TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 27/10/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2320/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento per separazione personale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BR EL
RICORRENTE
Nei confronti di
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08/07/2025, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione sullo status, salva la successiva rimessione sul ruolo per l'istruttoria delle domande accessorie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/12/2023, ha – tra le altre cose Parte_1
- chiesto la pronuncia separazione personale del matrimonio contratto dalle parti in data 20/08/2014, e trascritto presso il registro dello stato civile del comune di MAGLIANO IN TOSCANA (Serie C, Parte II, atto n. 12, anno 2023).
In particolare, la ricorrente ha domandato l'applicazione della legge albanese che prevede il divorzio diretto, ovvero, in subordine, la separazione personale secondo la legge italiana e, conseguentemente, una volta decorsi i termini di legge, ha chiesto che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Il resistente – pur a fronte di regolare notifica – non s'è costituito in giudizio.
Deve rilevarsi che la domanda introduttiva è stata proposta dalla ricorrente, cittadina albanese, nell'ambito di un giudizio di separazione personale, ove la stessa ricorrente ha domandato l'applicazione della legge albanese, la quale prevede il divorzio diretto senza previa separazione, ovvero, in subordine, la separazione personale secondo la legge italiana e che “decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio, alle stesse condizioni stabilite in separazione e sopra richieste in via temporanea e urgente”.
Il Tribunale, esaminando preliminarmente la questione della legge applicabile alla presente controversia avente ad oggetto la domanda di separazione e divorzio tra due coniugi cittadini albanesi, osserva che, essendo il procedimento instaurato dinanzi all'autorità giudiziaria italiana, Stato membro dell'Unione
Europea e parte del sistema di cooperazione rafforzata disciplinato dal
Regolamento (UE) n. 1259/2010 (cd. “Roma III”), la legge applicabile deve essere individuata secondo i criteri in esso previsti.
Il Regolamento Roma III si applica indipendentemente dalla nazionalità delle parti, essendo rilevante ai fini della sua applicazione la competenza giurisdizionale del foro adito e non la cittadinanza dei coniugi. Pertanto, anche in presenza di coniugi cittadini di uno Stato terzo, come nella fattispecie l'Albania, il Regolamento Roma III costituisce la fonte normativa primaria per l'individuazione della legge applicabile.
L'art. 8 del citato Regolamento dispone una sequenza gerarchica di criteri di collegamento, da applicare in assenza di scelta congiunta della legge applicabile da parte dei coniugi (art. 5), che deve essere seguita in ordine rigoroso e tassativo.
In particolare, si applica la legge dello Stato:
a) in cui i coniugi hanno la residenza abituale comune al momento della proposizione della domanda;
b) in cui i coniugi hanno avuto l'ultima residenza abituale comune, purché uno di essi vi risieda ancora al momento della domanda;
c) di cui entrambi i coniugi hanno la cittadinanza comune;
d) del foro adito (lex fori).
Nel caso di specie, dal ricorso introduttivo emerge chiaramente che l'ultimo luogo di residenza comune dei coniugi sia stato in Italia.
E' la stessa ricorrente, infatti, a dare conto del fatto che, “poco dopo il matrimonio
i coniugi si sono trasferiti in Italia per lavoro” (cfr. pag. 1, ricorso introduttivo), che nella permanenza del vicolo coniugale tale residenza comune è permasta (tanto che “in seguito all'ultimo episodio di violenza subita… la ricorrente, impaurita per la sua sorte chiamava i carabinieri [evidentemente dell'arma italiana] ed veniva posta in codice rosso” e “si apriva d'ufficio un procedimento penale rubricato RGNR
2775/2020 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto), carico di CP_1
- cfr. pag. 2 ricorso introduttivo) e ancora che la stessa ricorrente “decideva
[...]
a luglio 2021 definitivamente di lasciare la casa coniugale,
In ragione di quanto appena detto deve -risultando documentalmente che i coniugi non avevano più una residenza comune al momento della proposizione del ricorso, deve trovare applicazione il criterio previsto dal citato all'art. 8, lett.
b).
Su questa scorta occorre poi osservare che l'esame degli atti e l'irreperibilità del resistente evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile e impraticabile la prosecuzione della convivenza, legittimando, di riflesso, la pronuncia della separazione personale.
Poiché la causa non risulta invece adeguatamente istruita con riguardo agli ulteriori aspetti, deve essere disposta la rimessione della causa in istruttoria per gli adempimenti.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio contratto il
20/08/2014, in Albania, tra e trascritto nei registri dello Parte_1 Pt_1 stato civile del comune di MAGLIANO IN TOSCANA (Serie C, Parte II, atto n.
12, anno 2023);
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
RIMETTE
la causa sul ruolo del giudice istruttore, riservando a quest'ultimo ogni determinazione istruttoria.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
R.G. n. 2320/2023
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
rilevato che il Tribunale ha pronunciato in data odierna sentenza sullo status;
rilevato altresì che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie;
P.Q.M.
1) RIMETTE la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio;
2) CONFERMA l'udienza del 28 gennaio 2026, ore 9.40, per l'esame della relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento per separazione personale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BR EL
RICORRENTE
Nei confronti di
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08/07/2025, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione sullo status, salva la successiva rimessione sul ruolo per l'istruttoria delle domande accessorie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/12/2023, ha – tra le altre cose Parte_1
- chiesto la pronuncia separazione personale del matrimonio contratto dalle parti in data 20/08/2014, e trascritto presso il registro dello stato civile del comune di MAGLIANO IN TOSCANA (Serie C, Parte II, atto n. 12, anno 2023).
In particolare, la ricorrente ha domandato l'applicazione della legge albanese che prevede il divorzio diretto, ovvero, in subordine, la separazione personale secondo la legge italiana e, conseguentemente, una volta decorsi i termini di legge, ha chiesto che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Il resistente – pur a fronte di regolare notifica – non s'è costituito in giudizio.
Deve rilevarsi che la domanda introduttiva è stata proposta dalla ricorrente, cittadina albanese, nell'ambito di un giudizio di separazione personale, ove la stessa ricorrente ha domandato l'applicazione della legge albanese, la quale prevede il divorzio diretto senza previa separazione, ovvero, in subordine, la separazione personale secondo la legge italiana e che “decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio, alle stesse condizioni stabilite in separazione e sopra richieste in via temporanea e urgente”.
Il Tribunale, esaminando preliminarmente la questione della legge applicabile alla presente controversia avente ad oggetto la domanda di separazione e divorzio tra due coniugi cittadini albanesi, osserva che, essendo il procedimento instaurato dinanzi all'autorità giudiziaria italiana, Stato membro dell'Unione
Europea e parte del sistema di cooperazione rafforzata disciplinato dal
Regolamento (UE) n. 1259/2010 (cd. “Roma III”), la legge applicabile deve essere individuata secondo i criteri in esso previsti.
Il Regolamento Roma III si applica indipendentemente dalla nazionalità delle parti, essendo rilevante ai fini della sua applicazione la competenza giurisdizionale del foro adito e non la cittadinanza dei coniugi. Pertanto, anche in presenza di coniugi cittadini di uno Stato terzo, come nella fattispecie l'Albania, il Regolamento Roma III costituisce la fonte normativa primaria per l'individuazione della legge applicabile.
L'art. 8 del citato Regolamento dispone una sequenza gerarchica di criteri di collegamento, da applicare in assenza di scelta congiunta della legge applicabile da parte dei coniugi (art. 5), che deve essere seguita in ordine rigoroso e tassativo.
In particolare, si applica la legge dello Stato:
a) in cui i coniugi hanno la residenza abituale comune al momento della proposizione della domanda;
b) in cui i coniugi hanno avuto l'ultima residenza abituale comune, purché uno di essi vi risieda ancora al momento della domanda;
c) di cui entrambi i coniugi hanno la cittadinanza comune;
d) del foro adito (lex fori).
Nel caso di specie, dal ricorso introduttivo emerge chiaramente che l'ultimo luogo di residenza comune dei coniugi sia stato in Italia.
E' la stessa ricorrente, infatti, a dare conto del fatto che, “poco dopo il matrimonio
i coniugi si sono trasferiti in Italia per lavoro” (cfr. pag. 1, ricorso introduttivo), che nella permanenza del vicolo coniugale tale residenza comune è permasta (tanto che “in seguito all'ultimo episodio di violenza subita… la ricorrente, impaurita per la sua sorte chiamava i carabinieri [evidentemente dell'arma italiana] ed veniva posta in codice rosso” e “si apriva d'ufficio un procedimento penale rubricato RGNR
2775/2020 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto), carico di CP_1
- cfr. pag. 2 ricorso introduttivo) e ancora che la stessa ricorrente “decideva
[...]
a luglio 2021 definitivamente di lasciare la casa coniugale,
In ragione di quanto appena detto deve -risultando documentalmente che i coniugi non avevano più una residenza comune al momento della proposizione del ricorso, deve trovare applicazione il criterio previsto dal citato all'art. 8, lett.
b).
Su questa scorta occorre poi osservare che l'esame degli atti e l'irreperibilità del resistente evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile e impraticabile la prosecuzione della convivenza, legittimando, di riflesso, la pronuncia della separazione personale.
Poiché la causa non risulta invece adeguatamente istruita con riguardo agli ulteriori aspetti, deve essere disposta la rimessione della causa in istruttoria per gli adempimenti.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio contratto il
20/08/2014, in Albania, tra e trascritto nei registri dello Parte_1 Pt_1 stato civile del comune di MAGLIANO IN TOSCANA (Serie C, Parte II, atto n.
12, anno 2023);
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
RIMETTE
la causa sul ruolo del giudice istruttore, riservando a quest'ultimo ogni determinazione istruttoria.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
R.G. n. 2320/2023
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
rilevato che il Tribunale ha pronunciato in data odierna sentenza sullo status;
rilevato altresì che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie;
P.Q.M.
1) RIMETTE la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio;
2) CONFERMA l'udienza del 28 gennaio 2026, ore 9.40, per l'esame della relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti