Articolo 10 della Legge 12 agosto 1962, n. 1311
Articolo 9Articolo 11
Versione
6 settembre 1962
Art. 10. Obbligo di denuncia.

Se nel corso delle ispezioni vengono accertati abusi o irregolarita' gravi, l'ispettore ne informa immediatamente il capo dell'ispettorato generale, formulando le proposte circa, i provvedimenti da adottare; quando dal ritardo possa derivare pregiudizio, da' egli stesso le disposizioni atte ad eliminare gli inconvenienti.
Entrata in vigore il 6 settembre 1962
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente