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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/09/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2109/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe, vertente tra le seguenti parti:
P.IVA e C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti dall'avv. Marco Tronci ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Massimo Ferrini in Barletta, Via
S. Antonio n. 73/E
-APPELLANTE-
[...
(cod. fisc.: ), rappresentata e difesa in giudizio Parte_2 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Francesco Piazzolla, giusta procura in atti
-APPELLATA –
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: come da udienza del 26.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_2 dinanzi al Giudice di pace di Barletta, in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- preliminarmente, incidenter tantum, in base al consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione e delle Corti di merito in narrativa menzionato, accertare, in relazione al periodo delle fatture depositate, l'inefficacia e l'invalidità della clausola contrattuale di addebito delle spese di spedizione delle fatture mai accettata né sottoscritta né resa concretamente conoscibile all'utente consumatore;
- conseguentemente, disporne l'annullamento ed accertare la violazione carico della convenuta società del disposto presente nell'art. 53 del D.P.R. n. 523 del 13/08/1984 e ss. mm. per non aver dato la facoltà concreta all'utente di ritirate la fattura dell'utenza “a costo zero” presso gli uffici della società emittente;
- dichiarare illegittimo sia l'addebito delle spese di spedizione della fattura della bolletta
e sia dell'addebito dell'IVA sulle stesse, preteso e percepito dalla convenuta relativamente all'utenza telefonica in parola intestata all'odierno attore;
- accertare sia l'indebito arricchimento ex art. 2033 c.c. conseguito dalla convenuta nei confronti dell'odierno istante a seguito del detto illegittimo addebito, sia la relativa e consequenziale lesione dell'obbligo di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto ex artt.1175, 1176 e 1375 c.c., nonché delle norme sulla trasparenza a carico delle società di Comunicazione nei rapporti contrattuali contenute nella Direttiva n.
2002/22/CE del 07/03/2002, nonché dei principi posti dalla Giurisprudenza di merito e dalla Legge
n. 281/1998; - per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, all'immediato storno in favore dell'attore di dette spese postali illegittimamente addebitate
e/o percepite ed ammontanti ad € 6,00 I.V.A. inclusa, giusti gli addebiti presenti sulle fatture in atti depositate, per le causali di cui in narrativa, od in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali di mora al 8,15% ex art. 1284 comma 4 c.c., con conseguente restituzione delle somme;
- condannare il convenuto al ristoro del danno derivante dalla scorrettezza contrattuale per non aver rispettato il disposto normativo, per un importo pari ad € 500,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia da quantificarsi ex art. 1226 c.c. - condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Costituitasi in giudizio, si è opposta all'avversa domanda, invocando il Parte_1 rigetto della stessa con vittoria di spese di lite.
Con sentenza nr. 317/2020 del 20.10.2020 il Giudice di Pace di Barletta ha accolto in parte la domanda avanzata dall'attrice, di cui ha verificato la procedibilità e, accertata l'illegittimità dell'addebito operato da a titolo di spese di spedizione della fattura, ha Parte_1 condannato la società di telefonia al pagamento della somma di € 6,00 iva inclusa a titolo di ripetizione dell'indebito, oltre che alla rifusione delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 19.4.2021, ha interposto appello Parte_1 avverso la ridetta sentenza, di cui ha chiesto la riforma, deducendo: 1) con il primo motivo,
l'inapplicabilità del DPR 523/1984 in quanto abrogato dai DPR 318/97 e D.M. 197/1997; 2) con il secondo motivo, l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non dimostrata l'indicazione in contratto dei costi e il difetto di comunicazione al cliente, avendo la compagnia prodotto in primo grado le condizioni generali di contratto e avendo la stessa adempiuto ai propri oneri informativi ex art. 49 cod. Cons. mediante la pubblicazione delle stesse e della Carta di Servizi sul proprio sito internet;
nonché avendo prodotto gli allegati 4a, 4b e 5, nei quali aveva comprovato, rispettivamente, la possibilità indicata di scaricare il conto telefonico “on line”, la comunicazione al cliente dell'addebito dei costi cartacei e l'indicazione di tale addebito nel conto telefonico. 3) con il terzo motivo. Ha sostenuto la legittimità dell'addebito dell'iva, trattandosi di attività svolta nell'interesse del gestore e dunque da considerarsi inserita nell'ambito del rapporto negoziale;
2) con il secondo motivo,
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “1) Nel merito: a) rigettare la domanda di rimborso avversaria;
b) dichiarare che nulla è dovuto da parte della e per l'effetto, Parte_1 rigettare la richiesta di risarcimento del danno in quanto nessun comportamento contrario a buona fede veniva posto in essere da In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari Parte_1 di lite. c) e conseguentemente condannare la sig.ra alla restituzione della Parte_2 somma di € 595,03 (di cui € 479,82 a titolo di spese legali, ed € 115,21 a titolo di sorte ed interessi) versata in virtù del gravato provvedimento oltre interessi dalla data della ricezione al soddisfo (all.
n. 6). Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Costituitasi in giudizio l'appellata, ha insistito per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite.
