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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 4524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4524 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr. Paolo Celentano - Presidente -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere – Relatore -
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso l'ordinanza pronunziata il 9 giugno 2021 ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Napoli, contraddistinta dal n. rep. 7611/2021, iscritto al n. 3065/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 27 maggio 2025 e pendente
TRA
: ), costituitasi in persona del direttore ARte_1 P.IVA_1
generale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti a rogito per notaio di Frattamaggiore del 5.9.2019 (rep. 42728, racc. n. Persona_1
16316), dall'avv. Annalisa Intorcia (c.f.: e dall'avv. Francesco C.F._1
Lembo (c.f.: ) AP PE L LA NTE C.F._2
E la (c.f.: , costituitasi in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Andrea
Ferraro (c.f.: ), dall'avv. Vincenzo Mirra (c.f.: C.F._3
e dall'avv. Paolo Galluccio (c.f.: ) C.F._4 C.F._5
APPE LL A T A
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
1. Con un ricorso introduttivo di un processo sommario di cognizione presentato il 12 novembre 2019, il (nel prosieguo Controparte_2
anche solo laboratorio, o società), accreditato definitivamente per l'erogazione CP_1
di prestazioni di laboratorio di analisi chimico-cliniche ed istologiche nell'ambito del territorio dell' , chiedeva al Tribunale di Napoli di condannare la ARte_2
AR detta a pagargli la complessiva somma di 24.706,47 €, oltre interessi come per legge ex d.lgs. n. 231/02, a titolo di somme detratte per applicazione dello sconto tariffario ex art. 1, comma 796 lett. O) della L. n. 296/06 per gli esercizi 2010, 2011,
2012 e febbraio 2013. Secondo il laboratorio tale norma non trovava applicazione alle annualità considerate, poiché la sua efficacia era limitata alle prestazioni svolte nel triennio 2007-2009, né tale decurtazione poteva essere applicata sulla base dei AR contratti stipulati con l'
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che lo sconto tariffario di cui all'art. 1 comma 796 lettera O L. 296/06 era inapplicabile alle prestazioni erogate dal ricorrente in favore dell' per gli anni ARte_2
2010, 2011, 2012, feb-2013 per i motivi di cui ai punti a) e b) del presente atto ed in ogni caso perché inapplicabile ad un periodo successivo al triennio 2007 - 2009; 2) per
l'effetto accertare e dichiarare il diritto dell'attore al pagamento della somma di €
24.706,47 per le prestazioni rese nell'esercizio 2010, 2011, 2012, feb-2013 indebitamente detratte per quanto sopra e conseguentemente condannare l'
[...]
al pagamento della somma di € 24.706,47, oltre interessi come per ARte_2
legge ex D.Lgs 231/02 e successive modifiche e/o integrazioni;
3) in ogni caso al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatori”. AR 2. Si costituiva l' con una comparsa depositata il 23 settembre 2020 chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, eccependo:
- in via preliminare, l'inammissibilità dell'applicazione del rito sommario di cognizione prescelto dal ricorrente;
- l'improponibilità della domanda della per abusivo frazionamento del CP_1
credito, in quanto con precedente decreto ingiuntivo n. 3957/2014 la società aveva già richiesto il pagamento di prestazioni degli esercizi 2010 e 2011, cui si riferiva la domanda in esame;
- nel merito, la mancata prova da parte del ricorrente dell'esecuzione delle prestazioni, in ogni caso già pagate “come si evince(va) dalla nota prot.1 167265 del
N. 3065/2021 R.G.A.C.C. ASL Napoli 1 Centro c. Pag. 2 di 11 Controparte_2 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
5.08.2020 del Servizio Gef aziendale”; l'assenza di prova del mancato superamento del tetto di spesa, l'applicabilità agli esercizi in esame, anche oltre il triennio 2007/2009, dello sconto tariffario previsto di cui alla L. n. 296/2006, in ogni caso applicabile in via pattizia, sulla base delle previsioni contrattuali (c.d. contrattualizzazione dello sconto); in via subordinata, l'inapplicabilità della disciplina degli interessi moratori di cui al d.lgs.
n. 231/02.
3. Con l'ordinanza qui appellata, il Tribunale accoglieva la domanda del AR laboratorio, condannando l' al pagamento in favore del primo della somma richiesta, “oltre interessi come richiesti al tasso ex art. 5 del d.lgs. n. 231/02 nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte del d.lgs. n. 192 del 2012 per quanto riguarda le fatture del 2010, 2011 e 2012 e al tasso previsto dall'art. 7 del contratto in atti per quanto riguarda le due fatture del 2013” e oltre spese del giudizio di primo grado distratte in favore degli avv. Paolo Galluccio, Vincenzo Mirra e Andrea
Ferraro che ne avevano fatto richiesta.
Più nello specifico, il primo Giudice affermava:
- che il rito ex art. 702 bis era applicabile al giudizio introdotto in considerazione della natura documentale dell'istruttoria e della riconosciuta giurisdizione del giudice ordinario;
- che era incontestata la circostanza dell'accreditamento del laboratorio, “oltre che provata in via presuntiva dalla stipula degli accordi contrattuali previsti dall'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 e dal pagamento delle fatture, sia pure al netto dello sconto”, prodotti in atti;
- che l'efficacia temporale della norma sullo sconto era da ricondurre al solo triennio 2007-2009, come affermato sia dalla Suprema Corte e dalla Corte
Costituzionale;
- che dall'esame dei contratti depositati non risultava che le parti avessero voluto dare valenza contrattuale allo sconto previsto dalla L. n. 296/06. A tal proposito, affermava che “dalla lettura degli artt. 4 e 5 dei contratti del 2010, 2011 e 2012 si evince che, all'atto della stipula, le parti ritenevano (erroneamente) ancora vigente lo sconto ex lege n. 296/2006, ma non intendevano applicarlo anche al di fuori dell'ambito temporale di efficacia della suddetta disposizione legislativa, tanto da aver espressamente previsto la conferma del tetto di spesa, indicato dal precedente art. 4 al netto dello sconto, anche in caso «di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06» (cfr. art. 5, comma 2, che è formulato allo
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stesso modo in tutti e tre i contratti)”(sottolineatura dello scrivente relatore); aggiungeva che, anche laddove lo sconto fosse stato previsto dal contratto, esso doveva essere espunto ai sensi dell'art. 1339 c.c. “atteso che le parti non potevano derogare al tariffario regionale, applicando uno sconto non più previsto dalla legge”;
- che era il debitore a dover dare prova (nella specie non data) del superamento del tetto di spesa, anche considerando i corrispettivi delle prestazioni sanitarie al lordo dello sconto, come affermato dalla S.C.;
- che era infondata l'eccezione di frazionamento del credito “in quanto le somme azionate con DI n. 3957/2014 non attengono allo sconto tariffario, la cui illegittimità per il triennio 2010-2012 è stata acclarata soltanto in seguito alla succitata ordinanza n. 10582/2018 della Corte di Cassazione, sulla cui scorta è sorto l'interesse della ricorrente alla presente domanda”;
- che, ancorché i contratti del 2010, 2011 e 2012 non prevedessero nulla in ordine al tasso di mora, era applicabile alla fattispecie in esame la normativa del d.lgs.
n. 231/2002 in quanto gli accordi in esame rientravano nelle transazioni commerciali perviste dall'art. 2 del d.lgs. n. 231/2002, sicché non era necessaria la costituzione in mora per la decorrenza degli interessi moratori;
in ogni caso, per il 2013 il contratto aveva previsto anche uno specifico tasso di mora coincidente con i detti interessi moratori commerciali.
4. Con una citazione notificata al il 7 luglio 2021, l Controparte_2 ARte_2
ha proposto appello avverso l'emanata ordinanza, criticandola perché:
[...]
- il Tribunale non aveva dichiarato l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, in quanto la differenza richiesta in domanda dal ricorrente a titolo di sconto degli anni 2010 e 2011 - a suo dire AR illegittimamente detratta dall' in sede di liquidazione delle prestazioni rese - avrebbe potuto essere richiesta già col precedente ricorso monitorio, conclusosi con l'emanazione del decreto ingiuntivo n. 3957/2014, che si riferiva proprio ai medesimi esercizi ed aveva fonte nel medesimo rapporto contrattuale “senza aggravare, in tal modo, la posizione del debitore”;
- il Tribunale non aveva dichiarato che la L. n. 296/06 sullo sconto tariffario era applicabile anche agli esercizi successivi al 2009, come confermato dalla richiamata, copiosa giurisprudenza di merito, e che, in ogni caso, tale sconto era applicabile anche perché previsto dagli artt. 4 e 5 dei contratti sottoscritti dalle parti, che, nell'indicare la tariffa di riferimento applicabile per la remunerazione delle singole prestazioni per gli
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anni in questione, dovevano essere interpretati, secondo quanto previsto dagli artt.
1362, 1363 e 1367 c.c., nel senso che le prestazioni erogate dovevano essere remunerate “al netto dello sconto” disciplinato dall'art. 1, comma 796, lettera o), L.
