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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 140/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
SISTO AN, Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 337/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Liguria 2 - Sede La Spezia - Viadotto Stagnoni 19100 La Spezia SP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 220/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez.
1 e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14565 DOGANE DAZI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13594 DOGANE DAZI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 110/2026 depositato il
12/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 337/2025, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, Ufficio delle Dogane di La Spezia, ha impugnato parzialmente la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di I grado di La Spezia, sez. I, del 16 settembre
2024, n. 220, depositata in data 4 novembre 2024 con la quale ha accolto il ricorso, ritenendo legittima la classificazione proposta da Resistente_1 accordando il rimborso dei dazi doganali versati, chiedendo di confermare la legittimità dell'avviso di definizione degli accertamenti prot. n. 14565/RU del 19/04/2021, in ordine all'importazione IMA 5431 R del 25/01/2021, e prot. n. 13594/RU del 12/04/2021 in ordine all'importazione
IMA 61923 U del 23/11/2020.
Nel periodo ottobre 2020 - marzo 2021, la Società ha effettuato l'importazione, presso la Dogana di La
Spezia, di alcuni tubi di alluminio, assemblati ed uniti, con altre materie, anche non metalliche (gomma, plastica) realizzati dalla consociata cinese Società_1.
Oltre a tali prodotti (espressamente oggetto di impugnazione) Resistente_1 ha importato alcuni “tubi dritti in alluminio trafilato, senza saldature”, oggetto delle dichiarazioni doganali IMA n. 5431 R del 25 gennaio 2021 e IMA n.
61923 U del 23 novembre 2020, per i quali non è mai stata contestata la classificazione doganale dichiarata al momento dell'importazione (v.d. 7608 20 81 90), né l'applicazione del dazio antidumping versato.
Invero, la presente controversia aveva ad oggetto esclusivamente i tubi “assemblati e uniti”, per i quali, al momento dell'importazione, la Società ha dichiarato la voce doganale 7608 20 81 90, contestando, sin da subito, l'applicazione del dazio antidumping e riservandosi il diritto di procedere alla revisione della classificazione dichiarata.
Il regolamento di esecuzione n. 2021/546 del 29 marzo 2021 della la Commissione europea ha istituito un dazio antidumping “sulle importazioni di barre, profilati (anche cavi) e tubi, non assemblati, anche predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (per esempio tagliati su misura, forati, curvati, smussati, filettati), realizzati in alluminio, anche non legato, con un tenore di alluminio non superiore al 99,3%, esclusi i prodotti uniti (per esempio con saldature o chiusure) in modo da formare sottoinsiemi” (art. 1, regolamento 29 marzo
2011, n. 2021/546).
Senza effettuare nessuna distinzione in merito alle tipologie di beni importati e omettendo di considerazione le caratteristiche e le proprietà oggettive dei beni, l'Ufficio, in fase di verifica, ha ritenuto che tutti i prodotti oggetto di importazione dovessero essere importati alla voce doganale 7608 20 81 90 (tubi in alluminio semplicemente estrusi a caldo), soggetta al dazio antidumping richiamato.
Con gli avvisi di accertamento suppletivi e di rettifica 7 aprile 2021, prot. PEC 13086/RU, 12 aprile 2021, prot. PEC 13594/RU, 12 aprile 2021, prot. PEC 13596/RU, 16 aprile 2021, prot. PEC- 14478/RU, 19 aprile
2021, prot. PEC- 14563/RU, 19 aprile 2021, prot. PEC- 14565/RU, 27 aprile 2021, prot. PEC- 15920/RU,
27 aprile 2021, prot. PEC-15921/RU, l'Ufficio ha contestato all'esponente il dazio antidumping previsto dal regolamento di esecuzione n. 2021/546 della Commissione del 29 marzo 2021, nella misura del 32,10% del valore di tutti i prodotti importati, per una pretesa complessiva di euro 1.149.993,61 a titolo di dazio e
Iva ed euro 8.939,44 a titolo di interessi.
