Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/04/2025, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – presidente est. dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Renato Castaldo - consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 3246 del ruolo generale dell'anno
2024 tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) entrambi rappresentati e difesi
[...] C.F._2
dall'Avvocato Maurizio Albiani;
- appellanti
e
Contr (C.F. e P.IVA ) a capitale Controparte_2 P.IVA_1
ridotto, n. 72/2019, Tribunale di Latina, G.D. dr. , privo di attivo CP_3
giusta attestazione del G.D. effettuata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144
D.P.R. 115/2002 e s.m.i., con provvedimento in data 20.01.2010, in persona del
Curatore, dr. , rappresentato e difeso dall'Avvocato Marianna Controparte_4
Donciglio;
- appellata
avverso
Oggetto: appalto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Veniva impugnata da e , la sentenza in Parte_1 Parte_2
epigrafe del Tribunale di Latina n. 459/2024.
2. Resisteva Pri. Controparte_2
3. Con istanza del 10 gennaio 2025 le parti le parti chiedevano un rinvio congiunto dell'udienza del 15.01.2025 per bonario componimento.
4. All'udienza del 15 gennaio 2025 nessuno compariva e la Corte rinviava ex art. 348 c.p.c. all'udienza del 2 aprile 2025 ore 10:30;
5. Alla suddetta udienza del 2 aprile 2025 – ritualmente comunicata – nessuna parte compariva.
6. La causa veniva quindi trattenuta in decisione senza termini.
7. La mancata comparizione delle parti a seguito di rinvio disposto ex art. 309
c.p.c. e regolarmente comunicato comporta l'estinzione del giudizio trattandosi di causa introdotta in primo grado in data successiva al 25 giugno
2008, come previsto dal D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. n. 133/2008, da dichiararsi con sentenza ex art. 307 c.p.c..
8. Sul regime delle spese provvede l'art. 310, ultimo comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 459 dell'anno 2024, così
[...]
decide:
a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Roma, li 03.04.2025 Il presidente estensore