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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/09/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 23 settembre 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 873/2024
TRA
, nata ad [...] il Parte_1
01.08.1969, residente in Villapiana (CS), alla via Pietro De Franco s.n.c., C.F.
, rappresentata e difesa dall'avv. Ermelinda Mazzei, giusta procura C.F._1 in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale, Carmela Filice, Roberto Annovazzi e Umberto Ferrato, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 29/02/2024, parte ricorrente ha domandato di accertare l'insussistenza dell'indebito preteso da con provvedimento del 10.11.2022, con il quale CP_2 si affermava non dovuto il pagamento a titolo di reddito di emergenza di cui all'art. 36 D.L.
73/2021 nonché art. 12 comma 1 D.L. 41/2021.
L' nel costituirsi, ha contestato la sussistenza dei requisiti di legge in capo al ricorrente. CP_2 Il Reddito di emergenza è riconosciuto, a domanda, ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge (requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali).
L'indebito sarebbe derivato dalla circostanza che la ricorrente risultava essere titolare di un rapporto di lavoro in agricoltura nel periodo oggetto della richiesta.
*****
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto per le seguenti motivazioni.
Parte ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere, ha allegato gli elementi costitutivi del diritto a trattenere la prestazione erogata, avendo prodotto non solo le certificazioni di residenza e stato di famiglia, ma anche quelle relative alle prestazioni ed ai redditi percepiti nel periodo oggetto della richiesta restitutoria.
Pertanto, parte ricorrente ha compiutamente provato la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la percezione del cd reddito di emergenza nel periodo oggetto della richiesta dell' . CP_2
D'altronde, l' non ha contestato la sussistenza dei requisiti previsti, ma ha contestato la CP_2 presunta incompatibilità della prestazione revocata con la circostanza della titolarità in capo alla ricorrente di un rapporto di lavoro agricolo.
Ebbene, dalla disamina della normativa relativa al reddito di emergenza, non si evince alcuna incompatibilità con la titolarità di un rapporto di lavoro, ma solo la percezione di un reddito inferiore alla prestazione erogata e la mancata percezione di altre forme di assistenza per l'emergenza epidemiologica.
Orbene, parte ricorrente ha prodotto in atti anche il cassetto previdenziale dal quale è dato evincersi che ella ha percepito esclusivamente il reddito di emergenza per il quale è stata chiesta la restituzione dall' . CP_2
Sulla base di ciò, sussistendone tutti i requisiti, e non rilevandosi alcuna incompatibilità tra la percezione della prestazione e la sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo, il ricorso va accolto.
Conseguentemente, va accertato che nulla deve essere restituito dalla ricorrente a titolo di indebita percezione della prestazione di reddito di emergenza n. 1353472.
L' deve essere condannata pertanto alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto CP_2
a tale titolo. In ragione dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio della parte ricorrente le spese possono compensarsi integralmente.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del dott.
Giordano Avallone in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara non dovuto dalla ricorrente l'indebito preteso da con provvedimento del CP_2
10.11.2022 sulla prestazione di reddito di emergenza n. 1353472;
- condanna l' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto a tale titolo, oltre CP_2 interessi legali dal momento della trattenuta sino al soddisfo;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 23-9-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone