Articolo 4 della Legge 22 novembre 1962, n. 1646
Articolo 3Articolo 5
Versione
28 dicembre 1962
Art. 4.
Nel caso previsto dal comma primo dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610 , qualora la cessazione dal servizio reso per almeno un anno compiuto con continuazione di iscrizione o con reiscrizione avvenga nelle condizioni richieste per il diritto alla pensione diretta o indiretta di privilegio, la parte aggiuntiva di pensione e' computata con la maggiorazione di un decimo ed e' riversibile in base alle norme delle rispettive Casse facenti parte degli Istituti di previdenza in vigore per le pensioni di privilegio.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1962
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