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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 20/08/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1591/2023 R.G. promossa da
(CF ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. TROIA LUCA
APPELLANTE contro
(CF ) e Controparte_1 C.F._1 [...]
( ), rappresentati e difesi dall'avv. FAZIO Controparte_2 CodiceFiscale_2
ANDREA
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta, l'appellante ha richiamato i precedenti scritti difensivi, riportandosi implicitamente alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio, mentre gli appellati hanno esplicitamente richiamato le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 1.4.2020 e Controparte_1 [...]
convenivano dinanzi al Controparte_2 Parte_1
Giudice di Pace di Marsala, premettendo di aver stipulato con la convenuta il contratto di conto corrente con apertura di credito n. 770655, lamentando l'usurarietà dei tassi di interesse applicati e domandando la rideterminazione del saldo di conto corrente, previo accertamento della non debenza di alcuna somma a titolo di interesse passivo ex art. 1815 c.c., e la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca. In dettaglio, rassegnavano le seguenti conclusioni: “PIACCIA ALL'ILL.MO Giudice di Pace di Marsala Nel merito: disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa ritenere e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole contenenti la previsione della CMS e delle commissioni di sconfinamento e/o commissioni di disponibilità fondi e/o commissioni di istruttoria veloce e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto comunque diversamente denominate, sia perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, ovvero nell'ipotesi di produzione in corso di causa del contratto di conto corrente da parte della convenuta, perché inserite nel contratto di conto corrente ordinario intercorso tra le parti per insufficiente determinatezza e/o applicate con rinvio a parametri generici ed indeterminati come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari;
ritenere e dichiarare la nullità delle clausole contenenti la previsione della corresponsione della CMS, commissione di sconfinamento e/o commissione di disponibilità fondi e/o commissione di istruttoria veloce (in subordine, limitatamente alla parte in cui siano state applicate sull'utilizzo di somme non eccedenti l'affidamento bancario goduto), e di ogni altra commissione /spesa comunque diversamente denominata, inserite nei contratti di conto corrente intercorso tra le parti, per mancanza di causa od insufficiente determinatezza;
ritenere e dichiarare nulle in quanto indeterminate e-o prive di causa le clausole che impongano spese e costi di tenuta del conto, inserite nel contratto di conto corrente intercorso tra le parti
o nei fogli condizioni;
ritenere e dichiarare la nullità delle clausole relative al calcolo della valuta per i motivi di cui in narrativa e comunque perché calcolata con effetto anticipato per le operazioni passive (per il cliente) e posticipato per le operazioni attive (sempre per il cliente), inserite nel contratto di conto corrente ordinario intercorso tra le parti, e per l'effetto ritenere e dichiarare che le operazioni attive abbiano valuta nella data di acquisizione della disponibilità del denaro, e quelle passive nella data di effettuazione dell'operazione; ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura, debba essere calcolato includendo commissioni variamente denominate, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo nascosto ed effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive; ritenere e dichiarare che per alcuni periodi vi è stato superamento del tasso soglia di usura, e per l'effetto ritenere interamente non dovuti detti interessi usurai;
accertare la mancanza del contratto di conto corrente e/o di apertura di credito in conto corrente de quibus, la mancata e/o valida pattuizione del tasso di interesse ultralegale, e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che non sono dovuti tutti gli interessi addebitati;
per l'effetto, e previa consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata, nonché in base ai criteri ivi indicati: rideterminare il saldo del conto corrente, depurandolo dagli interessi (e/o ricalcolando gli stessi al tasso legale), dalle CMS, dalla commissione di sconfinamento e/o commissione di disponibilità fondi e/o commissione di istruttoria veloce sia intrafido che extrafido, dalle spese e con corretta applicazione della valuta secondo i criteri indicati in narrativa;
ritenere e dichiarare non dovute tutte le somme imputate a titolo di interessi passivi e commissioni dal momento in cui, a seguito del ricalcolo contabile, il conto risulti pari a zero e, per l'effetto, condannare l'istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme versate indebitamente a titolo di interessi passivi e commissioni sul conto in positivo, stante che le stesse somme risultano effettivamente versate in conto capitale e non a titolo di competenze;
da ultimo, ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, ricalcolare ed pag. 2/6 accertare il saldo alla data di chiusura del conto intrattenuto da parte attrice presso la banca convenuta;
All'esito del predetto ricalcolo del saldo del conto intrattenuto presso la , accertare se vi è ed a quanto Pt_1 ammonti il debito residuo, ovvero se ed in che misura vi è un credito della medesima e ritenere e dichiarare, in tal caso, l'obbligo della banca convenuta di corrispondere detta somma;
Nel caso in cui si accerti all'esito della espletanda CTU la esistenza di una somma a credito o di un maggior credito, condannare la banca convenuta al pagamento della somma accertata;
in subordine condannare al pagamento della somma quantificata dal
CTP pari ad € 2.075,99 a titolo di restituzione di indebito, e/o la minore e/o maggiore somma da quantificarsi a mezzo di CTU in corso di giudizio, o secondo equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto legale che si dichiara antistatario”.
Costituitasi in giudizio, contestava partitamente le Parte_1 domande di parte avversa, delle quali chiedeva il rigetto in quanto infondate in fatto e diritto.
Istruita la causa con assunzione di CTU contabile e l'ammissione della documentazione prodotta dalle parti, con sentenza n. 96/2023 (RG n. 853/2020), pubblicata il 23.3.2023 e non notificata, il Giudice di Pace di Marsala, in parziale accoglimento delle domande avanzate da parte attrice, condannava la società convenuta “al pagamento della somma complessiva di € 528,46 cui aggiungere gli interessi legali maturati e maturandi al soddisfo”, disponeva la compensazione parziale delle spese di lite nella misura di 2/3, condannava la parte convenuta alla rifusione della parte restante e poneva a carico della stessa le spese di CTU nella misura di 2/3.
Con atto di citazione tempestivamente notificato ha Parte_1 proposto appello avverso la predetta sentenza, lamentando l'erronea condanna alla restituzione di somme in favore degli odierni appellati, giacché, pur all'esito della rideterminazione del saldo di conto corrente conseguente all'accertamento operato dal CTU, il saldo di conto corrente era rimasto debitore. Invero, a fronte del saldo quantificato dalla banca in euro 3.948,15 a debito del correntista, alla data del 30.6.2020, il CTU ha ricalcolato il saldo, alla medesima data, nella somma di € 3.613,94 a debito del correntista, con una differenza di €
334,21; al contempo, a fronte di un saldo interessi quantificato dalla banca in euro 1.201,00 a debito del correntista, il CTU ha ricalcolato il saldo in euro 1.015,75 a debito del correntista, con una differenza di € 194,25. Ciò considerato, l'appellante ha lamentato l'erroneità della pronuncia impugnata nella misura in cui il Giudice di prime cure ha condannato la banca alla restituzione delle predette somme differenziali pur in presenza di un controcredito della banca superiore a tali somme.
Ha impugnato altresì il capo relativo alla rifusione delle spese processuali, rilevando in senso contrario la sussistenza dei presupposti per la condanna degli odierni appellanti alla pag. 3/6 rifusione delle spese sostenute dalla banca, ovvero, in subordine, per la compensazione integrale.
Ha rassegnato, dunque, le seguenti conclusioni: “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Ammettere, per la forma il presente appello. Indi, in via preliminare, ritenuta la fondatezza dei motivi di impugnativa e la ricorrenza di gravi motivi, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Quindi, nel merito, accogliere il presente appello e, conseguentemente, con riferimento alla sentenza n. 96/2023, resa inter partes dal Giudice di Pace di Marsala, Sezione Civile, pubblicata in data 23.03.2023, non notificata, riformare la stessa nella parte in cui ha condannato la alla restituzione delle Parte_1 somme quantificate in sede di CTU come differenza tra i saldi accertati e quelli esposti dalla pur in Pt_1 presenza di un controcredito vantato dalla di gran lunga superiore, e per l'effetto disporre unicamente Pt_1
l'accertamento del saldo debitore per come quantificato come dovuto in perizia, in ogni caso ed in subordine, disporre la compensazione tra i crediti per come accertati sino alla concorrenza delle rispettive quantità. Riformare altresì la impugnata sentenza, per i motivi di cui al presente appello nella parte in cui è stata disposta la condanna della al pagamento delle spese di lite per come quantificate e per l'effetto, disporre la condanna di parte Pt_1 appellata al pagamento delle spese di lite di cui al primo grado di giudizio. Con condanna al pagamento delle spese di lite di cui al presente grado di giudizio”.
Costituendosi in giudizio, gli appellanti hanno contestato le doglianze di parte avversa eccependo l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza e chiedendone comunque il rigetto in quanto infondato in fatto e diritto.
Ritenuta inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. la produzione documentale compiuta da parte appellata in allegato alla comparsa conclusionale, giacché gli appellati non hanno dedotto di non aver potuto proporre o produrre tale documentazione nel giudizio di primo grado per causa ad essi non imputabile, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come innanzi precisate.
***
L'appello è fondato e deve essere accolto, per le ragioni di seguito precisate.
Deve nella presente sede prescindersi dall'esame delle contestazioni formulate dagli odierni appellati nel primo grado di giudizio e che hanno condotto alla rideterminazione del saldo di conto corrente, giacché, nel merito della vicenda per cui è causa, ciò che è stato oggetto di impugnazione attiene unicamente al piano delle conseguenze che discendono dall'accertamento giudiziale di un saldo differente rispetto a quello contabilizzato dalla banca, mentre nessuna censura è stata articolata in ordine agli esiti della CTU.
Il Giudice di prime cure, accertata all'esito della CTU una divergenza tra il saldo effettivo del conto corrente e quello contabilizzato dalla banca, ha condannato quest'ultima al pagamento della differenza in favore degli attori. pag. 4/6 Tale conclusione non può essere condivisa.
Innanzitutto, va evidenziato che la domanda proposta dagli odierni appellati dinanzi al
Giudice di Pace (sintetizzata nel seguente stralcio delle conclusioni di primo grado: “accertare se vi è ed a quanto ammonti il debito residuo, ovvero se ed in che misura vi è un credito della medesima e ritenere e dichiarare, in tal caso, l'obbligo della banca convenuta di corrispondere detta somma;
Nel caso in cui si accerti all'esito della espletanda CTU la esistenza di una somma a credito o di un maggior credito, condannare la banca convenuta al pagamento della somma accertata;
in subordine condannare al pagamento della somma quantificata dal CTP pari ad € 2.075,99 a titolo di restituzione di indebito, e/o la minore e/o maggiore somma da quantificarsi a mezzo di CTU in corso di giudizio”) configura una azione di accertamento negativo del credito alla quale risulta correlata una ulteriore domanda di restituzione dell'indebito nei limiti della somma risultante eventualmente a credito del correntista.
Come sopra anticipato, all'esito della consulenza tecnica espletata in primo grado è emerso un saldo differente rispetto a quello contabilizzato dalla banca, giacché a fronte del saldo quantificato dalla banca per competenze in euro 3.948,15 a debito del correntista, alla data del
30.6.2020, il CTU ha ricalcolato il saldo, alla medesima data, nella somma di € 3.613,94 a debito del correntista, con una differenza di € 334,21, mentre, a fronte di un saldo interessi alla medesima data quantificato dalla banca in euro 1.201,00 a debito del correntista, il CTU ha ricalcolato il saldo in euro 1.015,75 a debito del correntista, con una differenza di € 194,25.
In buona sostanza, il CTU ha accertato un saldo debitorio certamente inferiore rispetto a quello contabilizzato dalla banca. A tale accertamento, tuttavia, non può all'evidenza conseguire la condanna della banca alla restituzione di somme in favore del correntista, giacché il rapporto di conto corrente presenta comunque, pur a seguito della rideterminazione operata dal consulente, un saldo a debito del correntista, tanto più che la domanda di condanna avanzata da parte attrice era riferita unicamente all'eventualità, non realizzatasi, che all'esito della rideterminazione il saldo risultasse a credito del correntista. Conclusione alla quale, in ogni caso, avrebbe dovuto condurre l'eccezione di compensazione tempestivamente articolata dalla banca.
In definitiva, la sentenza impugnata va confermata nei limiti dell'accertamento negativo del credito, ma va riformata nella parte in cui è stata disposta la condanna della banca alla restituzione della differenza rispetto al saldo contabilizzato.
Le spese di lite seguono la soccombenza in rapporto all'esito complessivo del giudizio, che vede la parte attrice, odierna appellata, parzialmente vittoriosa in primo grado e del tutto soccombente in grado d'appello, sicché, in definitiva, anche in considerazione della manifesta fondatezza dell'appello, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi pag. 5/6 di giudizio. Per le medesime ragioni, le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti in solido e in pari misura nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- dichiara che, alla data del 30.6.2020 rispetto al saldo debitore per la parte attrice relativo al conto corrente n. 770655 acceso presso l'odierna appellante, non è dovuta la somma di € 528,46, determinata come meglio specificato in parte motiva;
- rigetta la domanda di condanna avanzata da e Controparte_1 Controparte_2
nei confronti di
[...] Parte_1
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;
- pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso in Marsala, il 20.8.2025
Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1591/2023 R.G. promossa da
(CF ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. TROIA LUCA
APPELLANTE contro
(CF ) e Controparte_1 C.F._1 [...]
