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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/04/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa n. 2933/2024 R. G.
FRA
E_
CONTRO
Controparte_1
Oggi 16.4.2025, alle ore 17,00, innanzi alla Dott.ssa. Mariangela Liuzzo, a seguito dell'odierno rinvio, sono comparsi, da remoto:
Per la parte opponente, gli Avv.ti Mambretti e Domenichella
Per parte opposta, l'Avv. Patafio
Il Giudice dà lettura delle motivazioni e della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al presente verbale.
Del che è verbale ad ore 17,15
Il Giudice On.
Dott.ssa Mariangela Liuzzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice On. Dott.ssa Mariangela Liuzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2933/2024 R.G. promossa da:
, C.F. in persona del legale E_ P.IVA_1 rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in via congiunta e E_ disgiunta, dagli Avv.ti Maria Adele Domenichella ed Elisa Mambretti, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, in Voghera - Via Emilia, 166, giusta procura allegata all'Atto di citazione in opposizione ad atto di precetto;
OPPONENTE
CONTRO
C. F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanna Patafio, presso il cui studio in Voghera - Via Emilia 101 - elegge domicilio, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE voglia l'ecc.mo Tribunale di Pavia, respinta ogni contraria deduzione e allegazione, nel merito in via preliminare
❖ sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo (sentenza n. 1035/2024 pubblicata il 24.06.2024 dal Tribunale di Pavia al capo 1b), anche inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 615, 1^ comma c.p.c., sussistendo gravi motivi per le ragioni dedotte in narrativa. in via principale
❖ accogliere l'opposizione promossa dall' e quindi accertare E_
e dichiarare che la sig.ra non ha diritto a procedere ad esecuzione con Controparte_1 riferimento alle pretese avanzate nell'atto di precetto, nonché accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia dell'atto di precetto medesimo, per le ragioni dedotte nella presente opposizione.
❖ condannare la sig.ra al risarcimento dei danni in favore Controparte_1 dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, da E_ liquidarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 96, 2^ comma c.p.c.
❖ con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre 15% spese forfettarie, iva e cpa, contributo unificato e marche atti giudiziari, come per legge, da quantificarsi anche ai sensi dell'art. 96, 3^ comma c.p.c., per le motivazioni esposte in atti. in via istruttoria ci si riserva di svolgere istanze istruttorie ove necessarie a seguito delle difese della convenuta opposta, nei termini di legge. ci si rimette alla valutazione preliminare del giudice in merito alla possibile prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato ai sensi dell'art. 183bis c.p.c., stante la natura documentale del giudizio.
PER PARTE OPPOSTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, disattesa ogni contraria istanza,
- respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1035/2024 del Tribunale di Pavia per infondatezza in fatto ed in diritto della medesima;
- rigettare l'opposizione all'atto di precetto per l'infondatezza della stessa;
- rigettare tutte le richieste di controparte – così come formulate – volte ad accertare e dichiarare che la convenuta non ha diritto a procedere ad esecuzione ed ad accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia dell'atto di precetto medesimo per l'infondatezza delle medesime
- rigettare la richiesta di condanna della convenuta ex Art. 96, 2° comma, cpc per la non sua applicabilità alla fattispecie di cui è causa.
*****
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con Atto di citazione in opposizione ad atto di precetto, ex art. 615, I co., c.p.c.,
[...]
, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto ex art. 615 c.p.c., E_ notificato il 18.7.2024, in forza della sentenza n. 1035, emessa il 24.6.2024, dal Tribunale di Pavia, eccependo che:
- la vicenda controversa inter partes verteva - tra le altre - sull'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della palazzina sita in Voghera, ove abita l'intimante;
- avverso detta sentenza era stato proposto appello;
- nel precetto opposto era indicato che il Tribunale aveva accolto le domande attoree come precisate nelle conclusioni all'udienza del 26.3.2024, il cui testo era stato riportato pedissequamente nel dispositivo, e che l'intimata non aveva provveduto alla spontanea esecuzione dei lavori pretesi;
- l'intimante aveva notificato la sentenza al procuratore domiciliatario il 25.6.2024 ed aveva ritenuto il diritto ad ottenere 'l'installazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative batterie di accumulo sul tetto dell'immobile di sua proprietà a costo "zero" con obbligo per
l' di rimborsare all'istante la somma che sarà effettivamente E_ corrisposta da parte di quest'ultima per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico al netto dei bonus fiscali, nel limite di quanto riconosciuto dal CTU, pari ad € 15.610,00 oltre l'Iva per l'impianto, € 500,00 oltre Iva per spese per ponteggio ed € 1.000,00 oltre Iva per assistenza tecnica';
- tale pretesa era contestata, posto che la decisione del Tribunale di Pavia non era affatto conforme all'intimazione svolta ex adverso, con conseguente nullità dell'atto di precetto, ritenuta, inoltre, temeraria la condotta di controparte ex art. 96 c.p.c..
Ciò premesso l'opponente eccepiva:
- la nullità dell'atto di precetto per omessa notifica alla parte del titolo esecutivo, posto che questo non era stato notificato alla parte personalmente, come previsto dall'art. 479, II co.,
c.p.c., bensì al procuratore domiciliatario in data 25.6.2024, con la conseguenza che se quella notifica aveva avuto la funzione di far decorrere il termine breve per l'impugnazione ex artt. 325 e 326 c.p.c., diversamente, non era idonea agli effetti di quanto prescritto dall'art. 479, II co. c.p.c.;
- la nullità dell'atto di precetto per difetto di corrispondenza con l'obbligo risultante dal titolo esecutivo ovvero la carenza di titolo esecutivo conforme all'intimazione di cui all'atto di precetto, atteso che nel precetto opposto era stato intimato 'di realizzare sul tetto dell'istante nel perentorio termine di dieci giorni dalla notifica del presente atto l'impianto fotovoltaico con le relative batterie di accumulo aventi le stesse caratteristiche di quelle indicate nel computo metrico estimativo del 27.5.2021 rimborsando alla medesima la somma che sarà dalla stessa effettivamente corrisposta per la predetta realizzazione al netto dei bonus fiscali, nel limite di quanto riconosciuto dal CTU, pari ad € 15.610,00 oltre
l'Iva per l'impianto, € 500,00 oltre Iva per spese per ponteggio ed € 1.000,00 oltre Iva per assistenza tecnica', mentre, diversamente, nel dispositivo del titolo esecutivo così era disposto: “b) condanna l'impresa edile al rimborso nei confronti di E_ [...] della somma che sarà effettivamente corrisposta da parte di quest'ultima CP_1 per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico al netto dei bonus fiscali, nel limite di quanto riconosciuto dal CTU, pari a € 15.610,00 oltre Iva per l'impianto, € 500 oltre Iva per spese per ponteggio e € 1000 oltre Iva per assistenza tecnica', dal che l'evidenza che in capo all'intimata non vi era alcuna condanna all'esecuzione di opere, bensì solo al rimborso di somme che l'intimante avrebbe corrisposto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico.
Ritenuto che la sentenza di primo grado, comunque impugnata, ponesse a carico dell'opponente una dazione di somme - all'esito dell'esecuzione delle opere da parte dell'intimante, il sostenimento di oneri economici e la fruizione dei benefici fiscali - e non un'obbligazione di facere, nonché incongrua l'intimata realizzazione diretta dell'impianto con contestuale rimborso della somma che sarà da corrispondersi dall'intimante la per la predetta opera, ritenuta, altresì, temeraria, connotata da mala fede processuale e gravemente lesiva dei propri diritti l'azione intrapresa, l'opponente, anche formulata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n.
1035/2024 del Tribunale di Pavia nel capo 1b, concludeva affinchè, nel merito, in via preliminare, fosse disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della descritta sentenza, anche inaudita altera parte, accogliendosi l'opposizione promossa, accertandosi e dichiarandosi che l'intimante non avesse diritto di procedere ad esecuzione con riferimento alle pretese avanzate nell'atto di precetto, nonché accertando e dichiarando la nullità/illegittimità/inefficacia dell'atto di precetto opposto, con condanna del risarcimento dei danni in favore dell'opponente, da liquidarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 96, II co., c.p.c..
Si costituiva l'opposta adducendo che:
- il 25.7.2024 le era stato notificato l'atto introduttivo del presente giudizio, dolendosi la controparte che il 18.7.2024, unitamente al precetto, non fosse stato notificato il titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1035/2024 del Tribunale di Pavia e che dal medesimo non risultasse l'obbligo di installare l'impianto fotovoltaico sul tetto dell'immobile di proprietà dell'odierna opposta;
- diversamente, il 25.6.2024 era stata notificata all'opponente, nel domicilio eletto presso l'allora difensore, la sentenza n. 1035/2024 del Tribunale di Pavia e, direttamente, due atti di precetto: il primo in data 16.7.2024, con riferimento al capitale ed alle spese di giudizio liquidate nella predetta sentenza per un importo complessivo di € 12.418,76, ed il secondo, in data 18.7.2024, con riferimento all'installazione dell'impianto fotovoltaico sul tetto dell'immobile di proprietà della creditrice;
- la controparte, in adempimento del primo precetto, aveva provveduto al versamento dell'importo ivi indicato, mentre si era opposta al secondo.
Con riferimento a detto secondo precetto, oggetto della presente esecuzione, l'intimante osservava che:
- pur lamentando l'omessa notifica del titolo esecutivo alla parte personalmente, la controparte aveva, comunque, prodotto la sentenza de quo, fermo, inoltre, che la mancata notifica del titolo esecutivo, costituiva, semmai, irregolarità formale del precetto, senza incidere sul diritto a procedere all'esecuzione, come statuito da costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, allorché dall'opposizione emerga che il debitore abbia avuto conoscenza del titolo esecutivo;
- il titolo esecutivo era stato notificato al debitore il 25.6.2024, presso il domicilio dell'allora difensore, il quale, con mail 8.7.2024, aveva comunicato che l'opponente, in relazione all'installazione dell'impianto fotovoltaico, rimaneva a disposizione per l'effettuazione di tale opera;
- il 24.7.2024 la controparte aveva notificato atto di citazione in appello, ad ulteriore dimostrazione di come fosse a piena conoscenza dei termini del titolo esecutivo;
- quanto al secondo motivo di opposizione, costituito dalla nullità dell'atto di precetto per difetto di corrispondenza con l'obbligo risultante dal titolo esecutivo ovvero la carenza del titolo esecutivo conforme all'intimazione di cui all'atto di precetto, la portata precettiva della sentenza n. 1035/2024 del Tribunale di Pavia era chiaramente enucleabile dalla motivazione o dal coordinamento della stessa con il relativo dispositivo nonché dagli atti extratestuali ritualmente acquisiti nel giudizio, ove risultava che E_
, era stata condannata ad installare sul tetto dell'immobile dell'opposta l'impianto
[...] fotovoltaico con batteria di accumulo avente le stesse caratteristiche di quelle indicate nel computo metrico estimativo del 27.5.2021 a sue totali ed esclusive spese ed a costo zero per l'opposta, oltre a risarcire i danni conseguenti all'eventuale decadimento dal beneficio fiscale di cui al contratto di appalto per l'efficientamento energetico (superbonus 110%) ed/o dal mutamento in riduzione dello stesso, a causa dell'intervenuta modifica della misura dell'agevolazione fiscale in questione.
Per l'effetto, l'opposta riteneva che il dispositivo della sentenza n. 1035/2024 del Tribunale di Pavia non fosse affatto in contrasto con la parte motiva della medesima, consistendo, dunque, la portata precettiva della decisione giudiziale nella condanna dell'opponente ad installare sul tetto dell'immobile l'impianto fotovoltaico con la relativa batteria di accumulo avente le medesime caratteristiche indicate nel computo metrico di cui al doc. n.