Avverso tali provvedimenti, la Società ha proposto tricorso, con il quale ha contestato l'inapplicabilità del dazio antidumping alle importazioni dei prodotti in esame;
l'applicabilità della voce doganale 8415 90 00 confermata da Itv rilasciate da altre Dogane europee;
l'illegittimità del dazio applicato per violazione della normativa antidumping europea;
l'irretroattività dei dazi antidumping in esame nonché l'applicabilità dell'art. 119 Cdu e dell'art. 120 Cdu.
Nelle more del giudizio, la stessa Agenzia delle dogane, valutate le caratteristiche e le proprietà oggettive dei tubi “uniti e assemblati” (ossia dei prodotti oggetto di contestazione), ha rilasciato quattro Informazioni tariffarie, che confermano, con efficacia vincolante, che i prodotti oggetto di contestazione non sono semplici tubi di alluminio (classificabili alla voce doganale 7608 20 81 90), bensì tubi assemblati e uniti in alluminio e gomma classificabili nelle voci doganali 8415 90 00 e 8481 30 99, estranee all'applicazione del dazio antidumping di cui all'art. 1, Reg. Ue 2021/546.
A seguito del rilascio delle ITV, sono state presentate istanze di revisione e rimborso, relative alle centocinque dichiarazioni doganali aventi a oggetto i “tubi assemblati e uniti in alluminio e gomma”, ma non è stata richiesta la revisione e il rimborso dei dazi versati in relazione alle operazioni doganali IMA n. 5431 R del
25 gennaio 2021 e IMA n. 61923 U del 23 novembre 2020, giacché tali dichiarazioni avevano ad oggetto tubi dritti in alluminio trafilato, senza saldature, per i quali la classificazione corretta era la v.d. 7608 20 81
90, dichiarata dalla Società al momento dell'importazione e confermata dallo stesso Ufficio nell'atto impugnato.
L'Agenzia delle dogane di La Spezia ha accolto le istanze, ritenendo legittima la classificazione proposta e accordando il rimborso dei dazi doganali versati relativi al rilascio delle ITV.
Preso atto dell'avvenuta conferma, da parte dell'Agenzia delle dogane di La Spezia, in merito alla classificazione doganale richiesta dalla Società, la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di La Spezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato, parzialmente, estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con riguardo agli avvisi impugnati di cui ai segg. numeri: Prot. n. 15921RU del
27/04/2021; Prot. n. 15920RU del 27/04/2021; Prot. n. 14563RU del 19/04/2021; Prot. n. 14478RU del
14/04/2021; Prot. n. 13086RU del 07/04/; Prot. n. 13596RU del 12/04/2021 e accoglie, nel resto, il ricorso annullando l'atto impugnato. Compensa le spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza, l'Agenzia delle dogane deduce il difetto di motivazione della pronuncia, nella parte in cui estende gli effetti delle Informazioni tariffarie vincolanti anche alle due importazioni per le quali non è stata presentata domanda di revisione.
Si costituiva la Resistente_1 s.r.l., rappresentata e difesa come in atti la quale chiedeva di respingere l'appello parziale ex adverso proposto perché inammissibile e/o infondato, confermando l'impugnata sentenza e con successiva memoria del 30.01.2026 insisteva nelle conclusioni assunte anche alla luce della sentenza 11 dicembre 2024, n. 980, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Liguria aveva dichiarato inammissibile l'appello presentato dall'Ufficio nei confronti della stessa società, in un caso del tutto corrispondente per assenza di interesse ad agire, condannando l'Agenzia delle dogane al pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va evidenziato che la Società non ha richiesto la revisione e il rimborso dei dazi versati in relazione alle operazioni doganali IMA n. 5431 R del 25 gennaio 2021 e IMA n. 61923 U del 23 novembre 2020, giacché tali dichiarazioni avevano a oggetto tubi dritti in alluminio trafilato, senza saldature, per i quali la classificazione corretta è la v.d. 7608 20 81 90, dichiarata dalla Società al momento dell'importazione e convalidata dalla stessa Agenzia delle dogane di La Spezia, che ha confermato la classificazione doganale richiesta dalla
Società, per cui la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di La Spezia, con la sentenza impugnata, ha correttamente rilevato che, “per quanto concerne gli avvisi impugnati di cui ai segg. numeri: Prot. n. 15921RU del 27/04/2021; Prot. n. 15920RU del 27/04/2021; Prot. n. 14563RU del 19/04/2021; Prot. n. 14478RU del
14/04/2021; Prot. n. 13086RU del 07/04/; Prot. n. 13596RU del 12/04/2021, stando alle allegazioni delle parti ed alle dichiarazioni dell'Agenzia delle Dogane che sostiene di aver effettuato i dovuti rimborsi, la Corte può ritenere che ricorra un caso di estinzione del giudizio (parziale) per cessazione della materia del contendere. Per quanto concerne invece le dichiarazioni doganali IMA n. 5431R del 25/01/2021 e IMA 61923
U del 23/11/2020, va, comunque, affermato che la ricorrente ha fornito piena dimostrazione, con scheda tecnica, che l'articolo T30X1,5 AL529 è stato correttamente classificato alla voce doganale 7608208190 trattandosi di un tubo in alluminio che non presenta alcuna lavorazione.
