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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/01/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28822/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Bersani, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA ex art.281 sexies, terzo comma, c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28822/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALANDRINO GIANLUIGI, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliata in VIA GIUSEPPE PISANELLI 40 ROMA, presso il difensore avv. MALANDRINO
GIANLUIGI
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINUTOLO Controparte_1 P.IVA_2
BONAVENTURA e dell'avv. COFANO TERESA ( ), elettivamente C.F._1 domiciliata in VIA SAN BARNABA, 32 20122 MILANO, presso il difensore avv. MINUTOLO
BONAVENTURA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano (d'ora
[...] Controparte_1 innanzi, affinché venisse condannata al pagamento in suo favore delle somme dovute a titolo di CP_2 incentivi maturate nel corso dell'anno 2021, allorquando l'attrice era agente della convenuta.
A sostegno della domanda la società attrice deduceva, in estrema sintesi, che:
- aveva stipulato un contratto di agenzia con la convenuta in data 7 settembre 2015;
- nel corso di tale rapporto agenziale la convenuta aveva inviato all'attrice un piano di qualità che prevedeva l'attribuzione di vari incentivi sia per l'andamento tecnico relativo allo sviluppo Rami
Elementari + ARD sia per il “mantenimento” del portafoglio polizze e clienti;
- le parti, in data 17 gennaio 2022, avevano sottoscritto un accordo di liberalizzazione del portafoglio agenziale, con effetto dallo 01 febbraio 2022 sino al 30 aprile 2023, in virtù del quale l'agente espressamente rinunciava a percepire le indennità di risoluzione di cui al vigente Accordo Nazionale
Agenti del 23.12.2003, potendo trasferire il portafoglio polizze e clienti che gestiva per conto di CP_2 ad altra impresa assicuratrice, entro la predetta data del 30 aprile 2023;
- nel corso di tale periodo di liberalizzazione, l'attrice aveva continuato a svolgere la sua attività di gestione del portafoglio agenziale;
- l'attrice aveva raggiunto gli obiettivi per l'ottenimento dei surriferiti incentivi relativamente all'anno
2021, che la convenuta si era rifiutata di pagare.
Tanto premesso la parte attrice concludeva come sopra riportato.
Si costituiva la convenuta la quale instava per il rigetto della domanda deducendo:
- di non essere tenuta al pagamento di tali premi posto che nei piani di incentivazione e di mantenimento era stabilito che l'erogazione dei premi era subordinata alla vigenza del rapporto di agenzia mentre l'attrice, successivamente alla stipulazione dell'accordo di liberalizzazione, aveva cessato di essere agente della compagnia;
- che l'art. 20 dell'Accordo di liberalizzazione stabiliva che dal 1^ febbraio 2022 la compagnia avrebbe cessato di erogare gli incentivi ed i premi di produzione in favore dell'agente.
All'esito dell'istruttoria, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., terzo comma.
***
Come noto, il criterio della posizione delle parti nel rapporto sostanziale, consacrato nel tenore letterale dell'art. 2697 c.c., impone che sia l'attore a dover dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto, poiché, appunto, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto incombe su colui che si proclama titolare del diritto stesso e che intende farlo valere (cfr. in tal senso Cass. 10.11.2010 n.
pagina 2 di 6 22862; Cass. 10.9.2010 n. 19354; Cass. 18.5.2010 n. 12108; in tempi più risalenti, si v., altresì, Cass.
18.2.85 n. 1391).
Le regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c. (che, come osservato in dottrina, concretizzano il più generale principio secondo cui l'onere della prova deve gravare sulla parte che invoca le conseguenze favorevoli previste dalla norma) sono fondate non solo sulla posizione processuale, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia dei fatti incidenti sul diritto oggetto del giudizio e sull'interesse delle parti.
Tanto chiarito e venendo al merito della vicenda, la questione oggetto del presente giudizio verte – incontestati tra le parti i fatti storici narrati in atti ed i calcoli dei premi effettuati dall'attrice – sulla debenza delle somme rivendicate da e coinvolge l'interpretazione degli accordi stipulati tra Parte_1 le parti.
L'Accordo Economico Collettivo di settore del 23/12/2003 (Accordo Nazionale Agenti o ANA, doc. 7 fasc. att.), invocato da entrambe le parti (l'accordo è scaduto il 31/12/2006 a seguito di denuncia che ne ha impedito il rinnovo, ma continua a produrre effetti sino alla sua sostituzione) disciplina all'art. 12 ter il c.d. “Accordo di liberalizzazione del portafoglio”.
L'art. 12 ter richiamato, prevede espressamente che “ferma restando l'efficacia del recesso, l'agente potrà scegliere tra il pagamento degli indennizzi e la liberalizzazione del portafoglio gestito dall'agenzia, inviando all'impresa apposita comunicazione.
(...) Nel caso in cui l'agente abbia optato, ai sensi del I comma, per la liberalizzazione del portafoglio già gestito dall'agenzia, …
l'impresa, rinunciando ai propri diritti sulla titolarità del portafoglio, consente all'agente cessato, nel rispetto degli assicurati, di trasferire ad altre imprese i contratti di assicurazione in carico all'agenzia alla data di cessazione del rapporto”.
L'All. A del predetto accordo del 2003 riporta il modello di accordo di liberalizzazione che prevede, all'art. 2), che “Il rapporto di agenzia di cui in premessa è risolto dalla data in cui il presente accordo sottoscritto dall'agente è pervenuto all'impresa ai sensi del III comma dell'art 12 ter ANA 2003, e comunque non oltre il 30° giorno dalla comunicazione del recesso, come previsto dal I comma dell'art. 12 ter ANA 2003” e, all'art. 4 , che “Durante il periodo di liberalizzazione l'agente, avendone con il presente accordo ricevuto mandato, potrà esclusivamente effettuare la gestione del portafoglio alle condizioni economiche e normative in atto alla cessazione del rapporto, in quanto non derogate dal presente accordo e in quanto compatibili con
l'attività concretamente svolta dall'agente nel periodo di liberalizzazione;
resta espressamente confermato che, dall'inizio della liberalizzazione, l'agente non è più vincolato all'obbligo di esclusiva eventualmente già vigente nei confronti dell'impresa. Dall'inizio della liberalizzazione l'agente curerà la corretta gestione del portafoglio in corso, provvedendo a tutto quanto per essa necessario;
pertanto l'agente provvederà, sino al trasferimento del singolo contratto, all'incasso dei premi inerenti le polizze che compongono il portafoglio agenziale, inviando alla Direzione – secondo le disposizioni amministrative già vigenti – i relativi importi e trattenendo, al netto della ritenuta d'acconto ove applicabile, le provvigioni, in atto alla cessazione del rapporto, a lui spettanti in relazione all'attività di gestione del portafoglio da lui svolta.
Durante il suddetto periodo l'agente non potrà stipulare nuove polizze, né concludere affari o incrementare quelli esistenti, e comunque non potrà svolgere alcuna attività promozionale diretta o indiretta per conto dell'impresa, ad eccezione di eventuali sostituzioni e
pagina 3 di 6 variazioni inerenti polizze di assicurazione obbligatoria RCA e ARD se connesse al veicolo per i contratti in corso e per la durata annuale residua degli stessi”.
Infine, l'art. 17 del predetto modello stabilisce che “Il rapporto tra agente e impresa inerente il presente accordo di liberalizzazione non è assoggettato né all'ANA 2003 né agli artt. 1742 - 1752 del codice civile;
esso, tra l'altro, non comporterà obbligo di contribuzione alla Cassa di Previdenza Agenti o al Fondo Pensione Agenti”.
Dal complessivo ordito sopra riportato, si evince che la liberalizzazione è in sostanza un accordo tra la compagnia assicurativa e l'ex agente, in forza del quale le parti convengono di sostituire le indennità di fine rapporto (di natura codicistica o collettiva) con la possibilità di quest'ultimo di mantenere la gestione ordinaria delle polizze, trasferendole alla scadenza concordata ad una nuova compagnia.
L'agente uscente confida nella possibilità di mantenere con sé gli assicurati, appoggiandoli sulla nuova mandante, continuando a beneficiare delle provvigioni su quei contratti che (senza la liberalizzazione) sarebbero rimasti alla ex preponente.
Sotto il regime della liberalizzazione l'agente ha il solo compito di gestire le polizze sino alla prima scadenza di premio (annuale o rateale); in quel momento, l'assicurato potrà scegliere tra la disdetta della polizza con sottoscrizione di una nuova presso la nuova preponente dell'agente: d'altra parte la gestione è connaturata all'accordo di liberalizzazione - che rappresenta proprio una modalità alternativa di gestione della fase successiva alla cessazione del mandato – dato che permette all'agente di non cessare la gestione del portafoglio acquisito dalla compagnia, ma di portarlo con sé presso la nuova preponente.
La prosecuzione della gestione comporta poi il venir meno dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale sicché l'agente non percepirà le indennità di fine rapporto.
La giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi in proposito, ritiene pienamente legittimo il patto di liberalizzazione del portafoglio, sia se contenuto in accordi collettivi, sia se oggetto di pattuizioni individuali, in quanto non peggiorativo del trattamento previsto dall'art. 1751 c.c. (cfr. Cass.
18203/2002; cfr. altresì Trib. Milano, 10.11.2005 n. 12129: “è meritevole di tutela, in quanto migliorativo, l'accordo di liberalizzazione del portafoglio agenziale assicurativo, disciplinato per la prima volta dalla contrattazione collettiva del 2003, in forza del quale l'agente rinuncia alle indennità di risoluzione del rapporto in cambio della facoltà di trasferire i contratti ad altra compagnia più redditizia, conseguendo così lo scopo principale dell'accordo, cioè il recupero della redditività dell'agenzia”).
L'accordo di liberalizzazione, per i superiori richiami, determina dunque la cessazione del rapporto di agenzia in essere fra le parti: in altri termini, il rapporto di agenzia è risolto sicché l'intermediario cessa di essere agente della preponente;
l'accordo di liberalizzazione, per il periodo della sua durata, esclude pertanto la prosecuzione di un rapporto agenziale tra compagnia e intermediario, ancorché
l'agente prosegua, seppure temporaneamente, nella gestione delle polizze dell'ormai ex preponente (in tal senso, Trib. Trento Sent. 4/2020).
pagina 4 di 6 Ebbene, a tale modello si conforma anche l'accordo di liberalizzazione sottoscritto dalle parti in data
17.01.2022 (doc. 6 fasc. att.; doc. 5 fasc. conv.) che, oltre a riproporre le clausole del modello del contratto di cui al surriferito all. A dell'accordo ANA 2003, prevede espressamente, all'art. 2), che “Il rapporto di agenzia si intende risolto con effetto 31 gennaio 2022”.
L'art. 3 del predetto accordo stabilisce poi che “nel periodo dal 01 Febbraio 2022 al 30 Aprile 2023 la gente potrà trasferire ad altra compagnia di assicurazione, con il consenso e nel rispetto degli assicurati, i contratti in carico l'agenzia al momento dello scioglimento del rapporto agenziale e curerà la semplice gestione del portafoglio in corso”.
All'art. 4 del medesimo accordo si legge: “durante il periodo di cui al punto 3) l'agente non potrà stipulare, direttamente
o indirettamente, nuovi affari o ad incrementare quelli esistenti, e comunque non potrà svolgere alcuna attività promozionale, diretta o indiretta per conto della compagnia, ad eccezione di eventuali sostituzioni e variazioni inerenti polizze di assicurazione obbligatoria
RCA o ARD se connesse al veicolo per i contratti in corso e per la durata annuale residua degli stessi. Nello stesso periodo l'agente, avendone con il presente accordo ricevuto mandato, potrà esclusivamente effettuare la gestione del portafoglio alle condizioni economiche e normative in atto alla cessazione del rapporto. Nel periodo di liberalizzazione pertanto l'agente provvederà, sino al trasferimento del singolo contratto, all'incasso dei premi inerenti le polizze che compongono il portafoglio agenziale, inviando alla compagnia - secondo le disposizioni amministrative già vigenti - i relativi importi e trattenendo le provvigioni, in atto alla cessazione del rapporto, a lui spettanti in relazione all'attività di gestione del portafoglio da lui svolta.
All'art. 16 dell'accordo i paciscenti hanno poi stabilito che “nel periodo dal 01 Febbraio 2022 al 30 Aprile 2023 la gente dovrà comunque rispettare tutte le norme tecniche e contabili vigenti durante il rapporto di agenzia e dovrà rendersi disponibile per qualsiasi ispezione da parte di incaricati della compagnia (…)”.
Infine, all'art. 19 dell'accordo di liberalizzazione, le parti hanno anche pattuito che “il rapporto di gestione regolato dal presente accordo non è assimilabile al rapporto di agenzia e pertanto non soggetto all'accordo nazionale agenti di assicurazione e imprese né agli articoli 1742 e succ. del codice civile. Alla cessazione dello stesso alla data sopraindicata l'agente liberalizzato nulla avrà a pretendere per il periodo di gestione, oltre a quanto stabilito dal presente accordo, nella compagnia dovrà alcunché per il rapporto in questione”.
È dunque evidente la chiara ed inequivoca volontà delle parti che, sottoscrivendo l'accordo di liberalizzazione, hanno inteso cessare definitivamente il rapporto agenziale alla data del 31 gennaio
2022.
Tale conclusione non è infirmata, come sostenuto da controparte, da quanto si legge nel verbale di riconsegna del 10.05.2023 (doc. 16, fasc. att.) ove, nelle premesse, è detto che “in data 30/4/2023 (di seguito anche “data di chiusura-gestione” o “data di scioglimento”) il contratto di agenzia stipulato tra “ ” e la Spett.le CP_1 [...]
(di seguito anche "Gestione Cessata" o “Gestione Uscente”), relativo al portafoglio della suddetta Parte_2
Agenzia, si è risolto per FINE LIBERALIZZAZIONE” posto che il verbale di riconsegna attesta le operazioni avvenute al termine del periodo di gestione stabilito nell'accordo di liberalizzazione ma non può sostituire né modificare la regolamentazione dei rapporti voluta dalle parti con il predetto accordo e, in particolare, la chiara volontà di far cessare il rapporto agenziale in data 31 gennaio 2022.
pagina 5 di 6 Ciò premesso, il 2021 e Parte_3 Parte_4
2022” (doc. 3, pag. 8), all'art. 3, stabilisce “CONDIZIONI GENERALI – VALIDITÀ. Il presente Piano di
[...]
Qualità ha validità dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. La validità del Piano di Mantenimento Motor Biennale di cui al punto 2 si intende dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022. CONDIZIONI DI LIQUIDAZIONE. La liquidazione delle incentivazioni avverrà dopo le chiusure contabili, entro il 31 Maggio 2022. La liquidazione del Piano di Mantenimento Motor
Biennale di cui al punto 2 si intende dopo le chiusure contabili 2022, ovvero entro il 31 Maggio 2023.
Sono esclusi dal calcolo dell'Incentivazione eventuali conferimenti di portafoglio. La liquidazione delle incentivazioni è condizionata dalla regolarità amministrativa e contabile dell'Agenzia e dal rispetto delle procedure e norme aziendali. Si precisa che la liquidazione del Piano Qualità è subordinata all'esistenza in essere del rapporto agenziale alla data di liquidazione”.
Di conseguenza, poiché il pagamento degli incentivi del piano di qualità era subordinato alla vigenza del rapporto agenziale alla data di liquidazione, e poiché la prima richiesta di liquidazione risulta essere stata avanzata dall'attrice in data 21 Aprile 2022 (cfr. doc. 14 fasc. att.), ne consegue che la domanda attorea non può trovare accoglimento poiché avanzata quando il rapporto agenziale era oramai cessato.
Attesa la complessità delle questioni affrontate si ritiene equo compensare le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande attoree;
- compensa le spese di lite.
