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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/12/2025, n. 3579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3579 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2881/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2881/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SE LU e dell'avv. GRAZIAN IVANOE DANILO, elettivamente domiciliata in VIA
AMENDOLA N. 4 BOLOGNA presso il difensore avv. SE LU
ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ZZ TT PI, elettivamente domiciliato in C.SO EUROPA, 159 87058 SPEZZANO
DELLA SILA presso il difensore avv. ZZ TT PI
CONVENUTA
Oggetto: Appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'attrice così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via principale accertare e dichiarare la risoluzione del contratto e/o l'estinzione per impossibilità definitiva dell'utilizzazione delle prestazioni di cui al contratto di appalto di opere intervenuto tra le parti mediante formulazione di offerta della in data 16 luglio 2019 n. 249, Controparte_1 sottoscritta per accettazione della Sig.ra in data 31 luglio 2019 e per l'effetto Parte_1 pagina 1 di 7 condannare la ut supra rappresentata, a ripetere a favore di Controparte_1 Parte_1 la somma di €. 7.726,25, ovvero la minore o maggiore somma che risulterà essere dovuta all'esito della istruttoria, oltre interessi di legge ex art. 1284 co. 4 cod. proc. civ. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo. in via di subordine accertata la non debenza, per i motivi sopra esposti, della somma di €. 7.726,25, ovvero della minore o maggiore somma che risulterà essere dovuta all'esito della istruttoria, percepita dalla
[...]
ut supra rappresentata, stante l'ingiustificato arricchimento della medesima a Controparte_1 seguito dell'incasso della somma di denaro de qua, rappresentando, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., un arricchimento senza causa, condannare la ut supra rappresentata, a pagare a favore della Sig.ra Controparte_1 [...] la somma di €. 7.726,25, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, Parte_2 oltre interessi di legge ex art. 1284 co. 4 cod. proc. civ. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 cod. civ..
Il tutto con vittoria delle spese e compensi professionali di giudizio, oltre al 15% ex art. 2, comma 2
D.M. 10 aprile 2014 n. 55 su compenso totale, I.V.A. e C.P.A. come per legge anche ai sensi dell'art.
96 cod. proc. civ. in caso di opposizione di controparte.
- Con espresso rifiuto del contradditorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni”.
La convenuta così conclude:
“reitera l'istanza di CTU tecnico-contabile, previa riforma in parte qua dell'ordinanza del 14.05.2024.
Insiste, inoltre, nei rilievi e nelle conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183, comma 6, n.1
c.p.c., di cui chiede l'integrale accoglimento, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. – ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza – conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, Parte_1 sponendo: Controparte_1
- che in data 8 maggio 2019 aveva sottoscritto preliminare di acquisto relativo all'appartamento situato al primo piano del complesso situato a Bologna in via Miliario n. 28/4 con la società (che a CP_2 sua volta l'aveva acquistato nell'ambito di una più ampia operazione di acquisto immobiliare al pagina 2 di 7 pubblico incanto), in realtà (poi) risultato gravato da ordinanza di rimessione in pristino del Comune di
Bologna del 27 aprile 2011 per l'esistenza di irregolarità urbanistiche da sanare (e non regolarizzate);
- che il contratto preliminare in questione era stato regolarmente registrato in data 27 maggio 2019 e prevedeva quale termine essenziale per la stipula del definitivo la data del 31 dicembre 2019;
- che essa istante, confidando nel rispetto del termine di consegna indicato nel preliminare, aveva provveduto ad ordinare i mobili ed arredi da collocare all'interno dell'appartamento, fra i quali quelli oggetto di ordine alla del 16 luglio 2019, sottoscritto da essa Controparte_1 istante per conferma il 31 luglio 2019, relativo alla progettazione e realizzazione su misura di mobili per la cucina, zanzariere, materiali ed accessori per il bagno, per i quali aveva versato in acconto la somma di € 7.726,25;