Invero è lo stesso Ufficio, nelle proprie controdeduzioni, a confermare che “l'atto impositivo, limitatamente alle centocinque (105) dichiarazioni doganali oggetto di istanza di Parte, è stato reso inefficace dall'azione amministrativa dell'Ufficio che ha evaso le richieste provvedendo ai rimborsi”
Preso atto dell'avvenuto passaggio in giudicato dell'annullamento degli atti impugnati con riferimento alle centocinque dichiarazioni oggetto di revisione, l'Agenzia delle dogane non ha nessun interesse ad agire con riferimento alle dichiarazioni IMA n. 5431 R del 25 gennaio 2021 e IMA n. 61923 U del 23 novembre 2020, atteso che per tali dichiarazioni doganali la Società non ha mai richiesto la revisione della classificazione doganale dichiarata, il relativo dazio antidumping è stato regolarmente assolto e non è mai stato chiesto a rimborso, né potrebbe essere richiesto adesso ed in futuro essendo decorsi i tre anni dalla data della dichiarazione doganale per chiedere la revisione e la restituzione del dazio assolto.
Dalle precedenti osservazioni si rileva che l'Agenzia delle Dogane e Monopoli , non ha alcun interesse alla pronuncia di appello di questa Corte, nel senso che manca la condizione fondamentale dell'azione di impugnazione prevista dall'Art. 100 del Codice di Procedura Civile, il quale stabilisce che, per proporre una domanda o contraddire alla stessa, è necessario avervi un interesse concreto e attuale, non essendo sufficiente un interesse per così dire accademico o puramente dichoarativo senza inciidere sulla relatà fattuale sottesa alla fattispecie giuridica.
In sostanza, non basta affermare di avere un diritto;
bisogna dimostrare che l'intervento del giudice sia l'unica via per ottenere un risultato utile e non altrimenti conseguibile, capace di rimediare ad un pregiudizio reale incidente nella propria sfera giuridica delle parti del processo e non una semplice ipotesi astratta. Inoltre,
l'interesse deve essere attuale e deve esistere al momento della domanda e persistere per tutta la durata del processo.
In tal senso, si è espressa anche la Corte di Cassazione, la quale a più riprese, ha statuito che la concretezza dell'interesse all'agire processuale è misurata dall'idoneità del provvedimento richiesto a soddisfare l'interesse sostanziale protetto, da cui il primo muove, e in tale aspetto l'interesse ad agire è manifestazione del principio di economia processuale. Nella medesima prospettiva si pone la risalente e ricorrente affermazione dell'indispensabilità di un interesse attuale, coordinato ad una posizione giuridica già sorta in capo all'interessato e tale che la sua effettiva esistenza escluda il carattere meramente potenziale della lesione (Cass. Ordinanza 10 febbraio 2022, n. 4410).
L'appello parziale va respinto per inammissibilità conseguente all'assenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., in capo all'Agenzia delle Dogane e Monopoli, Ufficio delle Dogane di La Spezia, v e, per il principio della soccombenza, condannata l'appellante alle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. dell'Ufficio. Condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 2400,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
SISTO AN, Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 337/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Liguria 2 - Sede La Spezia - Viadotto Stagnoni 19100 La Spezia SP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 220/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez.
1 e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14565 DOGANE DAZI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13594 DOGANE DAZI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 110/2026 depositato il
12/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 337/2025, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, Ufficio delle Dogane di La Spezia, ha impugnato parzialmente la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di I grado di La Spezia, sez. I, del 16 settembre
2024, n. 220, depositata in data 4 novembre 2024 con la quale ha accolto il ricorso, ritenendo legittima la classificazione proposta da Resistente_1 accordando il rimborso dei dazi doganali versati, chiedendo di confermare la legittimità dell'avviso di definizione degli accertamenti prot. n. 14565/RU del 19/04/2021, in ordine all'importazione IMA 5431 R del 25/01/2021, e prot. n. 13594/RU del 12/04/2021 in ordine all'importazione
IMA 61923 U del 23/11/2020.
Nel periodo ottobre 2020 - marzo 2021, la Società ha effettuato l'importazione, presso la Dogana di La
Spezia, di alcuni tubi di alluminio, assemblati ed uniti, con altre materie, anche non metalliche (gomma, plastica) realizzati dalla consociata cinese Società_1.
Oltre a tali prodotti (espressamente oggetto di impugnazione) Resistente_1 ha importato alcuni “tubi dritti in alluminio trafilato, senza saldature”, oggetto delle dichiarazioni doganali IMA n. 5431 R del 25 gennaio 2021 e IMA n.
61923 U del 23 novembre 2020, per i quali non è mai stata contestata la classificazione doganale dichiarata al momento dell'importazione (v.d. 7608 20 81 90), né l'applicazione del dazio antidumping versato.
Invero, la presente controversia aveva ad oggetto esclusivamente i tubi “assemblati e uniti”, per i quali, al momento dell'importazione, la Società ha dichiarato la voce doganale 7608 20 81 90, contestando, sin da subito, l'applicazione del dazio antidumping e riservandosi il diritto di procedere alla revisione della classificazione dichiarata.
Il regolamento di esecuzione n. 2021/546 del 29 marzo 2021 della la Commissione europea ha istituito un dazio antidumping “sulle importazioni di barre, profilati (anche cavi) e tubi, non assemblati, anche predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (per esempio tagliati su misura, forati, curvati, smussati, filettati), realizzati in alluminio, anche non legato, con un tenore di alluminio non superiore al 99,3%, esclusi i prodotti uniti (per esempio con saldature o chiusure) in modo da formare sottoinsiemi” (art. 1, regolamento 29 marzo
2011, n. 2021/546).
Senza effettuare nessuna distinzione in merito alle tipologie di beni importati e omettendo di considerazione le caratteristiche e le proprietà oggettive dei beni, l'Ufficio, in fase di verifica, ha ritenuto che tutti i prodotti oggetto di importazione dovessero essere importati alla voce doganale 7608 20 81 90 (tubi in alluminio semplicemente estrusi a caldo), soggetta al dazio antidumping richiamato.
Con gli avvisi di accertamento suppletivi e di rettifica 7 aprile 2021, prot. PEC 13086/RU, 12 aprile 2021, prot. PEC 13594/RU, 12 aprile 2021, prot. PEC 13596/RU, 16 aprile 2021, prot. PEC- 14478/RU, 19 aprile
2021, prot. PEC- 14563/RU, 19 aprile 2021, prot. PEC- 14565/RU, 27 aprile 2021, prot. PEC- 15920/RU,
27 aprile 2021, prot. PEC-15921/RU, l'Ufficio ha contestato all'esponente il dazio antidumping previsto dal regolamento di esecuzione n. 2021/546 della Commissione del 29 marzo 2021, nella misura del 32,10% del valore di tutti i prodotti importati, per una pretesa complessiva di euro 1.149.993,61 a titolo di dazio e
Iva ed euro 8.939,44 a titolo di interessi.
Avverso tali provvedimenti, la Società ha proposto tricorso, con il quale ha contestato l'inapplicabilità del dazio antidumping alle importazioni dei prodotti in esame;
l'applicabilità della voce doganale 8415 90 00 confermata da Itv rilasciate da altre Dogane europee;
l'illegittimità del dazio applicato per violazione della normativa antidumping europea;
l'irretroattività dei dazi antidumping in esame nonché l'applicabilità dell'art. 119 Cdu e dell'art. 120 Cdu.
Nelle more del giudizio, la stessa Agenzia delle dogane, valutate le caratteristiche e le proprietà oggettive dei tubi “uniti e assemblati” (ossia dei prodotti oggetto di contestazione), ha rilasciato quattro Informazioni tariffarie, che confermano, con efficacia vincolante, che i prodotti oggetto di contestazione non sono semplici tubi di alluminio (classificabili alla voce doganale 7608 20 81 90), bensì tubi assemblati e uniti in alluminio e gomma classificabili nelle voci doganali 8415 90 00 e 8481 30 99, estranee all'applicazione del dazio antidumping di cui all'art. 1, Reg. Ue 2021/546.
A seguito del rilascio delle ITV, sono state presentate istanze di revisione e rimborso, relative alle centocinque dichiarazioni doganali aventi a oggetto i “tubi assemblati e uniti in alluminio e gomma”, ma non è stata richiesta la revisione e il rimborso dei dazi versati in relazione alle operazioni doganali IMA n. 5431 R del
25 gennaio 2021 e IMA n. 61923 U del 23 novembre 2020, giacché tali dichiarazioni avevano ad oggetto tubi dritti in alluminio trafilato, senza saldature, per i quali la classificazione corretta era la v.d. 7608 20 81
90, dichiarata dalla Società al momento dell'importazione e confermata dallo stesso Ufficio nell'atto impugnato.
L'Agenzia delle dogane di La Spezia ha accolto le istanze, ritenendo legittima la classificazione proposta e accordando il rimborso dei dazi doganali versati relativi al rilascio delle ITV.
Preso atto dell'avvenuta conferma, da parte dell'Agenzia delle dogane di La Spezia, in merito alla classificazione doganale richiesta dalla Società, la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di La Spezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato, parzialmente, estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con riguardo agli avvisi impugnati di cui ai segg. numeri: Prot. n. 15921RU del
27/04/2021; Prot. n. 15920RU del 27/04/2021; Prot. n. 14563RU del 19/04/2021; Prot. n. 14478RU del
14/04/2021; Prot. n. 13086RU del 07/04/; Prot. n. 13596RU del 12/04/2021 e accoglie, nel resto, il ricorso annullando l'atto impugnato. Compensa le spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza, l'Agenzia delle dogane deduce il difetto di motivazione della pronuncia, nella parte in cui estende gli effetti delle Informazioni tariffarie vincolanti anche alle due importazioni per le quali non è stata presentata domanda di revisione.
Si costituiva la Resistente_1 s.r.l., rappresentata e difesa come in atti la quale chiedeva di respingere l'appello parziale ex adverso proposto perché inammissibile e/o infondato, confermando l'impugnata sentenza e con successiva memoria del 30.01.2026 insisteva nelle conclusioni assunte anche alla luce della sentenza 11 dicembre 2024, n. 980, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Liguria aveva dichiarato inammissibile l'appello presentato dall'Ufficio nei confronti della stessa società, in un caso del tutto corrispondente per assenza di interesse ad agire, condannando l'Agenzia delle dogane al pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va evidenziato che la Società non ha richiesto la revisione e il rimborso dei dazi versati in relazione alle operazioni doganali IMA n. 5431 R del 25 gennaio 2021 e IMA n. 61923 U del 23 novembre 2020, giacché tali dichiarazioni avevano a oggetto tubi dritti in alluminio trafilato, senza saldature, per i quali la classificazione corretta è la v.d. 7608 20 81 90, dichiarata dalla Società al momento dell'importazione e convalidata dalla stessa Agenzia delle dogane di La Spezia, che ha confermato la classificazione doganale richiesta dalla
Società, per cui la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di La Spezia, con la sentenza impugnata, ha correttamente rilevato che, “per quanto concerne gli avvisi impugnati di cui ai segg. numeri: Prot. n. 15921RU del 27/04/2021; Prot. n. 15920RU del 27/04/2021; Prot. n. 14563RU del 19/04/2021; Prot. n. 14478RU del
14/04/2021; Prot. n. 13086RU del 07/04/; Prot. n. 13596RU del 12/04/2021, stando alle allegazioni delle parti ed alle dichiarazioni dell'Agenzia delle Dogane che sostiene di aver effettuato i dovuti rimborsi, la Corte può ritenere che ricorra un caso di estinzione del giudizio (parziale) per cessazione della materia del contendere. Per quanto concerne invece le dichiarazioni doganali IMA n. 5431R del 25/01/2021 e IMA 61923
U del 23/11/2020, va, comunque, affermato che la ricorrente ha fornito piena dimostrazione, con scheda tecnica, che l'articolo T30X1,5 AL529 è stato correttamente classificato alla voce doganale 7608208190 trattandosi di un tubo in alluminio che non presenta alcuna lavorazione.
