Versione
6 settembre 1962
6 settembre 1962
Art. 10. Obbligo di denuncia.
Se nel corso delle ispezioni vengono accertati abusi o irregolarita' gravi, l'ispettore ne informa immediatamente il capo dell'ispettorato generale, formulando le proposte circa, i provvedimenti da adottare; quando dal ritardo possa derivare pregiudizio, da' egli stesso le disposizioni atte ad eliminare gli inconvenienti.
Se nel corso delle ispezioni vengono accertati abusi o irregolarita' gravi, l'ispettore ne informa immediatamente il capo dell'ispettorato generale, formulando le proposte circa, i provvedimenti da adottare; quando dal ritardo possa derivare pregiudizio, da' egli stesso le disposizioni atte ad eliminare gli inconvenienti.
Giurisprudenza • 4
- 1. Trib. Roma, sentenza 19/03/2024, n. 5052Provvedimento: […] 1. errata interpretazione della prescrizione ex art. 10 legge 1311 del 1962; […] a) infondatezza del primo motivo di appello. Errata interpretazione della prescrizione ex art 10 della legge 1311 del 1962. Sulla legittimità del decreto impugnato in punto di competenza dell'organo emittente;Leggi di più...
- recupero indennità·
- appello civile·
- competenza organo emittente·
- errore materiale·
- sospensione esecutività sentenza·
- prescrizione·
- decreto di archiviazione·
- onere della prova·
- art. 281 sexies c.p.c.