Milano, 12 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Caterina Bersani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Bersani, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA ex art.281 sexies, terzo comma, c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28822/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALANDRINO GIANLUIGI, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliata in VIA GIUSEPPE PISANELLI 40 ROMA, presso il difensore avv. MALANDRINO
GIANLUIGI
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINUTOLO Controparte_1 P.IVA_2
BONAVENTURA e dell'avv. COFANO TERESA ( ), elettivamente C.F._1 domiciliata in VIA SAN BARNABA, 32 20122 MILANO, presso il difensore avv. MINUTOLO
BONAVENTURA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano (d'ora
[...] Controparte_1 innanzi, affinché venisse condannata al pagamento in suo favore delle somme dovute a titolo di CP_2 incentivi maturate nel corso dell'anno 2021, allorquando l'attrice era agente della convenuta.
A sostegno della domanda la società attrice deduceva, in estrema sintesi, che:
- aveva stipulato un contratto di agenzia con la convenuta in data 7 settembre 2015;
- nel corso di tale rapporto agenziale la convenuta aveva inviato all'attrice un piano di qualità che prevedeva l'attribuzione di vari incentivi sia per l'andamento tecnico relativo allo sviluppo Rami
Elementari + ARD sia per il “mantenimento” del portafoglio polizze e clienti;
- le parti, in data 17 gennaio 2022, avevano sottoscritto un accordo di liberalizzazione del portafoglio agenziale, con effetto dallo 01 febbraio 2022 sino al 30 aprile 2023, in virtù del quale l'agente espressamente rinunciava a percepire le indennità di risoluzione di cui al vigente Accordo Nazionale
Agenti del 23.12.2003, potendo trasferire il portafoglio polizze e clienti che gestiva per conto di CP_2 ad altra impresa assicuratrice, entro la predetta data del 30 aprile 2023;
- nel corso di tale periodo di liberalizzazione, l'attrice aveva continuato a svolgere la sua attività di gestione del portafoglio agenziale;
- l'attrice aveva raggiunto gli obiettivi per l'ottenimento dei surriferiti incentivi relativamente all'anno
2021, che la convenuta si era rifiutata di pagare.
Tanto premesso la parte attrice concludeva come sopra riportato.
Si costituiva la convenuta la quale instava per il rigetto della domanda deducendo:
- di non essere tenuta al pagamento di tali premi posto che nei piani di incentivazione e di mantenimento era stabilito che l'erogazione dei premi era subordinata alla vigenza del rapporto di agenzia mentre l'attrice, successivamente alla stipulazione dell'accordo di liberalizzazione, aveva cessato di essere agente della compagnia;
- che l'art. 20 dell'Accordo di liberalizzazione stabiliva che dal 1^ febbraio 2022 la compagnia avrebbe cessato di erogare gli incentivi ed i premi di produzione in favore dell'agente.
All'esito dell'istruttoria, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., terzo comma.
***
Come noto, il criterio della posizione delle parti nel rapporto sostanziale, consacrato nel tenore letterale dell'art. 2697 c.c., impone che sia l'attore a dover dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto, poiché, appunto, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto incombe su colui che si proclama titolare del diritto stesso e che intende farlo valere (cfr. in tal senso Cass. 10.11.2010 n.
pagina 2 di 6 22862; Cass. 10.9.2010 n. 19354; Cass. 18.5.2010 n. 12108; in tempi più risalenti, si v., altresì, Cass.
18.2.85 n. 1391).
Le regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c. (che, come osservato in dottrina, concretizzano il più generale principio secondo cui l'onere della prova deve gravare sulla parte che invoca le conseguenze favorevoli previste dalla norma) sono fondate non solo sulla posizione processuale, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia dei fatti incidenti sul diritto oggetto del giudizio e sull'interesse delle parti.
Tanto chiarito e venendo al merito della vicenda, la questione oggetto del presente giudizio verte – incontestati tra le parti i fatti storici narrati in atti ed i calcoli dei premi effettuati dall'attrice – sulla debenza delle somme rivendicate da e coinvolge l'interpretazione degli accordi stipulati tra Parte_1 le parti.
