Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/08/2001, n. 10736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10736 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
IN NOME EL P10 736 / 0 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP EMA DI CASSAZIONE Oggetto reintegrazione SEZIONE SECONDA CIVILE serviti di Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: passaggio - Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 9585/99 Consigliere Dott. Antonino Cron. 23354 ELEFANTE Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Rep. 3665 - Rel. Consigliere Ud. 23/04/01 Dott. IO SETTIMJ Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE SE NTENZA beel 03 AGO 2001 sul ricorso proposto da: RI FI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 5 3000 CANCELLERIA GRADISCA 7, presso lo studio dell'avvocato BELLOMIA S., difesa dall'avvocato ASSANTE FRANCO, giusta delega in atti;
B F45470 - ricorrente
contro
OF454794 ACETO GIOVANNI;
- intimato avverso la sentenza n. 62/99 del Tribunale di CASSINO, depositata il 28/01/99; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 708 udienza del 23/04/01 dal Consigliere Dott. IO -1- SETTIMJ;
udito l'Avvocato Franco ASSANTE, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso ed il rigetto del secondo e del terzo. -2- 4585/49-1-Ав SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di riassunzione 14.4.91 a seguito di sen- tenza sulla competenza territoriale del Pretore di Cassi- no, IO TO, dichiarandosi proprietario d'un fondo confinante con altro appartenente a LO IS grava- to da servitù di passaggio in favore del primo ed assu- mendo che detta vicina lo aveva ingiustamente spogliato dell'esercizio di tale servitù, chiedeva al pretore di Pontecorvo d'essere reintegrato nel possesso del diritto di passaggio sul fondo di proprietà della IS. Costituendosi, la IS chiedeva rigettarsi l'av- nessuna servitù era mai stata versa pretesa in quanto esercitata sulla sua proprietà, né dal ricorrente né dai danti causa dello stesso. Espletata prova per testi, con sentenza 20.11.94 il pretore di Pontecorvo rigettava il ricorso. Avverso tale decisione IO TO proponeva gravame cui resisteva LO IS. Con sentenza 28.5.99, l'adito tribunale di Cassino ritenuto che il pretore avesse fondato la propria decisione su una scarsa valutazione delle risultanze istruttorie;
che dall'esame complessivo delle dichiara- zioni rese dai testi emergesse chiaramente come il dirit- 9585/99-2- to di passaggio sul fondo servente fosse stato pacifica- mente esercitato dal padre del ricorrente prima e dal fratello poi sino al momento della divisione ereditaria;
che potesse applicarsi al caso di specie l'istituto del possesso mediato;
che l'esistenza del viottolo sul terre- no della IS fosse provata dalle dichiarazioni rese non solo dai testi dell'appellante, ma anche da quelli di parte avversa;
che ulteriore conferma dell'effettivo esercizio del passaggio sul fondo dell'appellata potesse anche dal comportamento premeditato tenuto da trarsi quest'ultima, la quale proprio il giorno in cui l'TO transitava con la propria automobile, si faceva trovare il passaggio con un'altra sulla strada per bloccare autovettura e con del fil di ferro;
che tali fatti, confermasserounitamente alle deposizioni testimoniali, la ricorrenza di transiti sul viottolo in questione e, dunque, l'esercizio d'un diritto di passaggio sul medesi- mo anche se non con mezzi mec canici dichiarava l'esistenza del diritto di transito dell'appellante, sia a piedi che con i buoi aggiogati, sul fondo di proprietà dell'appellata. Avverso tale sentenza LO IS proponeva ri- corso per cassazione con tre motivi. 9585/99-3 IO TO non svolgeva attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente denunziando violazione dell'art. 112 CPC sulla corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato si duole che il tribunale abbia illegittimamente dichiarato l'esistenza d'un dirit- to di servitù di passaggio senza considerare che l'azione proposta da controparte era possessoria e non confesso- ria. Con il secondo motivo, la ricorrente denunziando violazione e -falsa applicazione dell'art. 116 CPC si duole che il tribunale anziché esaminare l'effettiva sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti del pos- sesso tutelabile, abbia posto a fondamento del proprio convincimento una mera congettura, quale quella concer- nente la presunta "premeditazione" dell'azione posta in essere al fine di impedire il transito alla controparte, attribuendo valore decisivo a circostanze di fatto mai provate nel corso del giudizio. Con il terzo motivo, la ricorrente denunziando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia si duole che il - tribunale abbia omesso di rilevare le contraddizioni dei 9585/99-4- testi addotti dall'appellante i quali, dichiarando d'a- verlo visto transitare sul fondo di sua proprietà, hanno smentito quanto da lui stesso affermato e cioè di non esserci mai passato;
abbia posto a fondamento della propria decisione un'analisi incompleta delle risultanze probatorie utilizzando, peraltro, argomentazioni in netto contrasto tra di loro sì da non consentire l'individuazione del procedimento logico-giuridico segui- to, con conseguente contraddittorietà dell'intera motiva- zione. Priorità logica vuole che l'esame delle questioni sollevate abbia luogo in ordine inverso a quello della loro prospettazione. Il terzo motivo non merita accoglimento. Dall'esame di quanto dedotto non è dato, infatti, desumere non solo l'effettiva rilevanza delle deposizioni alle quali il ricorrente ha fatto riferimento, giacché solo parte del materiale probatorio acquisito in fase di merito è stato preso in considerazione, ma neppure l'e- satto significato delle stesse, giacché non ne è riporta- to l'integrale contenuto bensì solo una frammentaria ri- costruzione, basata sull'estrapolazione di talune compo- nenti o sulla prospettazione per riassunto del significa- 9585/99-5-6 to quale dalla ricorrente soggettivamente inteso, sì che, avulse dal loro contesto e dal complesso delle emergenze istruttorie e collegate con altri singoli elementi del pari riassunti od estrapolati, vengono utilizzate al fine d'estrarne significati verosimilmente favorevoli alle te- si sostenute dalla ricorrente stessa, ma non risultano, all'evidenza, suscettibili d'adeguato riscontro. Il tribunale ha evidenziato come l'esistenza del viottolo fosse rimasta provata dalle deposizioni sia dei testi di parte appellante sia d'alcuni testi della stessa parte appellata e come, mentre nessuna contraddizione era emersa tra i primi, lo era, invece, tra i secondi;
le contrarie asserzioni della ricorrente, sviluppate per co- me sopra rilevato in violazione del principio d'autosuf- ficienza del ricorso per cassazione, non possono, dunque, costituire elementi di giudizio inidonei e sufficienti a fornire qualsivoglia supporto al controllo di questa Cor- te sulla decisività d'un eventuale riesame delle dette deposizioni ai fini di soluzioni dei punti salienti in controversia difformi da quelle adottate dal giudice a quo. Siffatto difetto di specificità determina, ex art. 366 n. 4 CPC, l'inammissibilità del motivo che peraltro, 9585/99-6- può aggiungersi per sola completezza, appare anche altri- menti da disattendere. Il tribunale ha, infatti, evidenziato come il fatto che l'TO non avesse personalmente esercitato il pas- saggio non rilevasse ai fini del decidere, in quanto il possesso della relativa servitù gli era riconoscibile per successione nel possesso e per possesso mediato, il pas- saggio essendo stato esercitato prima dai genitori (danti causa) e poi dal fratello (compossessore), ratio deciden- di autonomamente idonea e sufficiente a motivare il de- cisum che non è stata contestata dalla ricorrente. Ciò stante, va richiamato il ripetuto insegnamento di questa Corte per cui, ove una sentenza od un capo di essa si fondino su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerli, è necessario non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affin- ché si realizzi lo scopo dell'impugnazione, la quale è intesa alla cassazione della sentenza, in toto od in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che au- tonomamente l'una o l'altro sorreggano;
