CA
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 6363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6363 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa NA MO - Presidente - Relatore -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa NA di Martino - Consigliere -
ha DEiberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza DE Tribunale di Torre Annunziata n. 2776/2023, pubblicata il 27 ottobre 2023, iscritto al n. 1985/2024 DE ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
(codice fiscale: in Parte_1 P.IVA_1 persona DE legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo
RT (c.f. ) e LE De UL (c.f. , C.F._1 C.F._2
APPELLANTE
E
NTroparte_1
(c.f. in persona DE legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. Francesco De Colibus (c.f. ) C.F._3
APPELLATA
1 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Laboratorio ricorso per decreto Parte_2 ingiuntivo adiva il Tribunale di Torre Annunziata per ottenere dall' il NTroparte_2 pagamento DEla somma di € 18.496,36 oltre rivalutazione e interessi moratori ex D. Lgs.
231/2002 dalla domanda come quantificati nella fattura n. 9 DE 27 maggio 2021, dovuti per il ritardato pagamento, asseritamente avvenuto il 12 gennaio 2021, DEle fatture n. 1092 e n. 1093 DE 7 novembre 2008.
Più specificamente, il Laboratorio precisava che quelle due fatture DE 2008, il cui ammontare corrispondeva alla somma di € 23.653,39, erano state azionate con un precedente ricorso NT monitorio, definito con l'emissione DE decreto ingiuntivo n. 586/2011, avverso il quale l' aveva proposto opposizione. Il giudizio che ne era conseguito si era concluso con la sentenza n. 1071/2020 DE Tribunale di Nola, che aveva riconosciuto solo in parte la pretesa creditoria NT DE , condannando l' al pagamento DEla somma di € 18.925,11, “oltre interessi CP_1 legali dalla scadenza DEle fatture e sino al soddisfo”.
A parere DE Laboratorio la somma da esso reclamata in via monitoria nel giudizio de quo corrispondeva agli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002 che, sebbene non riconosciuti nella predetta sentenza, erano, a suo avviso, comunque maturati a partire dalla data di emissione DEle fatture n. 1092 e n. 1093, ossia il 7 novembre 2008, sino al 12 gennaio 2021, data in cui asseriva essere stato saldato il credito riconosciuto con la sentenza n. 1071/2020 DE Tribunale di Nola, sulla base di un verbale, contestualmente prodotto, contenente un accordo di NT compensazione DE credito in parola con un controcredito DEl' nei confronti DE
, derivante da un diverso rapporto. CP_1
NT 2. Con decreto ingiuntivo n. 1895/2021, il Tribunale di Torre Annunziata, ordinava all' di corrispondere al Laboratorio la somma di € 18.496,36.
NT 3. Ricevutane la notifica il 16 novembre 2021, l' con atto di citazione notificato al
Laboratorio il 27 dicembre 2021, proponeva opposizione a tale decreto ingiuntivo, deducendo che: “sull'importo di € 18.925,11 il istante nel 2011 [aveva] richiesto, e la CP_1 sentenza n. 1071/2020 DE Tribunale di Nola [aveva] riconosciuto, i soli interessi legali sulla sorta capitale recata dalle fatture nn. 1092 e 1093 DE 2008” (pag. 3); che le fatture erano state emesse nel novembre DE 2008 e gli importi oggetto DE presente giudizio erano stati richiesti
Pag. 2 di 10 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
per la prima volta con l'emissione DEla fattura n. 9 DE 27 maggio 2021. Chiedeva la revoca DE decreto ingiuntivo.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30 marzo 2022, il resisteva CP_1 all'opposizione, deducendo, per quanto è di interesse in questa sede, che erano state rispettate le disposizioni contrattuali, secondo cui “una volta ottenuto il pagamento, in ritardo, il
per richiedere il pagamento degli interessi moratori, senza dover inviare alcuna CP_1 diffida e costituzione in mora, deve emettere fattura da inoltrare alla Asl competente con la richiesta DE calcolo degli interessi” (pag. 7); sicché, il non avrebbe potuto CP_1 chiedere, col ricorso per decreto ingiuntivo presentato innanzi al Tribunale di Nola, gli interessi moratori in parola, perché questi ultimi avrebbero potuto essere richiesti solo dopo l'avvenuto pagamento DEle prestazioni erogate, non essendo possibile calcolarli prima, perché “il pagamento DEle predette fatture anno 2008 erano state contestate dalla con Parte_3
l'opposizione al decreto ingiuntivo e le stesse [erano] state corrisposte soltanto a seguito di sentenza emessa nell'anno 2020” (pag. 8); “la proposizione DE decreto ingiuntivo n. 586/2011
[…][aveva] sospeso i termini prescrizionali” (pag. 8).
5. All'esito DEla prima udienza cartolare, il Tribunale, con ordinanza ex art. 648 c.p.c. DE 23 maggio 2022, concedeva la provvisoria esecutività DE decreto ingiuntivo n. 1895/2021 e rinviava la causa all'udienza di precisazione DEle conclusioni, in occasione DEla quale venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c..
6. Con comparsa conclusionale DE 25 maggio 2023, il deduceva che “con la CP_1 determina n. 55 DE 08.06.2022 il distretto n. 49 provvedeva a liquidare la sorta capitale e le competenze professionali di cui al decreto ingiuntivo n. 1895/2021 (cfr. determina n. 55 DE
08.06.2022)” (pag. 4) e, nelle sue conclusioni, domandava al Tribunale di dichiarare, in via principale, la cessata materia DE contendere, in virtù DEl'avvenuto pagamento DEla sorta capitale in corso giudizio, oppure, in via subordinata, di confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1895/2021.
NT 7. Con la comparsa conclusionale DE 21 luglio 2023, l' ribatteva che il Tribunale di Nola, con la sentenza n. 1071/2020, si era pronunciato “di guisa che qualunque altra questione attinente i medesimi titoli (fattura nn. 1092 e 1093 DE 7/11/2008) risulta coperta dal giudicato
e non può essere riesaminata da altro Giudice”; inoltre, eccepiva, in caso di rigetto DEl'opposizione, l'illegittimo frazionamento DE credito e, in ogni caso la non applicabilità al
Pag. 3 di 10 Co Con R U CA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
caso di specie degli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002, concludendo per la revoca DE decreto ingiuntivo n. 1895/2022.
8. Con la sentenza n. 2776/2023, pubblicata il 27 ottobre 2023, il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva la richiesta DE in ordine alla dichiarazione DEla cessazione DEla CP_1
NT materia DE contendere, affermando che, “[p]er quanto formalmente la non abbia aderito alla richiesta principale DEl'opposta, la sostanza è sostanzialmente coincidente”, e compensava le spese di lite motivando che le “[o]pposte argomentazioni fattuali e giuridiche che danno contezza che le posizioni DEle parti, rectius DEl'opponente non è tale da far ritenere
l'opposizione strumentale, di talché appare giusto compensare le spese di lite”.
NT 9. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' che, con atto di citazione notificato alla controparte il 26 aprile 2024, ha articolato i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo ha ritenuto illegittima la decisione DE Tribunale che aveva dichiarato la cessazione DEla materia DE contendere, stante il fatto che il pagamento era intervenuto in esecuzione DEl'ordinanza di provvisoria esecutività. Ha ribadito che la sentenza n. 1071/2020 DE Tribunale di Nola - passata in giudicato - aveva attribuito al il diritto al CP_1 pagamento, oltre che DE capitale DEle fatture n. 1092 e n. 1093 DE 7 novembre 2008, dei soli interessi legali “e non anche degli interessi moratori ex artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002, atteso che, all'epoca in cui furono effettuate le prestazioni in convenzione oggetto DEla richiesta di retribuzione, all'attività in accreditamento con il Servizio sanitario nazionale non si applicava la normativa di cui sopra” (pag. 6). Per tale ragione, a giudizio DEl'appellante, erroneamente il Tribunale aveva riconosciuto la provvisoria esecutività DE decreto opposto e respinto NT l'opposizione, stante l'eccezione di giudicato avanzata dall' in comparsa conclusionale, che avrebbe dovuto impedire al Tribunale di accogliere la tesi DE Laboratorio e dichiarare la cessazione DEla materia DE contendere.
Con il secondo motivo ha denunciato la violazione DEla corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. da parte DE Tribunale che, con la sentenza gravata, aveva accolto la richiesta DE in ordine alla dichiarazione DEla cessazione DEla materia CP_1
NT DE contendere, benché l' non avesse aderito a tale richiesta. Al riguardo ha specificato che: a) con la sua comparsa conclusionale aveva negato la sussistenza degli interessi moratori pretesi dalla parte avversa;
b) aveva corrisposto al la somma ingiunta solo perché CP_1 era stata concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto.
Pag. 4 di 10 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Pertanto ha chiesto a questa Corte, di: “Accogliere integralmente l'atto di appello proposto dalla , in persona DE Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore NTroparte_2
e, riformata la sentenza di decisione DE primo grado n. 2776/2023, pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Seconda Civile, Giudice Monocratico Dr. Massimo Palescandolo, accogliere le conclusioni di cui all'atto di citazione introduttivo DE giudizio di primo grado, con la consequenziale revoca DE decreto ingiuntivo 1895/2021. 2. Per l'effetto, condannare la parte appellata al pagamento, in favore DEla – in persona DE Direttore NTroparte_2
Generale quale legale rappresentante pro tempore - di spese ed onorari DE doppio grado di giudizio”.
10. Con comparsa di costituzione depositata il 27 agosto 2024, il ha resistito CP_1 all'appello deducendo che, a) in ossequio a quanto previsto dall'art. 7 DE contratto in base al quale erano state emesse le fatture azionate – secondo cui gli interessi moratori di cui al D. Lgs.
231/2002 sorgevano “dal giorno successivo alla scadenza DE termine di pagamento” e che essi dovevano essere richiesti a seguito di apposita fattura – esso aveva provveduto ad emettere tale fattura, “avendo l' corrisposto il pagamento DEle fatture, relative Parte_3 all'annualità 2008, oggetto di contestazione da parte DEl' , soltanto all'esito Parte_3 DEla emissione dal Tribunale di Nola n. 1071-2020” (pag. 11); b) la dichiarazione DEla cessazione DEla materia DE contendere era legittima.
Pertanto ha chiesto a questa Corte di:“a) dichiarare inammissibile l'appello spiegato ex art.
348 c.p.c. in quanto difettante dei requisiti DE novellato art. 342 c.p.c.; b) rigettare,
l'impugnazione azionata perché destituita di fondamento giuridico e fattuale;
c) per l'effetto, confermare integralmente le statuizioni contenute nella sentenza resa dal Tribunale di Torre
Annunziata n. 2776/2023 – Dott. Palascandolo;
d) condannare al pagamento DEle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio”.