9, così come indicate nella Relazione del CTU, e come tali riportate dal Giudice del
Tribunale di Pavia a pag. 45 della sentenza, con condanna al rimborso della somma effettivamente corrisposta da parte dell'intimante per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico al netto dei bonus fiscali, nel limite di quanto riconosciuto dal CTU, pari a €
15.610,00, oltre IVA per l'impianto, € 500, oltre IVA per spese per ponteggio ed € 1.000 oltre IVA per assistenza tecnica.
Contestata anche la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c., l'opposta concludeva affinchè, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.
1035/2024 del Tribunale di Pavia, fossero respinte anche tutte le domande dell'opponente. Nel corso del giudizio, rilevato che 'secondo il costante orientamento della Suprema Corte, quando l'esecuzione sia fondata su un titolo giudiziale suscettibile di passare in giudicato, non possono dedursi quali motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c. quelli che avrebbero potuto essere addotti in sede di impugnazione, dovendo il giudice dell'opposizione limitare la sua indagine al titolo esecutivo e non potendo egli estenderla a questioni superate dall'esistenza del titolo stesso e in contrasto con il suo contenuto;
ed invero l'autonomia logica e formale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rispetto a quello di opposizione all'esecuzione non consente al giudice di quest'ultima di conoscere, neppure incidentalmente, del vizio da cui fosse affetto il decreto ingiuntivo, in quanto anche il possibile effetto di questa cognizione incidentale (costituito dalla sospensione dell'efficacia del titolo) ben può essere conseguito (o avrebbe potuto esserlo) nel giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo (Cass. 10495/04; 5884/99; 9679/97; 1935/94)' (Tribunale di Forlì, ord. 26.03.2015), osservato che avverso il titolo esecutivo era stato proposto appello, questo giudice dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensiva, competendo l'incombente al Giudice del gravame.
Indi, le parti chiedevano fissarsi udienza di discussione orale.
All'odierna udienza di discussione orale, le parti hanno ribadito le conclusioni trascritte in epigrafe e si sono riportate alle note conclusive già depositate e discusse anche oggi in contraddittorio.
Così fissato il thema decidendum, osserva questo giudice che l'opponente ha dedotto, principalmente, due motivi di opposizione, il primo, inerente l'asserita nullità dell'atto di precetto per omessa notifica alla parte del titolo esecutivo, che non era stato notificato alla parte personalmente, come previsto dall'art. 479, II co., c.p.c., bensì al procuratore domiciliatario, ed il secondo, relativo alla nullità dell'atto di precetto per difetto di corrispondenza con l'obbligo risultante dal titolo esecutivo ovvero la carenza di titolo esecutivo conforme all'intimazione di cui all'atto di precetto.
Ciò posto, osserva questo giudice che il primo motivo di doglianza non appare meritevole di accoglimento, atteso il consolidato principio di diritto in forza del quale: 'La nullità della notificazione del titolo esecutivo, quand'anche costituito da provvedimento giudiziale, fatta al procuratore costituito nel processo, anziché alla parte personalmente, ai sensi dell'art.
479, secondo comma, cod. proc. civ., è sanabile in dipendenza del raggiungimento dello scopo, allorché l'intimato abbia comunque sviluppato difese ulteriori rispetto al profilo della mancata notifica di persona, così rivelando un'idonea conoscenza dell'atto, mentre ove non siano addotte contestazioni diverse da quella della nullità della notificazione, la stessa può rilevare soltanto in caso di allegazione, e di eventuale prova, delle specifiche limitazioni o compressioni del diritto di difesa che, anche in rapporto alle peculiarità del caso di specie, ne siano derivate.'(Cass., sent. n. 10327 del 13.5.2014). Detto principio è stato, di seguito ribadito, con Ord. 18.7.2028, n. 19105/19: 'Può di conseguenza affermarsi che la presenza di irregolarità formali nel precetto può ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi in tutti i casi in cui l'opposizione stessa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sè, senza lamentare alcun pregiudizio ai suoi diritti, tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva, conseguente alla irregolarità stessa.', ed, ancora più recentemente con Ord. 5.5.2022, n. 14275: 'In tema di esecuzione forzata, la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata, ex art. 156 c.p.c., dall'opposizione di merito proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito (volta a contestare la mancanza di tale formula), poiché la contestazione dell'esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede "in executivis" e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo.'.
Nella concreta fattispecie, dunque, deve prendersi atto che l'opponente ha spiegato con piena adeguatezza le proprie difese e non ha contestato di aver subito uno specifico danno, ulteriore e diverso dalla irregolarità della notifica del titolo esecutivo.
Ciò posto, passandosi al secondo motivo di opposizione, deve rilevarsi che l'opposta ha intimato all'opponente 'di realizzare sul tetto dell'istante nel perentorio termine di dieci giorni dalla notifica del presente atto l'impianto fotovoltaico con le relative batterie di accumulo aventi le stesse caratteristiche di quelle indicate nel computo metrico estimativo del 27.5.2021 rimborsando alla medesima la somma che sarà dalla stessa effettivamente corrisposta per la predetta realizzazione al netto dei bonus fiscali, nel limite di quanto riconosciuto dal CTU, pari ad € 15.610,00 oltre l'Iva per l'impianto, € 500,00 oltre Iva per spese per ponteggio ed € 1.000,00 oltre Iva per assistenza tecnica.'.
Detta intimazione osta con quanto, diversamente, disposto dal titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 1031/24, emessa dal Tribunale di Pavia, ove così è stato statuito: 'Il
Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I) Accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di parte attrice
(c.f. ) e la domanda di parte convenuta Controparte_1 C.F._1
(cf. ) e, per l'effetto, tenuto conto dei E_ P.IVA_1 pagamenti intervenuti e previa compensazione:
a) condanna l'impresa edile al pagamento di € 6.296,3 nei confronti di E_
oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della Controparte_1 sentenza al soddisfo;
b) condanna l'impresa edile al rimborso nei confronti di E_ CP_1 della somma che sarà effettivamente corrisposta da parte di quest'ultima per la
[...] realizzazione dell'impianto fotovoltaico al netto dei bonus fiscali, nel limite di quanto riconosciuto dal CTU, pari a € 15.610,00 oltre Iva per l'impianto, € 500 oltre Iva per spese per ponteggio e € 1000 oltre Iva per assistenza tecnica;
'.
Con riferimento al capo b) della sentenza, deve, dunque, osservarsi che risulta inequivoco che il giudicante abbia posto in capo alla soccombente E_
l'obbligo di rimborsare ad la somma che sarà effettivamente Controparte_1 corrisposta da parte di quest'ultima per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e non l'obbligo di realizzare detto impianto.
Che si tratti di un'obbligazione pecuniaria e non di un'obbligazione di facere, risulta, con tutta evidenza, proprio dalla parte motiva della sentenza che costituisce il titolo esecutivo azionato e discende da una precisa scelta processuale dell'odierna opposta, atteso che il
Giudice, a pagg. 45/46 così ha motivato: 'Orbene, in relazione all'impianto fotovoltaico, risulta anzitutto ammissibile la domanda come formulata in sede di precisazione delle conclusioni, sebbene differente rispetto a quella contenuta in atto di citazione e nella successiva memoria ex art. 183 sesto comma n.1.
Segnatamente, premesso l'accertamento dell'inadempimento, il petitum originario aveva ad oggetto la condanna dell' , in persona dell'omonimo E_ titolare e legale rappresentante pro tempore, ad installare sul tetto dell'immobile di Via
Corridoi 46, Voghera l'impianto fotovoltaico con batteria di accumulo avente le stesse caratteristiche di quelle indicate nel computo metrico estimativo del 27.5.2021 a sue totali ed esclusive spese ed a costo zero per l'attrice opponente,”
Al contrario, in sede di precisazione delle conclusioni, è stata formulata domanda risarcitoria di pagamento nel senso di “risarcire all'attrice opponente i danni conseguenti all'eventuale decadimento dal beneficio fiscale di cui al contratto di appalto per
l'efficientamento energetico (superbonus 110%) e/o dal mutamento in riduzione dello stesso;
stante l'intervenuta disposizione normativa che ha ridotto l'agevolazione fiscale per i lavori di efficientamento energetico dalla percentuale del 110% a quella del 70%, dichiarare tenuta l in persona dell'omonimo e legale E_ rappresentante pro tempore, a risarcire all'attrice opponente gli importi che quest'ultima dovrà eventualmente versare - a causa dell'intervenuta riduzione della misura dell'agevolazione fiscale in questione - per il completamento delle opere appaltate alla convenuta opposta e da questa non completate nella vigenza della più favorevole misura della relativa agevolazione fiscale”
Orbene, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “la domanda, formulata in corso di causa (e nell'udienza di precisazione delle conclusioni), di pagamento di una somma pari al costo necessario per riparare il danno, costituisce una mera modificazione
(emendatio), e non mutamento (mutatio), della domanda di reintegrazione in forma specifica proposta con l'atto di citazione (Cass. n. 8797 del 1993). “ (in termini Cass.
16.5.2017 n. 12168)
Pertanto, stante la nuova formulazione del petitum, viene disposta una condanna al pagamento nei confronti della convenuta: la condanna, tuttavia, assume necessariamente contenuto generico in ragione sia della causa petendi come dedotta dalla stessa attrice, e che contempla altresì ulteriormente benefici fiscali rilevanti (malgrado non al 110%) a beneficio della stessa sia della stessa domanda come formulata e sopra riportata;
CP_1 la relativa quantificazione del CTU assume significato di limite quantitativo massimo oltre il quale l'impresa convenuta non è tenuta al risarcimento.'.
Risultando, pertanto, chiaro che il Tribunale di Pavia, stante la riformulazione del petitum, con il titolo esecutivo azionato, costituito dalla sentenza n. n. 1031/24, ha disposto la condanna al pagamento nei confronti della convenuta, consegue l'accoglimento della presente opposizione a precetto, atteso che l'opponente non è tenuta ad un facere, bensì ad un rimborso di somme nella condizione, termini e limiti stabiliti dal giudice del merito.
Tale assunto è stato ribadito anche dal precedente difensore dall'opponente nella mail
8.7.2024, ove, peraltro, veniva indicata la disponibilità dell' ad effettuare E_
l'opera; tuttavia, in atti non vi è prova che tale 'offerta' sia stata accettata dall'attuale opposta, né che le parti abbiano concordato alcuna transazione sulla sentenza n. 1031/24, emessa dal Tribunale di Pavia, che, anzi, pacificamente, risulta essere oggetto di appello.
Sul punto, infatti, appare piuttosto incongrua la tesi dell'opposta che l'offerta di cui alla descritta mail 8.7.2024, sia stata accettata mediante la notifica del precetto opposto in questa sede.
Ciò posto, da ultimo, con riferimento alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., pare di dover regolare la questione non tanto alla luce dell'asserita malafede ascritta all'opposta, quanto, piuttosto, sotto il profilo della manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa del presente giudizio, ex art. 4, VIII co., del DM 55/14.
Alla luce delle motivazioni che precedono, ritenuto che le pretese della parte opposta non hanno trovato riscontro, ne va dichiarata la soccombenza con conseguente condanna alla refusione delle spese processuali, liquidate in conformità al D.M. 55/14, con l'aumento di cui art. 4, VIII co., del DM 55/14, per le fasi effettivamente esperite ed in relazione al valore ed alla complessità del giudizio, liquidate in favore della parte opponente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione;
- condanna, altresì, la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre all'aumento del 33% ex art. 4, VIII co., del DM 55/14, così per € 1.121,01, oltre € 264,00 a titolo di contributo unificato, ed oltre rimborso forfettario, CPA e IVA, questa se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale dell'odierna udienza.
Pavia, 16.4.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Mariangela Liuzzo
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa n. 2933/2024 R. G.