- che la progettazione della cucina era stata affidata dalla società Controparte_1 all'Arch. che aveva provveduto a predisporre le bozze, peraltro mai accettate e Persona_1 sottoscritte per conferma, mentre erano state posticipate alcune decisioni, quali quelle relative al tavolo, ante e rivestimento, e sospese altre, quali quelle relative a soppalco, lucernario, tettoia e pittura delle pareti;
- che nel frattempo essa istante, assunte informazioni da altri acquirenti, aveva compreso di essere stata vittima di raggiro da parte della società la quale, non solo non aveva consegnato nel termine CP_2
l'appartamento, ma non era nemmeno riuscita ad ottenere dal Comune di Bologna il permesso di costruire in sanatoria per sanare i vizi ed iniziare i lavori di completamento;
Con
- che, dopo avere intimato alla società di addivenire alla stipula del contratto definitivo e di consegnare l'appartamento finito e completo, non avendo ricevuto riscontro, essa istante aveva comunicato con mail del 20 e del 22 gennaio 2020 sia alla società Controparte_1 che all'Arch. di sospendere gli ordini della merce e di non mettere in produzione i mobili ed Per_1 arredi della cucina e bagno, chiedendo espressamente di comunicare cosa era stato ordinato e prodotto fino a quel momento;
- che la società l'aveva rassicurata che all'ordine non era stata data Controparte_1 ancora esecuzione, neppure parziale;
- che il 15 dicembre 2020, dopo lunghe trattative, essa istante aveva raggiunto con la società promittente venditrice un accordo transattivo per la risoluzione del contratto e la restituzione di tutte le somme corrisposte in acconto e a titolo di caparra;
- che, dopo avere tentato invano di contattare telefonicamente la società Controparte_1 pagina 3 di 7 , essa istante aveva intimato, tramite difensore a mezzo pec, “la risoluzione del contratto”, con CP_1 richiesta di restituzione delle somme corrisposte in acconto, senza alcun riscontro.
1.1
Sulla base di tali premesse l'attrice, affermando di avere “risolto” o comunicato di “rescindere” il contratto, qualificabile quale appalto, e prima ancora deducendo che in realtà nessun accordo si era perfezionato, stante la mancata approvazione del progetto della cucina, deduceva l'avvenuta estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente “attivazione dei rimedi restitutori” contemplati dagli artt. 1256 e 1463 c.c., “essendo divenuta impossibile
l'utilizzazione della prestazione” da parte di essa istante per “fatto (a lei) non imputabile” ed essendo venuto meno l'interesse a ricevere i beni;
e concludeva, quindi, chiedendo che venisse accertata e dichiarata “la risoluzione del contratto e/o l'estinzione del rapporto per impossibilità definitiva dell'utilizzazione delle prestazioni di cui al contratto di appalto” concluso con la società
[...]
, con condanna della stessa alla restituzione della somma di € 7.726,25, o la CP_1 maggiore o minore somma accertata in giudizio, con interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo. In via subordinata, chiedeva la condanna della predetta società, ai sensi dell'art. 2041 c.c., al pagamento in suo favore della medesima somma, oltre interessi.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1 che contestava la fondatezza della domanda della ricorrente, della quale chiedeva il rigetto.
[...]
In particolare, la società convenuta rilevava che oggetto dell'appalto concluso dalle parti era non già la sola cucina ma la progettazione e realizzazione dell'intero “arredo” dell'appartamento; richiamava, quindi, il disposto di cui all'art. 1671 c.c., in base al quale, stante l'intervenuto recesso della committente, spettava all'appaltatore “l'indennizzo” per le perdite subite e quindi il danno conseguente sia sotto il profilo del danno emergente che sotto quello del lucro cessante, ossia il mancato guadagno corrispondente all'utile netto che “l'appaltatore avrebbe potuto ricavare dal completamento dell'opera in riferimento ai lavori rimasti ineseguiti”.
2.1
La convenuta concludeva, quindi, chiedendo preliminarmente il mutamento del rito da semplificato ad ordinario e, nel merito, che venisse accertato e dichiarato il suo diritto a ritenere la somma di €
7.726,25 a titolo di indennizzo ex art. 1671 c.c. con il conseguente rigetto della domanda della ricorrente e, in subordine, che venisse rideterminata la somma ad essa dovuta a titolo di indennizzo ex pagina 4 di 7 art. 1671 c.c., da determinarsi anche in via equitativa.