Invero è lo stesso Ufficio, nelle proprie controdeduzioni, a confermare che “l'atto impositivo, limitatamente alle centocinque (105) dichiarazioni doganali oggetto di istanza di Parte, è stato reso inefficace dall'azione amministrativa dell'Ufficio che ha evaso le richieste provvedendo ai rimborsi”
Preso atto dell'avvenuto passaggio in giudicato dell'annullamento degli atti impugnati con riferimento alle centocinque dichiarazioni oggetto di revisione, l'Agenzia delle dogane non ha nessun interesse ad agire con riferimento alle dichiarazioni IMA n. 5431 R del 25 gennaio 2021 e IMA n. 61923 U del 23 novembre 2020, atteso che per tali dichiarazioni doganali la Società non ha mai richiesto la revisione della classificazione doganale dichiarata, il relativo dazio antidumping è stato regolarmente assolto e non è mai stato chiesto a rimborso, né potrebbe essere richiesto adesso ed in futuro essendo decorsi i tre anni dalla data della dichiarazione doganale per chiedere la revisione e la restituzione del dazio assolto.
Dalle precedenti osservazioni si rileva che l'Agenzia delle Dogane e Monopoli , non ha alcun interesse alla pronuncia di appello di questa Corte, nel senso che manca la condizione fondamentale dell'azione di impugnazione prevista dall'Art. 100 del Codice di Procedura Civile, il quale stabilisce che, per proporre una domanda o contraddire alla stessa, è necessario avervi un interesse concreto e attuale, non essendo sufficiente un interesse per così dire accademico o puramente dichoarativo senza inciidere sulla relatà fattuale sottesa alla fattispecie giuridica.
In sostanza, non basta affermare di avere un diritto;
bisogna dimostrare che l'intervento del giudice sia l'unica via per ottenere un risultato utile e non altrimenti conseguibile, capace di rimediare ad un pregiudizio reale incidente nella propria sfera giuridica delle parti del processo e non una semplice ipotesi astratta. Inoltre,
l'interesse deve essere attuale e deve esistere al momento della domanda e persistere per tutta la durata del processo.
In tal senso, si è espressa anche la Corte di Cassazione, la quale a più riprese, ha statuito che la concretezza dell'interesse all'agire processuale è misurata dall'idoneità del provvedimento richiesto a soddisfare l'interesse sostanziale protetto, da cui il primo muove, e in tale aspetto l'interesse ad agire è manifestazione del principio di economia processuale. Nella medesima prospettiva si pone la risalente e ricorrente affermazione dell'indispensabilità di un interesse attuale, coordinato ad una posizione giuridica già sorta in capo all'interessato e tale che la sua effettiva esistenza escluda il carattere meramente potenziale della lesione (Cass. Ordinanza 10 febbraio 2022, n. 4410).
L'appello parziale va respinto per inammissibilità conseguente all'assenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., in capo all'Agenzia delle Dogane e Monopoli, Ufficio delle Dogane di La Spezia, v e, per il principio della soccombenza, condannata l'appellante alle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. dell'Ufficio. Condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 2400,00 oltre accessori di legge.