Il giudizio è stato istruito mediante le produzioni documentali agli atti e acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado.
La causa, rinviata per precisazione delle conclusioni, all'udienza del 26.6.2025 è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
------
1. In rito.
In via preliminare e di rito preme rilevare l'ammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 113, comma 2, 339, commi 1 e 3, e 341 c.p.c., trattandosi di controversia da decidere secondo diritto, rientrando il rapporto giuridico per cui è causa tra quelli conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.
Deve, inoltre, darsi conto dell'intervenuta acquiescenza (art. 329, comma 2°, c.p.c.) con riferimento al capo relativo al rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'appellato in primo grado, non avendo questi proposto appello incidentale.
2. Il merito.
2.1. In ordine al terzo motivo, deve rilevarsi la carenza di interesse ad impugnare, con conseguente inammissibilità della censura.
Ed infatti, l'originaria domanda formulata dall'appellata in primo grado mirava ad ottenere la ripetizione delle spese postali in quanto ritenute ex se indebite, con la conseguenza che gli importi applicati a titolo di IVA erano richiesti in ripetizione quali meri costi accessori alla spesa principale
(simul stant simul cadunt), non essendone contestata l'addebitabilità (o meno) sul piano fiscale.
Vero è che il giudice di prime cure (v. pag. 3, primo periodo) si è espresso anche in ordine alla indebita (a suo avviso) applicazione dell'Iva, ma ciò lo ha fatto soltanto come obiter dictum, avendo fondato l'accoglimento della domanda (che, si ripete, non aveva riguardo alla questione della legittimità, in sé, dell'addebito IVA) sulla ritenuta applicazione illegittima dei costi di spedizione – e quale mero addebito accessorio – anche di quelli IVA. Ne deriva, dunque, la carenza di interesse ad impugnare parti di sentenza che, in quanto costituenti obiter dicta, sono prive di effetti giuridici
(cfr., in merito, Cass. n. 2159/2024), non determinando alcuna influenza sul dispositivo della decisione.
2.2. Il primo motivo è infondato.
L'attrice in primo grado aveva invocato l'applicazione dell'art. 53 del DPR 523/1984, nella parte in cui prevedeva che le concessionarie del servizio di telecomunicazione dovessero consentire agli abbonati di provvedere, senza addebito di spese, al ritiro delle bollette presso gli uffici della
Società, così non sostenendo i relativi costi di spedizione.
Il Giudice di prime cure, sul punto, ha premesso che tali spese, laddove previste in contratto, potessero gravare sul cliente, non potendo considerarsi un costo di emissione della fattura a carico dell'impresa, ma ne ha tuttavia accertato l'illegittimità in quanto la relativa clausola contrattuale non prevedeva la facoltà di cui al menzionato art. 53, né era stata data prova della comunicazione di tale facoltà mediante l'invio delle fatture. Ha ritenuto, inoltre, non applicabile il
D.M. 197/97, rilevando che in ogni caso esso non avrebbe abrogato il menzionato D.P.R. e che, peraltro, non potrebbe derogare alla normativa consumeristica. Il Tribunale intende confermare la sentenza di primo grado.
In merito, sia sufficiente richiamare il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale, se da un lato le spese di spedizione delle fatture possono gravare sull'utente, sulla scorta della volontà contrattuale, dall'altro occorre vagliare la validità di tale clausola in relazione a quanto previsto dal menzionato art. 53 D.P.R. 523 cit. nel senso di verificare se l'ipotetica clausola di previsione di tali spese a carico del cliente facesse salva o meno la facoltà di scegliere modalità alternative di ricezione della fattura (cfr. di recente Cass. Civ. sez. III, 12/12/2023, n.34800 e in precedenza Cass. Civ. n. 3532/2009).
Sicché, anche a voler prescindere dall'assenza di prova – nel caso di specie - circa l'intervenuta sottoscrizione di una siffatta clausola da parte del cliente (cfr. infra), vi è che, in ogni caso, ove anche le parti avessero pattuito l'addebito di tale costo a carico dell'abbonato, la clausola sarebbe stata da considerarsi inefficace, in quanto priva della previsione della facoltà di scegliere “di provvedere, senza addebito di spese, al ritiro delle bollette presso gli uffici della Società.” (art. 53
D.P.R. cit.) e dunque in contrasto con le previsioni normative in materia.
Né vale, sul punto, richiamare l'intervenuta presunta abrogazione del D.P.R. n. 523/84, atteso che: i) alcuna previsione di legge ne ha dichiarato testualmente l'abrogazione; ii) men che meno ciò ha fatto implicitamente l'art. 21 DPR 318/1997 (peraltro abrogato dal successivo D.lgs.
259/2003), il quale, al contrario, ha (rectius: aveva) stabilito che “2. Salvo quanto espressamente disposto dal presente regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di telecomunicazioni”; iii) il D.M. 197/97, al di là del suo ambito applicativo – che non appare esteso agli oneri di fatturazione - è per l'appunto un decreto ministeriale, come tale sott'ordinato, nella gerarchia delle fonti, al D.P.R., quale regolamento di fonte governativa (cfr. l'art. 4, comma 2, delle preleggi).
Il motivo, dunque, deve essere respinto.
2.3. Anche il terzo motivo, infine, va rigettato.
Ed infatti, sia sufficiente rilevare, al riguardo, che:
- l'PE (su cui incombeva il relativo onere della prova) non ha prodotto il contratto intercorso tra le parti ed ha prodotto soltanto le condizioni generali di contratto – peraltro non intellegibili - non essendo dunque possibile verificare, da un lato, la pattuizione della clausola contrattuale che ha (rectius: avrebbe) previsto l'addebito dei costi di spedizione e/o di quella che avrebbe previsto la facoltà alternativa di ricevere la fatturazione con altra modalità e, dall'altro, la conoscibilità delle condizioni generali di contratto allegate (art. 1341, comma 1, cod. civ. e art. 33, comma 2, lett. l cod. cons.), per modo che l'addebito dei costi di spedizione appare illegittimo anche a prescindere dalla mancata inclusione della facoltà alternativa.
- il documento 4.a) allegato dall'PE in primo grado e richiamato a sostegno del motivo di appello, altro non è che una copia della pagina internet dell'appellata, nella quale, nell'area riservata, è offerto ai propri clienti il servizio “E conto by mail”, che consente la ricezione del “conto telefonico” via mail: tale servizio, infatti, è offerto a pagamento (v. previsione del costo di 0,50 euro iva inclusa) e non costituisce dunque una modalità gratuita;
in ogni caso, l'PE non ha dimostrato che l'utente finale sia stato reso edotto di tale servizio al momento della stipula del contratto, come correttamente osservato dal Giudice di prime cure;
- i documenti 4.b e 5 costituiscono rispettivamente una “copia facsimile fattura” e un
“facsimile conto telefonico” (così la stessa indicizzazione dell'PE), non essendone possibile riferire il contenuto all'appellato. Risulta, poi, in ogni caso, irrilevante il richiamo fattone dall'PE (che ha valorizzato la menzione in tali documenti dell'addebito dei costi di spedizione), giacché il capo di sentenza appellato non ha dato rilievo alla mancata pattuizione o comunicazione di tale costo di spedizione, ma – più a monte – ha censurato l'assenza di previsione e comunicazione della facoltà alternativa di ricevere le fatture in modalità gratuita ex art. 53 DPR cit.
Giacché, con riguardo a tale aspetto, del tutto irrilevante è la menzione del costo di spedizione nei documenti citati.
3. La regolamentazione delle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'PE e vengono liquidate in favore dell'appellato nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, avendo riguardo alla tabella dei procedimenti innanzi al Tribunale, scaglione da euro 0,01 ed euro 1.100,00, con applicazione dei parametri medi ridotti del 50%, in ragione dell'attività difensiva concretamente prestata e della semplicità delle questioni giuridiche analizzate.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'PE, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all' art. 13, comma 1- quater , d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe, così decide:
a) rigetta l'appello proposto da per le ragioni di cui in parte Parte_3 motiva e, per l'effetto, conferma la sentenza del giudice di pace di Barletta n. 317/2020;
b) condanna l'PE al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, liquidate in euro 332,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Piazzolla, dichiaratosi antistatario c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte PE, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trani, 29 settembre 2025
Il Giudice
Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe, vertente tra le seguenti parti:
P.IVA e C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti dall'avv. Marco Tronci ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Massimo Ferrini in Barletta, Via
S. Antonio n. 73/E
-APPELLANTE-
[...
(cod. fisc.: ), rappresentata e difesa in giudizio Parte_2 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Francesco Piazzolla, giusta procura in atti
-APPELLATA –
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: come da udienza del 26.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_2 dinanzi al Giudice di pace di Barletta, in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- preliminarmente, incidenter tantum, in base al consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione e delle Corti di merito in narrativa menzionato, accertare, in relazione al periodo delle fatture depositate, l'inefficacia e l'invalidità della clausola contrattuale di addebito delle spese di spedizione delle fatture mai accettata né sottoscritta né resa concretamente conoscibile all'utente consumatore;
- conseguentemente, disporne l'annullamento ed accertare la violazione carico della convenuta società del disposto presente nell'art. 53 del D.P.R. n. 523 del 13/08/1984 e ss. mm. per non aver dato la facoltà concreta all'utente di ritirate la fattura dell'utenza “a costo zero” presso gli uffici della società emittente;
- dichiarare illegittimo sia l'addebito delle spese di spedizione della fattura della bolletta
e sia dell'addebito dell'IVA sulle stesse, preteso e percepito dalla convenuta relativamente all'utenza telefonica in parola intestata all'odierno attore;
- accertare sia l'indebito arricchimento ex art. 2033 c.c. conseguito dalla convenuta nei confronti dell'odierno istante a seguito del detto illegittimo addebito, sia la relativa e consequenziale lesione dell'obbligo di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto ex artt.1175, 1176 e 1375 c.c., nonché delle norme sulla trasparenza a carico delle società di Comunicazione nei rapporti contrattuali contenute nella Direttiva n.
2002/22/CE del 07/03/2002, nonché dei principi posti dalla Giurisprudenza di merito e dalla Legge
n. 281/1998; - per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, all'immediato storno in favore dell'attore di dette spese postali illegittimamente addebitate
e/o percepite ed ammontanti ad € 6,00 I.V.A. inclusa, giusti gli addebiti presenti sulle fatture in atti depositate, per le causali di cui in narrativa, od in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali di mora al 8,15% ex art. 1284 comma 4 c.c., con conseguente restituzione delle somme;
- condannare il convenuto al ristoro del danno derivante dalla scorrettezza contrattuale per non aver rispettato il disposto normativo, per un importo pari ad € 500,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia da quantificarsi ex art. 1226 c.c. - condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Costituitasi in giudizio, si è opposta all'avversa domanda, invocando il Parte_1 rigetto della stessa con vittoria di spese di lite.
Con sentenza nr. 317/2020 del 20.10.2020 il Giudice di Pace di Barletta ha accolto in parte la domanda avanzata dall'attrice, di cui ha verificato la procedibilità e, accertata l'illegittimità dell'addebito operato da a titolo di spese di spedizione della fattura, ha Parte_1 condannato la società di telefonia al pagamento della somma di € 6,00 iva inclusa a titolo di ripetizione dell'indebito, oltre che alla rifusione delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 19.4.2021, ha interposto appello Parte_1 avverso la ridetta sentenza, di cui ha chiesto la riforma, deducendo: 1) con il primo motivo,
l'inapplicabilità del DPR 523/1984 in quanto abrogato dai DPR 318/97 e D.M. 197/1997; 2) con il secondo motivo, l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non dimostrata l'indicazione in contratto dei costi e il difetto di comunicazione al cliente, avendo la compagnia prodotto in primo grado le condizioni generali di contratto e avendo la stessa adempiuto ai propri oneri informativi ex art. 49 cod. Cons. mediante la pubblicazione delle stesse e della Carta di Servizi sul proprio sito internet;
nonché avendo prodotto gli allegati 4a, 4b e 5, nei quali aveva comprovato, rispettivamente, la possibilità indicata di scaricare il conto telefonico “on line”, la comunicazione al cliente dell'addebito dei costi cartacei e l'indicazione di tale addebito nel conto telefonico. 3) con il terzo motivo. Ha sostenuto la legittimità dell'addebito dell'iva, trattandosi di attività svolta nell'interesse del gestore e dunque da considerarsi inserita nell'ambito del rapporto negoziale;
2) con il secondo motivo,
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “1) Nel merito: a) rigettare la domanda di rimborso avversaria;
b) dichiarare che nulla è dovuto da parte della e per l'effetto, Parte_1 rigettare la richiesta di risarcimento del danno in quanto nessun comportamento contrario a buona fede veniva posto in essere da In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari Parte_1 di lite. c) e conseguentemente condannare la sig.ra alla restituzione della Parte_2 somma di € 595,03 (di cui € 479,82 a titolo di spese legali, ed € 115,21 a titolo di sorte ed interessi) versata in virtù del gravato provvedimento oltre interessi dalla data della ricezione al soddisfo (all.
n. 6). Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Costituitasi in giudizio l'appellata, ha insistito per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite.
