TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/09/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 651/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 651/2025 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
, nato a [...], il [...] (Avv. La Novara Parte_1
Calogero)
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. La Novara Calogero) Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
24 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i coniugi e , con ricorso depositato in data Parte_1 Controparte_1
24.04.2025, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza dove meglio creda;
2. I coniugi si comporteranno tra loro in modo civile e nel reciproco rispetto;
3. La casa coniugale resterà assegnata alla moglie di cui la stessa è proprietaria, Controparte_1 che la abiterà insieme al figlio mentre il marito avendone la materiale Persona_1 Parte_1 disponibilità, si trasferirà presso altra abitazione sita in Siculiana (AG), via Gramsci n. 4, di proprietà dei genitori dello stesso;
4. Il marito , nulla verserà alla moglie per il suo mantenimento Parte_1 Controparte_1 stante che la stessa ha trovato la propria indipendenza economica;
5. Il marito , nulla verserà per il mantenimento del figlio che abiterà con Parte_1 Persona_1
la madre poiché lo stesso è oggi economicamente;
6. Il marito , nulla verserà a titolo di mantenimento per la figlia , la quale Parte_1 CP_2 risiede e lavora da tanti anni fuori sede ed è economicamente indipendente;
7. Ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto”.
che all'udienza del 24.09.2025, le parti hanno depositato delle note di trattazione scritta confermando la volontà di non volersi riconciliare e di divorziare alle condizioni concordate;
che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
ritenuto che la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta;
che, infatti, dalla documentazione prodotta risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del
Tribunale e l'omologa della separazione con decreto esecutivo del 26.01.2023;
che pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve
2 ritenersi irreversibile la frattura spirituale e materiale fra i coniugi;
che la domanda, sussistendo tutti i presupposti di legge, deve quindi essere accolta;
ritenuto che
, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Siculiana l'1 settembre 1992 da
[...]
, nato a [...], il [...] e , trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri degli atti di matrimonio del Comune di Siculiana al n.20, parte II, seria A, dell'anno
1992; omologa le condizioni di divorzio concordate nel ricorso introduttivo depositato il 24.04.2025, sopra riportate;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siculiana, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 25.9.2025
L'ESTENSORE
Vincenza Bennici
IL PRESIDENTE
Giuseppe Melisenda Giambertoni
(atto firmato digitalmente)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 651/2025 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
, nato a [...], il [...] (Avv. La Novara Parte_1
Calogero)
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. La Novara Calogero) Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
24 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i coniugi e , con ricorso depositato in data Parte_1 Controparte_1
24.04.2025, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza dove meglio creda;
2. I coniugi si comporteranno tra loro in modo civile e nel reciproco rispetto;
3. La casa coniugale resterà assegnata alla moglie di cui la stessa è proprietaria, Controparte_1 che la abiterà insieme al figlio mentre il marito avendone la materiale Persona_1 Parte_1 disponibilità, si trasferirà presso altra abitazione sita in Siculiana (AG), via Gramsci n. 4, di proprietà dei genitori dello stesso;
4. Il marito , nulla verserà alla moglie per il suo mantenimento Parte_1 Controparte_1 stante che la stessa ha trovato la propria indipendenza economica;
5. Il marito , nulla verserà per il mantenimento del figlio che abiterà con Parte_1 Persona_1
la madre poiché lo stesso è oggi economicamente;
6. Il marito , nulla verserà a titolo di mantenimento per la figlia , la quale Parte_1 CP_2 risiede e lavora da tanti anni fuori sede ed è economicamente indipendente;
7. Ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto”.
che all'udienza del 24.09.2025, le parti hanno depositato delle note di trattazione scritta confermando la volontà di non volersi riconciliare e di divorziare alle condizioni concordate;
che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
ritenuto che la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta;
che, infatti, dalla documentazione prodotta risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del
Tribunale e l'omologa della separazione con decreto esecutivo del 26.01.2023;
che pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve
2 ritenersi irreversibile la frattura spirituale e materiale fra i coniugi;
che la domanda, sussistendo tutti i presupposti di legge, deve quindi essere accolta;
ritenuto che
, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Siculiana l'1 settembre 1992 da
[...]
, nato a [...], il [...] e , trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri degli atti di matrimonio del Comune di Siculiana al n.20, parte II, seria A, dell'anno
1992; omologa le condizioni di divorzio concordate nel ricorso introduttivo depositato il 24.04.2025, sopra riportate;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siculiana, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 25.9.2025
L'ESTENSORE
Vincenza Bennici
IL PRESIDENTE
Giuseppe Melisenda Giambertoni
(atto firmato digitalmente)
3