3.
Disposto il mutamento del rito da semplificato ad ordinario, ed assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza in data 8 febbraio 2024 venivano ammesse le prove richieste dalle parti nei termini e con le limitazioni di cui a tale ordinanza.
Espletata la prova orale e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva quindi fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata per esigenze organizzative.
Mutato il giudice e disposta l'anticipazione dell'udienza, la causa – all'udienza del 24 luglio 2025 – veniva, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
4.
La domanda della ricorrente è parzialmente fondata nei termini di seguito esposti.
4.1
In fatto deve ritenersi accertata la conclusione del contratto – qualificato dalle stesse parti quale appalto
– avente ad oggetto la progettazione e realizzazione degli arredi destinati all'appartamento (oggetto del Con contratto preliminare concluso dalla ricorrente con la società di cui all'ordine n. 249 del 16 luglio
2019, sottoscritto dalla ricorrente il 31 luglio 2019 (cfr. doc. 3 di parte ricorrente): sul punto è sufficiente osservare – per dedurne l'infondatezza dell'assunto della convenuta circa il mancato perfezionamento dell'accordo – che nessuna forma scritta è necessaria, nella specie, per la conclusione dell'appalto, sicché il contratto si è evidentemente perfezionato al momento in cui la proponente
(società convenuta) ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'ordine (proposta contrattuale) da parte della committente.
E' poi risultato pacificamente accertato – perché non contestato e comprovato dalla documentazione prodotta – che, in relazione a tale contratto, la ricorrente aveva corrisposto alla società
[...]
la somma di complessivi € 7.726,25 a titolo di acconto (cfr. fattura emessa dalla CP_1 convenuta e bonifico effettuato dalla ricorrente di cui ai doc.ti 4 e 5 di parte ricorrente).
Pacifico, infine, è che la ricorrente, dopo avere dapprima chiesto la “sospensione” dell'ordine e una volta verificatasi l'impossibilità di procedere all'acquisto dell'appartamento, aveva “revocato” l'ordine pagina 5 di 7 stesso comunicandolo alla società convenuta: la circostanza, oltre a non essere contestata dalla società convenuta, trova riscontro nella comunicazione inviata dalla ricorrente, tramite difensore, nel mese di maggio 2021.
4.2
Tanto premesso in fatto, va, in diritto, osservato che tale “revoca”, lungi dall'integrare risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta della prestazione (posto che l'obbligazione a carico della ricorrente era quella di corrispondere il corrispettivo pattuito per la progettazione e realizzazione degli arredi dell'appartamento, poi non acquistato, e, come tale, sempre possibile), va correttamente qualificata – come rilevato dalla società convenuta – quale esercizio del diritto di recesso contemplato dall'art. 1671 c.c..
Ed invero, la disposizione in esame – richiamata, si ripete, dalla stessa società convenuta – consente al committente di recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. Fermo naturalmente il diritto, per il committente stesso, di chiedere la restituzione dell'acconto versato (cfr. Cass. 2236/85).
5.
Orbene, nella specie, la società convenuta, pur deducendo l'esistenza di spese (oltre al mancato guadagno), non ha provato – come era suo onere – l'effettivo esborso di tali spese.
5.1
Diverse valutazioni vanno, invece, svolte in ordine al mancato guadagno, costituito dall'utile netto che l'appaltatore avrebbe potuto ricavare dal completamento dell'opera in riferimento ai lavori rimasti ineseguiti (nella specie il complesso delle opere appaltate di cui all'ordine in esame).
Ed invero, nella determinazione dell'indennità – dedotta dalla società convenuta – soccorre il disposto di cui all'art. 1226 c.c., ai sensi del quale, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
E proprio in ragione di tale valutazione equitativa si stima equo e congruo determinare tale mancato guadagno in misura percentuale (di circa il 20%) dell'imponibile dell'ordine sottoscritto dalla ricorrente (pari ad € 12.665,98), e quindi nella somma di complessivi € 2.550,00.
Ne consegue che – fermo il diritto della ricorrente alla restituzione della somma corrisposta a titolo di acconto (divenuta sine titulo a seguito dell'esercizio – legittimo – del recesso di cui all'art. 1671 c.c.) –
pagina 6 di 7 dall'importo di € 7.726,25 va detratta la somma sopra detta, pari ad € 2.550,00, spettante all'appaltatore ai sensi della citata disposizione.
Con l'effetto che la società convenuta, operata la compensazione tra gli importi predetti, va condannata alla restituzione, in favore della ricorrente, della residua somma di complessivi € 5.176,25.
Su tale somma spettano alla ricorrente gli interessi (richiesti) ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda all'effettivo saldo (cfr. Cass. 7677/2025 in tema di applicabilità degli interessi nella misura predetta – anche – alle obbligazioni restitutorie).
6.
Stante l'esito del giudizio, con l'accoglimento solo parziale della domanda proposta, come sopra riqualificata, ricorrono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese processuali nella misura di un terzo e la società convenuta va conseguentemente condannata alla rifusione, in favore della ricorrente, degli altri due terzi delle spese stesse che, per tale quota, vanno liquidate – avuto riguardo ai parametri medi quanto alle fasi di studio, introduttiva e decisoria e con la massima riduzione quanto alla fase trattazione/istruttoria per la limitata entità dell'istruttoria svolta – in complessivi € 2.921,00, di cui € 97,00 per anticipazioni ed € 2.824,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda della ricorrente previa diversa Parte_1 qualificazione della stessa quale domanda di accertamento del recesso operato ex art. 1671 c.c., condanna la convenuta al pagamento, in favore della Controparte_1 ricorrente, della somma di € 5.176,25, con gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda all'effettivo saldo;
2) dichiara compensate tra le parti per un terzo le spese processuali e condanna la convenuta alla rifusione, in favore della ricorrente, degli altri due terzi delle spese stesse che, per tale quota, liquida in complessivi € 2.921,00, di cui € 97,00 per anticipazioni ed € 2.824,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Bologna, così deciso l'11 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Alessandra Cardarelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2881/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SE LU e dell'avv. GRAZIAN IVANOE DANILO, elettivamente domiciliata in VIA
AMENDOLA N. 4 BOLOGNA presso il difensore avv. SE LU
ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ZZ TT PI, elettivamente domiciliato in C.SO EUROPA, 159 87058 SPEZZANO
DELLA SILA presso il difensore avv. ZZ TT PI
CONVENUTA
Oggetto: Appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'attrice così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via principale accertare e dichiarare la risoluzione del contratto e/o l'estinzione per impossibilità definitiva dell'utilizzazione delle prestazioni di cui al contratto di appalto di opere intervenuto tra le parti mediante formulazione di offerta della in data 16 luglio 2019 n. 249, Controparte_1 sottoscritta per accettazione della Sig.ra in data 31 luglio 2019 e per l'effetto Parte_1 pagina 1 di 7 condannare la ut supra rappresentata, a ripetere a favore di Controparte_1 Parte_1 la somma di €. 7.726,25, ovvero la minore o maggiore somma che risulterà essere dovuta all'esito della istruttoria, oltre interessi di legge ex art. 1284 co. 4 cod. proc. civ. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo. in via di subordine accertata la non debenza, per i motivi sopra esposti, della somma di €. 7.726,25, ovvero della minore o maggiore somma che risulterà essere dovuta all'esito della istruttoria, percepita dalla
[...]
ut supra rappresentata, stante l'ingiustificato arricchimento della medesima a Controparte_1 seguito dell'incasso della somma di denaro de qua, rappresentando, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., un arricchimento senza causa, condannare la ut supra rappresentata, a pagare a favore della Sig.ra Controparte_1 [...] la somma di €. 7.726,25, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, Parte_2 oltre interessi di legge ex art. 1284 co. 4 cod. proc. civ. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 cod. civ..
Il tutto con vittoria delle spese e compensi professionali di giudizio, oltre al 15% ex art. 2, comma 2
D.M. 10 aprile 2014 n. 55 su compenso totale, I.V.A. e C.P.A. come per legge anche ai sensi dell'art.
