Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 29/05/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
- Dr. Antonio Tricoli Pres.
- Dott.ssa Valentina del Rio Giudice
- Dott.ssa Veronica Messana Giudice Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 116/2024, vertente
TRA
, C.F. nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Luca Di Benedetto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sciacca in Via C. Marx, in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato al ricorso introduttivo. Ricorrente
CONTRO
, C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Calogera Falco;
Resistente
Con l'intervento necessario
Del Pubblico Ministero in sede.
Interveniente necessario
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza dell'11/9/2024 le parti concludevano come da verbale, depositato in atti, e il PM concludeva mediante parere del 16/9/2024.
1
Con ricorso del 14/2/2024, la odierna ricorrente , adiva l'intestato Parte_1
Tribunale di Sciacca, al fine di vedere accogliere le infrascritte conclusioni: “- disporre l'affido esclusivo delle minor , nata a [...] il [...] , nata Persona_1 Persona_2
a Castelvetrano il 01.10.2018 e , nata a [...] il [...] alla madre Persona_3
Sig.ra per i motivi esposti in narrativa consentendole, pertanto, di poter Parte_1 assumere da sola le decisioni relative ai figli minori;
- incaricare i Servizi sociali territorialmente competenti di monitorare gli eventuali incontri tra il Sig ed i figli minori con le modalità CP_1 che la S.V. vorrà determinare. Si producono gli atti di cui all'indice del fascicolo di parte.”
A fondamento delle proprie domande, la odierna ricorrente deduceva di avere convissuto con il signor convivenza dalla quale sono nate tre figlie: , Controparte_1 Persona_1 nata a [...] il [...], , nata a [...] il [...] e Persona_2 Per_3
, nata a [...] il [...].
[...]
Rappresentava, inoltre, che l'odierno resistente aveva posto in essere condotte gravemente maltrattanti anche alla presenza delle figlie minori e aggredito fisicamente più volte la ricorrente;
che nel 2020 aveva sporto formale denuncia a causa delle violenze subite, causate il più delle volte dall'abuso di alcool.
Con decreto del 23/11/2020, il Tribunale per i minorenni di Palermo, “rilevato che i minori unitamente alla madre sono stati ricoverati dai Carabinieri di Salemi in comunità ad indirizzo segreto a causa dei comportamenti maltrattanti che il padre avrebbe messo in atto nei confronti della madre anche alla presenza della piccol;
rilevato che rende opportuno confermare Per_1 il ricovero con divieto, allo stato, di visita e di prelevamento da parte del padre;
” ai sensi dell'articolo 333 e ss c.c., confermava il ricovero dei minori unitamente alla madre in comunità con divieto di prelevamento e di visita da parte del padre, con incarico ai servizi sociali del
Comune di Salemi di svolgere attività di monitoraggio del nucleo.
La ricorrente, nel gennaio 2021, sporgeva nuovamente querela nei confronti dell'ex compagno per diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti.
La signora , inoltre, in vista dell'abbandono della struttura Parte_1 protetta presso la quale era stata ricoverata unitamente alle figlie, depositava ricorso innanzi al Tribunale di Sciacca ai sensi degli artt. 148/337 bis e 337 ter c.c., affinchè venisse prescritta una somma a titolo di mantenimento dei figli ed il Tribunale di Sciacca con ordinanza resa nel procedimento portante il n RG 225/2023 poneva a carico di l'obbligo di versare Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori della coppia.
2 La ricorrente, inoltre, deduceva che il resistente aveva mantenuto un comportamento totalmente assente e che i comportamenti violenti tenuto dallo stesso hanno causato seri problemi emotivi alle minori, dal che discenderebbe che il perpetrarsi del regime di affido condiviso avrebbe comportato un grave pregiudizio per la signora e per le minori. Pt_1
Per tali ragioni concludeva come sopra, chiedendo l'affidamento esclusivo delle minori.
Con comparsa del 1/3/2024, si costituiva nel presente procedimento il signor
[...]
il quale concludeva chiedendo che le domande formulate dalla ricorrente venissero CP_1 rigettate, con la richiesta di individuazione di uno spazio neutro in cui poter vedere le figlie.
Con provvedimento reso ai sensi dell'articolo 473 bis 22 c.p.c., il GI, incaricati i servizi sociali del comune di residenza del mini nucleo e preso atto del decreto emesso nelle more dal
Tribunale per i minorenni di Palermo del 27.3.2024, fissava udienza per la discussione e per la rimessione al collegio per la decisione.