11. Alla prima udienza DE 18 novembre 2025 la Corte, dopo aver invitato le parti a discutere, ha introitato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Innanzitutto, va osservato che, al contrario di quanto sostenuto dall'appellata nelle sue conclusioni, l'appello deve ritenersi rispettoso DEle prescrizioni dettate, a pena d'inammissibilità DEl'impugnazione, dall'art. 342 c.p.c., nel testo nella specie applicabile ratione temporis, cioè quello anteriore alle modifiche apportatevi dal D. Lgs. 10 ottobre 2022,
Pag. 5 di 10 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
n. 149, consentendo di individuare con sufficiente chiarezza le critiche mosse dall'appellante alla sentenza impugnata, nonché le modifiche di tale sentenza conseguentemente chieste a questa Corte.
II. Sono fondati i due motivi di appello, da trattarsi congiuntamente poiché entrambi rivolti a censurare la dichiarata cessazione DEla materia DE contendere e a far rilevare l'infondatezza DEla pretesa creditoria DE . CP_1
Orbene, la sentenza di primo grado deve essere riformata in quanto, a parere DEla Corte, il
Tribunale ha errato nel dichiarare la cessazione DEla materia DE contendere. Dagli atti, infatti, non emergeva il comune intento DEle parti di estinguere la controversia, né sotto il profilo NT formale né sotto quello sostanziale. Sotto il profilo formale, perché l' non aveva aderito alla richiesta di declaratoria avanzata dal . Sotto il profilo sostanziale, in quanto il CP_1
NT contegno processuale DEl' precludeva di desumere un'implicita volontà in tal senso, posto che nella comparsa conclusionale DE primo grado essa aveva insistito sulla richiesta di revoca NT DE decreto ingiuntivo;
in secondo luogo, neppure l'emissione DEla determina DEl' n. 55 DE 08 giugno 2022 - avente ad oggetto la liquidazione DEle somme oggetto DE decreto ingiuntivo n. 1895/2021 - poteva intendersi come un riconoscimento DE credito reclamato, dato che dalle sue premesse risultava che l'atto veniva adottato in esecuzione DEl'ordinanza, emessa dal Tribunale di primo grado il 23 maggio 2022 ai sensi DEl'art. 648 c.p.c., mediante cui era stato reso esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1895/2021, con la conseguenza che il pagamento disposto costituiva un mero adempimento imposto dalla provvisoria esecutorietà DE titolo monitorio.
Ciò premesso, stante la natura devolutiva DEl'appello, occorre valutare nel merito la fondatezza DEla pretesa creditoria avanzata dal nel presente giudizio. CP_1
Ebbene, la Corte ritiene che tale pretesa sia infondata, in quanto gli interessi moratori di cui al
D. Lgs. 231/2002 oggetto DEla stessa, maturati sulle fatture n. 1092 e n. 1093 DE 7 novembre
2008 e quantificati nella fattura n. 9 DE 27 maggio 2021, non potevano essere richiesti nel giudizio definito con la sentenza appellata, essendo tale domanda preclusa dal giudicato esterno formatosi sulla sentenza n. 1071/2020 DE Tribunale di Nola. Più specificamente, tale sentenza era stata emessa all'esito DE procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo n. 586/2011 NT emesso dal medesimo Tribunale che aveva ordinato all' di pagare al la somma CP_1 capitale DEle fatture azionate, oltre ai relativi interessi legali. Ebbene, come risulta dagli atti in
Pag. 6 di 10 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
tale giudizio di opposizione il non aveva ampliato la propria pretesa creditoria cioè CP_1 non aveva richiesto in quella sede il riconoscimento - in aggiunta agli interessi legali relativi alle fatture azionate - DEle ulteriori somme accessorie necessarie a integrare gli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002. Ed infatti, il Tribunale di Nola – stante la mancata richiesta DE in tal senso e considerato che il decreto ingiuntivo riconosceva esclusivamente CP_1
NT gli “interessi legali” – con la sentenza n. 1071/2020 ha correttamente condannato l' al pagamento dei soli interessi legali. Ciò in quanto, nel confermare il decreto ingiuntivo, il giudice era vincolato a interpretare tale espressione nel senso degli interessi di cui all'art. 1284, comma
1, c.c., in conformità al principio di diritto affermato, anche di recente, dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 12449/2024), secondo cui: “ove il giudice disponga il pagamento degli 'interessi legali' senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione DEla domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ., se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento DEla spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione DEla domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Quindi, per ottenere interessi maggiori di quelli riconosciuti, il avrebbe dovuto CP_1 chiedere tempestivamente, quindi con la sua comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 586/2011, il riconoscimento DEla maggiorazione degli interessi già ingiunti sino al raggiungimento DE tasso previsto dal D. Lgs. 231/2002. Che a tanto fosse tenuto emerge chiaramente da quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni
Unite con la sentenza n. 26727/2024, la quale ha precisato che “nella comparsa di costituzione
l'opposto è legittimato a proporre non solo domande 'reattive' stricto sensu – cioè riconvenzionali –, ma altresì domande che, sempre come qualificate dall'arresto DE 2015 e confermate da quello susseguente DE 2018, rientrano nell'area sostanziale sottesa alla domanda originaria, ovvero sono domande aggiuntive/alternative, sovente collocate in posizione di subordine, ammissibili perché rapportate al medesimo interesse”.
