TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 26/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. 4220/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4220/2024 promossa da:
, (C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
04/12/1977, residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv. CAPRA LAURA MARIA CRISTINA come da procura in atti e
, (C.F. ), nato ad [...], il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2
(AT) rappresentato e difeso dall'avv. PORRICOLO MATTEO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Canelli (AT), il 30/06/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Canelli (AT) (atto n. 2, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio è nata la figlia , in data 6 agosto 2016, ad Alba. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 13.03.2023 (R.G. 493/2023).
1 Con ricorso depositato il 08/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
, in Canelli (AT), il 30/06/2012, iscritto nel registro Parte_1 Parte_2 del detto Comune all'anno 2012, parte II serie A n. 2 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
La figlia minore verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio separato Per_1 della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con l'intesa che le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute saranno assunte dai genitori congiuntamente di comune accordo, tenendo sempre conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
La figlia minore manterrà la residenza anagrafica presso la madre, nella ex casa coniugale sita Per_1 in Canelli (AT),Via Ottavio Riccadonna n. 89/A, che resta assegnata in abitazione alla signora
[...]
unitamente agli arredi che la compongono;
Parte_1
Il sig. corrisponderà alla signora a titolo di contributo per il mantenimento della Pt_2 Parte_1 figlia minore , la somma di € 300,00 mensili (da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT), da Per_1 corrispondersi anticipatamente entro il 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, e non potrà essere interrotto se non dopo la raggiunta autosufficienza economica della figlia;
Il sig. potrà tenere con se' la figlia a week end alterni dal sabato alle ore 14 alla Pt_2 Per_1 domenica alle ore 20.30 curandosi del prelievo e del riaccompagnamento della medesima presso la
2 casa della madre;
durante la settimana in cui il sig. non avrà con se' la figlia nel week end, Pt_2 potrà tenerla con se' il mercoledì dalle 17.30 alle ore 20.30, sempre avendo cura del prelievo e del riaccompagnamento di presso la madre. In ogni caso, i ricorrenti potranno eventualmente Per_1 concordare giorni diversi a seconda delle esigenze lavorative o personali di entrambi;
La figlia minore trascorrerà' ad anni alterni le festività' natalizie e pasqua con il genitore che Per_1 non la aveva tenuta con sé l'anno precedente, e trascorrerà' con il padre un periodo di almeno quindici giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive, da concordarsi di anno in anno con la madre;
I signori e si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese Parte_1 Pt_2 straordinarie necessarie per la figlia minore , come individuate e secondo le modalità ed i termini Per_1 di corresponsione definiti nel Protocollo del Tribunale di Asti del 07/07/2017;
PRENDE ATTO CHE:
La signora si farà carico del pagamento delle utenze domestiche relative all'immobile Parte_1 coniugale nonché delle spese ordinarie, mentre le spese straordinarie verranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
I ricorrenti provvederanno a pagare, nella misura del 50% ciascuno, la rata mensile del mutuo relativo alla casa coniugale in comproprietà di entrambi in regime di comunione legale dei beni;
Il conto corrente cointestato ad entrambi i ricorrenti, acceso presso la filiale di Canelli, CP_1 rimarrà in essere soltanto ai fini del pagamento della rata del mutuo e sino alla sua estinzione;
L'autovettura Fiat Punto targata FM001PF, intestata alla signora e la autovettura Fiat Parte_1
500L, targata GC259FV, intestata al sig. restano assegnate ai rispettivi proprietari;
il sig. Pt_2 si farà carico del pagamento della rata mensile relativa al finanziamento acceso per l'acquisto Pt_2 della autovettura al medesimo intestata;
Non vi è luogo ad alcuna imposizione di assegno di divorzio;
I ricorrenti si concedono reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per la figlia minore;
Per_1
Ciascuna parte provvederà al pagamento delle spese e delle competenze professionali del proprio difensore.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Canelli (AT) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 26/02/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4220/2024 promossa da:
, (C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
04/12/1977, residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv. CAPRA LAURA MARIA CRISTINA come da procura in atti e
, (C.F. ), nato ad [...], il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2
(AT) rappresentato e difeso dall'avv. PORRICOLO MATTEO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Canelli (AT), il 30/06/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Canelli (AT) (atto n. 2, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio è nata la figlia , in data 6 agosto 2016, ad Alba. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 13.03.2023 (R.G. 493/2023).
1 Con ricorso depositato il 08/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
, in Canelli (AT), il 30/06/2012, iscritto nel registro Parte_1 Parte_2 del detto Comune all'anno 2012, parte II serie A n. 2 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
La figlia minore verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio separato Per_1 della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con l'intesa che le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute saranno assunte dai genitori congiuntamente di comune accordo, tenendo sempre conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
La figlia minore manterrà la residenza anagrafica presso la madre, nella ex casa coniugale sita Per_1 in Canelli (AT),Via Ottavio Riccadonna n. 89/A, che resta assegnata in abitazione alla signora
[...]
unitamente agli arredi che la compongono;
Parte_1
Il sig. corrisponderà alla signora a titolo di contributo per il mantenimento della Pt_2 Parte_1 figlia minore , la somma di € 300,00 mensili (da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT), da Per_1 corrispondersi anticipatamente entro il 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, e non potrà essere interrotto se non dopo la raggiunta autosufficienza economica della figlia;
Il sig. potrà tenere con se' la figlia a week end alterni dal sabato alle ore 14 alla Pt_2 Per_1 domenica alle ore 20.30 curandosi del prelievo e del riaccompagnamento della medesima presso la
2 casa della madre;
durante la settimana in cui il sig. non avrà con se' la figlia nel week end, Pt_2 potrà tenerla con se' il mercoledì dalle 17.30 alle ore 20.30, sempre avendo cura del prelievo e del riaccompagnamento di presso la madre. In ogni caso, i ricorrenti potranno eventualmente Per_1 concordare giorni diversi a seconda delle esigenze lavorative o personali di entrambi;
La figlia minore trascorrerà' ad anni alterni le festività' natalizie e pasqua con il genitore che Per_1 non la aveva tenuta con sé l'anno precedente, e trascorrerà' con il padre un periodo di almeno quindici giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive, da concordarsi di anno in anno con la madre;
I signori e si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese Parte_1 Pt_2 straordinarie necessarie per la figlia minore , come individuate e secondo le modalità ed i termini Per_1 di corresponsione definiti nel Protocollo del Tribunale di Asti del 07/07/2017;
PRENDE ATTO CHE:
La signora si farà carico del pagamento delle utenze domestiche relative all'immobile Parte_1 coniugale nonché delle spese ordinarie, mentre le spese straordinarie verranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
I ricorrenti provvederanno a pagare, nella misura del 50% ciascuno, la rata mensile del mutuo relativo alla casa coniugale in comproprietà di entrambi in regime di comunione legale dei beni;
Il conto corrente cointestato ad entrambi i ricorrenti, acceso presso la filiale di Canelli, CP_1 rimarrà in essere soltanto ai fini del pagamento della rata del mutuo e sino alla sua estinzione;
L'autovettura Fiat Punto targata FM001PF, intestata alla signora e la autovettura Fiat Parte_1
500L, targata GC259FV, intestata al sig. restano assegnate ai rispettivi proprietari;
il sig. Pt_2 si farà carico del pagamento della rata mensile relativa al finanziamento acceso per l'acquisto Pt_2 della autovettura al medesimo intestata;
Non vi è luogo ad alcuna imposizione di assegno di divorzio;
I ricorrenti si concedono reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per la figlia minore;
Per_1
Ciascuna parte provvederà al pagamento delle spese e delle competenze professionali del proprio difensore.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Canelli (AT) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 26/02/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
3