L'Accordo Economico Collettivo di settore del 23/12/2003 (Accordo Nazionale Agenti o ANA, doc. 7 fasc. att.), invocato da entrambe le parti (l'accordo è scaduto il 31/12/2006 a seguito di denuncia che ne ha impedito il rinnovo, ma continua a produrre effetti sino alla sua sostituzione) disciplina all'art. 12 ter il c.d. “Accordo di liberalizzazione del portafoglio”.
L'art. 12 ter richiamato, prevede espressamente che “ferma restando l'efficacia del recesso, l'agente potrà scegliere tra il pagamento degli indennizzi e la liberalizzazione del portafoglio gestito dall'agenzia, inviando all'impresa apposita comunicazione.
(...) Nel caso in cui l'agente abbia optato, ai sensi del I comma, per la liberalizzazione del portafoglio già gestito dall'agenzia, …
l'impresa, rinunciando ai propri diritti sulla titolarità del portafoglio, consente all'agente cessato, nel rispetto degli assicurati, di trasferire ad altre imprese i contratti di assicurazione in carico all'agenzia alla data di cessazione del rapporto”.
L'All. A del predetto accordo del 2003 riporta il modello di accordo di liberalizzazione che prevede, all'art. 2), che “Il rapporto di agenzia di cui in premessa è risolto dalla data in cui il presente accordo sottoscritto dall'agente è pervenuto all'impresa ai sensi del III comma dell'art 12 ter ANA 2003, e comunque non oltre il 30° giorno dalla comunicazione del recesso, come previsto dal I comma dell'art. 12 ter ANA 2003” e, all'art. 4 , che “Durante il periodo di liberalizzazione l'agente, avendone con il presente accordo ricevuto mandato, potrà esclusivamente effettuare la gestione del portafoglio alle condizioni economiche e normative in atto alla cessazione del rapporto, in quanto non derogate dal presente accordo e in quanto compatibili con
l'attività concretamente svolta dall'agente nel periodo di liberalizzazione;
resta espressamente confermato che, dall'inizio della liberalizzazione, l'agente non è più vincolato all'obbligo di esclusiva eventualmente già vigente nei confronti dell'impresa. Dall'inizio della liberalizzazione l'agente curerà la corretta gestione del portafoglio in corso, provvedendo a tutto quanto per essa necessario;
pertanto l'agente provvederà, sino al trasferimento del singolo contratto, all'incasso dei premi inerenti le polizze che compongono il portafoglio agenziale, inviando alla Direzione – secondo le disposizioni amministrative già vigenti – i relativi importi e trattenendo, al netto della ritenuta d'acconto ove applicabile, le provvigioni, in atto alla cessazione del rapporto, a lui spettanti in relazione all'attività di gestione del portafoglio da lui svolta.
Durante il suddetto periodo l'agente non potrà stipulare nuove polizze, né concludere affari o incrementare quelli esistenti, e comunque non potrà svolgere alcuna attività promozionale diretta o indiretta per conto dell'impresa, ad eccezione di eventuali sostituzioni e
pagina 3 di 6 variazioni inerenti polizze di assicurazione obbligatoria RCA e ARD se connesse al veicolo per i contratti in corso e per la durata annuale residua degli stessi”.
Infine, l'art. 17 del predetto modello stabilisce che “Il rapporto tra agente e impresa inerente il presente accordo di liberalizzazione non è assoggettato né all'ANA 2003 né agli artt. 1742 - 1752 del codice civile;
esso, tra l'altro, non comporterà obbligo di contribuzione alla Cassa di Previdenza Agenti o al Fondo Pensione Agenti”.
Dal complessivo ordito sopra riportato, si evince che la liberalizzazione è in sostanza un accordo tra la compagnia assicurativa e l'ex agente, in forza del quale le parti convengono di sostituire le indennità di fine rapporto (di natura codicistica o collettiva) con la possibilità di quest'ultimo di mantenere la gestione ordinaria delle polizze, trasferendole alla scadenza concordata ad una nuova compagnia.