Le parti discutevano la causa all'udienza dell'11.9.2024 come da verbale che precede ed il PM concludeva dando parere favorevole in data 16/9/2024.
In diritto
Tanto premesso in ordine allo svolgimento del presente procedimento, il Collegio deve preliminarmente prendere atto del provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni di
Palermo, nell'ambito del procedimento portante il n. RG 10001141 /2020, in data 27/3/2024, con il quale il signor è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità Controparte_1 genitoriale sulle figlie minori, facendo divieto di rapporti con il padre, e confermando l'incarico al Servizio Sociale di Santa Margherita di Belice, perché svolga l'attività così come espressa in parte motiva, onerando il servizio di segnalare tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni eventuali future situazioni di pregiudizio.
Nel provvedimento suddetto, è dato leggersi che “rilevato che a seguito delle richieste del padre e della nonna paterna di incontrare le minori anche in uno spazio protetto si provvedeva ad incaricare la NPI al fine di valutare se vi fossero le condizioni per favorire la ripresa dei rapporti tra le minori e i parenti paterni;
che l'osservazione delle minori ha sicuramente evidenziato una difficoltà da parte loro nel volere riprendere i rapporti con il padre, che le minori più volte interpellate hanno rifiutato di volere vedere il padre, in particolar “ogni qual Per_1 volta si prende l'argomento si irrigidisce rifiutando qualsiasi proposta sull'argomento” (nota di aggiornamento del 3/10/2023); che una ripresa dei rapporti tra le minori e il padre rischia quindi di destabilizzare l' assetto psico-emotivo faticosamente raggiunto a causa delle esperienze infantili sfavorevoli che hanno sicuramente inciso sul loro assetto interno;
che è stata invece evidenziata l'opportunità di mantenere uno spazio di relazione tra le minori e la nonna paterna con la quale le stesse hanno avuto comunque un positivo rapporto;
rilevato che il padre, se da un lato ha svolto positivamente il percorso presso i dall'altro, come si evince dalle relazioni CP_2
3 di aggiornamento e in sede di ripetute audizioni con i servizi incaricati, ha mostrato nel tempo agli operatori del Consultorio familiare difficoltà a “gestire le manifestazioni della sua rabbia”
(verbale di audizione del 25/11/2021), apparendo inoltre “molto nervoso, a tratti adirato”, non consapevole delle dinamiche giudiziarie che lo coinvolgono e delle responsabilità dei suoi comportamenti violenti avuti verso la sua ex compagna in presenza delle figlie (nota di aggiornamento del 20/03/2023); che anche agli operatori del Servizio sociale di Salemi, il padre ha mostrato difficoltà a seguire le indicazioni fornite dai servizi rispetto ai divieti a lui posti nell'ottica della tutela delle minori (nota di aggiornamento del 17/11/2022), rabbia per il mancato inizio degli incontri con le figlie, assumendo toni minacciosi verso l'assistente sociale
(nota di aggiornamento del 10/10/2023); che in ultimo il padre anche agli operatori del Servizio sociale di Santa Margherita Belice, ha mostrato incapacità nell'accettare la scelta delle bambine e in particolare di , esprimendo ancora una volta sentimenti di rabbia, frustrazione, Per_1 assumendo toni minacciosi verso gli operatori del servizio nel chiedere di vedere le figlie (nota di aggiornamento del 3/10/2023), dimostrando così di non riuscire a comprendere i bisogni e la condizione emotiva delle figlie, così anteponendo le proprie esigenze alla tutela del benessere delle proprie figlie;
…….. rilevato che tutto quanto sopra evidenziato non lascia margini di dubbio sul grave pregiudizio arrecato dal padre alle minori;
che infatti a fronte delle gravi condotte maltrattanti messe in atto nei confronti della compagna e in presenza delle figlie per le quali lo stesso ha riportato condanne ( v certificati penali in atti), delle ricadute negative sulla condizione di benessere psico-emotivo delle figlie,(va ancora una volta sottolineato che queste ultime unitamente alla madre hanno fatto rientro in comunità dopo il tentativo di costei di riallacciare la relazione e ciò per la riattivazione da parte del di comportamenti CP_1 aggressivi che hanno indotto l a cercare nuovamente rifugio in comunità e che le minori Pt_1 comunque portano i segni psicologici del clima maltrattante in cui hanno vissuto) delle sue caratteristiche di personalità che non gli consentono di contenere la rabbia e l'aggressività, della scarsa aderenza ad un serio percorso di rivisitazione critica della violenza agita negli anni nei confronti della compagna in presenza delle figlie, deve ritenersi che sussistano i presupposti per dichiarar decaduto dalla responsabilità genitoriale sulle figlie minori.” Controparte_1
Preso atto, dunque, della declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale di ad oggi in stato di detenzione, il Collegio viene chiamato a pronunciarsi in Controparte_1 ordine allo stato di affidamento delle tre minori. La ricorrente sul punto ha domandato disporsi l'affidamento esclusivo delle stesse.
