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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/02/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1361 R.G.A.2022 promossa in grado di appello D A
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Serino e Marco Lo Giudice Parte_1 zo telematico è elettivamente domiciliata appellante CONTRO
Controparte_1 appellato/contumace All'udienza di discussione del 12.12.2024 il procuratore di parte appellante ha concluso come da verbale FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.2080/2022, emessa in data 16.6.2022, il Tribunale di Palermo, in funzione di G.L., rigettava il ricorso proposto il 4.7.2019 con il quale Parte_1 aveva chiesto la condanna del al risarcimen Controparte_1 ragione della ritenuta illegittimità della revoca unilaterale dell'incarico di docenza a tempo determinato conferitole dall' Controparte_2
AN SI. Osservava il primo Giudice che l'incarico di supplenza era stato revocato a cagione
“dell'incompatibilità oraria insuperabile” parificabile al “mancato possesso dei requisiti” previsto dal contratto di lavoro stipulato tra le parti. Rilevava che “dopo l'accettazione della proposta contrattuale, con nota del 14 novembre 2018, la ricorrente - pur avendo manifestato la propria disponibilità “ad accettare l'incarico nel limite di 12 ore” aveva “chiesto di effettuare le due ore di programmazione su base plurisettimanale ex art. 28, comma 5, CCNL di settore, essendo “impossibilita a presenziare alla programmazione didattica c/o Codesto Spett.le Istituto considerato che si svolge settimanalmente il martedì”, in quanto “la riunione settimanale prevista per la programmazione didattica c/o D.D. Statale 2° Circolo “G. Rotari” di AB (PA) viene svolta nella giornata di martedì alle ore 15.00 alle ore 17.00”. Riteneva che “l'impossibilità di distribuire la programmazione in giornate diverse dal martedì” aveva “reso la ricorrente priva dei requisiti necessari a rivestire l'incarico”. Avverso tale decisione ha interposto appello la con ricorso depositato il Pt_1
16.12.2022. In particolare, deduce la violazione dell'art.28 comma 5 del C.C.N.L. Scuola del 29.11.2007 e, conseguentemente, l'insussistenza della incompatibilità oraria. Osserva che la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato nel limite di 12 ore con l' concorreva con altro Controparte_3
Pag.1 contratto di docenza (sempre a tempo determinato per 12 ore) instaurato con altro Istituto scolastico (la Direzione Didattica di AB) e che, proprio per tale ragione, aveva inviato, il 14.11.2018, la richiesta di effettuare le due ore di programmazione su base plurisettimanale così come previsto dall'art.28 comma 5 del CCNL di comparto. Che, pertanto, l' non avrebbe dovuto Controparte_4 modificare in alcun modo la propria programmazione didattica, ovvero non avrebbe dovuto modificare né il giorno in cui si svolgeva detta programmazione né avrebbe dovuto modificare l'orario della stessa;
avrebbe dovuto soltanto consentire di suddividere le ore previste per la programmazione (4) su base plurisettimanale (due a settimana per due settimane anziché 1 a settimana). Considerato, pertanto, che la normativa contrattuale ammette il frazionamento su base plurisettimanale non ravvisa le ragioni che hanno indotto la Dirigenza scolastica dell'Istituto a ritenere sussistente un'incompatibilità insuperabile al Controparte_3 punto di risolvere il contratto di supplenza con scadenza al 30.6.2019. Per tali ragioni chiede, previa declaratoria di illegittimità dell'atto di recesso, la condanna del appellato al pagamento del risarcimento del danno subito che CP_1 quantifica in i euro 21.819,63 pari alle retribuzioni non percepite dalla data della revoca fino alla data prevista di cessazione del contratto a tempo determinato. Parte appellata, sebbene regolarmente citata, è rimasta contumace. Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
2) L'appello è fondato per quanto di ragione. I fatti di causa sono documentalmente provati. Dopo la stipula, in data 12.11.2018, del contratto di lavoro a tempo determinato CP_ per 12 ore settimanali, l' di AN SI ha ritenuto, con atto prot. n.5094 del 14.11.2018 (cfr. doc. in di risolvere unilateralmente il rapporto per “incompatibilità orario non superabile”. Trattasi, per come è evidente, di atto di recesso anticipato che, non essendo sorretto da alcuna esplicita motivazione idonea a sorreggerlo, si appalesa di per sé ingiustificato e, come tale, illegittimo. Tanto più ove si consideri che l'Amministrazione appellata, sia in primo grado che in sede di gravame, è rimasta contumace e, dunque, non ha in alcun modo fornito alcuna ulteriore plausibile motivazione. In ogni caso, si osserva, quand'anche la ragione del recesso trovasse fondamento (come prospettato all'appellante) nella circostanza che la docente non potesse Pt_1 assolvere agli obblighi della programmazione settimanale, l sioni (circa l'illegittimità del recesso) non sono destinate a mutare. E' pacifico, infatti, che la , al momento del recesso datoriale, intratteneva Pt_1 due distinti rapporti di lavoro a tempo determinato quale docente di scuola primaria alla stessa conferiti rispettivamente dalla Direzione Didattica di AB (12 ore settimanali CP_ di lezione) e dall' di AN SI (12 ore settimanali di lezione). Come è (in base a quanto previso dal CCNL di settore) i docenti di scuola primaria a tempo pieno sono tenuti ad osservare 22 ore settimanali di lezione cui si aggiungono 2 ore da destinare alla c.d. programmazione. Ad ogni evidenza, dunque, nel caso di specie, la avrebbe dovuto svolgere Pt_1
(in ragione dell'incarico di 12 ore settimanali di lezi so i due distinti Istituti scolastici in cui era in servizio, 4 ore di programmazione al mese (per complessive 8 ore). Orbene, l'art.28, comma 5, del CCNL del 29.11.2007, confermato al CCNL del 2018 (cfr. doc. in atti), stabilisce che:
Pag.2 “
5. Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell'ambito del plesso di servizio”. Se, dunque, come deve ritenersi, la era tenuta (per raggiungere il monte Pt_1 ore contrattuale) a svolgere complessivamente 4 ore mensili di programmazione presso l'Istituto Comprensivo di AN SI e altre 4 ore mensili di programmazione presso la Direzione Didattica di AB, va da sé che tra i due Istituti si sarebbe dovuto attuare, in conformità a quanto previsto dal citato art. 28 del CCNL, quel necessario coordinamento che consentisse alla detta docente di espletare la programmazione anche in modo flessibile e su base plurisettimanale,. In altri termini, la (considerato che entrambi gli Istituti avevano Pt_1 individuato il martedì qual destinato all'attività di programmazione) avrebbe potuto ragionevolmente adempiere agli obblighi connessi alla funzione docente, partecipando a tale attività a settimane alterne (ossia due martedì presso un Istituto e due martedì presso l'altro). Ciò, del resto, è quanto la stessa aveva sostanzialmente richiesto nella nota datata 14.11.2018 inviata al D.S. dell' di AN SI (cfr. doc. Controparte_3 in atti), cui ha fatto, invece, o datoriale che, anche sotto questo profilo, si appalesa del tutto ingiustificato in quanto non esplicita in alcun modo le ragioni sottese alla affermata “incompatibilità orario non superabile”. Né, del resto, può ritenersi idonea a colmare tale grave lacuna la lettera di riscontro del 16.11.2018 prot. n.5160/VII-6 con la quale il D.S. dell' Controparte_3
si è limitato ad affermare: “non può darsi seguito poiché non aderente
[...] ione oraria di questa istituzione scolastica” (cfr. doc. fascicolo di parte). In altri termini agli atti – contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure - non vi è neanche la prova (che era onere dell'Amministrazione fornire) dell'impossibilità di distribuire la programmazione in giorni diversi dal martedì; né, tampoco, vi è prova che la programmazione non potesse svolgersi con modalità diverse (ossia, in maniera flessibile, a settimane alterne presso i due Istituti di servizio) senza arrecare pregiudizio all'attività didattica. Nel quadro fin qui delineato, conseguentemente, non è dato comprendersi sotto quale profilo l'atto di recesso anticipato qui impugnato possa ascriversi, come ritenuto dal Tribunale, alla clausola di cui al contratto di lavoro sottoscritto tra le parti che annoverava tra le cause di risoluzione “il mancato possesso dei requisiti”.
Posto che nel provvedimento impugnato non vi è riferimento alcuno a tale clausola e che non è qui in discussione l'abilitazione della all'insegnamento, si Pt_1 appalesa, invero, assai arduo poter parificare la carenza dei requisiti (che evoca la mancanza a monte di qualità soggettive del docente che ha stipulato il contratto) ad un
Pag.3 problema, come nella specie, che investe esclusivamente l'organizzazione della parte datoriale.
Per le ragioni svolte, deve concludersi per l'illegittimità dell'anticipato recesso datoriale, siccome consacrato nella nota del 14.11.2018, da cui consegue il diritto della
[...]
ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito da commisurarsi Pt_1 mancata retribuzione che la stessa avrebbe certamente percepito fino alla data di cessazione del contrato (30.6.2019). In ordine alla quantificazione del danno deve tenersi conto (diversamente da quanto sembra voler sostenere parte appellante) del fatto che il contratto sottoscritto tra le parti prevedeva una retribuzione annua pari ad euro 21.819,63 da calcolarsi sulla base di 12/24 (in ragione dell'assunzione per 12 ore settimanali - cfr. doc. in atti). Talchè moltiplicando l'importo annuo di euro 21.819,63 per 12/24 si perviene ad un importo mensile di euro 909,15 (euro 10.909,81 diviso 12 mesi). Tale importo deve essere moltiplicato per 7 mesi (dall'1.12.2018 al 30.6.2019) per complessivi euro 6.364,05 cui deve aggiungersi l'importo di euro 484,88 (euro 909,15 : 30 giorni x 16 giorni del mese di novembre 2018) per complessivi euro 6.848,93, che rappresenta (in carenza di prova di aliunde perceptum) la misura del risarcimento del danno patrimoniale liquidabile in questa sede. In riforma della sentenza impugnata, dunque, parte appellata deve essere condannata a corrispondere all'appellante, a titolo di risarcimento del danno, la somma complessiva di €6.848,93, oltre interessi legali.
3) Le spese del doppio grado seguono la soccombenza di parte appellata e si liquidano in favore di parte appellante nei termini di cui in parte dispositiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, nella contumacia del Controparte_1 che dichiara, in riforma della sentenza n.2080/ Palermo, condanna parte appellata a corrispondere all'appellante, per il titolo di cui in motivazione, la somma complessiva di €6.848,93, oltre interessi legali. Condanna parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese processuali del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo, in complessivi €1.618,00 e, per questo grado, in complessivi €1.984,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari. Palermo 12 dicembre 2024
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Cinzia Alcamo
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