, mantenendo la residenza presso l'abitazione della madre sita in Sori (Ge), via Stagno 1/3;
4) In particolare, il padre terrà con sé i figli per due giorni consecutivi la settimana, comprensivi di tutti i pasti e del pernottamento, mentre nei due giorni successivi i figli soggiorneranno con la madre, e così di seguito sempre osservando il criterio dell'alternanza e dell'affidamento paritario nel corso del mese, secondo il seguente schema:
Settimana Lun. Mart. Ven. Sab. Dom. CP_1
Padre
Per_3 Per_3 Per_4 Per_4
1
Padre
Padre Madre Madre
Padre
Padre
Padre
2 Padre e e e e e Madre CP_2 CP_3 CP_3 CP_3 CP_3
Madre Madre Padre Padre Padre
Padre
Padre Madre Madre
Padre
Padre
Padre 3
Per_3 Per_3 Per_3 Per_3 Per_3
4 Padre Padre
Madre
Madre
Madre
Madre
Madre
tutto fatti salvi diversi accordi fra i coniugi e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e/o relazionali dei figli, delle cui aspirazioni ed inclinazioni e, più in generale, del cui gradimento entrambi i genitori si impegnano a tener conto.
5) Entrambi i genitori si impegnano inoltre a mantenere una regolare comunicazione con
l'altro genitore e ad essere collaborativi tra loro, nonché a contattare immediatamente
l'altro genitore in caso di emergenze che riguardino i figli.
6) Le festività di Natale, Capodanno e Pasqua, nonché le altre festività nazionali e religiose seguiranno il criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi fra i genitori.
7) Entrambi i genitori potranno tenere con sé i figli minori in occasione di almeno due settimane durante la pausa didattica estiva ed in occasione della settimana bianca che
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 verrà trascorsa dai minori con la madre e/o con il padre ad anni alterni;
8) Entrambi i coniugi contribuiranno al mantenimento dei figli in maniera paritaria, impegnandosi ciascuno dei coniugi a rimborsare all'altro il 50% delle spese straordinarie sostenute dall'altro genitore nell'interesse dei figli secondo le disposizioni di cui al
Protocollo della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova del 16/9/2016.
9) I coniugi e rinunciano reciprocamente a qualsiasi Parte_1 Parte_2
contribuzione e/o assegno di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti dandosi atto di aver risolto prima d'ora ogni questione inerente a rapporti economici e/o patrimoniali di tal chè con la sottoscrizione del presente ricorso e con l'adempimento delle clausole tutte quivi contenute i predetti rinunciano reciprocamente a far valere qualunque ulteriore pretesa e/o rivendicazione anche mai prima d'ora fatta valere;
10) I coniugi si concedono reciproco nulla osta per il rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti acconsentendo altresì a che i minori possano ottenere il loro rispettivo passaporto.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2007, Numero 2, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 04/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4