Tanto premesso, osserva il Collegio che l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'attribuzione della responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori, con condivisione delle decisione di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice di merito può derogare con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione 4 l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo nei casi in il regime di affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore, ai sensi dell'articolo 337 quater c.c.
In assenza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con provvedimento motivato, allorchè sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (Cass. n. 16593/2008).
Altre ipotesi che consentono di derogare alla regola dell'affidamento condiviso sono state individuate dalla giurisprudenza nei casi di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, ma anche nelle ipotesi in cui sussista un insanabile contrasto con il figlio, ovvero un'obiettiva lontananza che renda in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità, ovvero, ancora, di indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche solo in termini di mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento.
In particolare, il disinteresse manifestato da un genitore nei confronti della prole attraverso la sistematica violazione degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdurante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misura fissata dalle statuizioni giudiziali ovvero la corresponsione di somme di importo talmente esiguo da non consentire ai minori un sostentamento decoroso, rappresentano circostanze idonee a giustificare l'adozione di un provvedimento di affidamento esclusivo. Né possono ritenersi idonee a giustificare un inadempimento siffatto motivazioni legate alla precarietà delle condizioni economiche dell'obbligato, sicché la violazione sistematica degli obblighi di cura e di sostegno perpetrata da un genitore nei confronti della prole, può costituire legittimo motivo fondante l'eccezione al regime dell'affidamento condiviso.
Nella vicenda in esame, risulta essere allo stato in detenzione;
lo stesso Controparte_1 all'udienza di comparizione innanzi al Tribunale per i minorenni di Palermo aveva ammesso le condotte violente poste in essere in danno della ex-compagna, in presenza delle minori.
Alla luce delle circostanze emerse dagli atti versati nel presente procedimento, non contestati da parte resistente, ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame ricorrano i presupposti per derogare al regime ordinario dell'affidamento condiviso, tenuto conto anche dell'attuale stato di detenzione del padre e della circostanza che quest'ultimo ha posto in essere condotte violente anche alla presenza delle minori, le quali hanno manifestato, per come relazionato dai Servizi Sociali incaricati, riluttanza nell'incontrare ed avere rapporti con il padre, il quale ha manifestato di disinteressarsi alla crescita e alle esigenze quotidiane delle bambine.
5 Si rende, pertanto, necessario, anche prendendo atto del provvedimento del Tribunale per i minorenni di decadenza dalla responsabilità genitoriale e di divieto di rapporti con il padre,
a salvaguardia dell'interesse della prole, disporre un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre, onde anche scongiurare la possibile paralisi decisionale sulle questioni che riguardano la prole.
Nulla, infine, va disposto in ordine al regime di frequentazione residuale del padre con le figlie, stante il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Palermo che ha disposto il divieto di rapporti con il padre, e rispetto al quale il Collegio non ritiene che vi siano ragioni per discostarsi.
In ordine alle spese del presente procedimento, le stesse seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte soccombente, . Controparte_1
p.q.m.
Il Tribunale, come sopra composto, udito il procuratore della parte ricorrente, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero in sede, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:
Dispone l'affidamento esclusivo ai sensi dell'articolo 337 quater comma 3 c.c. delle figlie
[...]
, nata a [...] il [...], , nata a [...] il [...] Per_1 Persona_2
e , nata a [...] il [...], alla madre;
Persona_3 Parte_1 conferma il divieto di rapporti con il padre, già disposto dal Tribunale per i minorenni di
Palermo; condanna a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 2.800,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario, stante l'ammissione al gratuito patrocinio della parte ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del 22/5/2025,
manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Il Giudice estensore
Veronica Messana
Il Presidente
Antonio Tricoli
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