Analogamente già in Cass. 9633/2022 si argomentava che ( così la massima ) “il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento DE ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione
Pag. 7 di 10 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca DE decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene DEla vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata DE processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi DEle stesse facoltà di modifica DEla domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.".
Tanto affermato, deve ritenersi che il thema decidendum DE giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 586/2011 DE Tribunale di Nola coincide relativamente al tema degli interessi sulla sorte capitale per le medesime prestazioni con quello DE presente giudizio, con la conseguenza che, come anzidetto, la richiesta di applicazione di un tasso di interesse maggiore sul medesimo credito e sulla stessa base di calcolo avrebbe dovuto essere proposta tempestivamente nel primo giudizio di opposizione, entro il termine DEla comparsa di costituzione e risposta.
Una simile domanda sarebbe già stata tardiva se formulata successivamente nel medesimo giudizio e, a maggior ragione, risulta DE tutto inammissibile se introdotta con un diverso e successivo procedimento. Ciò in quanto essa è preclusa dagli effetti estensivi DE giudicato derivante dalla sentenza n. 1071/2020 DE Tribunale di Nola, che ha definito quel giudizio di opposizione accertando definitivamente il credito azionato ed anche i relativi accessori.
In definitiva, la pretesa DE di ottenere, nel presente giudizio, l'applicazione di un CP_1 tasso di interesse più elevato rispetto a quello riconosciuto dalla sentenza n. 1071/2020 deve essere rigettata, poiché si pone in contrasto con il giudicato formatosi nel precedente processo e integra la violazione DE divieto DE principio DE ne bis in idem. ( cfr. anche Cass. n.
15343/2009, che richiama Cass. civ., 16 marzo 1996, n. 2205 in cui i giudici di legittimità hanno avuto modo di affrontare specificamente il nostro tema osservando che “ l'autorità DE giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio
(giudicato esplicito) ma anche tutte le altre… le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi DEle pretese anteriormente svolte
(giudicato implicito)….. al titolare di un diritto di credito DE quale si sia già giudicato, è precluso agire con una seconda domanda relativa a tale diritto quando essa miri ad ottenerne una diversa quantificazione in base a circostanze e criteri diversi da quelli posti a base DEl'anteriore statuizione”).
Pag. 8 di 10 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Nel caso in esame, poiché gli interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c. e gli interessi commerciali ex D. Lgs. 231/2002 costituiscono entrambi accessori DE medesimo capitale, il , CP_1 avendo richiesto e ottenuto gli interessi legali nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non può, per le ragioni suddette, domandare in questo giudizio la liquidazione di ulteriori interessi sulla stessa base capitale in applicazione di un diverso criterio.
Prive di pregio sono le deduzioni DEl'appellata secondo cui essa avrebbe agito in conformità all'art. 7 DE contratto, ritenendo che gli interessi moratori potessero essere richiesti solo dopo l'emissione di apposita fattura e che tale fattura potesse essere emessa soltanto dopo il saldo, NT da parte DEl' DEle somme relative all'annualità 2008 all'esito DEla sentenza n. 1071/2020 DE Tribunale di Nola. Invero, gli interessi di cui al D. Lgs. 231/2002 avrebbero potuto essere reclamati sin da subito, contestualmente alla richiesta di pagamento DEle fatture azionate, poiché la clausola contrattuale di cui all'art. 7 — che prevede l'emissione di una fattura per gli interessi moratori — configura una mera sequenza procedurale funzionale a fini fiscali e non un presupposto impeditivo DEla loro azionabilità giudiziale. Del resto, lo stesso contratto stabilisce che tali interessi maturano “dal giorno successivo alla scadenza DE termine di pagamento”.
Ogni altra questione è assorbita.
Per tutte queste ragioni, in riforma DEla sentenza appellata, deve accogliersi l'opposizione NT DEl' e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 1895/2021 DE Tribunale di Torre Annunziata.
III. In considerazione DEla riforma DEla sentenza di primo grado, l'appellata va condannata a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio che, in mancanza DEla relativa nota specifica, vanno liquidate in base ai parametri indicati dal D.M. numero 55/2014, (come modificato dal D.M. 147/2022) e rapportate al decisum, cioè facendo applicazione DElo scaglione per le controversie di valore compreso tra € 5.200,01 e 26.000,00, nei seguenti importi: per il processo di primo grado, € 3.200,00 per compensi oltre € 480,00 per il rimborso DEle spese generali ed € 237,00 per spese vive documentate ( contributo unificato). Totale parziale € 3.917,00. Per processo di appello, € 3400,00 per compensi ed € 510,00 per spese generali ( non risultano esborsi documentati). Totale parziale € 3910,00 .
P.Q.M.
Pag. 9 di 10 Con REPU CA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1
avverso la sentenza DE Tribunale di Torre Annunziata n. 2776/2023, pubblicata
[...] il 27 ottobre 2023:
1. in riforma DEla sentenza appellata, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 1895/2021 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata;
2. condanna il al NTroparte_1 pagamento in favore DEl' DEle spese di entrambi i gradi di giudizi NTroparte_2 che liquida, per il giudizio di primo grado in € 3.917,00 e, per l'appello, in € 3910,00 oltre oneri diversi, se dovuti.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio DE 2.12.2025 .
Il Presidente estensore
NA MO
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa NA MO - Presidente - Relatore -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa NA di Martino - Consigliere -
ha DEiberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza DE Tribunale di Torre Annunziata n. 2776/2023, pubblicata il 27 ottobre 2023, iscritto al n. 1985/2024 DE ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
(codice fiscale: in Parte_1 P.IVA_1 persona DE legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo
RT (c.f. ) e LE De UL (c.f. , C.F._1 C.F._2
APPELLANTE
E
NTroparte_1
(c.f. in persona DE legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. Francesco De Colibus (c.f. ) C.F._3
APPELLATA
1 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Laboratorio ricorso per decreto Parte_2 ingiuntivo adiva il Tribunale di Torre Annunziata per ottenere dall' il NTroparte_2 pagamento DEla somma di € 18.496,36 oltre rivalutazione e interessi moratori ex D. Lgs.
231/2002 dalla domanda come quantificati nella fattura n. 9 DE 27 maggio 2021, dovuti per il ritardato pagamento, asseritamente avvenuto il 12 gennaio 2021, DEle fatture n. 1092 e n. 1093 DE 7 novembre 2008.
Più specificamente, il Laboratorio precisava che quelle due fatture DE 2008, il cui ammontare corrispondeva alla somma di € 23.653,39, erano state azionate con un precedente ricorso NT monitorio, definito con l'emissione DE decreto ingiuntivo n. 586/2011, avverso il quale l' aveva proposto opposizione. Il giudizio che ne era conseguito si era concluso con la sentenza n. 1071/2020 DE Tribunale di Nola, che aveva riconosciuto solo in parte la pretesa creditoria NT DE , condannando l' al pagamento DEla somma di € 18.925,11, “oltre interessi CP_1 legali dalla scadenza DEle fatture e sino al soddisfo”.
A parere DE Laboratorio la somma da esso reclamata in via monitoria nel giudizio de quo corrispondeva agli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002 che, sebbene non riconosciuti nella predetta sentenza, erano, a suo avviso, comunque maturati a partire dalla data di emissione DEle fatture n. 1092 e n. 1093, ossia il 7 novembre 2008, sino al 12 gennaio 2021, data in cui asseriva essere stato saldato il credito riconosciuto con la sentenza n. 1071/2020 DE Tribunale di Nola, sulla base di un verbale, contestualmente prodotto, contenente un accordo di NT compensazione DE credito in parola con un controcredito DEl' nei confronti DE
, derivante da un diverso rapporto. CP_1
NT 2. Con decreto ingiuntivo n. 1895/2021, il Tribunale di Torre Annunziata, ordinava all' di corrispondere al Laboratorio la somma di € 18.496,36.
NT 3. Ricevutane la notifica il 16 novembre 2021, l' con atto di citazione notificato al
Laboratorio il 27 dicembre 2021, proponeva opposizione a tale decreto ingiuntivo, deducendo che: “sull'importo di € 18.925,11 il istante nel 2011 [aveva] richiesto, e la CP_1 sentenza n. 1071/2020 DE Tribunale di Nola [aveva] riconosciuto, i soli interessi legali sulla sorta capitale recata dalle fatture nn. 1092 e 1093 DE 2008” (pag. 3); che le fatture erano state emesse nel novembre DE 2008 e gli importi oggetto DE presente giudizio erano stati richiesti
Pag. 2 di 10 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
per la prima volta con l'emissione DEla fattura n. 9 DE 27 maggio 2021. Chiedeva la revoca DE decreto ingiuntivo.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30 marzo 2022, il resisteva CP_1 all'opposizione, deducendo, per quanto è di interesse in questa sede, che erano state rispettate le disposizioni contrattuali, secondo cui “una volta ottenuto il pagamento, in ritardo, il
per richiedere il pagamento degli interessi moratori, senza dover inviare alcuna CP_1 diffida e costituzione in mora, deve emettere fattura da inoltrare alla Asl competente con la richiesta DE calcolo degli interessi” (pag. 7); sicché, il non avrebbe potuto CP_1 chiedere, col ricorso per decreto ingiuntivo presentato innanzi al Tribunale di Nola, gli interessi moratori in parola, perché questi ultimi avrebbero potuto essere richiesti solo dopo l'avvenuto pagamento DEle prestazioni erogate, non essendo possibile calcolarli prima, perché “il pagamento DEle predette fatture anno 2008 erano state contestate dalla con Parte_3
l'opposizione al decreto ingiuntivo e le stesse [erano] state corrisposte soltanto a seguito di sentenza emessa nell'anno 2020” (pag. 8); “la proposizione DE decreto ingiuntivo n. 586/2011
[…][aveva] sospeso i termini prescrizionali” (pag. 8).
5. All'esito DEla prima udienza cartolare, il Tribunale, con ordinanza ex art. 648 c.p.c. DE 23 maggio 2022, concedeva la provvisoria esecutività DE decreto ingiuntivo n. 1895/2021 e rinviava la causa all'udienza di precisazione DEle conclusioni, in occasione DEla quale venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c..
6. Con comparsa conclusionale DE 25 maggio 2023, il deduceva che “con la CP_1 determina n. 55 DE 08.06.2022 il distretto n. 49 provvedeva a liquidare la sorta capitale e le competenze professionali di cui al decreto ingiuntivo n. 1895/2021 (cfr. determina n. 55 DE
08.06.2022)” (pag. 4) e, nelle sue conclusioni, domandava al Tribunale di dichiarare, in via principale, la cessata materia DE contendere, in virtù DEl'avvenuto pagamento DEla sorta capitale in corso giudizio, oppure, in via subordinata, di confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1895/2021.
NT 7. Con la comparsa conclusionale DE 21 luglio 2023, l' ribatteva che il Tribunale di Nola, con la sentenza n. 1071/2020, si era pronunciato “di guisa che qualunque altra questione attinente i medesimi titoli (fattura nn. 1092 e 1093 DE 7/11/2008) risulta coperta dal giudicato
e non può essere riesaminata da altro Giudice”; inoltre, eccepiva, in caso di rigetto DEl'opposizione, l'illegittimo frazionamento DE credito e, in ogni caso la non applicabilità al
Pag. 3 di 10 Co Con R U CA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
caso di specie degli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002, concludendo per la revoca DE decreto ingiuntivo n. 1895/2022.
8. Con la sentenza n. 2776/2023, pubblicata il 27 ottobre 2023, il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva la richiesta DE in ordine alla dichiarazione DEla cessazione DEla CP_1
NT materia DE contendere, affermando che, “[p]er quanto formalmente la non abbia aderito alla richiesta principale DEl'opposta, la sostanza è sostanzialmente coincidente”, e compensava le spese di lite motivando che le “[o]pposte argomentazioni fattuali e giuridiche che danno contezza che le posizioni DEle parti, rectius DEl'opponente non è tale da far ritenere
l'opposizione strumentale, di talché appare giusto compensare le spese di lite”.
NT 9. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' che, con atto di citazione notificato alla controparte il 26 aprile 2024, ha articolato i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo ha ritenuto illegittima la decisione DE Tribunale che aveva dichiarato la cessazione DEla materia DE contendere, stante il fatto che il pagamento era intervenuto in esecuzione DEl'ordinanza di provvisoria esecutività. Ha ribadito che la sentenza n. 1071/2020 DE Tribunale di Nola - passata in giudicato - aveva attribuito al il diritto al CP_1 pagamento, oltre che DE capitale DEle fatture n. 1092 e n. 1093 DE 7 novembre 2008, dei soli interessi legali “e non anche degli interessi moratori ex artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002, atteso che, all'epoca in cui furono effettuate le prestazioni in convenzione oggetto DEla richiesta di retribuzione, all'attività in accreditamento con il Servizio sanitario nazionale non si applicava la normativa di cui sopra” (pag. 6). Per tale ragione, a giudizio DEl'appellante, erroneamente il Tribunale aveva riconosciuto la provvisoria esecutività DE decreto opposto e respinto NT l'opposizione, stante l'eccezione di giudicato avanzata dall' in comparsa conclusionale, che avrebbe dovuto impedire al Tribunale di accogliere la tesi DE Laboratorio e dichiarare la cessazione DEla materia DE contendere.
Con il secondo motivo ha denunciato la violazione DEla corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. da parte DE Tribunale che, con la sentenza gravata, aveva accolto la richiesta DE in ordine alla dichiarazione DEla cessazione DEla materia CP_1
NT DE contendere, benché l' non avesse aderito a tale richiesta. Al riguardo ha specificato che: a) con la sua comparsa conclusionale aveva negato la sussistenza degli interessi moratori pretesi dalla parte avversa;
b) aveva corrisposto al la somma ingiunta solo perché CP_1 era stata concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto.
Pag. 4 di 10 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Pertanto ha chiesto a questa Corte, di: “Accogliere integralmente l'atto di appello proposto dalla , in persona DE Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore NTroparte_2
e, riformata la sentenza di decisione DE primo grado n. 2776/2023, pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Seconda Civile, Giudice Monocratico Dr. Massimo Palescandolo, accogliere le conclusioni di cui all'atto di citazione introduttivo DE giudizio di primo grado, con la consequenziale revoca DE decreto ingiuntivo 1895/2021. 2. Per l'effetto, condannare la parte appellata al pagamento, in favore DEla – in persona DE Direttore NTroparte_2
Generale quale legale rappresentante pro tempore - di spese ed onorari DE doppio grado di giudizio”.
10. Con comparsa di costituzione depositata il 27 agosto 2024, il ha resistito CP_1 all'appello deducendo che, a) in ossequio a quanto previsto dall'art. 7 DE contratto in base al quale erano state emesse le fatture azionate – secondo cui gli interessi moratori di cui al D. Lgs.
231/2002 sorgevano “dal giorno successivo alla scadenza DE termine di pagamento” e che essi dovevano essere richiesti a seguito di apposita fattura – esso aveva provveduto ad emettere tale fattura, “avendo l' corrisposto il pagamento DEle fatture, relative Parte_3 all'annualità 2008, oggetto di contestazione da parte DEl' , soltanto all'esito Parte_3 DEla emissione dal Tribunale di Nola n. 1071-2020” (pag. 11); b) la dichiarazione DEla cessazione DEla materia DE contendere era legittima.
Pertanto ha chiesto a questa Corte di:“a) dichiarare inammissibile l'appello spiegato ex art.
348 c.p.c. in quanto difettante dei requisiti DE novellato art. 342 c.p.c.; b) rigettare,
l'impugnazione azionata perché destituita di fondamento giuridico e fattuale;
c) per l'effetto, confermare integralmente le statuizioni contenute nella sentenza resa dal Tribunale di Torre
Annunziata n. 2776/2023 – Dott. Palascandolo;
d) condannare al pagamento DEle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio”.