( ), rappresentati e difesi dall'avv. FAZIO Controparte_2 CodiceFiscale_2
ANDREA
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta, l'appellante ha richiamato i precedenti scritti difensivi, riportandosi implicitamente alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio, mentre gli appellati hanno esplicitamente richiamato le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 1.4.2020 e Controparte_1 [...]
convenivano dinanzi al Controparte_2 Parte_1
Giudice di Pace di Marsala, premettendo di aver stipulato con la convenuta il contratto di conto corrente con apertura di credito n. 770655, lamentando l'usurarietà dei tassi di interesse applicati e domandando la rideterminazione del saldo di conto corrente, previo accertamento della non debenza di alcuna somma a titolo di interesse passivo ex art. 1815 c.c., e la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca. In dettaglio, rassegnavano le seguenti conclusioni: “PIACCIA ALL'ILL.MO Giudice di Pace di Marsala Nel merito: disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa ritenere e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole contenenti la previsione della CMS e delle commissioni di sconfinamento e/o commissioni di disponibilità fondi e/o commissioni di istruttoria veloce e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto comunque diversamente denominate, sia perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, ovvero nell'ipotesi di produzione in corso di causa del contratto di conto corrente da parte della convenuta, perché inserite nel contratto di conto corrente ordinario intercorso tra le parti per insufficiente determinatezza e/o applicate con rinvio a parametri generici ed indeterminati come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari;
ritenere e dichiarare la nullità delle clausole contenenti la previsione della corresponsione della CMS, commissione di sconfinamento e/o commissione di disponibilità fondi e/o commissione di istruttoria veloce (in subordine, limitatamente alla parte in cui siano state applicate sull'utilizzo di somme non eccedenti l'affidamento bancario goduto), e di ogni altra commissione /spesa comunque diversamente denominata, inserite nei contratti di conto corrente intercorso tra le parti, per mancanza di causa od insufficiente determinatezza;
ritenere e dichiarare nulle in quanto indeterminate e-o prive di causa le clausole che impongano spese e costi di tenuta del conto, inserite nel contratto di conto corrente intercorso tra le parti
o nei fogli condizioni;
ritenere e dichiarare la nullità delle clausole relative al calcolo della valuta per i motivi di cui in narrativa e comunque perché calcolata con effetto anticipato per le operazioni passive (per il cliente) e posticipato per le operazioni attive (sempre per il cliente), inserite nel contratto di conto corrente ordinario intercorso tra le parti, e per l'effetto ritenere e dichiarare che le operazioni attive abbiano valuta nella data di acquisizione della disponibilità del denaro, e quelle passive nella data di effettuazione dell'operazione; ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura, debba essere calcolato includendo commissioni variamente denominate, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo nascosto ed effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive; ritenere e dichiarare che per alcuni periodi vi è stato superamento del tasso soglia di usura, e per l'effetto ritenere interamente non dovuti detti interessi usurai;
accertare la mancanza del contratto di conto corrente e/o di apertura di credito in conto corrente de quibus, la mancata e/o valida pattuizione del tasso di interesse ultralegale, e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che non sono dovuti tutti gli interessi addebitati;
per l'effetto, e previa consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata, nonché in base ai criteri ivi indicati: rideterminare il saldo del conto corrente, depurandolo dagli interessi (e/o ricalcolando gli stessi al tasso legale), dalle CMS, dalla commissione di sconfinamento e/o commissione di disponibilità fondi e/o commissione di istruttoria veloce sia intrafido che extrafido, dalle spese e con corretta applicazione della valuta secondo i criteri indicati in narrativa;
ritenere e dichiarare non dovute tutte le somme imputate a titolo di interessi passivi e commissioni dal momento in cui, a seguito del ricalcolo contabile, il conto risulti pari a zero e, per l'effetto, condannare l'istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme versate indebitamente a titolo di interessi passivi e commissioni sul conto in positivo, stante che le stesse somme risultano effettivamente versate in conto capitale e non a titolo di competenze;
da ultimo, ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, ricalcolare ed pag. 2/6 accertare il saldo alla data di chiusura del conto intrattenuto da parte attrice presso la banca convenuta;
All'esito del predetto ricalcolo del saldo del conto intrattenuto presso la , accertare se vi è ed a quanto Pt_1 ammonti il debito residuo, ovvero se ed in che misura vi è un credito della medesima e ritenere e dichiarare, in tal caso, l'obbligo della banca convenuta di corrispondere detta somma;
Nel caso in cui si accerti all'esito della espletanda CTU la esistenza di una somma a credito o di un maggior credito, condannare la banca convenuta al pagamento della somma accertata;
in subordine condannare al pagamento della somma quantificata dal
CTP pari ad € 2.075,99 a titolo di restituzione di indebito, e/o la minore e/o maggiore somma da quantificarsi a mezzo di CTU in corso di giudizio, o secondo equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto legale che si dichiara antistatario”.
