2. E' consentita l'interconnessione fra reti di comunicazione elettronica ad uso privato per motivi di pubblica utilita' inerenti alla sicurezza, alla salvaguardia della vita umana ed alla protezione dei beni e del territorio, quali i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti fra loro collegati e le attivita' di protezione civile e di difesa dell'ambiente e del territorio nonche' la sicurezza della navigazione in ambito portuale. Le condizioni per l'interconnessione sono valutate dal Ministero al quale e' presentata apposita domanda dalle parti interessate, corredata dal relativo progetto tecnico.
16 settembre 2003
2. E' consentita l'interconnessione fra reti di comunicazione elettronica ad uso privato per motivi di pubblica utilita' inerenti alla sicurezza, alla salvaguardia della vita umana ed alla protezione dei beni e del territorio, quali i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti fra loro collegati e le attivita' di protezione civile e di difesa dell'ambiente e del territorio nonche' la sicurezza della navigazione in ambito portuale. Le condizioni per l'interconnessione sono valutate dal Ministero al quale e' presentata apposita domanda dalle parti interessate, corredata dal relativo progetto tecnico.
Commentari • 2
- 1. Istanza di procedimento - Pagina 19https://www.brocardi.it/
Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 4561 del 3 luglio 2019 «Non può configurarsi alcun obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi su una richiesta di autotutela, non essendo coercibile dall'esterno l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo, mediante l'azione...» Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 3601 del 25 giugno 2007 «Il diritto alla riservatezza non può certamente essere invocato quando la richiesta di accesso ha ad oggetto il nome di coloro che hanno reso denunce o rapporti informativi nell'ambito di un procedimento ispettivo: [...] l'art. 111 Cost., nel...» Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 1841 del 20 marzo 2019 «Il …
Leggi di più… - 2. Divertissement sul "divieto di sentenze creative" e dintorniDaniela Bifulco · https://www.costituzionalismo.it/ · 10 gennaio 2004
1) Lo stato dell'arte L'idea che provvedimenti giurisdizionali possano essere sindacabili (e nel merito e nella legittimità) attraverso vie che non siano quelle endoprocessuali risulta estranea all'ordinamento giuridico italiano1 . L'acqua calda, si dirà, è già stata scoperta; soffiano, tuttavia, venti pregni di disegni legislativi che non esiteremmo a definire, prima facie, imperscrutabili, se non risultassero, invece, ad una lettura appena più smaliziata, smaccatamente eversivi rispetto a principi e criteri generali che informano il sistema giuridico. La contraddizione tra questi ultimi e talune disposizioni del disegno di legge-delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario (n. …
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Giurisprudenza • 1
- 1. Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/01/2023, n. 226Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: Dr. Paolo Celentano Presidente Dr. Leonardo Pica Consigliere Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Benevento il 30/8-14/9/2017, iscritto al n. 5975/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi, e pendente TRA nuova denominazione assunta da Parte_1 Parte_2 (c.f. ), costituitasi in persona del procuratore [...] P.IVA_1 Persona_1 (procura per notaio di Roma del …Leggi di più...
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