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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/09/2025, n. 2444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2444 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nel giudizio promosso da
Parte_1
Con l'avv. Bosco
Contro
CP_1
Con l'Avv. Conversano
Oggetto: mansioni superiori
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 16.9.24 la parte ricorrente espose che:
è dipendente della ed è stato inquadrato nella CATEGORIA B; Pt_2
nel corso del rapporto di lavoro, esattamente dal 2000, pur essendo inquadrato nella
CATEGORIA B, aveva nondimeno espletato, in via continuativa ed esclusiva, presso a, mansioni amministrative complesse, assertivamente classificabili nella superiore
CATEGORIA B , avendo quindi diritto alle differenze retributive maturate CP_2
limitatamente al periodo dal 9.7.22 all'8.8.24, per un totale di € 1414,75. Cont Instaurato il contraddittorio, si è costituita la eccependo al prescrizione e comunque la infondatezza della domanda attorea.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante escussione di testimoni ed è stata infine discussa come da infrascritto dispositivo.
******************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Quanto alle reclamate differenze retributive, la norma applicabile al caso di specie è quella di cui all'art. 52 del TESTO UNICO, approvato con D. Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 (già art. 56 D. Lgs.
3.2.1993 n° 29, sì come modificato dall'art. 25 del D. Lgs. 31.3.1998 n° 80 e, infine, dall'art. 15 del D.
Lgs. 29.10.1998 n° 387).
Sulla questione si è espressa la SUPREMA CORTE, anche a SEZIONI UNITE, avendo evidenziato che:
“In materia di pubblico impiego contrattualizzato - come si evince anche dall'art. 56, comma 6, del
d.lgs. n. 29 del 1993, nel testo, sostituito dall'art. 25 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 387 del 1998, ora riprodotto nell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001,
l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori (anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento) ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.; che deve trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni”.(1)
Pertanto le differenze retributive, in ipotesi di svolgimento di mansioni superiori, sono sempre dovute, anche nell'ambito del pubblico impiego fin dal 1° luglio 1998, sempre che, ovviamente, ne sussistano i presupposti.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Fatte tali precisazioni in linea di principio, occorre a questo punto verificare - in punto di fatto - se la parte ricorrente abbia effettivamente svolto le dedotte mansioni superiori.
Orbene, il ricorrente risulta assunto come coaudiutore amministrativo sin dal 2017, livello B, ma afferma di aver sempre svolto mansioni superiori liv B super come coadiutore esperto .
In particolare il ricorrente deduce di aver svolto mansioni di controllo degli ordinativi di pagamento e di cassa utilizzando un software chiamato Siopeplus, oltre a verificare l'effettività delle operazioni tramite il portale della banca. Peraltro già vi era stato il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori per il periodo sino al 8.7.22 con la sentenza 1183/24 del Tribunale di Taranto, Dott.Sodo. le mansioni sono rimaste le medesime sino al 8.8.24, ma il ricorrente è inquadrato ancora nel livello inferiore B e non ha ricevuto le correlate differenze retributive.
Orbene la declaratoria delle mansioni della CATEGORIA “B” , prevede tra i vari profili professionali della categoria B, con riferimento ovviamente non all'operatore tecnico (mansione pacificamente non più disbrigata dal ricorrente da molti anni) ma con riferimento al coadiutore amministrativo, che 1 UU. 11 NOVEMBRE 2007 N° 25837 (in senso conforme, CASS. LAV. 8/1/2004 N° 91). Parte_3 appartiene a questa categoria chi “svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali classificazione, archiviazione, protocollo di atti, compilazione di documenti e modulistica, con applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con ausilio del relativo macchinario, stesura di testi mediante utilizzo di sistemi di videoscrittura e attività di sportello”.
Per il coadiutore esperto livello B super il CCNL prevede che appartiene a questa categoria colui che “operazioni di natura contabile con ausilio del relativo macchinario”.
Orbene, appare evidente, dall'esame di siffatte determinazioni contrattuali collettive, come l'elemento discriminante tra le categorie sia costituito, in buona sostanza, dallo svolgimento, previsto solo per superiore livello B super di mansioni contabili. Del resto svolge le medesime mansioni già svolte in precedenza e per cui vi era stato già il riconoscimento giudiziale del livello superiore.
In definitiva il ricorso non può che trovare accoglimento, con riconoscimento del livello B super per
Cont il periodo dal 9.7.22 all'8.8.24 e con la condanna della al pagamento delle corrispondenti differenze retributive per un totale di € 1414,75, oltre accessori come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che il ricorrente deve esser inquadrato nel livello B
Cont super per il periodo dal 9.7.22 all'8.8.24 con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle corrispondenti differenze retributive per un totale di € 1414,75, oltre accessori come per legge.; Cont
2. condanna altresì il ricorrente alla rifusione, in favore della convenuta di spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.1200,oo oltre iva e cpa.