L'agente uscente confida nella possibilità di mantenere con sé gli assicurati, appoggiandoli sulla nuova mandante, continuando a beneficiare delle provvigioni su quei contratti che (senza la liberalizzazione) sarebbero rimasti alla ex preponente.
Sotto il regime della liberalizzazione l'agente ha il solo compito di gestire le polizze sino alla prima scadenza di premio (annuale o rateale); in quel momento, l'assicurato potrà scegliere tra la disdetta della polizza con sottoscrizione di una nuova presso la nuova preponente dell'agente: d'altra parte la gestione è connaturata all'accordo di liberalizzazione - che rappresenta proprio una modalità alternativa di gestione della fase successiva alla cessazione del mandato – dato che permette all'agente di non cessare la gestione del portafoglio acquisito dalla compagnia, ma di portarlo con sé presso la nuova preponente.
La prosecuzione della gestione comporta poi il venir meno dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale sicché l'agente non percepirà le indennità di fine rapporto.
La giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi in proposito, ritiene pienamente legittimo il patto di liberalizzazione del portafoglio, sia se contenuto in accordi collettivi, sia se oggetto di pattuizioni individuali, in quanto non peggiorativo del trattamento previsto dall'art. 1751 c.c. (cfr. Cass.
18203/2002; cfr. altresì Trib. Milano, 10.11.2005 n. 12129: “è meritevole di tutela, in quanto migliorativo, l'accordo di liberalizzazione del portafoglio agenziale assicurativo, disciplinato per la prima volta dalla contrattazione collettiva del 2003, in forza del quale l'agente rinuncia alle indennità di risoluzione del rapporto in cambio della facoltà di trasferire i contratti ad altra compagnia più redditizia, conseguendo così lo scopo principale dell'accordo, cioè il recupero della redditività dell'agenzia”).
L'accordo di liberalizzazione, per i superiori richiami, determina dunque la cessazione del rapporto di agenzia in essere fra le parti: in altri termini, il rapporto di agenzia è risolto sicché l'intermediario cessa di essere agente della preponente;
l'accordo di liberalizzazione, per il periodo della sua durata, esclude pertanto la prosecuzione di un rapporto agenziale tra compagnia e intermediario, ancorché
l'agente prosegua, seppure temporaneamente, nella gestione delle polizze dell'ormai ex preponente (in tal senso, Trib. Trento Sent. 4/2020).
pagina 4 di 6 Ebbene, a tale modello si conforma anche l'accordo di liberalizzazione sottoscritto dalle parti in data
17.01.2022 (doc. 6 fasc. att.; doc. 5 fasc. conv.) che, oltre a riproporre le clausole del modello del contratto di cui al surriferito all. A dell'accordo ANA 2003, prevede espressamente, all'art. 2), che “Il rapporto di agenzia si intende risolto con effetto 31 gennaio 2022”.
L'art. 3 del predetto accordo stabilisce poi che “nel periodo dal 01 Febbraio 2022 al 30 Aprile 2023 la gente potrà trasferire ad altra compagnia di assicurazione, con il consenso e nel rispetto degli assicurati, i contratti in carico l'agenzia al momento dello scioglimento del rapporto agenziale e curerà la semplice gestione del portafoglio in corso”.
All'art. 4 del medesimo accordo si legge: “durante il periodo di cui al punto 3) l'agente non potrà stipulare, direttamente
o indirettamente, nuovi affari o ad incrementare quelli esistenti, e comunque non potrà svolgere alcuna attività promozionale, diretta o indiretta per conto della compagnia, ad eccezione di eventuali sostituzioni e variazioni inerenti polizze di assicurazione obbligatoria
RCA o ARD se connesse al veicolo per i contratti in corso e per la durata annuale residua degli stessi. Nello stesso periodo l'agente, avendone con il presente accordo ricevuto mandato, potrà esclusivamente effettuare la gestione del portafoglio alle condizioni economiche e normative in atto alla cessazione del rapporto. Nel periodo di liberalizzazione pertanto l'agente provvederà, sino al trasferimento del singolo contratto, all'incasso dei premi inerenti le polizze che compongono il portafoglio agenziale, inviando alla compagnia - secondo le disposizioni amministrative già vigenti - i relativi importi e trattenendo le provvigioni, in atto alla cessazione del rapporto, a lui spettanti in relazione all'attività di gestione del portafoglio da lui svolta.
All'art. 16 dell'accordo i paciscenti hanno poi stabilito che “nel periodo dal 01 Febbraio 2022 al 30 Aprile 2023 la gente dovrà comunque rispettare tutte le norme tecniche e contabili vigenti durante il rapporto di agenzia e dovrà rendersi disponibile per qualsiasi ispezione da parte di incaricati della compagnia (…)”.
Infine, all'art. 19 dell'accordo di liberalizzazione, le parti hanno anche pattuito che “il rapporto di gestione regolato dal presente accordo non è assimilabile al rapporto di agenzia e pertanto non soggetto all'accordo nazionale agenti di assicurazione e imprese né agli articoli 1742 e succ. del codice civile. Alla cessazione dello stesso alla data sopraindicata l'agente liberalizzato nulla avrà a pretendere per il periodo di gestione, oltre a quanto stabilito dal presente accordo, nella compagnia dovrà alcunché per il rapporto in questione”.
È dunque evidente la chiara ed inequivoca volontà delle parti che, sottoscrivendo l'accordo di liberalizzazione, hanno inteso cessare definitivamente il rapporto agenziale alla data del 31 gennaio
2022.
Tale conclusione non è infirmata, come sostenuto da controparte, da quanto si legge nel verbale di riconsegna del 10.05.2023 (doc. 16, fasc. att.) ove, nelle premesse, è detto che “in data 30/4/2023 (di seguito anche “data di chiusura-gestione” o “data di scioglimento”) il contratto di agenzia stipulato tra “ ” e la Spett.le CP_1 [...]
(di seguito anche "Gestione Cessata" o “Gestione Uscente”), relativo al portafoglio della suddetta Parte_2
Agenzia, si è risolto per FINE LIBERALIZZAZIONE” posto che il verbale di riconsegna attesta le operazioni avvenute al termine del periodo di gestione stabilito nell'accordo di liberalizzazione ma non può sostituire né modificare la regolamentazione dei rapporti voluta dalle parti con il predetto accordo e, in particolare, la chiara volontà di far cessare il rapporto agenziale in data 31 gennaio 2022.
pagina 5 di 6 Ciò premesso, il 2021 e Parte_3 Parte_4
2022” (doc. 3, pag. 8), all'art. 3, stabilisce “CONDIZIONI GENERALI – VALIDITÀ. Il presente Piano di
[...]
Qualità ha validità dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. La validità del Piano di Mantenimento Motor Biennale di cui al punto 2 si intende dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022. CONDIZIONI DI LIQUIDAZIONE. La liquidazione delle incentivazioni avverrà dopo le chiusure contabili, entro il 31 Maggio 2022. La liquidazione del Piano di Mantenimento Motor
Biennale di cui al punto 2 si intende dopo le chiusure contabili 2022, ovvero entro il 31 Maggio 2023.
Sono esclusi dal calcolo dell'Incentivazione eventuali conferimenti di portafoglio. La liquidazione delle incentivazioni è condizionata dalla regolarità amministrativa e contabile dell'Agenzia e dal rispetto delle procedure e norme aziendali. Si precisa che la liquidazione del Piano Qualità è subordinata all'esistenza in essere del rapporto agenziale alla data di liquidazione”.
Di conseguenza, poiché il pagamento degli incentivi del piano di qualità era subordinato alla vigenza del rapporto agenziale alla data di liquidazione, e poiché la prima richiesta di liquidazione risulta essere stata avanzata dall'attrice in data 21 Aprile 2022 (cfr. doc. 14 fasc. att.), ne consegue che la domanda attorea non può trovare accoglimento poiché avanzata quando il rapporto agenziale era oramai cessato.
Attesa la complessità delle questioni affrontate si ritiene equo compensare le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande attoree;
- compensa le spese di lite.
Milano, 12 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Caterina Bersani
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