FRA
E_
CONTRO
Controparte_1
Oggi 16.4.2025, alle ore 17,00, innanzi alla Dott.ssa. Mariangela Liuzzo, a seguito dell'odierno rinvio, sono comparsi, da remoto:
Per la parte opponente, gli Avv.ti Mambretti e Domenichella
Per parte opposta, l'Avv. Patafio
Il Giudice dà lettura delle motivazioni e della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al presente verbale.
Del che è verbale ad ore 17,15
Il Giudice On.
Dott.ssa Mariangela Liuzzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice On. Dott.ssa Mariangela Liuzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2933/2024 R.G. promossa da:
, C.F. in persona del legale E_ P.IVA_1 rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in via congiunta e E_ disgiunta, dagli Avv.ti Maria Adele Domenichella ed Elisa Mambretti, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, in Voghera - Via Emilia, 166, giusta procura allegata all'Atto di citazione in opposizione ad atto di precetto;
OPPONENTE
CONTRO
C. F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanna Patafio, presso il cui studio in Voghera - Via Emilia 101 - elegge domicilio, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE voglia l'ecc.mo Tribunale di Pavia, respinta ogni contraria deduzione e allegazione, nel merito in via preliminare
❖ sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo (sentenza n. 1035/2024 pubblicata il 24.06.2024 dal Tribunale di Pavia al capo 1b), anche inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 615, 1^ comma c.p.c., sussistendo gravi motivi per le ragioni dedotte in narrativa. in via principale
❖ accogliere l'opposizione promossa dall' e quindi accertare E_
e dichiarare che la sig.ra non ha diritto a procedere ad esecuzione con Controparte_1 riferimento alle pretese avanzate nell'atto di precetto, nonché accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia dell'atto di precetto medesimo, per le ragioni dedotte nella presente opposizione.
❖ condannare la sig.ra al risarcimento dei danni in favore Controparte_1 dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, da E_ liquidarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 96, 2^ comma c.p.c.
❖ con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre 15% spese forfettarie, iva e cpa, contributo unificato e marche atti giudiziari, come per legge, da quantificarsi anche ai sensi dell'art. 96, 3^ comma c.p.c., per le motivazioni esposte in atti. in via istruttoria ci si riserva di svolgere istanze istruttorie ove necessarie a seguito delle difese della convenuta opposta, nei termini di legge. ci si rimette alla valutazione preliminare del giudice in merito alla possibile prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato ai sensi dell'art. 183bis c.p.c., stante la natura documentale del giudizio.
PER PARTE OPPOSTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, disattesa ogni contraria istanza,
- respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1035/2024 del Tribunale di Pavia per infondatezza in fatto ed in diritto della medesima;
- rigettare l'opposizione all'atto di precetto per l'infondatezza della stessa;
- rigettare tutte le richieste di controparte – così come formulate – volte ad accertare e dichiarare che la convenuta non ha diritto a procedere ad esecuzione ed ad accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia dell'atto di precetto medesimo per l'infondatezza delle medesime
- rigettare la richiesta di condanna della convenuta ex Art. 96, 2° comma, cpc per la non sua applicabilità alla fattispecie di cui è causa.
*****
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con Atto di citazione in opposizione ad atto di precetto, ex art. 615, I co., c.p.c.,
[...]
, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto ex art. 615 c.p.c., E_ notificato il 18.7.2024, in forza della sentenza n. 1035, emessa il 24.6.2024, dal Tribunale di Pavia, eccependo che:
- la vicenda controversa inter partes verteva - tra le altre - sull'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della palazzina sita in Voghera, ove abita l'intimante;
- avverso detta sentenza era stato proposto appello;
- nel precetto opposto era indicato che il Tribunale aveva accolto le domande attoree come precisate nelle conclusioni all'udienza del 26.3.2024, il cui testo era stato riportato pedissequamente nel dispositivo, e che l'intimata non aveva provveduto alla spontanea esecuzione dei lavori pretesi;
- l'intimante aveva notificato la sentenza al procuratore domiciliatario il 25.6.2024 ed aveva ritenuto il diritto ad ottenere 'l'installazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative batterie di accumulo sul tetto dell'immobile di sua proprietà a costo "zero" con obbligo per
l' di rimborsare all'istante la somma che sarà effettivamente E_ corrisposta da parte di quest'ultima per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico al netto dei bonus fiscali, nel limite di quanto riconosciuto dal CTU, pari ad € 15.610,00 oltre l'Iva per l'impianto, € 500,00 oltre Iva per spese per ponteggio ed € 1.000,00 oltre Iva per assistenza tecnica';
- tale pretesa era contestata, posto che la decisione del Tribunale di Pavia non era affatto conforme all'intimazione svolta ex adverso, con conseguente nullità dell'atto di precetto, ritenuta, inoltre, temeraria la condotta di controparte ex art. 96 c.p.c..
Ciò premesso l'opponente eccepiva:
- la nullità dell'atto di precetto per omessa notifica alla parte del titolo esecutivo, posto che questo non era stato notificato alla parte personalmente, come previsto dall'art. 479, II co.,
c.p.c., bensì al procuratore domiciliatario in data 25.6.2024, con la conseguenza che se quella notifica aveva avuto la funzione di far decorrere il termine breve per l'impugnazione ex artt. 325 e 326 c.p.c., diversamente, non era idonea agli effetti di quanto prescritto dall'art. 479, II co. c.p.c.;
- la nullità dell'atto di precetto per difetto di corrispondenza con l'obbligo risultante dal titolo esecutivo ovvero la carenza di titolo esecutivo conforme all'intimazione di cui all'atto di precetto, atteso che nel precetto opposto era stato intimato 'di realizzare sul tetto dell'istante nel perentorio termine di dieci giorni dalla notifica del presente atto l'impianto fotovoltaico con le relative batterie di accumulo aventi le stesse caratteristiche di quelle indicate nel computo metrico estimativo del 27.5.2021 rimborsando alla medesima la somma che sarà dalla stessa effettivamente corrisposta per la predetta realizzazione al netto dei bonus fiscali, nel limite di quanto riconosciuto dal CTU, pari ad € 15.610,00 oltre
l'Iva per l'impianto, € 500,00 oltre Iva per spese per ponteggio ed € 1.000,00 oltre Iva per assistenza tecnica', mentre, diversamente, nel dispositivo del titolo esecutivo così era disposto: “b) condanna l'impresa edile al rimborso nei confronti di E_ [...] della somma che sarà effettivamente corrisposta da parte di quest'ultima CP_1 per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico al netto dei bonus fiscali, nel limite di quanto riconosciuto dal CTU, pari a € 15.610,00 oltre Iva per l'impianto, € 500 oltre Iva per spese per ponteggio e € 1000 oltre Iva per assistenza tecnica', dal che l'evidenza che in capo all'intimata non vi era alcuna condanna all'esecuzione di opere, bensì solo al rimborso di somme che l'intimante avrebbe corrisposto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico.
Ritenuto che la sentenza di primo grado, comunque impugnata, ponesse a carico dell'opponente una dazione di somme - all'esito dell'esecuzione delle opere da parte dell'intimante, il sostenimento di oneri economici e la fruizione dei benefici fiscali - e non un'obbligazione di facere, nonché incongrua l'intimata realizzazione diretta dell'impianto con contestuale rimborso della somma che sarà da corrispondersi dall'intimante la per la predetta opera, ritenuta, altresì, temeraria, connotata da mala fede processuale e gravemente lesiva dei propri diritti l'azione intrapresa, l'opponente, anche formulata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n.
1035/2024 del Tribunale di Pavia nel capo 1b, concludeva affinchè, nel merito, in via preliminare, fosse disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della descritta sentenza, anche inaudita altera parte, accogliendosi l'opposizione promossa, accertandosi e dichiarandosi che l'intimante non avesse diritto di procedere ad esecuzione con riferimento alle pretese avanzate nell'atto di precetto, nonché accertando e dichiarando la nullità/illegittimità/inefficacia dell'atto di precetto opposto, con condanna del risarcimento dei danni in favore dell'opponente, da liquidarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 96, II co., c.p.c..
Si costituiva l'opposta adducendo che:
- il 25.7.2024 le era stato notificato l'atto introduttivo del presente giudizio, dolendosi la controparte che il 18.7.2024, unitamente al precetto, non fosse stato notificato il titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1035/2024 del Tribunale di Pavia e che dal medesimo non risultasse l'obbligo di installare l'impianto fotovoltaico sul tetto dell'immobile di proprietà dell'odierna opposta;
- diversamente, il 25.6.2024 era stata notificata all'opponente, nel domicilio eletto presso l'allora difensore, la sentenza n. 1035/2024 del Tribunale di Pavia e, direttamente, due atti di precetto: il primo in data 16.7.2024, con riferimento al capitale ed alle spese di giudizio liquidate nella predetta sentenza per un importo complessivo di € 12.418,76, ed il secondo, in data 18.7.2024, con riferimento all'installazione dell'impianto fotovoltaico sul tetto dell'immobile di proprietà della creditrice;
- la controparte, in adempimento del primo precetto, aveva provveduto al versamento dell'importo ivi indicato, mentre si era opposta al secondo.
Con riferimento a detto secondo precetto, oggetto della presente esecuzione, l'intimante osservava che:
- pur lamentando l'omessa notifica del titolo esecutivo alla parte personalmente, la controparte aveva, comunque, prodotto la sentenza de quo, fermo, inoltre, che la mancata notifica del titolo esecutivo, costituiva, semmai, irregolarità formale del precetto, senza incidere sul diritto a procedere all'esecuzione, come statuito da costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, allorché dall'opposizione emerga che il debitore abbia avuto conoscenza del titolo esecutivo;
- il titolo esecutivo era stato notificato al debitore il 25.6.2024, presso il domicilio dell'allora difensore, il quale, con mail 8.7.2024, aveva comunicato che l'opponente, in relazione all'installazione dell'impianto fotovoltaico, rimaneva a disposizione per l'effettuazione di tale opera;
- il 24.7.2024 la controparte aveva notificato atto di citazione in appello, ad ulteriore dimostrazione di come fosse a piena conoscenza dei termini del titolo esecutivo;
- quanto al secondo motivo di opposizione, costituito dalla nullità dell'atto di precetto per difetto di corrispondenza con l'obbligo risultante dal titolo esecutivo ovvero la carenza del titolo esecutivo conforme all'intimazione di cui all'atto di precetto, la portata precettiva della sentenza n. 1035/2024 del Tribunale di Pavia era chiaramente enucleabile dalla motivazione o dal coordinamento della stessa con il relativo dispositivo nonché dagli atti extratestuali ritualmente acquisiti nel giudizio, ove risultava che E_
, era stata condannata ad installare sul tetto dell'immobile dell'opposta l'impianto
[...] fotovoltaico con batteria di accumulo avente le stesse caratteristiche di quelle indicate nel computo metrico estimativo del 27.5.2021 a sue totali ed esclusive spese ed a costo zero per l'opposta, oltre a risarcire i danni conseguenti all'eventuale decadimento dal beneficio fiscale di cui al contratto di appalto per l'efficientamento energetico (superbonus 110%) ed/o dal mutamento in riduzione dello stesso, a causa dell'intervenuta modifica della misura dell'agevolazione fiscale in questione.
Per l'effetto, l'opposta riteneva che il dispositivo della sentenza n. 1035/2024 del Tribunale di Pavia non fosse affatto in contrasto con la parte motiva della medesima, consistendo, dunque, la portata precettiva della decisione giudiziale nella condanna dell'opponente ad installare sul tetto dell'immobile l'impianto fotovoltaico con la relativa batteria di accumulo avente le medesime caratteristiche indicate nel computo metrico di cui al doc. n.
9, così come indicate nella Relazione del CTU, e come tali riportate dal Giudice del
Tribunale di Pavia a pag. 45 della sentenza, con condanna al rimborso della somma effettivamente corrisposta da parte dell'intimante per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico al netto dei bonus fiscali, nel limite di quanto riconosciuto dal CTU, pari a €
15.610,00, oltre IVA per l'impianto, € 500, oltre IVA per spese per ponteggio ed € 1.000 oltre IVA per assistenza tecnica.
Contestata anche la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c., l'opposta concludeva affinchè, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.
1035/2024 del Tribunale di Pavia, fossero respinte anche tutte le domande dell'opponente. Nel corso del giudizio, rilevato che 'secondo il costante orientamento della Suprema Corte, quando l'esecuzione sia fondata su un titolo giudiziale suscettibile di passare in giudicato, non possono dedursi quali motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c. quelli che avrebbero potuto essere addotti in sede di impugnazione, dovendo il giudice dell'opposizione limitare la sua indagine al titolo esecutivo e non potendo egli estenderla a questioni superate dall'esistenza del titolo stesso e in contrasto con il suo contenuto;
ed invero l'autonomia logica e formale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rispetto a quello di opposizione all'esecuzione non consente al giudice di quest'ultima di conoscere, neppure incidentalmente, del vizio da cui fosse affetto il decreto ingiuntivo, in quanto anche il possibile effetto di questa cognizione incidentale (costituito dalla sospensione dell'efficacia del titolo) ben può essere conseguito (o avrebbe potuto esserlo) nel giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo (Cass. 10495/04; 5884/99; 9679/97; 1935/94)' (Tribunale di Forlì, ord. 26.03.2015), osservato che avverso il titolo esecutivo era stato proposto appello, questo giudice dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensiva, competendo l'incombente al Giudice del gravame.
Indi, le parti chiedevano fissarsi udienza di discussione orale.
All'odierna udienza di discussione orale, le parti hanno ribadito le conclusioni trascritte in epigrafe e si sono riportate alle note conclusive già depositate e discusse anche oggi in contraddittorio.
Così fissato il thema decidendum, osserva questo giudice che l'opponente ha dedotto, principalmente, due motivi di opposizione, il primo, inerente l'asserita nullità dell'atto di precetto per omessa notifica alla parte del titolo esecutivo, che non era stato notificato alla parte personalmente, come previsto dall'art. 479, II co., c.p.c., bensì al procuratore domiciliatario, ed il secondo, relativo alla nullità dell'atto di precetto per difetto di corrispondenza con l'obbligo risultante dal titolo esecutivo ovvero la carenza di titolo esecutivo conforme all'intimazione di cui all'atto di precetto.
Ciò posto, osserva questo giudice che il primo motivo di doglianza non appare meritevole di accoglimento, atteso il consolidato principio di diritto in forza del quale: 'La nullità della notificazione del titolo esecutivo, quand'anche costituito da provvedimento giudiziale, fatta al procuratore costituito nel processo, anziché alla parte personalmente, ai sensi dell'art.
479, secondo comma, cod. proc. civ., è sanabile in dipendenza del raggiungimento dello scopo, allorché l'intimato abbia comunque sviluppato difese ulteriori rispetto al profilo della mancata notifica di persona, così rivelando un'idonea conoscenza dell'atto, mentre ove non siano addotte contestazioni diverse da quella della nullità della notificazione, la stessa può rilevare soltanto in caso di allegazione, e di eventuale prova, delle specifiche limitazioni o compressioni del diritto di difesa che, anche in rapporto alle peculiarità del caso di specie, ne siano derivate.'(Cass., sent. n. 10327 del 13.5.2014). Detto principio è stato, di seguito ribadito, con Ord. 18.7.2028, n. 19105/19: 'Può di conseguenza affermarsi che la presenza di irregolarità formali nel precetto può ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi in tutti i casi in cui l'opposizione stessa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sè, senza lamentare alcun pregiudizio ai suoi diritti, tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva, conseguente alla irregolarità stessa.', ed, ancora più recentemente con Ord. 5.5.2022, n. 14275: 'In tema di esecuzione forzata, la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata, ex art. 156 c.p.c., dall'opposizione di merito proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito (volta a contestare la mancanza di tale formula), poiché la contestazione dell'esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede "in executivis" e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo.'.
Nella concreta fattispecie, dunque, deve prendersi atto che l'opponente ha spiegato con piena adeguatezza le proprie difese e non ha contestato di aver subito uno specifico danno, ulteriore e diverso dalla irregolarità della notifica del titolo esecutivo.
Ciò posto, passandosi al secondo motivo di opposizione, deve rilevarsi che l'opposta ha intimato all'opponente 'di realizzare sul tetto dell'istante nel perentorio termine di dieci giorni dalla notifica del presente atto l'impianto fotovoltaico con le relative batterie di accumulo aventi le stesse caratteristiche di quelle indicate nel computo metrico estimativo del 27.5.2021 rimborsando alla medesima la somma che sarà dalla stessa effettivamente corrisposta per la predetta realizzazione al netto dei bonus fiscali, nel limite di quanto riconosciuto dal CTU, pari ad € 15.610,00 oltre l'Iva per l'impianto, € 500,00 oltre Iva per spese per ponteggio ed € 1.000,00 oltre Iva per assistenza tecnica.'.
Detta intimazione osta con quanto, diversamente, disposto dal titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 1031/24, emessa dal Tribunale di Pavia, ove così è stato statuito: 'Il
Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I) Accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di parte attrice
(c.f. ) e la domanda di parte convenuta Controparte_1 C.F._1
(cf. ) e, per l'effetto, tenuto conto dei E_ P.IVA_1 pagamenti intervenuti e previa compensazione:
a) condanna l'impresa edile al pagamento di € 6.296,3 nei confronti di E_
oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della Controparte_1 sentenza al soddisfo;
b) condanna l'impresa edile al rimborso nei confronti di E_ CP_1 della somma che sarà effettivamente corrisposta da parte di quest'ultima per la
[...] realizzazione dell'impianto fotovoltaico al netto dei bonus fiscali, nel limite di quanto riconosciuto dal CTU, pari a € 15.610,00 oltre Iva per l'impianto, € 500 oltre Iva per spese per ponteggio e € 1000 oltre Iva per assistenza tecnica;
'.