296/2006, ivi espressamente richiamato;
- il Tribunale aveva ritenuto non provato il superamento del tetto di spesa, AR sebbene l avesse prodotto in giudizio, per l'anno 2010, la nota prot. n. 84487/2010 da cui si evinceva che il 25 novembre 2010 si era verificato l'esaurimento del limite di spesa assegnato alla branca di laboratorio;
per il 2011, la nota prot. n. 3283/2012 da cui si evinceva che lo sforamento del limite di spesa assegnato per la branca laboratorio era avvenuto il 13 dicembre 2011; per il 2012, la nota prot. n. 5771/2012 in cui era indicata come data dello sforamento dei limiti di spesa per la detta branca laboratorio il 29 novembre 2012, mentre per il 2013, la nota prot. n. 60667/2013 da cui emergeva che la data di esaurimento del limite di spesa coincideva con il 21 ottobre 2013. AR Quindi, per l' tutte le prestazioni rese oltre le date indicate non potevano essere remunerate e, in ogni caso, ogni ulteriore somma dovuta, anche per adeguamento tariffario (ad es. sconto), non poteva essere corrisposta, neppure richiamando la disciplina sulla cd. regressione tariffaria o sull'obbligo di monitoraggio, in relazione ai quali aveva prodotto in giudizio i verbali del Tavolo Tecnico con le fasi del monitoraggio, le contestazioni delle Associazioni di Categoria e le comunicazioni AR dell' ivi compresa quella del raggiungimento del tetto di spesa;
- il Tribunale aveva ritenuto applicabile la disciplina sugli interessi moratori ex
d.lgs. n. 231/02, ivi compresa la non necessità di una messa in mora, sebbene “Le disposizioni del D.lvo 231/02 sono applicabili ai soli pagamenti effettuati “a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale [...] nozioni cui appare estranea tanto, a monte, la figura della “concessione di pubblico servizio”, quanto la pretesa conseguente della struttura autorizzata per il rimborso delle somme relative alle prestazioni effettuate, trattandosi evidentemente di pagamento non effettuato a titolo di corrispettivo contrattuale, non posto cioè in legame sinallagmatico con le prestazioni agli assistiti”. AR L' ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “- in accoglimento dello spiegato appello, revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata ordinanza 702 bis e ter cpc, pubblicata il 9.06.2021, relativamente al giudizio
31843/2019, per i dedotti motivi, respingendo, in vece del Tribunale di Napoli,
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integralmente il ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., in accoglimento del gravame, così come formulato dall'appellante ; -condannare ARte_2
l'appellata al pagamento integrale delle spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
5. Con comparsa di costituzione del 19 novembre 2021 si è costituito in giudizio il contestando integralmente i motivi di Controparte_3
gravame così come formulati dall'appellante e chiedendo “- in via preliminare, ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., dichiarare inammissibile l'appello, in quanto palesemente sprovvisto di elementi di plausibile fondatezza;
- in via principale e nel merito, per le causali sopra esposte, rigettare integralmente l'appello proposto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale Civile di Napoli, pubblicata il 9.6.2021; − di conseguenza, porre a carico dell'appellante spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti”.
6. All'udienza del 27 maggio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e il processo è stato quindi introitato in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è infondato e va rigettato.
II.1. Infondato è il primo motivo sull'illegittimo frazionamento del credito.
La Corte, in sintonia con quanto già detto dal primo Giudice, non ravvisa un'ipotesi di abuso del processo attraverso l'illegittimo frazionamento del credito.
Difatti, sebbene anche lo sconto tariffario richiesto con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. abbia la sua causa nel medesimo rapporto contrattuale su cui si basava il credito
(o almeno parte del credito) richiesto in via monitoria nell'anno 2014, relativo alle prestazioni rese negli anni 2010 e 2011, può sostenersi che la differenza richiesta in tale sede per l'(illegittima) applicazione dello sconto era stata in via prudenziale esclusa dalla col ricorso monitorio del 2014, in quanto vi era incertezza nella CP_1
giurisprudenza di merito sull'applicazione di tale sconto oltre il triennio 2007-2009, incertezza, poi risolta solo con la sentenza della Suprema Corte n. 10582 del 2018, che, richiamando anche le pronunce della Corte costituzionale n. 94 del 2009 e n. 243 del
2010 sulla natura transitoria della disciplina contenuta nell'art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 296 del 2006, aveva affermato che tale sconto non si applicava oltre il triennio, da tale data rendendosi così concreto l'interesse del a recuperare CP_2
AR la differenza illegittimamente trattenuta dall' a titolo di sconto sulle prestazioni
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(sull'apprezzabile interesse che legittima il creditore a procedere al cd. frazionamento del credito fondato su di un unico fatto costitutivo, cfr. Cass. s.u. 7299/2025). AR
II.2. Infondato è altresì il secondo motivo di appello dell' sull'applicabilità al caso in esame dello sconto tariffario ex L. n. 296/06, anche in via pattizia.
Come già detto, l'indirizzo giurisprudenziale per il quale lo sconto previsto dalla citata normativa non si applica oltre il triennio 2007-2009, inaugurato da Cass. n.
10582/2018, è stato poi confermato negli anni successivi da altre pronunce della
Suprema Corte, dal cui indirizzo questa Corte non ha motivo di discostarsi (cfr. Cass.
27007/2021; Cass. 3175/2022, non massimata), così confermando la natura transitoria della citata disposizione normativa con cui s'intende “(…) garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la
Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre
2006, ha espresso la propria condivisione”.
Non può poi neppure ritenersi che il citato sconto si applichi in forza delle previsioni contenute nel contratto, ed in particolare, negli artt. 4 e 5 dei contratti relativi agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013. Tali articoli, infatti, nel disciplinare il primo il
“rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni”, il secondo “ i criteri di remunerazione delle prestazioni”, non hanno affatto inteso estendere la normativa sullo sconto oltre triennio 2007-2009, ma si sono limitati ad utilizzare lo sconto per individuare il “limite massimo” della spesa sostenibile (al netto dello sconto) e della remunerazione erogabile, sulla base del nomenclatore tariffario, per le prestazioni rese, senza affermare che ciascuna remunerazione debba necessariamente essere decurtata di un importo a titolo di sconto, tanto che si precisa che il detto limite resta fermo “anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06”.
Sicché deve concludersi che non sussiste una pattuizione contrattuale autonoma per l'applicazione dello sconto, anche alla luce dei criteri ermeneutici contenuti negli artt. 1362, 1363 e 1367 del codice civile, poiché, diversamente, le clausole contrattuali che prevedono la stabilità del limite di spesa anche in caso di modifiche normative sullo sconto risulterebbero prive di significato.