Costituitasi in giudizio, contestava partitamente le Parte_1 domande di parte avversa, delle quali chiedeva il rigetto in quanto infondate in fatto e diritto.
Istruita la causa con assunzione di CTU contabile e l'ammissione della documentazione prodotta dalle parti, con sentenza n. 96/2023 (RG n. 853/2020), pubblicata il 23.3.2023 e non notificata, il Giudice di Pace di Marsala, in parziale accoglimento delle domande avanzate da parte attrice, condannava la società convenuta “al pagamento della somma complessiva di € 528,46 cui aggiungere gli interessi legali maturati e maturandi al soddisfo”, disponeva la compensazione parziale delle spese di lite nella misura di 2/3, condannava la parte convenuta alla rifusione della parte restante e poneva a carico della stessa le spese di CTU nella misura di 2/3.
Con atto di citazione tempestivamente notificato ha Parte_1 proposto appello avverso la predetta sentenza, lamentando l'erronea condanna alla restituzione di somme in favore degli odierni appellati, giacché, pur all'esito della rideterminazione del saldo di conto corrente conseguente all'accertamento operato dal CTU, il saldo di conto corrente era rimasto debitore. Invero, a fronte del saldo quantificato dalla banca in euro 3.948,15 a debito del correntista, alla data del 30.6.2020, il CTU ha ricalcolato il saldo, alla medesima data, nella somma di € 3.613,94 a debito del correntista, con una differenza di €
334,21; al contempo, a fronte di un saldo interessi quantificato dalla banca in euro 1.201,00 a debito del correntista, il CTU ha ricalcolato il saldo in euro 1.015,75 a debito del correntista, con una differenza di € 194,25. Ciò considerato, l'appellante ha lamentato l'erroneità della pronuncia impugnata nella misura in cui il Giudice di prime cure ha condannato la banca alla restituzione delle predette somme differenziali pur in presenza di un controcredito della banca superiore a tali somme.
Ha impugnato altresì il capo relativo alla rifusione delle spese processuali, rilevando in senso contrario la sussistenza dei presupposti per la condanna degli odierni appellanti alla pag. 3/6 rifusione delle spese sostenute dalla banca, ovvero, in subordine, per la compensazione integrale.
Ha rassegnato, dunque, le seguenti conclusioni: “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Ammettere, per la forma il presente appello. Indi, in via preliminare, ritenuta la fondatezza dei motivi di impugnativa e la ricorrenza di gravi motivi, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Quindi, nel merito, accogliere il presente appello e, conseguentemente, con riferimento alla sentenza n. 96/2023, resa inter partes dal Giudice di Pace di Marsala, Sezione Civile, pubblicata in data 23.03.2023, non notificata, riformare la stessa nella parte in cui ha condannato la alla restituzione delle Parte_1 somme quantificate in sede di CTU come differenza tra i saldi accertati e quelli esposti dalla pur in Pt_1 presenza di un controcredito vantato dalla di gran lunga superiore, e per l'effetto disporre unicamente Pt_1
l'accertamento del saldo debitore per come quantificato come dovuto in perizia, in ogni caso ed in subordine, disporre la compensazione tra i crediti per come accertati sino alla concorrenza delle rispettive quantità. Riformare altresì la impugnata sentenza, per i motivi di cui al presente appello nella parte in cui è stata disposta la condanna della al pagamento delle spese di lite per come quantificate e per l'effetto, disporre la condanna di parte Pt_1 appellata al pagamento delle spese di lite di cui al primo grado di giudizio. Con condanna al pagamento delle spese di lite di cui al presente grado di giudizio”.
Costituendosi in giudizio, gli appellanti hanno contestato le doglianze di parte avversa eccependo l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza e chiedendone comunque il rigetto in quanto infondato in fatto e diritto.