onde è sufficien- te che anche una sola delle dette ragioni non formi 9585/99-7- AM oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il ricorso avversO la sentenza, oppure il motivo d'im- pugnazione avverso il singolo capo di essa, debbano es- sere respinti nella loro interezza, le censure nell'uno o nell'altro contenute avverso le ulteriori ragioni poste a base della sentenza o del capo di essa impugnati divenen- do inammissibili per difetto d'interesse. Tale considerazione vale anche in ordine al secondo motivo di ricorso, giacché l'argomento logico svolto dal tribunale rappresenta solo una motivazione aggiuntiva, la cui eventuale caducazione non comporterebbe, comunque, la cassazione della sentenza, essendo questa basata anche su altri argomenti che, per quanto sopra immuni da censura, sono di per se stessi idonei e sufficienti a sorreggerla. Non senza considerare che la ricorrente non deduce d'aver negato in sede di merito d'aver posto in essere i comportamenti ostativi al passaggio attribuitile da con- troparte nell'originario ricorso, onde non può fondata- mente dolersi che detti fatti il giudice del merito abbia ritenuto acquisiti in quanto non contestati;
come non può fondatamente dolersi che lo stesso giudice abbia ravvisa- to in tale comportamento l'animus spoliandi una volta ac- 9585/99-8-11 certata la sussistenza del passaggio ed avendo per non contestata l'apposizione d'ostacoli ad esso. Merita, per contro, accoglimento il primo motivo. Dopo aver accertato il possesso della servitù di passaggio in capo all'appellante e lo spoglio di esso po- sto in essere da parte dell'appellata, il tribunale, in luogo di disporre la reintegrazione come richiesto, in evidente violazione dell'art. 112 CPC, che impone la cor- rispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, ha "accolto la domanda proposta dall'TO dichiarando così l'esi- stenza del diritto di transito", in tal guisa rendendo una non richiestagli sentenza d'accertamento d'un diritto in luogo della richiestagli sentenza di condanna alla restitutio in integrum d'una situazione di fatto. Sotto tale profilo il ricorso va, dunque, accolto e la causa va rimessa ad altro giudice del merito di secon- do grado che si indica nella corte d'appello di Roma cui, ex art. 385 CPC, è anche rimesso di decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità. In considerazione, infatti, della nuova disciplina introdotta con l'istituzione del giudice unico di primo grado, ex DLg 19.2.98 n. 51 e L 16.6.98 n. 188, l'attuale giudice dell'appello avversO le sentenze dell'attuale 9585/99-9- giudice di primo grado (diverso dal giudice di pace) è la corte d'appello nella cui circoscrizione ha sede il giu- dice che pronunziato la sentenza gravata. Non sarebbe possibile, infatti, argomentare dall' per il quale "l'appelloart. 134 della citata normativa - contro le sentenze del pretore emesse anteriormente alla data d'efficacia del presente decreto e non ancora impu- gnate a tale data da alcuna delle parti si propone alla per dedurne a contrariis che il giudi-corte d'appello" - ce dell'appello contro le sentenze del pretore emesse prima della data predetta ed a tale data già impugnate vada sempre, cioè anche nel giudizio di cassazione, in- dividuato nel tribunale, giacchè la norma de qua ha ca- rattere transitorio, volto a disciplinare il giudizio di merito e quindi valida in quell'ambito soltanto, mentre, pervenuta la causa in sede di legittimità, la norma ap- plicabile non è più quella di carattere speciale ex art. 134 cit. ma quella di carattere generale ex art. 73 cit., onde il "giudice di grado pari a quello che ha pronunzia- to la sentenza cassata" ex art. 381 CPC va individuato nella corte d'appello.
P. Q. M.
9585/99-10-1 LA CORTE Accoglie il primo motivo, respinge il secondo ed il rinvia, terzo, cassa in relazione al motivo accolto e anche per le spese, alla corte d'appello di Roma. Così deciso in Camera di Consiglio il 23.4.2001. Il Presidente Il Con est. Люношу IL CANCY Francesco DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 3. AGO. 2001 109T 250.000 458T 69000 TOT. 310000 AGENZIA DELLE ENTRATE TOMA 111 APR. 2008 Registrato al n.15287 CENTO (euro p. N2 (Dotisen 11 Responsal