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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/12/2025, n. 2700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2700 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1080 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nata a [...], Stato di Rio de Janeiro, Brasile, il 10/06/1961; Parte_1
, nata a [...], Stato di Rio de Janeiro, Brasile, il 11/07/1984; Controparte_1
, nata a [...], Stato di Rio de Janeiro, Brasile, il 14/01/2004; Controparte_2 tutte rappresentate e difese dall'Avv. Francesca Testini, presso il cui studio domiciliano, come da procura alle liti in atti;
- RICORRENTI -
E
(C.F. ), in persona del Ministro in carica, legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici - alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C. Email_1
Codic ;
[...] P.IVA_2
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, le ricorrenti in epigrafe indicate hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il Controparte_3 loro status di cittadine italiane in quanto discendenti in linea retta dalla cittadina italiana Persona_1
, nata il [...] a [...] ed emigrata in Brasile, la quale non aveva mai
[...]
1 perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino alle odierne ricorrenti.
In particolare, le ricorrenti hanno rappresentato che contraeva matrimonio con Persona_1
il 27 ottobre 1956 e dalla loro unione nasceva il 10/06/1961, Persona_2 Parte_1
a Niterói, Stato di Rio de Janeiro, Brasile. Quest'ultima contraeva matrimonio con
[...]
il 02/07/1983, dal quale divorziava il 11/12/1998. Persona_3
Dall'unione tra e nasceva Parte_1 Persona_3 Controparte_1
il 11/07/1984, a Niterói, Stato di Rio de Janeiro, Brasile, la quale contraeva matrimonio con
[...] il 20/02/2020 a Niterói, Stato di Rio de Janeiro, Brasile. Insieme al padre Persona_4
, lei diventava madre di il 14/01/2004, a Niterói, Stato di Rio Persona_5 Controparte_2 de Janeiro, Brasile.
Le ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il Parte_2
d'Italia di Rio de Janeiro (Brasile) seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun Parte_2 fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio contestando la compatibilità dei principi espressi Controparte_3 dalla sentenza n. 4466/2009 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite con quanto successivamente osservato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 10/2015.
Il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 24 novembre 2025 parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda come da formulate conclusioni. All'esito, la giudice ha riservato la decisione.
****
In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'ava delle odierne ricorrenti era originaria di Orsomarso (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero delle ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale,
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, le ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadine italiane in virtù della comune discendenza da cittadina italiana emigrata in Brasile.
2 La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana della sig.ra , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, Persona_1 sino alle odierne ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione
è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_2
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni Parte_3 il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
3 La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_3 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadine italiane delle ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 6.12.2025.
La Giudice
dott.ssa Chiara Fiamingo
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