Con riferimento al capo b) della sentenza, deve, dunque, osservarsi che risulta inequivoco che il giudicante abbia posto in capo alla soccombente E_
l'obbligo di rimborsare ad la somma che sarà effettivamente Controparte_1 corrisposta da parte di quest'ultima per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e non l'obbligo di realizzare detto impianto.
Che si tratti di un'obbligazione pecuniaria e non di un'obbligazione di facere, risulta, con tutta evidenza, proprio dalla parte motiva della sentenza che costituisce il titolo esecutivo azionato e discende da una precisa scelta processuale dell'odierna opposta, atteso che il
Giudice, a pagg. 45/46 così ha motivato: 'Orbene, in relazione all'impianto fotovoltaico, risulta anzitutto ammissibile la domanda come formulata in sede di precisazione delle conclusioni, sebbene differente rispetto a quella contenuta in atto di citazione e nella successiva memoria ex art. 183 sesto comma n.1.
Segnatamente, premesso l'accertamento dell'inadempimento, il petitum originario aveva ad oggetto la condanna dell' , in persona dell'omonimo E_ titolare e legale rappresentante pro tempore, ad installare sul tetto dell'immobile di Via
Corridoi 46, Voghera l'impianto fotovoltaico con batteria di accumulo avente le stesse caratteristiche di quelle indicate nel computo metrico estimativo del 27.5.2021 a sue totali ed esclusive spese ed a costo zero per l'attrice opponente,”
Al contrario, in sede di precisazione delle conclusioni, è stata formulata domanda risarcitoria di pagamento nel senso di “risarcire all'attrice opponente i danni conseguenti all'eventuale decadimento dal beneficio fiscale di cui al contratto di appalto per
l'efficientamento energetico (superbonus 110%) e/o dal mutamento in riduzione dello stesso;
stante l'intervenuta disposizione normativa che ha ridotto l'agevolazione fiscale per i lavori di efficientamento energetico dalla percentuale del 110% a quella del 70%, dichiarare tenuta l in persona dell'omonimo e legale E_ rappresentante pro tempore, a risarcire all'attrice opponente gli importi che quest'ultima dovrà eventualmente versare - a causa dell'intervenuta riduzione della misura dell'agevolazione fiscale in questione - per il completamento delle opere appaltate alla convenuta opposta e da questa non completate nella vigenza della più favorevole misura della relativa agevolazione fiscale”
Orbene, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “la domanda, formulata in corso di causa (e nell'udienza di precisazione delle conclusioni), di pagamento di una somma pari al costo necessario per riparare il danno, costituisce una mera modificazione
(emendatio), e non mutamento (mutatio), della domanda di reintegrazione in forma specifica proposta con l'atto di citazione (Cass. n. 8797 del 1993). “ (in termini Cass.
16.5.2017 n. 12168)
Pertanto, stante la nuova formulazione del petitum, viene disposta una condanna al pagamento nei confronti della convenuta: la condanna, tuttavia, assume necessariamente contenuto generico in ragione sia della causa petendi come dedotta dalla stessa attrice, e che contempla altresì ulteriormente benefici fiscali rilevanti (malgrado non al 110%) a beneficio della stessa sia della stessa domanda come formulata e sopra riportata;
CP_1 la relativa quantificazione del CTU assume significato di limite quantitativo massimo oltre il quale l'impresa convenuta non è tenuta al risarcimento.'.
Risultando, pertanto, chiaro che il Tribunale di Pavia, stante la riformulazione del petitum, con il titolo esecutivo azionato, costituito dalla sentenza n. n. 1031/24, ha disposto la condanna al pagamento nei confronti della convenuta, consegue l'accoglimento della presente opposizione a precetto, atteso che l'opponente non è tenuta ad un facere, bensì ad un rimborso di somme nella condizione, termini e limiti stabiliti dal giudice del merito.
Tale assunto è stato ribadito anche dal precedente difensore dall'opponente nella mail
8.7.2024, ove, peraltro, veniva indicata la disponibilità dell' ad effettuare E_
l'opera; tuttavia, in atti non vi è prova che tale 'offerta' sia stata accettata dall'attuale opposta, né che le parti abbiano concordato alcuna transazione sulla sentenza n. 1031/24, emessa dal Tribunale di Pavia, che, anzi, pacificamente, risulta essere oggetto di appello.
Sul punto, infatti, appare piuttosto incongrua la tesi dell'opposta che l'offerta di cui alla descritta mail 8.7.2024, sia stata accettata mediante la notifica del precetto opposto in questa sede.
Ciò posto, da ultimo, con riferimento alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., pare di dover regolare la questione non tanto alla luce dell'asserita malafede ascritta all'opposta, quanto, piuttosto, sotto il profilo della manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa del presente giudizio, ex art. 4, VIII co., del DM 55/14.
Alla luce delle motivazioni che precedono, ritenuto che le pretese della parte opposta non hanno trovato riscontro, ne va dichiarata la soccombenza con conseguente condanna alla refusione delle spese processuali, liquidate in conformità al D.M. 55/14, con l'aumento di cui art. 4, VIII co., del DM 55/14, per le fasi effettivamente esperite ed in relazione al valore ed alla complessità del giudizio, liquidate in favore della parte opponente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione;
- condanna, altresì, la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre all'aumento del 33% ex art. 4, VIII co., del DM 55/14, così per € 1.121,01, oltre € 264,00 a titolo di contributo unificato, ed oltre rimborso forfettario, CPA e IVA, questa se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale dell'odierna udienza.
Pavia, 16.4.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Mariangela Liuzzo