Il giudizio è stato istruito mediante le produzioni documentali agli atti e acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado.
La causa, rinviata per precisazione delle conclusioni, all'udienza del 26.6.2025 è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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1. In rito.
In via preliminare e di rito preme rilevare l'ammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 113, comma 2, 339, commi 1 e 3, e 341 c.p.c., trattandosi di controversia da decidere secondo diritto, rientrando il rapporto giuridico per cui è causa tra quelli conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.
Deve, inoltre, darsi conto dell'intervenuta acquiescenza (art. 329, comma 2°, c.p.c.) con riferimento al capo relativo al rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'appellato in primo grado, non avendo questi proposto appello incidentale.
2. Il merito.
2.1. In ordine al terzo motivo, deve rilevarsi la carenza di interesse ad impugnare, con conseguente inammissibilità della censura.
Ed infatti, l'originaria domanda formulata dall'appellata in primo grado mirava ad ottenere la ripetizione delle spese postali in quanto ritenute ex se indebite, con la conseguenza che gli importi applicati a titolo di IVA erano richiesti in ripetizione quali meri costi accessori alla spesa principale
(simul stant simul cadunt), non essendone contestata l'addebitabilità (o meno) sul piano fiscale.
Vero è che il giudice di prime cure (v. pag. 3, primo periodo) si è espresso anche in ordine alla indebita (a suo avviso) applicazione dell'Iva, ma ciò lo ha fatto soltanto come obiter dictum, avendo fondato l'accoglimento della domanda (che, si ripete, non aveva riguardo alla questione della legittimità, in sé, dell'addebito IVA) sulla ritenuta applicazione illegittima dei costi di spedizione – e quale mero addebito accessorio – anche di quelli IVA. Ne deriva, dunque, la carenza di interesse ad impugnare parti di sentenza che, in quanto costituenti obiter dicta, sono prive di effetti giuridici
(cfr., in merito, Cass. n. 2159/2024), non determinando alcuna influenza sul dispositivo della decisione.
2.2. Il primo motivo è infondato.
L'attrice in primo grado aveva invocato l'applicazione dell'art. 53 del DPR 523/1984, nella parte in cui prevedeva che le concessionarie del servizio di telecomunicazione dovessero consentire agli abbonati di provvedere, senza addebito di spese, al ritiro delle bollette presso gli uffici della
Società, così non sostenendo i relativi costi di spedizione.
Il Giudice di prime cure, sul punto, ha premesso che tali spese, laddove previste in contratto, potessero gravare sul cliente, non potendo considerarsi un costo di emissione della fattura a carico dell'impresa, ma ne ha tuttavia accertato l'illegittimità in quanto la relativa clausola contrattuale non prevedeva la facoltà di cui al menzionato art. 53, né era stata data prova della comunicazione di tale facoltà mediante l'invio delle fatture. Ha ritenuto, inoltre, non applicabile il
D.M. 197/97, rilevando che in ogni caso esso non avrebbe abrogato il menzionato D.P.R. e che, peraltro, non potrebbe derogare alla normativa consumeristica. Il Tribunale intende confermare la sentenza di primo grado.
In merito, sia sufficiente richiamare il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale, se da un lato le spese di spedizione delle fatture possono gravare sull'utente, sulla scorta della volontà contrattuale, dall'altro occorre vagliare la validità di tale clausola in relazione a quanto previsto dal menzionato art. 53 D.P.R. 523 cit. nel senso di verificare se l'ipotetica clausola di previsione di tali spese a carico del cliente facesse salva o meno la facoltà di scegliere modalità alternative di ricezione della fattura (cfr. di recente Cass. Civ. sez. III, 12/12/2023, n.34800 e in precedenza Cass. Civ. n. 3532/2009).
Sicché, anche a voler prescindere dall'assenza di prova – nel caso di specie - circa l'intervenuta sottoscrizione di una siffatta clausola da parte del cliente (cfr. infra), vi è che, in ogni caso, ove anche le parti avessero pattuito l'addebito di tale costo a carico dell'abbonato, la clausola sarebbe stata da considerarsi inefficace, in quanto priva della previsione della facoltà di scegliere “di provvedere, senza addebito di spese, al ritiro delle bollette presso gli uffici della Società.” (art. 53
D.P.R. cit.) e dunque in contrasto con le previsioni normative in materia.
Né vale, sul punto, richiamare l'intervenuta presunta abrogazione del D.P.R. n. 523/84, atteso che: i) alcuna previsione di legge ne ha dichiarato testualmente l'abrogazione; ii) men che meno ciò ha fatto implicitamente l'art. 21 DPR 318/1997 (peraltro abrogato dal successivo D.lgs.
259/2003), il quale, al contrario, ha (rectius: aveva) stabilito che “2. Salvo quanto espressamente disposto dal presente regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di telecomunicazioni”; iii) il D.M. 197/97, al di là del suo ambito applicativo – che non appare esteso agli oneri di fatturazione - è per l'appunto un decreto ministeriale, come tale sott'ordinato, nella gerarchia delle fonti, al D.P.R., quale regolamento di fonte governativa (cfr. l'art. 4, comma 2, delle preleggi).
Il motivo, dunque, deve essere respinto.
2.3. Anche il terzo motivo, infine, va rigettato.
Ed infatti, sia sufficiente rilevare, al riguardo, che:
- l'PE (su cui incombeva il relativo onere della prova) non ha prodotto il contratto intercorso tra le parti ed ha prodotto soltanto le condizioni generali di contratto – peraltro non intellegibili - non essendo dunque possibile verificare, da un lato, la pattuizione della clausola contrattuale che ha (rectius: avrebbe) previsto l'addebito dei costi di spedizione e/o di quella che avrebbe previsto la facoltà alternativa di ricevere la fatturazione con altra modalità e, dall'altro, la conoscibilità delle condizioni generali di contratto allegate (art. 1341, comma 1, cod. civ. e art. 33, comma 2, lett. l cod. cons.), per modo che l'addebito dei costi di spedizione appare illegittimo anche a prescindere dalla mancata inclusione della facoltà alternativa.
- il documento 4.a) allegato dall'PE in primo grado e richiamato a sostegno del motivo di appello, altro non è che una copia della pagina internet dell'appellata, nella quale, nell'area riservata, è offerto ai propri clienti il servizio “E conto by mail”, che consente la ricezione del “conto telefonico” via mail: tale servizio, infatti, è offerto a pagamento (v. previsione del costo di 0,50 euro iva inclusa) e non costituisce dunque una modalità gratuita;
in ogni caso, l'PE non ha dimostrato che l'utente finale sia stato reso edotto di tale servizio al momento della stipula del contratto, come correttamente osservato dal Giudice di prime cure;
- i documenti 4.b e 5 costituiscono rispettivamente una “copia facsimile fattura” e un
“facsimile conto telefonico” (così la stessa indicizzazione dell'PE), non essendone possibile riferire il contenuto all'appellato. Risulta, poi, in ogni caso, irrilevante il richiamo fattone dall'PE (che ha valorizzato la menzione in tali documenti dell'addebito dei costi di spedizione), giacché il capo di sentenza appellato non ha dato rilievo alla mancata pattuizione o comunicazione di tale costo di spedizione, ma – più a monte – ha censurato l'assenza di previsione e comunicazione della facoltà alternativa di ricevere le fatture in modalità gratuita ex art. 53 DPR cit.
Giacché, con riguardo a tale aspetto, del tutto irrilevante è la menzione del costo di spedizione nei documenti citati.
3. La regolamentazione delle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'PE e vengono liquidate in favore dell'appellato nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, avendo riguardo alla tabella dei procedimenti innanzi al Tribunale, scaglione da euro 0,01 ed euro 1.100,00, con applicazione dei parametri medi ridotti del 50%, in ragione dell'attività difensiva concretamente prestata e della semplicità delle questioni giuridiche analizzate.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'PE, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all' art. 13, comma 1- quater , d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe, così decide:
a) rigetta l'appello proposto da per le ragioni di cui in parte Parte_3 motiva e, per l'effetto, conferma la sentenza del giudice di pace di Barletta n. 317/2020;
b) condanna l'PE al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, liquidate in euro 332,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Piazzolla, dichiaratosi antistatario c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte PE, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trani, 29 settembre 2025
Il Giudice
Claudio Di Giacinto