Ritenuta inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. la produzione documentale compiuta da parte appellata in allegato alla comparsa conclusionale, giacché gli appellati non hanno dedotto di non aver potuto proporre o produrre tale documentazione nel giudizio di primo grado per causa ad essi non imputabile, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come innanzi precisate.
***
L'appello è fondato e deve essere accolto, per le ragioni di seguito precisate.
Deve nella presente sede prescindersi dall'esame delle contestazioni formulate dagli odierni appellati nel primo grado di giudizio e che hanno condotto alla rideterminazione del saldo di conto corrente, giacché, nel merito della vicenda per cui è causa, ciò che è stato oggetto di impugnazione attiene unicamente al piano delle conseguenze che discendono dall'accertamento giudiziale di un saldo differente rispetto a quello contabilizzato dalla banca, mentre nessuna censura è stata articolata in ordine agli esiti della CTU.
Il Giudice di prime cure, accertata all'esito della CTU una divergenza tra il saldo effettivo del conto corrente e quello contabilizzato dalla banca, ha condannato quest'ultima al pagamento della differenza in favore degli attori. pag. 4/6 Tale conclusione non può essere condivisa.
Innanzitutto, va evidenziato che la domanda proposta dagli odierni appellati dinanzi al
Giudice di Pace (sintetizzata nel seguente stralcio delle conclusioni di primo grado: “accertare se vi è ed a quanto ammonti il debito residuo, ovvero se ed in che misura vi è un credito della medesima e ritenere e dichiarare, in tal caso, l'obbligo della banca convenuta di corrispondere detta somma;
Nel caso in cui si accerti all'esito della espletanda CTU la esistenza di una somma a credito o di un maggior credito, condannare la banca convenuta al pagamento della somma accertata;
in subordine condannare al pagamento della somma quantificata dal CTP pari ad € 2.075,99 a titolo di restituzione di indebito, e/o la minore e/o maggiore somma da quantificarsi a mezzo di CTU in corso di giudizio”) configura una azione di accertamento negativo del credito alla quale risulta correlata una ulteriore domanda di restituzione dell'indebito nei limiti della somma risultante eventualmente a credito del correntista.
Come sopra anticipato, all'esito della consulenza tecnica espletata in primo grado è emerso un saldo differente rispetto a quello contabilizzato dalla banca, giacché a fronte del saldo quantificato dalla banca per competenze in euro 3.948,15 a debito del correntista, alla data del
30.6.2020, il CTU ha ricalcolato il saldo, alla medesima data, nella somma di € 3.613,94 a debito del correntista, con una differenza di € 334,21, mentre, a fronte di un saldo interessi alla medesima data quantificato dalla banca in euro 1.201,00 a debito del correntista, il CTU ha ricalcolato il saldo in euro 1.015,75 a debito del correntista, con una differenza di € 194,25.
In buona sostanza, il CTU ha accertato un saldo debitorio certamente inferiore rispetto a quello contabilizzato dalla banca. A tale accertamento, tuttavia, non può all'evidenza conseguire la condanna della banca alla restituzione di somme in favore del correntista, giacché il rapporto di conto corrente presenta comunque, pur a seguito della rideterminazione operata dal consulente, un saldo a debito del correntista, tanto più che la domanda di condanna avanzata da parte attrice era riferita unicamente all'eventualità, non realizzatasi, che all'esito della rideterminazione il saldo risultasse a credito del correntista. Conclusione alla quale, in ogni caso, avrebbe dovuto condurre l'eccezione di compensazione tempestivamente articolata dalla banca.
In definitiva, la sentenza impugnata va confermata nei limiti dell'accertamento negativo del credito, ma va riformata nella parte in cui è stata disposta la condanna della banca alla restituzione della differenza rispetto al saldo contabilizzato.
Le spese di lite seguono la soccombenza in rapporto all'esito complessivo del giudizio, che vede la parte attrice, odierna appellata, parzialmente vittoriosa in primo grado e del tutto soccombente in grado d'appello, sicché, in definitiva, anche in considerazione della manifesta fondatezza dell'appello, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi pag. 5/6 di giudizio. Per le medesime ragioni, le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti in solido e in pari misura nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- dichiara che, alla data del 30.6.2020 rispetto al saldo debitore per la parte attrice relativo al conto corrente n. 770655 acceso presso l'odierna appellante, non è dovuta la somma di € 528,46, determinata come meglio specificato in parte motiva;
- rigetta la domanda di condanna avanzata da e Controparte_1 Controparte_2
nei confronti di
[...] Parte_1
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;
- pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso in Marsala, il 20.8.2025
Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
pag. 6/6