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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/10/2025, n. 6930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6930 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli ha pronunciato all'esito del deposito di note scritte la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R. G. 3114 nell'anno 2025 cui sono riunite quelle recanti i nn. 3116, 3117 e 3118 dell'anno 2025 vertenti tra
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 rappresentati e difesi, giusta procura in calce ai ricorsi, dall'Avv. Piero Ferrara
[...] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Portici (NA), Via Libertà n.218 bis;
- ricorrenti TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_5 sede legale in in Strada Comunale del Principe 13/a, C.F. ; Pt_5 P.IVA_1
- resistente contumace
Oggetto: diritto al computo, nella base di calcolo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie, della voce retributiva “indennità giornaliera di turno” (art. 86, comma 3, CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018) FATTO E DIRITTO Con distinti ricorsi , poi riunti, depositati tutti lo stesso 10.02.2025 i ricorrenti hanno esposto:
- di lavorare dalle date per ciascun indicate alle dipendenze dell' Parte_5
assegnati ai diversi nosocomi specificati;
[...]
-di essere inquadrati, Pariante, nel livello D6 del CCNL del personale delle
[...]
del 07.04.1999 con la qualifica di Collaboratore professionale sanitario CP_1 tecnico radiologo;
Cautiero nel livello BS2 (fino ad ottobre 2023) e BS3 (da novembre 2023) con la qualifica di Operatore Socio Sanitario;
, nel livello D6 Pt_4 con la qualifica di Collaboratore professionale sanitario infermiere;
nel Pt_3 livello D5 (fino ad aprile 2019), D6 (da maggio 2019) con la qualifica di Collaboratore professionale sanitario infermiere;
- di svolgere un turno di lavoro articolato su cinque giorni, ossia mattina dalle 08:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20:00 alle 08:00 del giorno seguente e riposo. Hanno lamentato l'inadeguatezza di quanto corrisposto a titolo di retribuzione feriale annuale, per l'ingiusta decurtazione della indennità di turno dalla base di calcolo utile alla determinazione del trattamento retributivo feriale.
1 Hanno evidenziato che l'indennità in questione rientra nell'ambito della cd. nozione europea di retribuzione di cui all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE rubricato “Ferie annuali” (d. lgs. n. 66/2003, art. 10), così come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea richiamata nelle recenti decisioni del giudice di legittimità, in quanto intrinsecamente connessa alle peculiari mansioni svolte e compensative dello specifico disagio derivante dal loro espletamento. Richiamata la giurisprudenza di legittimità e di merito, anche di questo Tribunale, hanno concluso chiedendo di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva della
“indennità giornaliera” di cui all'art. 86, comma 3, CCNL 2016-2018 e per l'effetto condannare la resistente ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie, gli importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno” pari ad € 4,49, e a corrispondere ai ricorrenti le differenze maturate a tale titolo per il periodo dal 23.01.2020 ( Pariante) , dal 28.11.2019 ( ), dal 12.9.2019 ( ), Pt_2 Controparte_2 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali, spese vinte da distrarsi. La resistente è rimasta contumace nonostante la regolare Parte_5 notifica del ricorso. Sulla base degli atti, la causa è stata decisa all'esito del deposito di note di trattazione scritta. La domanda è fondata, secondo le argomentazioni già espresse da altri giudici di questa sezione lavoro, cui questo giudicante intende aderire, richiamandone ex art. 118 disp. att. c.p.c. il percorso motivazionale (tra le varie, cfr. L. Ruoppolo, sentenza n. 5054/2021, F. Alfano sentenza n. 2972/2023). In materia di disciplina delle ferie annuali e alla retribuzione dovuta per tale istituto, si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie. In particolare la Suprema Corte, con diverse sentenze (Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020, n. 22401), ha statuito la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, secondo cui “ Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C- 257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che Persona_1
l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C520/06, e altri, punto 58) e che Persona_2
“ Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto 21) dove si Per_3 afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di
2 principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto Per_3
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”. Aderendo al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, richiamato dalle pronunce di cui sopra, ne deriva che “l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata)”. Sicchè “In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”. Tanto premesso, deve essere valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C 155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che Per_3 compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare
3 se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. In particolare. l'indennità turno , percepita dai ricorrenti, è regolata all'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità, il quale prevede che: “[…] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.”. Dal momento poi che tale emolumento è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10–Williams), secondo cui:
“[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”. Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie (“[…] malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali.”). Nel caso in esame, l'indennità di turno, in quanto erogata in ragione della costante modalità della prestazione in turni, è certamente caratterizzata da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–Williams) con le mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro. In conclusione, dunque, in conformità all'orientamento giurisprudenziale espresso da codesto Tribunale nelle diverse sentenze allegate nonché indicate in ricorso, deve affermarsi il diritto dei ricorrenti a percepire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva dell'indennità di turno. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai valori medi tenuto conto della serialità della questione, della richiesta di condanna solo generica, dell'assenza di attività istruttoria e della fase decisionale, stante la modalità cartolare di trattazione.Esse sono maggiorate in ragione del numero delle parti aventi identica posizione processuale ex art. 4 comma 2 DM
4
P.Q.M.
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni istanza, eccezione, domanda disattesa così provvede: a) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di ciascun ricorrente a vedersi retribuire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera” di cui all'art. 86, comma 3, CCNL 2016- 2018; b) condanna parte resistente a corrispondere a ciascun ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo dal 23.01.2020 (Pariante), dal 28.11.2019 ( ), dal 12.9.2019 ( fino alla data di deposito del presente Pt_2 Controparte_2 ricorso (10.02.2025), oltre interessi legali;
c) condanna la al pagamento delle spese del giudizio che Parte_5 liquida in complessivi € 877,80 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore. Si comunichi. Napoli il 5.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
5
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli ha pronunciato all'esito del deposito di note scritte la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R. G. 3114 nell'anno 2025 cui sono riunite quelle recanti i nn. 3116, 3117 e 3118 dell'anno 2025 vertenti tra
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 rappresentati e difesi, giusta procura in calce ai ricorsi, dall'Avv. Piero Ferrara
[...] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Portici (NA), Via Libertà n.218 bis;
- ricorrenti TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_5 sede legale in in Strada Comunale del Principe 13/a, C.F. ; Pt_5 P.IVA_1
- resistente contumace
Oggetto: diritto al computo, nella base di calcolo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie, della voce retributiva “indennità giornaliera di turno” (art. 86, comma 3, CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018) FATTO E DIRITTO Con distinti ricorsi , poi riunti, depositati tutti lo stesso 10.02.2025 i ricorrenti hanno esposto:
- di lavorare dalle date per ciascun indicate alle dipendenze dell' Parte_5
assegnati ai diversi nosocomi specificati;
[...]
-di essere inquadrati, Pariante, nel livello D6 del CCNL del personale delle
[...]
del 07.04.1999 con la qualifica di Collaboratore professionale sanitario CP_1 tecnico radiologo;
Cautiero nel livello BS2 (fino ad ottobre 2023) e BS3 (da novembre 2023) con la qualifica di Operatore Socio Sanitario;
, nel livello D6 Pt_4 con la qualifica di Collaboratore professionale sanitario infermiere;
nel Pt_3 livello D5 (fino ad aprile 2019), D6 (da maggio 2019) con la qualifica di Collaboratore professionale sanitario infermiere;
- di svolgere un turno di lavoro articolato su cinque giorni, ossia mattina dalle 08:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20:00 alle 08:00 del giorno seguente e riposo. Hanno lamentato l'inadeguatezza di quanto corrisposto a titolo di retribuzione feriale annuale, per l'ingiusta decurtazione della indennità di turno dalla base di calcolo utile alla determinazione del trattamento retributivo feriale.
1 Hanno evidenziato che l'indennità in questione rientra nell'ambito della cd. nozione europea di retribuzione di cui all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE rubricato “Ferie annuali” (d. lgs. n. 66/2003, art. 10), così come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea richiamata nelle recenti decisioni del giudice di legittimità, in quanto intrinsecamente connessa alle peculiari mansioni svolte e compensative dello specifico disagio derivante dal loro espletamento. Richiamata la giurisprudenza di legittimità e di merito, anche di questo Tribunale, hanno concluso chiedendo di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva della
“indennità giornaliera” di cui all'art. 86, comma 3, CCNL 2016-2018 e per l'effetto condannare la resistente ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie, gli importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno” pari ad € 4,49, e a corrispondere ai ricorrenti le differenze maturate a tale titolo per il periodo dal 23.01.2020 ( Pariante) , dal 28.11.2019 ( ), dal 12.9.2019 ( ), Pt_2 Controparte_2 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali, spese vinte da distrarsi. La resistente è rimasta contumace nonostante la regolare Parte_5 notifica del ricorso. Sulla base degli atti, la causa è stata decisa all'esito del deposito di note di trattazione scritta. La domanda è fondata, secondo le argomentazioni già espresse da altri giudici di questa sezione lavoro, cui questo giudicante intende aderire, richiamandone ex art. 118 disp. att. c.p.c. il percorso motivazionale (tra le varie, cfr. L. Ruoppolo, sentenza n. 5054/2021, F. Alfano sentenza n. 2972/2023). In materia di disciplina delle ferie annuali e alla retribuzione dovuta per tale istituto, si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie. In particolare la Suprema Corte, con diverse sentenze (Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020, n. 22401), ha statuito la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, secondo cui “ Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C- 257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che Persona_1
l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C520/06, e altri, punto 58) e che Persona_2
“ Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto 21) dove si Per_3 afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di
2 principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto Per_3
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”. Aderendo al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, richiamato dalle pronunce di cui sopra, ne deriva che “l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata)”. Sicchè “In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”. Tanto premesso, deve essere valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C 155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che Per_3 compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare
3 se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. In particolare. l'indennità turno , percepita dai ricorrenti, è regolata all'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità, il quale prevede che: “[…] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.”. Dal momento poi che tale emolumento è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10–Williams), secondo cui:
“[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”. Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie (“[…] malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali.”). Nel caso in esame, l'indennità di turno, in quanto erogata in ragione della costante modalità della prestazione in turni, è certamente caratterizzata da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–Williams) con le mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro. In conclusione, dunque, in conformità all'orientamento giurisprudenziale espresso da codesto Tribunale nelle diverse sentenze allegate nonché indicate in ricorso, deve affermarsi il diritto dei ricorrenti a percepire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva dell'indennità di turno. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai valori medi tenuto conto della serialità della questione, della richiesta di condanna solo generica, dell'assenza di attività istruttoria e della fase decisionale, stante la modalità cartolare di trattazione.Esse sono maggiorate in ragione del numero delle parti aventi identica posizione processuale ex art. 4 comma 2 DM
4
P.Q.M.
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni istanza, eccezione, domanda disattesa così provvede: a) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di ciascun ricorrente a vedersi retribuire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera” di cui all'art. 86, comma 3, CCNL 2016- 2018; b) condanna parte resistente a corrispondere a ciascun ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo dal 23.01.2020 (Pariante), dal 28.11.2019 ( ), dal 12.9.2019 ( fino alla data di deposito del presente Pt_2 Controparte_2 ricorso (10.02.2025), oltre interessi legali;
c) condanna la al pagamento delle spese del giudizio che Parte_5 liquida in complessivi € 877,80 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore. Si comunichi. Napoli il 5.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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