Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2002, n. 11522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11522 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 O ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO B E E BBLICA ITALIANA ARTI. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 1 C E 9 A 9 N (IST.NE GIUDICE DI PACE) P 1 O - I I 1 1522 /02 1 Z D 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A - 1 R E 1 T C I D LA CORTE Oggetto poole jagione SE IONE TERZA CIVILE Prescrizione step Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: credite - Presidente Dott. Vincenzo CARBONE - R.G. N. 10740/00 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron. 29130 Dott. Ernesto LUPO Rel. Consigliere Rep. Dott. Roberto PREDEN - Consigliere Ud. 09/05/02 Dott. Francesco SABATINI Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DO OL, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato EDOARDO PIZZOCHERI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DI IA CH;
intimato avverso la sentenza n. 3/00 del Giudice di pace di CASACALENDA, emessa il 21/02/00 e depositata il 24/02/00 (R.G. 14/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di 2002 consiglio il 09/05/02 dal Consigliere Dott. Ernesto 1088 -1- LUPO;
lette le Generale dichiari conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Dott. Pietro ABBRITTI che ha chiesto si inammissibile il ricorso in oggetto. -2- 3 La Corte Premesso che il Giudice di pace di Casacalenda ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da LE Di RI
contro
OL CE perché ha ritenuto che il credito vantato dal CE sia prescritto;
Considerato che
il CE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti tre motivi: a) nullità della sentenza per inesistenza della motivazione;
b) errata applicazione dell'art.2946 c.c., perché erroneamente è stata negata l'efficacia interruttiva della prescrizione alla lettera raccomandata del CE in data 20 novembre 1992; c) nullità della documentazione prodotta dal Di RI a fini probatori;
Ritenuto che
il motivo sub a) è manifestamente infondato perché il Giudice di pace ha motivato la propria pronunzia sulla base della 13 affermata prescrizione del credito fatto valere dal CE;
Ritenuto che
anche il motivo sub b) è manifestamente infondato perché il Giudice di pace ha ritenuto insussistente la prova della ricezione, da parte del Di RI, della raccomandata del 20 novembre 1992, non munita della ricevuta di ritorno, accertamento di fatto che il ricorrente non censura in modo specifico;
Considerato che
la ritenuta prescrizione del credito del CE rende privo di rilievo il motivo di ricorso sub c), rispetto al quale va affermato perciò il difetto di interesse del ricorrente;
Ritenuto che
al rigetto del ricorso non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali perché l'intimato non si è costituito, non potendo ritenersi valida la memoria sottoscritta ed inviata per posta a 3 questa Corte dal di RI, il quale non può difendersi di persona nel giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione Così deciso a Roma il 9 maggio 2002. Il Relatore-Estensore Il Presidente Еший про IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero Depositata in Cancelleria oggi, 02 AGO. 2002 SAZ IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero O L 4 L 7 O 3 . B ) N E E , E 1 C N 9 A O 9 P I 1 - Z I 1 A D 1 R - T 1 E S 2 I C . I G 1 E D R 9 U I 3 A G € D E 6 E T 4 N . N E T T S T E S R VI A