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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/05/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 499/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] l'[...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Mariangela Cicero, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 6/5/2025)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31/1/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio civile a IC (PA) il 3/8/2005, in costanza del quale sono nati i figli Persona_1
(il 5/1/2005) e il 20/3/2007), dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i Per_2
Minorenni, e di essersi separati consensualmente in forza di decreto di omologa n.
8802/2021 del 3-22/11/2021 emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 6609/2020 R.G., hanno chiesto lo scioglimento dello stesso.
Scaduto il termine perentorio del 15/5/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il
1 deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato di voler divorziare congiuntamente alle condizioni riportante in ricorso e, segnatamente:
“- Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in IC (PA) il 03.08.2005 tra la sig.ra e Parte_1 il sig. trascritto nei registri degli Atti di matrimonio anno 2005, n. 19, Parte I, Controparte_1
Ufficio 1;
- Le parti dichiarano di essere economicamente autonome ed autosufficienti e pertanto stabiliscono che nessuna somma a titolo di contributo di mantenimento è dovuta in favore di ciascuno di essi a carico dell'altro”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito civile a IC (PA) il 3/8/2005;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale definito con decreto di omologa n. 8802/2021 del 3-22/11/2021, emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 6609/2020 R.G.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a IC (PA) il 3/8/2005 da , nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Controparte_1
Palermo l'8/12/1976, iscritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno
2005 al n. 19, parte I, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
2 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 16 maggio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 499/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] l'[...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Mariangela Cicero, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 6/5/2025)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31/1/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio civile a IC (PA) il 3/8/2005, in costanza del quale sono nati i figli Persona_1
(il 5/1/2005) e il 20/3/2007), dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i Per_2
Minorenni, e di essersi separati consensualmente in forza di decreto di omologa n.
8802/2021 del 3-22/11/2021 emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 6609/2020 R.G., hanno chiesto lo scioglimento dello stesso.
Scaduto il termine perentorio del 15/5/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il
1 deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato di voler divorziare congiuntamente alle condizioni riportante in ricorso e, segnatamente:
“- Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in IC (PA) il 03.08.2005 tra la sig.ra e Parte_1 il sig. trascritto nei registri degli Atti di matrimonio anno 2005, n. 19, Parte I, Controparte_1
Ufficio 1;
- Le parti dichiarano di essere economicamente autonome ed autosufficienti e pertanto stabiliscono che nessuna somma a titolo di contributo di mantenimento è dovuta in favore di ciascuno di essi a carico dell'altro”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito civile a IC (PA) il 3/8/2005;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale definito con decreto di omologa n. 8802/2021 del 3-22/11/2021, emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 6609/2020 R.G.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a IC (PA) il 3/8/2005 da , nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Controparte_1
Palermo l'8/12/1976, iscritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno
2005 al n. 19, parte I, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
2 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 16 maggio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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