96 cod. proc. civ. in caso di opposizione di controparte.
- Con espresso rifiuto del contradditorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni”.
La convenuta così conclude:
“reitera l'istanza di CTU tecnico-contabile, previa riforma in parte qua dell'ordinanza del 14.05.2024.
Insiste, inoltre, nei rilievi e nelle conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183, comma 6, n.1
c.p.c., di cui chiede l'integrale accoglimento, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. – ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza – conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, Parte_1 sponendo: Controparte_1
- che in data 8 maggio 2019 aveva sottoscritto preliminare di acquisto relativo all'appartamento situato al primo piano del complesso situato a Bologna in via Miliario n. 28/4 con la società (che a CP_2 sua volta l'aveva acquistato nell'ambito di una più ampia operazione di acquisto immobiliare al pagina 2 di 7 pubblico incanto), in realtà (poi) risultato gravato da ordinanza di rimessione in pristino del Comune di
Bologna del 27 aprile 2011 per l'esistenza di irregolarità urbanistiche da sanare (e non regolarizzate);
- che il contratto preliminare in questione era stato regolarmente registrato in data 27 maggio 2019 e prevedeva quale termine essenziale per la stipula del definitivo la data del 31 dicembre 2019;
- che essa istante, confidando nel rispetto del termine di consegna indicato nel preliminare, aveva provveduto ad ordinare i mobili ed arredi da collocare all'interno dell'appartamento, fra i quali quelli oggetto di ordine alla del 16 luglio 2019, sottoscritto da essa Controparte_1 istante per conferma il 31 luglio 2019, relativo alla progettazione e realizzazione su misura di mobili per la cucina, zanzariere, materiali ed accessori per il bagno, per i quali aveva versato in acconto la somma di € 7.726,25;
- che la progettazione della cucina era stata affidata dalla società Controparte_1 all'Arch. che aveva provveduto a predisporre le bozze, peraltro mai accettate e Persona_1 sottoscritte per conferma, mentre erano state posticipate alcune decisioni, quali quelle relative al tavolo, ante e rivestimento, e sospese altre, quali quelle relative a soppalco, lucernario, tettoia e pittura delle pareti;
- che nel frattempo essa istante, assunte informazioni da altri acquirenti, aveva compreso di essere stata vittima di raggiro da parte della società la quale, non solo non aveva consegnato nel termine CP_2
l'appartamento, ma non era nemmeno riuscita ad ottenere dal Comune di Bologna il permesso di costruire in sanatoria per sanare i vizi ed iniziare i lavori di completamento;
Con
- che, dopo avere intimato alla società di addivenire alla stipula del contratto definitivo e di consegnare l'appartamento finito e completo, non avendo ricevuto riscontro, essa istante aveva comunicato con mail del 20 e del 22 gennaio 2020 sia alla società Controparte_1 che all'Arch. di sospendere gli ordini della merce e di non mettere in produzione i mobili ed Per_1 arredi della cucina e bagno, chiedendo espressamente di comunicare cosa era stato ordinato e prodotto fino a quel momento;
- che la società l'aveva rassicurata che all'ordine non era stata data Controparte_1 ancora esecuzione, neppure parziale;
- che il 15 dicembre 2020, dopo lunghe trattative, essa istante aveva raggiunto con la società promittente venditrice un accordo transattivo per la risoluzione del contratto e la restituzione di tutte le somme corrisposte in acconto e a titolo di caparra;
- che, dopo avere tentato invano di contattare telefonicamente la società Controparte_1 pagina 3 di 7 , essa istante aveva intimato, tramite difensore a mezzo pec, “la risoluzione del contratto”, con CP_1 richiesta di restituzione delle somme corrisposte in acconto, senza alcun riscontro.