Taranto, 29.9.25
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
Il Cancelliere (dott.ssa Maria LEONE)
SEZIONE LAVORO
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nel giudizio promosso da
Parte_1
Con l'avv. Bosco
Contro
CP_1
Con l'Avv. Conversano
Oggetto: mansioni superiori
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 16.9.24 la parte ricorrente espose che:
è dipendente della ed è stato inquadrato nella CATEGORIA B; Pt_2
nel corso del rapporto di lavoro, esattamente dal 2000, pur essendo inquadrato nella
CATEGORIA B, aveva nondimeno espletato, in via continuativa ed esclusiva, presso a, mansioni amministrative complesse, assertivamente classificabili nella superiore
CATEGORIA B , avendo quindi diritto alle differenze retributive maturate CP_2
limitatamente al periodo dal 9.7.22 all'8.8.24, per un totale di € 1414,75. Cont Instaurato il contraddittorio, si è costituita la eccependo al prescrizione e comunque la infondatezza della domanda attorea.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante escussione di testimoni ed è stata infine discussa come da infrascritto dispositivo.
******************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Quanto alle reclamate differenze retributive, la norma applicabile al caso di specie è quella di cui all'art. 52 del TESTO UNICO, approvato con D. Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 (già art. 56 D. Lgs.
3.2.1993 n° 29, sì come modificato dall'art. 25 del D. Lgs. 31.3.1998 n° 80 e, infine, dall'art. 15 del D.
Lgs. 29.10.1998 n° 387).
Sulla questione si è espressa la SUPREMA CORTE, anche a SEZIONI UNITE, avendo evidenziato che:
“In materia di pubblico impiego contrattualizzato - come si evince anche dall'art. 56, comma 6, del
d.lgs. n. 29 del 1993, nel testo, sostituito dall'art. 25 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 387 del 1998, ora riprodotto nell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001,
l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori (anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento) ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.; che deve trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni”.(1)
Pertanto le differenze retributive, in ipotesi di svolgimento di mansioni superiori, sono sempre dovute, anche nell'ambito del pubblico impiego fin dal 1° luglio 1998, sempre che, ovviamente, ne sussistano i presupposti.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Fatte tali precisazioni in linea di principio, occorre a questo punto verificare - in punto di fatto - se la parte ricorrente abbia effettivamente svolto le dedotte mansioni superiori.
Orbene, il ricorrente risulta assunto come coaudiutore amministrativo sin dal 2017, livello B, ma afferma di aver sempre svolto mansioni superiori liv B super come coadiutore esperto .
In particolare il ricorrente deduce di aver svolto mansioni di controllo degli ordinativi di pagamento e di cassa utilizzando un software chiamato Siopeplus, oltre a verificare l'effettività delle operazioni tramite il portale della banca. Peraltro già vi era stato il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori per il periodo sino al 8.7.22 con la sentenza 1183/24 del Tribunale di Taranto, Dott.Sodo. le mansioni sono rimaste le medesime sino al 8.8.24, ma il ricorrente è inquadrato ancora nel livello inferiore B e non ha ricevuto le correlate differenze retributive.
Orbene la declaratoria delle mansioni della CATEGORIA “B” , prevede tra i vari profili professionali della categoria B, con riferimento ovviamente non all'operatore tecnico (mansione pacificamente non più disbrigata dal ricorrente da molti anni) ma con riferimento al coadiutore amministrativo, che 1 UU. 11 NOVEMBRE 2007 N° 25837 (in senso conforme, CASS. LAV. 8/1/2004 N° 91). Parte_3 appartiene a questa categoria chi “svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali classificazione, archiviazione, protocollo di atti, compilazione di documenti e modulistica, con applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con ausilio del relativo macchinario, stesura di testi mediante utilizzo di sistemi di videoscrittura e attività di sportello”.
Per il coadiutore esperto livello B super il CCNL prevede che appartiene a questa categoria colui che “operazioni di natura contabile con ausilio del relativo macchinario”.
Orbene, appare evidente, dall'esame di siffatte determinazioni contrattuali collettive, come l'elemento discriminante tra le categorie sia costituito, in buona sostanza, dallo svolgimento, previsto solo per superiore livello B super di mansioni contabili. Del resto svolge le medesime mansioni già svolte in precedenza e per cui vi era stato già il riconoscimento giudiziale del livello superiore.
In definitiva il ricorso non può che trovare accoglimento, con riconoscimento del livello B super per
Cont il periodo dal 9.7.22 all'8.8.24 e con la condanna della al pagamento delle corrispondenti differenze retributive per un totale di € 1414,75, oltre accessori come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che il ricorrente deve esser inquadrato nel livello B
Cont super per il periodo dal 9.7.22 all'8.8.24 con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle corrispondenti differenze retributive per un totale di € 1414,75, oltre accessori come per legge.; Cont
2. condanna altresì il ricorrente alla rifusione, in favore della convenuta di spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.1200,oo oltre iva e cpa.
Taranto, 29.9.25
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
Il Cancelliere (dott.ssa Maria LEONE)