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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/06/2025, n. 2696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2696 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5163/2024 R.G. promossa da
, con l'avvocata Giancarla Valtellini Parte_1
PARTE ATTRICE contro contumace Controparte_1
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate telematicamente il 24 giugno 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Il ricorrente ha presentato ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. per conseguire, a parziale modifica delle condizioni della separazione omologata con decreto del 26 ottobre 2022, la revoca dell'assegno di mantenimento
1 a favore della figlia nata il [...], e dell'assegno ex art. 156 comma 1 c.c., di euro 150,00 Per_1 mensili, che era stato riconosciuto alla moglie.
La resistente, nonostante la regolarità della notificazione a lei indirizzata, non si è costituita in giudizio.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione di documentazione atta a rappresentare con precisione la condizione lavorativa e reddituale della figlia.
All'esito, il ricorrente ha precisato le conclusioni e il processo è transitato in fase decisoria.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa.
3.
La figlia ha compiuto vent'anni, ha terminato gli studi e si è avviata al lavoro. Dapprima, a Per_1 partire dal mese di settembre 2023, ella ha partecipato ad un tirocinio extracurriculare, con una indennità di euro 800,00 mensili netti e, ora, è assunta da con un contratto di apprendistato avente durata sino Controparte_2 all'11 marzo 2026 e retribuzione variabile tra un minimo di circa euro 1.300,00 ed un massimo di euro 2.223,00
(cfr. cedolino di giugno 2024).
La sintesi degli elementi esposti è sufficiente ad esonerare il ricorrente dall'obbligo di provvedere al mantenimento della figlia, che, ormai, può essere considerata economicamente indipendente (la sua retribuzione
è, addirittura, più elevata di quella paterna).
La revoca dell'assegno viene disposta dalla data del deposito del ricorso, non potendo retroagire oltre.
Va pure eliminato l'assegno di mantenimento che il marito sta versando a favore della moglie, perché la sua corresponsione è divenuta incompatibile con la condizione personale e reddituale dell'obbligato.
In particolare, il ricorrente è affetto da plurime patologie (una delle quali di natura oncologica: cfr. lettera di dimissioni dell'8 luglio 2023), soffre di un «disturbo ansioso depressivo reattivo», trattato farmacologicamente (v. certificato del 9 febbraio 2024), è invalido al 70% e gode di una busta paga di importo molto contenuto, pari ad euro 1.077,00 per la mensilità di febbraio 2024. Inoltre, la separazione è del 2022 e, da allora, la moglie ben avrebbe potuto reperire un'occupazione, non essendo certamente impedita nella ricerca da necessità di accudimento della prole, atteso che ambo i figli nati dal matrimonio sono ampiamente maggiorenni.
In conclusione, il ricorso merita accoglimento nella sua interezza.
4.
La mancata opposizione della parte convenuta giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
2
1. revoca, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (26 aprile 2024), l'obbligazione del ricorrente di concorrere al mantenimento, ordinario e straordinario, della figlia e di versare un assegno di mantenimento per la moglie;
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5163/2024 R.G. promossa da
, con l'avvocata Giancarla Valtellini Parte_1
PARTE ATTRICE contro contumace Controparte_1
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate telematicamente il 24 giugno 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Il ricorrente ha presentato ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. per conseguire, a parziale modifica delle condizioni della separazione omologata con decreto del 26 ottobre 2022, la revoca dell'assegno di mantenimento
1 a favore della figlia nata il [...], e dell'assegno ex art. 156 comma 1 c.c., di euro 150,00 Per_1 mensili, che era stato riconosciuto alla moglie.
La resistente, nonostante la regolarità della notificazione a lei indirizzata, non si è costituita in giudizio.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione di documentazione atta a rappresentare con precisione la condizione lavorativa e reddituale della figlia.
All'esito, il ricorrente ha precisato le conclusioni e il processo è transitato in fase decisoria.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa.
3.
La figlia ha compiuto vent'anni, ha terminato gli studi e si è avviata al lavoro. Dapprima, a Per_1 partire dal mese di settembre 2023, ella ha partecipato ad un tirocinio extracurriculare, con una indennità di euro 800,00 mensili netti e, ora, è assunta da con un contratto di apprendistato avente durata sino Controparte_2 all'11 marzo 2026 e retribuzione variabile tra un minimo di circa euro 1.300,00 ed un massimo di euro 2.223,00
(cfr. cedolino di giugno 2024).
La sintesi degli elementi esposti è sufficiente ad esonerare il ricorrente dall'obbligo di provvedere al mantenimento della figlia, che, ormai, può essere considerata economicamente indipendente (la sua retribuzione
è, addirittura, più elevata di quella paterna).
La revoca dell'assegno viene disposta dalla data del deposito del ricorso, non potendo retroagire oltre.
Va pure eliminato l'assegno di mantenimento che il marito sta versando a favore della moglie, perché la sua corresponsione è divenuta incompatibile con la condizione personale e reddituale dell'obbligato.
In particolare, il ricorrente è affetto da plurime patologie (una delle quali di natura oncologica: cfr. lettera di dimissioni dell'8 luglio 2023), soffre di un «disturbo ansioso depressivo reattivo», trattato farmacologicamente (v. certificato del 9 febbraio 2024), è invalido al 70% e gode di una busta paga di importo molto contenuto, pari ad euro 1.077,00 per la mensilità di febbraio 2024. Inoltre, la separazione è del 2022 e, da allora, la moglie ben avrebbe potuto reperire un'occupazione, non essendo certamente impedita nella ricerca da necessità di accudimento della prole, atteso che ambo i figli nati dal matrimonio sono ampiamente maggiorenni.
In conclusione, il ricorso merita accoglimento nella sua interezza.
4.
La mancata opposizione della parte convenuta giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
2
1. revoca, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (26 aprile 2024), l'obbligazione del ricorrente di concorrere al mantenimento, ordinario e straordinario, della figlia e di versare un assegno di mantenimento per la moglie;
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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