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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 28/10/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice designato, dott.ssa Monica
D'angelo, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 959 dell'anno 2024 R.G. vertente tra
(C.F. , rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa, dall'avv. Salvatore Giorgi opponente e
Avv. OL AL (Codice Fiscale rappresentata da CodiceFiscale_2
sé stessa opposta
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI: cfr. note di trattazione scritta per l'udienza del 30.9.2025
FATTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c. notificato alla controparte il 13.5.2024, a mezzo pec, Parte_1
ha contestato il diritto dell'opposta di procedere esecutivamente in forza dei titoli meglio descritti con l'atto introduttivo posti a fondamento del precetto opposto (quest'ultimo notificatogli il 23.4.2024), chiedendo: “Concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per il motivo di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto per quanto sopra enunciato in narrativa e qualsiasi procedura esecutiva ad essa connessa;
nel merito – in via principale: in accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione per il motivo di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza del titolo giuridico a fondamento dello stesso e del diritto da parte dell'avv. OL AL, a procedere ad esecuzione forzata con condanna di quest'ultima al pagamento di tutte le spese legali e processuali da liquidarsi a favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Parte opponente ha dedotto l'avvenuta estinzione di ogni debito che la Pt_1
aveva nei confronti della oggetto della presente opposizione, Parte_2
e di come sulla questione non si sia ancora formato alcun giudicato sostanziale, ma solo un giudicato formale.
Nel presente giudizio di opposizione, si è costituita la parte opposta, con comparsa depositata il 28.6.2024 contestando l'opposizione e i motivi posti a suo fondamento, evidenziando che le censure mosse dall'opponente con l'atto introduttivo del presente giudizio, volte a rimettere in discussione titoli di natura giudiziaria coperti da giudicato, sono totalmente inammissibili poiché eccedono i limiti del giudizio di opposizione all'esecuzione. Ha chiesto quindi:“In linea preliminare, rigettare, perché inammissibile e, comunque, infondata, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'opposto atto di precetto, avanzata dall'opponente con l'atto di opposizione per cui è causa. Nel merito, rigettare
l'avversaria opposizione a precetto, perché temerariamente infondata. Condannare la opponente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a pagare all'opposta la somma di denaro che vorrà essere determinata equitativamente dal Giudice, anche in misura pari all'importo liquidato a titolo di spese legali.
Condannare, infine, la opponente al pagamento delle spese e dei compensi della fase cautelare e della fase di merito del presente giudizio di opposizione”.
Istruita la causa con le sole produzioni documentali, rifiutata da parte opposta la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. del 24.6.2025, è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
DIRITTO
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Parte opponente, nel presente giudizio, chiede che venga accertata l'estinzione del debito nei confronti della e, conseguentemente, che venga Parte_2
dichiarata l'inesistenza del titolo azionato da AL OL. Premesso che per giurisprudenza costante e uniforme l'opposizione ex art. 615 cpc introdotta contro l'atto di precetto e diretta a contestare l'esecuzione promossa sulla base di un titolo giudiziale non può essere fondata su eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori alla formazione del titolo, in quanto invocabili esclusivamente nel procedimento preordinato al titolo stesso.
Pertanto, è precluso al giudice dell'opposizione conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione.
Se cosi non fosse si minerebbe alla radice il concetto di titolo esecutivo come strutturato dall'art. 474 c.p.c, nel quale è essenziale il requisito dell'astrattezza, con la conseguenza che una volta ottenuto il titolo esecutivo, il creditore ha la possibilità per ciò stesso di promuovere l'esecuzione forzata: “con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale – ivi compreso il decreto ingiuntivo – il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo, ovverosia, nel caso di specie, l'opposizione al decreto ingiuntivo (Cass., n. 27159/2006: “attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e
l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione”; in senso conforme: cfr. Cass. n. 8331/2001; Cass. n. 12664/2000)”.
Orbene, nel caso in esame, il titolo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto nel presente giudizio è l'ordinanza di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c..
Sulla base dei richiamati principi giurisprudenziali, le doglianze avverso la formazione del diritto di credito avrebbero dovuto essere eccepite nel giudizio ex art. 617
c.p.c., definito con sentenza di inammissibilità che inevitabilmente ha travolto, come espressamente statuito anche il giudizio di merito determinandone parimenti la inammissibilità.
Concludendo, assorbite le ulteriori domande, l'opposizione proposta da [...] deve essere rigettata e parte opponente condannata al Parte_1
pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta;
1) rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) condanna parte opponente a rifondere in favore di parte opposta le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.700,00 oltre accessori nella misura prevista per legge.
Marsala 27.10.2025
Il Giudice Monica D'Angelo