1.1
Sulla base di tali premesse l'attrice, affermando di avere “risolto” o comunicato di “rescindere” il contratto, qualificabile quale appalto, e prima ancora deducendo che in realtà nessun accordo si era perfezionato, stante la mancata approvazione del progetto della cucina, deduceva l'avvenuta estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente “attivazione dei rimedi restitutori” contemplati dagli artt. 1256 e 1463 c.c., “essendo divenuta impossibile
l'utilizzazione della prestazione” da parte di essa istante per “fatto (a lei) non imputabile” ed essendo venuto meno l'interesse a ricevere i beni;
e concludeva, quindi, chiedendo che venisse accertata e dichiarata “la risoluzione del contratto e/o l'estinzione del rapporto per impossibilità definitiva dell'utilizzazione delle prestazioni di cui al contratto di appalto” concluso con la società
[...]
, con condanna della stessa alla restituzione della somma di € 7.726,25, o la CP_1 maggiore o minore somma accertata in giudizio, con interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo. In via subordinata, chiedeva la condanna della predetta società, ai sensi dell'art. 2041 c.c., al pagamento in suo favore della medesima somma, oltre interessi.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1 che contestava la fondatezza della domanda della ricorrente, della quale chiedeva il rigetto.
[...]
In particolare, la società convenuta rilevava che oggetto dell'appalto concluso dalle parti era non già la sola cucina ma la progettazione e realizzazione dell'intero “arredo” dell'appartamento; richiamava, quindi, il disposto di cui all'art. 1671 c.c., in base al quale, stante l'intervenuto recesso della committente, spettava all'appaltatore “l'indennizzo” per le perdite subite e quindi il danno conseguente sia sotto il profilo del danno emergente che sotto quello del lucro cessante, ossia il mancato guadagno corrispondente all'utile netto che “l'appaltatore avrebbe potuto ricavare dal completamento dell'opera in riferimento ai lavori rimasti ineseguiti”.
2.1
La convenuta concludeva, quindi, chiedendo preliminarmente il mutamento del rito da semplificato ad ordinario e, nel merito, che venisse accertato e dichiarato il suo diritto a ritenere la somma di €
7.726,25 a titolo di indennizzo ex art. 1671 c.c. con il conseguente rigetto della domanda della ricorrente e, in subordine, che venisse rideterminata la somma ad essa dovuta a titolo di indennizzo ex pagina 4 di 7 art. 1671 c.c., da determinarsi anche in via equitativa.
3.
Disposto il mutamento del rito da semplificato ad ordinario, ed assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza in data 8 febbraio 2024 venivano ammesse le prove richieste dalle parti nei termini e con le limitazioni di cui a tale ordinanza.
Espletata la prova orale e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva quindi fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata per esigenze organizzative.
Mutato il giudice e disposta l'anticipazione dell'udienza, la causa – all'udienza del 24 luglio 2025 – veniva, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
4.
La domanda della ricorrente è parzialmente fondata nei termini di seguito esposti.
4.1
In fatto deve ritenersi accertata la conclusione del contratto – qualificato dalle stesse parti quale appalto
– avente ad oggetto la progettazione e realizzazione degli arredi destinati all'appartamento (oggetto del Con contratto preliminare concluso dalla ricorrente con la società di cui all'ordine n. 249 del 16 luglio
2019, sottoscritto dalla ricorrente il 31 luglio 2019 (cfr. doc. 3 di parte ricorrente): sul punto è sufficiente osservare – per dedurne l'infondatezza dell'assunto della convenuta circa il mancato perfezionamento dell'accordo – che nessuna forma scritta è necessaria, nella specie, per la conclusione dell'appalto, sicché il contratto si è evidentemente perfezionato al momento in cui la proponente
(società convenuta) ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'ordine (proposta contrattuale) da parte della committente.
E' poi risultato pacificamente accertato – perché non contestato e comprovato dalla documentazione prodotta – che, in relazione a tale contratto, la ricorrente aveva corrisposto alla società
[...]
la somma di complessivi € 7.726,25 a titolo di acconto (cfr. fattura emessa dalla CP_1 convenuta e bonifico effettuato dalla ricorrente di cui ai doc.ti 4 e 5 di parte ricorrente).
Pacifico, infine, è che la ricorrente, dopo avere dapprima chiesto la “sospensione” dell'ordine e una volta verificatasi l'impossibilità di procedere all'acquisto dell'appartamento, aveva “revocato” l'ordine pagina 5 di 7 stesso comunicandolo alla società convenuta: la circostanza, oltre a non essere contestata dalla società convenuta, trova riscontro nella comunicazione inviata dalla ricorrente, tramite difensore, nel mese di maggio 2021.
4.2
Tanto premesso in fatto, va, in diritto, osservato che tale “revoca”, lungi dall'integrare risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta della prestazione (posto che l'obbligazione a carico della ricorrente era quella di corrispondere il corrispettivo pattuito per la progettazione e realizzazione degli arredi dell'appartamento, poi non acquistato, e, come tale, sempre possibile), va correttamente qualificata – come rilevato dalla società convenuta – quale esercizio del diritto di recesso contemplato dall'art. 1671 c.c..
Ed invero, la disposizione in esame – richiamata, si ripete, dalla stessa società convenuta – consente al committente di recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. Fermo naturalmente il diritto, per il committente stesso, di chiedere la restituzione dell'acconto versato (cfr. Cass. 2236/85).
5.
Orbene, nella specie, la società convenuta, pur deducendo l'esistenza di spese (oltre al mancato guadagno), non ha provato – come era suo onere – l'effettivo esborso di tali spese.
5.1
Diverse valutazioni vanno, invece, svolte in ordine al mancato guadagno, costituito dall'utile netto che l'appaltatore avrebbe potuto ricavare dal completamento dell'opera in riferimento ai lavori rimasti ineseguiti (nella specie il complesso delle opere appaltate di cui all'ordine in esame).
Ed invero, nella determinazione dell'indennità – dedotta dalla società convenuta – soccorre il disposto di cui all'art. 1226 c.c., ai sensi del quale, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
E proprio in ragione di tale valutazione equitativa si stima equo e congruo determinare tale mancato guadagno in misura percentuale (di circa il 20%) dell'imponibile dell'ordine sottoscritto dalla ricorrente (pari ad € 12.665,98), e quindi nella somma di complessivi € 2.550,00.
Ne consegue che – fermo il diritto della ricorrente alla restituzione della somma corrisposta a titolo di acconto (divenuta sine titulo a seguito dell'esercizio – legittimo – del recesso di cui all'art. 1671 c.c.) –
pagina 6 di 7 dall'importo di € 7.726,25 va detratta la somma sopra detta, pari ad € 2.550,00, spettante all'appaltatore ai sensi della citata disposizione.
Con l'effetto che la società convenuta, operata la compensazione tra gli importi predetti, va condannata alla restituzione, in favore della ricorrente, della residua somma di complessivi € 5.176,25.
Su tale somma spettano alla ricorrente gli interessi (richiesti) ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda all'effettivo saldo (cfr. Cass. 7677/2025 in tema di applicabilità degli interessi nella misura predetta – anche – alle obbligazioni restitutorie).
6.
Stante l'esito del giudizio, con l'accoglimento solo parziale della domanda proposta, come sopra riqualificata, ricorrono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese processuali nella misura di un terzo e la società convenuta va conseguentemente condannata alla rifusione, in favore della ricorrente, degli altri due terzi delle spese stesse che, per tale quota, vanno liquidate – avuto riguardo ai parametri medi quanto alle fasi di studio, introduttiva e decisoria e con la massima riduzione quanto alla fase trattazione/istruttoria per la limitata entità dell'istruttoria svolta – in complessivi € 2.921,00, di cui € 97,00 per anticipazioni ed € 2.824,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda della ricorrente previa diversa Parte_1 qualificazione della stessa quale domanda di accertamento del recesso operato ex art. 1671 c.c., condanna la convenuta al pagamento, in favore della Controparte_1 ricorrente, della somma di € 5.176,25, con gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda all'effettivo saldo;
2) dichiara compensate tra le parti per un terzo le spese processuali e condanna la convenuta alla rifusione, in favore della ricorrente, degli altri due terzi delle spese stesse che, per tale quota, liquida in complessivi € 2.921,00, di cui € 97,00 per anticipazioni ed € 2.824,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Bologna, così deciso l'11 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Alessandra Cardarelli
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