Sentenza 20 novembre 2013
Massime • 1
La dimostrazione di fatti o circostanze favorevoli alla parte privata dichiarante non può essere fornita in sede processuale mediante autocertificazione. (Fattispecie in materia di prova della sussistenza delle condizioni per la riabilitazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/2013, n. 47889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47889 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 20/11/2013
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 3705
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 15303/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL TA N. IL 17/04/1937;
avverso l'ordinanza n. 790/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA, del 05/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. D'ANGELO Giovanni sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice a quo per nuovo esame. RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con ordinanza deliberata il 5 dicembre 2012 e depositata il 6 dicembre 2012, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto la richiesta di riabilitazione avanzata dal condannato LO NO, giudicato con sentenza della Corte di appello di Milano 2 dicembre 1998. Il Collegio ha motivato: la richiesta è infondata;
l'instante non ha dimostrato ne' l'adempimento delle obbligazioni civili derivate dal reato, ne' la impossibilità di adempiere;
inoltre la omessa rifusione integrale delle spese di giustizia rende la richiesta inammissibile.
2. - Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, mediante atto del 1 febbraio 2013, col quale ha denunziato, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) mancanza e manifesta illogicità della motivazione, censurando la omessa considerazione della memoria difensiva, corredata dalla ricevuta di pagamento delle spese di giustizia, e della autocertificazione attestante la impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, mediante atto del 10 giugno 2013, ha osservato ad adiuvandum: "il ricorrente ha documentato di avere integralmente pagato le spese di giustizia"; inoltre "ha autocertificato di essere nullatenente";
pertanto è priva di motivazione "la ritenuta impossibilità di adempiere le obbligazioni civili".
4. - Con memoria, recante la data del 18 novembre 2013, depositata il 19 novembre 2013, l'avvocato M. Gabriella Citroni Ceraolo, nell'interesse del ricorrente, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
5. - Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.
5.1 - Giova premettere - e ribadire - che, in generale, la auto- certificazione è da ritenersi mezzo "non consentito nella sede processuale" ai fini della dimostrazione di fatti o circostanze favorevoli alla parte privata dichiarante (Cass., Sez. 6, n. 18996 del 04/04/2006 - dep. 26/05/2006, Longo, Rv. 234618; cui adde Sez. 2, n. 24575 del 08/05/2001 - dep. 15/06/2001, Verdinelli, Rv. 219640;
nonché, con specifico riguardo alla materia della riabilitazione, Sez. 1, n. 7269 del 31/01/2006 - dep. 27/02/2006, Tarasconi, Rv. 234073 e Sez. 1, n. 3002 del 15/04/1999 - dep. 11/06/1999, Tarantino, Rv. 213590).
5.2 - Non di meno il giudice a quo ha omesso di dare specifico conto della prospettazione da parte del condannato della impossibilità di adempiere le obbligazioni civili ex delicto, del versamento della documentazione finalizzata a provare il pagamento delle spese di giustizia, delle ragioni per le quali ha disatteso le deduzioni della parte privata, senza attivare i poteri officiosi di accertamento ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 5 in relazione all'art. 678 c.p.p., comma 1. Il vizio di motivazione rilevato inficia di nullità la ordinanza impugnata.
5.3 - Conseguono l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo esame al giudice di merito, il quale si uniformerà al principio di diritto richiamato e darà adeguatamente conto delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catania.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2013