11. Alla prima udienza DE 18 novembre 2025 la Corte, dopo aver invitato le parti a discutere, ha introitato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Innanzitutto, va osservato che, al contrario di quanto sostenuto dall'appellata nelle sue conclusioni, l'appello deve ritenersi rispettoso DEle prescrizioni dettate, a pena d'inammissibilità DEl'impugnazione, dall'art. 342 c.p.c., nel testo nella specie applicabile ratione temporis, cioè quello anteriore alle modifiche apportatevi dal D. Lgs. 10 ottobre 2022,
Pag. 5 di 10 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
n. 149, consentendo di individuare con sufficiente chiarezza le critiche mosse dall'appellante alla sentenza impugnata, nonché le modifiche di tale sentenza conseguentemente chieste a questa Corte.
II. Sono fondati i due motivi di appello, da trattarsi congiuntamente poiché entrambi rivolti a censurare la dichiarata cessazione DEla materia DE contendere e a far rilevare l'infondatezza DEla pretesa creditoria DE . CP_1
Orbene, la sentenza di primo grado deve essere riformata in quanto, a parere DEla Corte, il
Tribunale ha errato nel dichiarare la cessazione DEla materia DE contendere. Dagli atti, infatti, non emergeva il comune intento DEle parti di estinguere la controversia, né sotto il profilo NT formale né sotto quello sostanziale. Sotto il profilo formale, perché l' non aveva aderito alla richiesta di declaratoria avanzata dal . Sotto il profilo sostanziale, in quanto il CP_1
NT contegno processuale DEl' precludeva di desumere un'implicita volontà in tal senso, posto che nella comparsa conclusionale DE primo grado essa aveva insistito sulla richiesta di revoca NT DE decreto ingiuntivo;
in secondo luogo, neppure l'emissione DEla determina DEl' n. 55 DE 08 giugno 2022 - avente ad oggetto la liquidazione DEle somme oggetto DE decreto ingiuntivo n. 1895/2021 - poteva intendersi come un riconoscimento DE credito reclamato, dato che dalle sue premesse risultava che l'atto veniva adottato in esecuzione DEl'ordinanza, emessa dal Tribunale di primo grado il 23 maggio 2022 ai sensi DEl'art. 648 c.p.c., mediante cui era stato reso esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1895/2021, con la conseguenza che il pagamento disposto costituiva un mero adempimento imposto dalla provvisoria esecutorietà DE titolo monitorio.
Ciò premesso, stante la natura devolutiva DEl'appello, occorre valutare nel merito la fondatezza DEla pretesa creditoria avanzata dal nel presente giudizio. CP_1
Ebbene, la Corte ritiene che tale pretesa sia infondata, in quanto gli interessi moratori di cui al
D. Lgs. 231/2002 oggetto DEla stessa, maturati sulle fatture n. 1092 e n. 1093 DE 7 novembre
2008 e quantificati nella fattura n. 9 DE 27 maggio 2021, non potevano essere richiesti nel giudizio definito con la sentenza appellata, essendo tale domanda preclusa dal giudicato esterno formatosi sulla sentenza n. 1071/2020 DE Tribunale di Nola. Più specificamente, tale sentenza era stata emessa all'esito DE procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo n. 586/2011 NT emesso dal medesimo Tribunale che aveva ordinato all' di pagare al la somma CP_1 capitale DEle fatture azionate, oltre ai relativi interessi legali. Ebbene, come risulta dagli atti in
Pag. 6 di 10 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
tale giudizio di opposizione il non aveva ampliato la propria pretesa creditoria cioè CP_1 non aveva richiesto in quella sede il riconoscimento - in aggiunta agli interessi legali relativi alle fatture azionate - DEle ulteriori somme accessorie necessarie a integrare gli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002. Ed infatti, il Tribunale di Nola – stante la mancata richiesta DE in tal senso e considerato che il decreto ingiuntivo riconosceva esclusivamente CP_1
NT gli “interessi legali” – con la sentenza n. 1071/2020 ha correttamente condannato l' al pagamento dei soli interessi legali. Ciò in quanto, nel confermare il decreto ingiuntivo, il giudice era vincolato a interpretare tale espressione nel senso degli interessi di cui all'art. 1284, comma
1, c.c., in conformità al principio di diritto affermato, anche di recente, dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 12449/2024), secondo cui: “ove il giudice disponga il pagamento degli 'interessi legali' senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione DEla domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ., se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento DEla spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione DEla domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Quindi, per ottenere interessi maggiori di quelli riconosciuti, il avrebbe dovuto CP_1 chiedere tempestivamente, quindi con la sua comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 586/2011, il riconoscimento DEla maggiorazione degli interessi già ingiunti sino al raggiungimento DE tasso previsto dal D. Lgs. 231/2002. Che a tanto fosse tenuto emerge chiaramente da quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni
Unite con la sentenza n. 26727/2024, la quale ha precisato che “nella comparsa di costituzione
l'opposto è legittimato a proporre non solo domande 'reattive' stricto sensu – cioè riconvenzionali –, ma altresì domande che, sempre come qualificate dall'arresto DE 2015 e confermate da quello susseguente DE 2018, rientrano nell'area sostanziale sottesa alla domanda originaria, ovvero sono domande aggiuntive/alternative, sovente collocate in posizione di subordine, ammissibili perché rapportate al medesimo interesse”.
Analogamente già in Cass. 9633/2022 si argomentava che ( così la massima ) “il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento DE ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione
Pag. 7 di 10 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca DE decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene DEla vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata DE processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi DEle stesse facoltà di modifica DEla domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.".
Tanto affermato, deve ritenersi che il thema decidendum DE giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 586/2011 DE Tribunale di Nola coincide relativamente al tema degli interessi sulla sorte capitale per le medesime prestazioni con quello DE presente giudizio, con la conseguenza che, come anzidetto, la richiesta di applicazione di un tasso di interesse maggiore sul medesimo credito e sulla stessa base di calcolo avrebbe dovuto essere proposta tempestivamente nel primo giudizio di opposizione, entro il termine DEla comparsa di costituzione e risposta.
Una simile domanda sarebbe già stata tardiva se formulata successivamente nel medesimo giudizio e, a maggior ragione, risulta DE tutto inammissibile se introdotta con un diverso e successivo procedimento. Ciò in quanto essa è preclusa dagli effetti estensivi DE giudicato derivante dalla sentenza n. 1071/2020 DE Tribunale di Nola, che ha definito quel giudizio di opposizione accertando definitivamente il credito azionato ed anche i relativi accessori.
In definitiva, la pretesa DE di ottenere, nel presente giudizio, l'applicazione di un CP_1 tasso di interesse più elevato rispetto a quello riconosciuto dalla sentenza n. 1071/2020 deve essere rigettata, poiché si pone in contrasto con il giudicato formatosi nel precedente processo e integra la violazione DE divieto DE principio DE ne bis in idem. ( cfr. anche Cass. n.
15343/2009, che richiama Cass. civ., 16 marzo 1996, n. 2205 in cui i giudici di legittimità hanno avuto modo di affrontare specificamente il nostro tema osservando che “ l'autorità DE giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio
(giudicato esplicito) ma anche tutte le altre… le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi DEle pretese anteriormente svolte
(giudicato implicito)….. al titolare di un diritto di credito DE quale si sia già giudicato, è precluso agire con una seconda domanda relativa a tale diritto quando essa miri ad ottenerne una diversa quantificazione in base a circostanze e criteri diversi da quelli posti a base DEl'anteriore statuizione”).
Pag. 8 di 10 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Nel caso in esame, poiché gli interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c. e gli interessi commerciali ex D. Lgs. 231/2002 costituiscono entrambi accessori DE medesimo capitale, il , CP_1 avendo richiesto e ottenuto gli interessi legali nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non può, per le ragioni suddette, domandare in questo giudizio la liquidazione di ulteriori interessi sulla stessa base capitale in applicazione di un diverso criterio.
Prive di pregio sono le deduzioni DEl'appellata secondo cui essa avrebbe agito in conformità all'art. 7 DE contratto, ritenendo che gli interessi moratori potessero essere richiesti solo dopo l'emissione di apposita fattura e che tale fattura potesse essere emessa soltanto dopo il saldo, NT da parte DEl' DEle somme relative all'annualità 2008 all'esito DEla sentenza n. 1071/2020 DE Tribunale di Nola. Invero, gli interessi di cui al D. Lgs. 231/2002 avrebbero potuto essere reclamati sin da subito, contestualmente alla richiesta di pagamento DEle fatture azionate, poiché la clausola contrattuale di cui all'art. 7 — che prevede l'emissione di una fattura per gli interessi moratori — configura una mera sequenza procedurale funzionale a fini fiscali e non un presupposto impeditivo DEla loro azionabilità giudiziale. Del resto, lo stesso contratto stabilisce che tali interessi maturano “dal giorno successivo alla scadenza DE termine di pagamento”.
Ogni altra questione è assorbita.
Per tutte queste ragioni, in riforma DEla sentenza appellata, deve accogliersi l'opposizione NT DEl' e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 1895/2021 DE Tribunale di Torre Annunziata.
III. In considerazione DEla riforma DEla sentenza di primo grado, l'appellata va condannata a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio che, in mancanza DEla relativa nota specifica, vanno liquidate in base ai parametri indicati dal D.M. numero 55/2014, (come modificato dal D.M. 147/2022) e rapportate al decisum, cioè facendo applicazione DElo scaglione per le controversie di valore compreso tra € 5.200,01 e 26.000,00, nei seguenti importi: per il processo di primo grado, € 3.200,00 per compensi oltre € 480,00 per il rimborso DEle spese generali ed € 237,00 per spese vive documentate ( contributo unificato). Totale parziale € 3.917,00. Per processo di appello, € 3400,00 per compensi ed € 510,00 per spese generali ( non risultano esborsi documentati). Totale parziale € 3910,00 .
P.Q.M.
Pag. 9 di 10 Con REPU CA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1
avverso la sentenza DE Tribunale di Torre Annunziata n. 2776/2023, pubblicata
[...] il 27 ottobre 2023:
1. in riforma DEla sentenza appellata, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 1895/2021 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata;
2. condanna il al NTroparte_1 pagamento in favore DEl' DEle spese di entrambi i gradi di giudizi NTroparte_2 che liquida, per il giudizio di primo grado in € 3.917,00 e, per l'appello, in € 3910,00 oltre oneri diversi, se dovuti.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio DE 2.12.2025 .
Il Presidente estensore
NA MO
Pag. 10 di 10