Art. 11. Rinnovazione delle cariche
La giunta esecutiva, entro tre mesi dalla fine dell'anno in cui si sono svolti i giochi, convoca il Consiglio nazionale affinche' questo provveda nel periodo previsto dall'art. 14 alla designazione del presidente ed alla rinnovazione delle cariche di vice-presidente e di componente la giunta medesima.
La giunta esecutiva, in caso di dimissioni del presidente, convoca, entro sessanta giorni, il Consiglio nazionale per la designazione del nuovo presidente.
Il presidente o, in mancanza, il componente piu' anziano, convoca, entro sessanta giorni, il Consiglio nazionale, per l'elezione della nuova giunta esecutiva, nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti.
Qualora nel corso del quadriennio un componente della giunta esecutiva venga, per dimissioni o qualsiasi altro motivo, a cessare dalla carica, il Consiglio nazionale nella sua prima riunione provvede alla sua sostituzione.
Il nuovo eletto esplica le proprie funzioni sino alla rinnovazione generale delle cariche.
La giunta esecutiva, entro tre mesi dalla fine dell'anno in cui si sono svolti i giochi, convoca il Consiglio nazionale affinche' questo provveda nel periodo previsto dall'art. 14 alla designazione del presidente ed alla rinnovazione delle cariche di vice-presidente e di componente la giunta medesima.
La giunta esecutiva, in caso di dimissioni del presidente, convoca, entro sessanta giorni, il Consiglio nazionale per la designazione del nuovo presidente.
Il presidente o, in mancanza, il componente piu' anziano, convoca, entro sessanta giorni, il Consiglio nazionale, per l'elezione della nuova giunta esecutiva, nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti.
Qualora nel corso del quadriennio un componente della giunta esecutiva venga, per dimissioni o qualsiasi altro motivo, a cessare dalla carica, il Consiglio nazionale nella sua prima riunione provvede alla sua sostituzione.
Il nuovo eletto esplica le proprie funzioni sino alla rinnovazione generale delle cariche.