A sostegno di una tale interpretazione depone il fatto che il contratto del 2013 fa riferimento all'”applicazione dello sconto ex lege 296/2006 finché applicato”, ma
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solo in relazione alla determinazione complessiva della spesa, non certo per sostenere che tale sconto si applica in via contrattuale alla remunerazione delle singole prestazioni rese.
Sul punto, peraltro, neppure potrebbe ritenersi applicabile la fattispecie della falsa presupposizione o dell'errore – come pure sembra apparentemente fare il primo
Giudice laddove parla di convinzione erronea delle parti sull'applicazione dello sconto - dal momento che, da un lato, non risulta affatto che l'erronea convinzione della vigenza dello sconto fosse comune ad entrambe le parti (anzi, proprio in base alle pretese avanzate dal laboratorio deve pervenirsi alla conclusione contraria), dall'altro, neppure può ritenersi che esso fosse determinante in ordine alla conclusione del AR contratto al quale l' arebbe dovuta comunque pervenire.
II.3. Anche il terzo motivo d'appello, relativo al superamento del tetto di spesa,
è infondato. ARt Nel caso di specie, infatti, l ha dedotto esclusivamente che per la branca
“laboratorio” i limiti di spesa erano stati superati nell'anno 2010 il 25 novembre, nell'anno 2011 il 13 dicembre, nell'anno 2012 il 29 novembre e nell'anno 2013 il 21 ottobre (come indicato nelle note richiamate) e che le prestazioni erogate oltre tali date dovevano essere escluse dalla remunerazione;
null'altro viene allegato, né provato.
Non viene quindi chiarito in che misura abbia contribuito l'odierno appellato al superamento del tetto di spesa di branca e, conseguentemente, in che misura debba applicarsi la regressione tariffaria a suo carico. Né tali circostanze si desumono dai verbali dei Tavoli Tecnici degli anni qui considerati prodotti dall'appellante né dalle note di addebito allegate alla nota n. 167074 del 5.8.2020.
È appena il caso di osservare, infatti, che, contrariamente a quanto osservato dall'appellante, la regressione tariffaria ed il tetto di spesa non sono due istituti che operano su piani differenti, giacché la prima costituisce lo strumento attraverso il quale garantire il rispetto del secondo. Del resto, solo nel caso (che non ricorre) in cui sia stato fissato un tetto di spesa di struttura il superamento di tale limite comporta, sic et simpliciter, l'esclusione della remunerazione per le prestazioni eseguite dopo il superamento dello stesso. Nel caso di superamento del tetto di branca, viceversa, occorre procedere alla regressione tariffaria in proporzione al contributo che ciascuna struttura ha dato al superamento stesso (salva l'esclusione della remunerazione delle prestazioni eseguite dopo la comunicazione dello sforamento o della data di
Pa N. 3065/2021 R.G.A.C.C. c. Pag. 8 di 11 ARte_2 Controparte_2 Corte d'Appello di Napoli
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sforamento prevista). Nel caso in esame, è evidente che la questione avrebbe potuto AR avere rilievo solo se l' avesse dimostrato che per ogni singolo anno qui considerato il riconoscimento dell'importo richiesto, unitamente a tutti quelli effettivamente (e non ipoteticamente) già riconosciuti ad altri centri appartenenti alla medesima branca a seguito dell'esclusione dello sconto, avrebbe comportato il superamento del tetto di spesa e l'applicazione di una R.T.U. al in proporzione allo Controparte_2
sforamento da esso ipoteticamente generato.
È altresì non condivisibile il richiamo dell'appellante in comparsa conclusionale alla soluzione adottata (sulla base di tali pronunce) nella sentenza n. 2790/2025 del
Tribunale di Napoli (che ha richiamato la soluzione adottata da due pronunce recenti della S.C.: Cass. 25184/2024 e Cass. 31364/2024), secondo la quale in ogni caso il superamento del tetto di spesa determinerebbe la non remunerabilità delle prestazioni, salva la possibilità per il creditore di ottenere il risarcimento del danno qualora dimostri che, con l'applicazione della RTU, avrebbe ottenuto una remunerazione maggiore. Ed infatti, in tal modo si attribuisce alle menzionate sentenze della S.C. un contenuto che non hanno, essendo intervenute su casi in cui la regressione tariffaria era stata fissata, e si giunge al sostanziale svuotamento di significato della pattuizione contenuta nel contratto.
II.4. Infine, è infondato anche l'ultimo motivo di appello sull'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d. lgs. 231/2002.
L'applicabilità di tali interessi (nella prassi detti anche “commerciali” o
“comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali dei titolari di strutture sanitarie private accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi Controparte_4
ultimi è stata ormai definitivamente riconosciuta anche dalla S.C. a SS.UU. (Cass.
SS.UU. 35092/2023).
Inoltre, è priva di pregio è l'eccezione circa l'assenza di costituzione in mora per la decorrenza degli interessi. Al riguardo, a parte l'inammissibilità della doglianza tardivamente formulata, è sufficiente osservare che nell'art. 7 comma 8° del contratto del 2013 è espressamente previsto che non è necessaria la costituzione in mora per l'applicazione degli interessi. Per tutte le altre annualità è sufficiente osservare che l'art. 4 del d.lgs. 231/2002 prevede che gli interessi decorrono senza necessità di costituzione in mora e tale norma si applica senza dubbio anche alle pubbliche
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amministrazioni, come si evince dal comma 4° che contiene una disposizione speciale che riguarda proprio i rapporti tra privati e PP.AA.
III. Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato e l'ordinanza impugnata confermata.
IV. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile
2014, n. 55, come modificato dal d.M. n. 147/2022 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, partendo da quello relativo al valore della controversia, da collocare nello scaglione da 5.200,01 € a 26.000,00 €, nel complessivo importo di 3.450,00 €, per i compensi, 517,50 € per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre al contributo previdenziale e all'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuti, da distrarre in favore degli avv.ti Vincenzo Mirra,
Andrea Ferraro e Paolo Galluccio, in ragione di un terzo ciascuno, per dichiarazione di anticipo fattane ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
V. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall ARte_2
avverso l'ordinanza pronunziata il 9 giugno 2021 ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.
[...]
dal Tribunale di Napoli, contraddistinta dal n. rep. 7611/2021, disattesa o dichiarata assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
b) condanna l' al pagamento, in favore della controparte, ARte_2
delle spese del processo d'appello che liquida in 3.450,00 € per compenso professionale e 517,50 € per spese generali di rappresentanza e difesa, oltre ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione in favore dei difensori, avv. Andrea Ferraro, avv.
Vincenzo Mirra e avv. Paolo Galluccio, in ragione di un terzo ciascuno, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.
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c) dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/02, le condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, il 23 settembre 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr. Paolo Celentano
N. 3065/2021 R.G.A.C.C. c. Pag. 11 di 11 ARte_2 Controparte_2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr. Paolo Celentano - Presidente -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere – Relatore -
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso l'ordinanza pronunziata il 9 giugno 2021 ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Napoli, contraddistinta dal n. rep. 7611/2021, iscritto al n. 3065/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 27 maggio 2025 e pendente
TRA
: ), costituitasi in persona del direttore ARte_1 P.IVA_1
generale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti a rogito per notaio di Frattamaggiore del 5.9.2019 (rep. 42728, racc. n. Persona_1
16316), dall'avv. Annalisa Intorcia (c.f.: e dall'avv. Francesco C.F._1
Lembo (c.f.: ) AP PE L LA NTE C.F._2
E la (c.f.: , costituitasi in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Andrea
Ferraro (c.f.: ), dall'avv. Vincenzo Mirra (c.f.: C.F._3
e dall'avv. Paolo Galluccio (c.f.: ) C.F._4 C.F._5
APPE LL A T A
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
1. Con un ricorso introduttivo di un processo sommario di cognizione presentato il 12 novembre 2019, il (nel prosieguo Controparte_2
anche solo laboratorio, o società), accreditato definitivamente per l'erogazione CP_1
di prestazioni di laboratorio di analisi chimico-cliniche ed istologiche nell'ambito del territorio dell' , chiedeva al Tribunale di Napoli di condannare la ARte_2
AR detta a pagargli la complessiva somma di 24.706,47 €, oltre interessi come per legge ex d.lgs. n. 231/02, a titolo di somme detratte per applicazione dello sconto tariffario ex art. 1, comma 796 lett. O) della L. n. 296/06 per gli esercizi 2010, 2011,
2012 e febbraio 2013. Secondo il laboratorio tale norma non trovava applicazione alle annualità considerate, poiché la sua efficacia era limitata alle prestazioni svolte nel triennio 2007-2009, né tale decurtazione poteva essere applicata sulla base dei AR contratti stipulati con l'
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che lo sconto tariffario di cui all'art. 1 comma 796 lettera O L. 296/06 era inapplicabile alle prestazioni erogate dal ricorrente in favore dell' per gli anni ARte_2
2010, 2011, 2012, feb-2013 per i motivi di cui ai punti a) e b) del presente atto ed in ogni caso perché inapplicabile ad un periodo successivo al triennio 2007 - 2009; 2) per
l'effetto accertare e dichiarare il diritto dell'attore al pagamento della somma di €
24.706,47 per le prestazioni rese nell'esercizio 2010, 2011, 2012, feb-2013 indebitamente detratte per quanto sopra e conseguentemente condannare l'
[...]
al pagamento della somma di € 24.706,47, oltre interessi come per ARte_2
legge ex D.Lgs 231/02 e successive modifiche e/o integrazioni;
3) in ogni caso al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatori”. AR 2. Si costituiva l' con una comparsa depositata il 23 settembre 2020 chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, eccependo:
- in via preliminare, l'inammissibilità dell'applicazione del rito sommario di cognizione prescelto dal ricorrente;
- l'improponibilità della domanda della per abusivo frazionamento del CP_1
credito, in quanto con precedente decreto ingiuntivo n. 3957/2014 la società aveva già richiesto il pagamento di prestazioni degli esercizi 2010 e 2011, cui si riferiva la domanda in esame;
- nel merito, la mancata prova da parte del ricorrente dell'esecuzione delle prestazioni, in ogni caso già pagate “come si evince(va) dalla nota prot.1 167265 del
N. 3065/2021 R.G.A.C.C. ASL Napoli 1 Centro c. Pag. 2 di 11 Controparte_2 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
5.08.2020 del Servizio Gef aziendale”; l'assenza di prova del mancato superamento del tetto di spesa, l'applicabilità agli esercizi in esame, anche oltre il triennio 2007/2009, dello sconto tariffario previsto di cui alla L. n. 296/2006, in ogni caso applicabile in via pattizia, sulla base delle previsioni contrattuali (c.d. contrattualizzazione dello sconto); in via subordinata, l'inapplicabilità della disciplina degli interessi moratori di cui al d.lgs.
n. 231/02.
3. Con l'ordinanza qui appellata, il Tribunale accoglieva la domanda del AR laboratorio, condannando l' al pagamento in favore del primo della somma richiesta, “oltre interessi come richiesti al tasso ex art. 5 del d.lgs. n. 231/02 nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte del d.lgs. n. 192 del 2012 per quanto riguarda le fatture del 2010, 2011 e 2012 e al tasso previsto dall'art. 7 del contratto in atti per quanto riguarda le due fatture del 2013” e oltre spese del giudizio di primo grado distratte in favore degli avv. Paolo Galluccio, Vincenzo Mirra e Andrea
Ferraro che ne avevano fatto richiesta.
Più nello specifico, il primo Giudice affermava:
- che il rito ex art. 702 bis era applicabile al giudizio introdotto in considerazione della natura documentale dell'istruttoria e della riconosciuta giurisdizione del giudice ordinario;
- che era incontestata la circostanza dell'accreditamento del laboratorio, “oltre che provata in via presuntiva dalla stipula degli accordi contrattuali previsti dall'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 e dal pagamento delle fatture, sia pure al netto dello sconto”, prodotti in atti;
- che l'efficacia temporale della norma sullo sconto era da ricondurre al solo triennio 2007-2009, come affermato sia dalla Suprema Corte e dalla Corte
Costituzionale;
- che dall'esame dei contratti depositati non risultava che le parti avessero voluto dare valenza contrattuale allo sconto previsto dalla L. n. 296/06. A tal proposito, affermava che “dalla lettura degli artt. 4 e 5 dei contratti del 2010, 2011 e 2012 si evince che, all'atto della stipula, le parti ritenevano (erroneamente) ancora vigente lo sconto ex lege n. 296/2006, ma non intendevano applicarlo anche al di fuori dell'ambito temporale di efficacia della suddetta disposizione legislativa, tanto da aver espressamente previsto la conferma del tetto di spesa, indicato dal precedente art. 4 al netto dello sconto, anche in caso «di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06» (cfr. art. 5, comma 2, che è formulato allo
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stesso modo in tutti e tre i contratti)”(sottolineatura dello scrivente relatore); aggiungeva che, anche laddove lo sconto fosse stato previsto dal contratto, esso doveva essere espunto ai sensi dell'art. 1339 c.c. “atteso che le parti non potevano derogare al tariffario regionale, applicando uno sconto non più previsto dalla legge”;
- che era il debitore a dover dare prova (nella specie non data) del superamento del tetto di spesa, anche considerando i corrispettivi delle prestazioni sanitarie al lordo dello sconto, come affermato dalla S.C.;
- che era infondata l'eccezione di frazionamento del credito “in quanto le somme azionate con DI n. 3957/2014 non attengono allo sconto tariffario, la cui illegittimità per il triennio 2010-2012 è stata acclarata soltanto in seguito alla succitata ordinanza n. 10582/2018 della Corte di Cassazione, sulla cui scorta è sorto l'interesse della ricorrente alla presente domanda”;
- che, ancorché i contratti del 2010, 2011 e 2012 non prevedessero nulla in ordine al tasso di mora, era applicabile alla fattispecie in esame la normativa del d.lgs.
n. 231/2002 in quanto gli accordi in esame rientravano nelle transazioni commerciali perviste dall'art. 2 del d.lgs. n. 231/2002, sicché non era necessaria la costituzione in mora per la decorrenza degli interessi moratori;
in ogni caso, per il 2013 il contratto aveva previsto anche uno specifico tasso di mora coincidente con i detti interessi moratori commerciali.
4. Con una citazione notificata al il 7 luglio 2021, l Controparte_2 ARte_2
ha proposto appello avverso l'emanata ordinanza, criticandola perché:
[...]
- il Tribunale non aveva dichiarato l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, in quanto la differenza richiesta in domanda dal ricorrente a titolo di sconto degli anni 2010 e 2011 - a suo dire AR illegittimamente detratta dall' in sede di liquidazione delle prestazioni rese - avrebbe potuto essere richiesta già col precedente ricorso monitorio, conclusosi con l'emanazione del decreto ingiuntivo n. 3957/2014, che si riferiva proprio ai medesimi esercizi ed aveva fonte nel medesimo rapporto contrattuale “senza aggravare, in tal modo, la posizione del debitore”;
- il Tribunale non aveva dichiarato che la L. n. 296/06 sullo sconto tariffario era applicabile anche agli esercizi successivi al 2009, come confermato dalla richiamata, copiosa giurisprudenza di merito, e che, in ogni caso, tale sconto era applicabile anche perché previsto dagli artt. 4 e 5 dei contratti sottoscritti dalle parti, che, nell'indicare la tariffa di riferimento applicabile per la remunerazione delle singole prestazioni per gli
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- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
anni in questione, dovevano essere interpretati, secondo quanto previsto dagli artt.
1362, 1363 e 1367 c.c., nel senso che le prestazioni erogate dovevano essere remunerate “al netto dello sconto” disciplinato dall'art. 1, comma 796, lettera o), L.
296/2006, ivi espressamente richiamato;
- il Tribunale aveva ritenuto non provato il superamento del tetto di spesa, AR sebbene l avesse prodotto in giudizio, per l'anno 2010, la nota prot. n. 84487/2010 da cui si evinceva che il 25 novembre 2010 si era verificato l'esaurimento del limite di spesa assegnato alla branca di laboratorio;
per il 2011, la nota prot. n. 3283/2012 da cui si evinceva che lo sforamento del limite di spesa assegnato per la branca laboratorio era avvenuto il 13 dicembre 2011; per il 2012, la nota prot. n. 5771/2012 in cui era indicata come data dello sforamento dei limiti di spesa per la detta branca laboratorio il 29 novembre 2012, mentre per il 2013, la nota prot. n. 60667/2013 da cui emergeva che la data di esaurimento del limite di spesa coincideva con il 21 ottobre 2013. AR Quindi, per l' tutte le prestazioni rese oltre le date indicate non potevano essere remunerate e, in ogni caso, ogni ulteriore somma dovuta, anche per adeguamento tariffario (ad es. sconto), non poteva essere corrisposta, neppure richiamando la disciplina sulla cd. regressione tariffaria o sull'obbligo di monitoraggio, in relazione ai quali aveva prodotto in giudizio i verbali del Tavolo Tecnico con le fasi del monitoraggio, le contestazioni delle Associazioni di Categoria e le comunicazioni AR dell' ivi compresa quella del raggiungimento del tetto di spesa;
- il Tribunale aveva ritenuto applicabile la disciplina sugli interessi moratori ex
d.lgs. n. 231/02, ivi compresa la non necessità di una messa in mora, sebbene “Le disposizioni del D.lvo 231/02 sono applicabili ai soli pagamenti effettuati “a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale [...] nozioni cui appare estranea tanto, a monte, la figura della “concessione di pubblico servizio”, quanto la pretesa conseguente della struttura autorizzata per il rimborso delle somme relative alle prestazioni effettuate, trattandosi evidentemente di pagamento non effettuato a titolo di corrispettivo contrattuale, non posto cioè in legame sinallagmatico con le prestazioni agli assistiti”. AR L' ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “- in accoglimento dello spiegato appello, revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata ordinanza 702 bis e ter cpc, pubblicata il 9.06.2021, relativamente al giudizio
31843/2019, per i dedotti motivi, respingendo, in vece del Tribunale di Napoli,
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integralmente il ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., in accoglimento del gravame, così come formulato dall'appellante ; -condannare ARte_2
l'appellata al pagamento integrale delle spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
5. Con comparsa di costituzione del 19 novembre 2021 si è costituito in giudizio il contestando integralmente i motivi di Controparte_3
gravame così come formulati dall'appellante e chiedendo “- in via preliminare, ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., dichiarare inammissibile l'appello, in quanto palesemente sprovvisto di elementi di plausibile fondatezza;
- in via principale e nel merito, per le causali sopra esposte, rigettare integralmente l'appello proposto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale Civile di Napoli, pubblicata il 9.6.2021; − di conseguenza, porre a carico dell'appellante spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti”.
6. All'udienza del 27 maggio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e il processo è stato quindi introitato in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è infondato e va rigettato.
II.1. Infondato è il primo motivo sull'illegittimo frazionamento del credito.
La Corte, in sintonia con quanto già detto dal primo Giudice, non ravvisa un'ipotesi di abuso del processo attraverso l'illegittimo frazionamento del credito.
Difatti, sebbene anche lo sconto tariffario richiesto con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. abbia la sua causa nel medesimo rapporto contrattuale su cui si basava il credito
(o almeno parte del credito) richiesto in via monitoria nell'anno 2014, relativo alle prestazioni rese negli anni 2010 e 2011, può sostenersi che la differenza richiesta in tale sede per l'(illegittima) applicazione dello sconto era stata in via prudenziale esclusa dalla col ricorso monitorio del 2014, in quanto vi era incertezza nella CP_1
giurisprudenza di merito sull'applicazione di tale sconto oltre il triennio 2007-2009, incertezza, poi risolta solo con la sentenza della Suprema Corte n. 10582 del 2018, che, richiamando anche le pronunce della Corte costituzionale n. 94 del 2009 e n. 243 del
2010 sulla natura transitoria della disciplina contenuta nell'art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 296 del 2006, aveva affermato che tale sconto non si applicava oltre il triennio, da tale data rendendosi così concreto l'interesse del a recuperare CP_2
AR la differenza illegittimamente trattenuta dall' a titolo di sconto sulle prestazioni
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(sull'apprezzabile interesse che legittima il creditore a procedere al cd. frazionamento del credito fondato su di un unico fatto costitutivo, cfr. Cass. s.u. 7299/2025). AR
II.2. Infondato è altresì il secondo motivo di appello dell' sull'applicabilità al caso in esame dello sconto tariffario ex L. n. 296/06, anche in via pattizia.
Come già detto, l'indirizzo giurisprudenziale per il quale lo sconto previsto dalla citata normativa non si applica oltre il triennio 2007-2009, inaugurato da Cass. n.
10582/2018, è stato poi confermato negli anni successivi da altre pronunce della
Suprema Corte, dal cui indirizzo questa Corte non ha motivo di discostarsi (cfr. Cass.
27007/2021; Cass. 3175/2022, non massimata), così confermando la natura transitoria della citata disposizione normativa con cui s'intende “(…) garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la
Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre
2006, ha espresso la propria condivisione”.
Non può poi neppure ritenersi che il citato sconto si applichi in forza delle previsioni contenute nel contratto, ed in particolare, negli artt. 4 e 5 dei contratti relativi agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013. Tali articoli, infatti, nel disciplinare il primo il
“rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni”, il secondo “ i criteri di remunerazione delle prestazioni”, non hanno affatto inteso estendere la normativa sullo sconto oltre triennio 2007-2009, ma si sono limitati ad utilizzare lo sconto per individuare il “limite massimo” della spesa sostenibile (al netto dello sconto) e della remunerazione erogabile, sulla base del nomenclatore tariffario, per le prestazioni rese, senza affermare che ciascuna remunerazione debba necessariamente essere decurtata di un importo a titolo di sconto, tanto che si precisa che il detto limite resta fermo “anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06”.
Sicché deve concludersi che non sussiste una pattuizione contrattuale autonoma per l'applicazione dello sconto, anche alla luce dei criteri ermeneutici contenuti negli artt. 1362, 1363 e 1367 del codice civile, poiché, diversamente, le clausole contrattuali che prevedono la stabilità del limite di spesa anche in caso di modifiche normative sullo sconto risulterebbero prive di significato.
A sostegno di una tale interpretazione depone il fatto che il contratto del 2013 fa riferimento all'”applicazione dello sconto ex lege 296/2006 finché applicato”, ma
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solo in relazione alla determinazione complessiva della spesa, non certo per sostenere che tale sconto si applica in via contrattuale alla remunerazione delle singole prestazioni rese.
Sul punto, peraltro, neppure potrebbe ritenersi applicabile la fattispecie della falsa presupposizione o dell'errore – come pure sembra apparentemente fare il primo
Giudice laddove parla di convinzione erronea delle parti sull'applicazione dello sconto - dal momento che, da un lato, non risulta affatto che l'erronea convinzione della vigenza dello sconto fosse comune ad entrambe le parti (anzi, proprio in base alle pretese avanzate dal laboratorio deve pervenirsi alla conclusione contraria), dall'altro, neppure può ritenersi che esso fosse determinante in ordine alla conclusione del AR contratto al quale l' arebbe dovuta comunque pervenire.
II.3. Anche il terzo motivo d'appello, relativo al superamento del tetto di spesa,
è infondato. ARt Nel caso di specie, infatti, l ha dedotto esclusivamente che per la branca
“laboratorio” i limiti di spesa erano stati superati nell'anno 2010 il 25 novembre, nell'anno 2011 il 13 dicembre, nell'anno 2012 il 29 novembre e nell'anno 2013 il 21 ottobre (come indicato nelle note richiamate) e che le prestazioni erogate oltre tali date dovevano essere escluse dalla remunerazione;
null'altro viene allegato, né provato.
Non viene quindi chiarito in che misura abbia contribuito l'odierno appellato al superamento del tetto di spesa di branca e, conseguentemente, in che misura debba applicarsi la regressione tariffaria a suo carico. Né tali circostanze si desumono dai verbali dei Tavoli Tecnici degli anni qui considerati prodotti dall'appellante né dalle note di addebito allegate alla nota n. 167074 del 5.8.2020.
È appena il caso di osservare, infatti, che, contrariamente a quanto osservato dall'appellante, la regressione tariffaria ed il tetto di spesa non sono due istituti che operano su piani differenti, giacché la prima costituisce lo strumento attraverso il quale garantire il rispetto del secondo. Del resto, solo nel caso (che non ricorre) in cui sia stato fissato un tetto di spesa di struttura il superamento di tale limite comporta, sic et simpliciter, l'esclusione della remunerazione per le prestazioni eseguite dopo il superamento dello stesso. Nel caso di superamento del tetto di branca, viceversa, occorre procedere alla regressione tariffaria in proporzione al contributo che ciascuna struttura ha dato al superamento stesso (salva l'esclusione della remunerazione delle prestazioni eseguite dopo la comunicazione dello sforamento o della data di
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sforamento prevista). Nel caso in esame, è evidente che la questione avrebbe potuto AR avere rilievo solo se l' avesse dimostrato che per ogni singolo anno qui considerato il riconoscimento dell'importo richiesto, unitamente a tutti quelli effettivamente (e non ipoteticamente) già riconosciuti ad altri centri appartenenti alla medesima branca a seguito dell'esclusione dello sconto, avrebbe comportato il superamento del tetto di spesa e l'applicazione di una R.T.U. al in proporzione allo Controparte_2
sforamento da esso ipoteticamente generato.
È altresì non condivisibile il richiamo dell'appellante in comparsa conclusionale alla soluzione adottata (sulla base di tali pronunce) nella sentenza n. 2790/2025 del
Tribunale di Napoli (che ha richiamato la soluzione adottata da due pronunce recenti della S.C.: Cass. 25184/2024 e Cass. 31364/2024), secondo la quale in ogni caso il superamento del tetto di spesa determinerebbe la non remunerabilità delle prestazioni, salva la possibilità per il creditore di ottenere il risarcimento del danno qualora dimostri che, con l'applicazione della RTU, avrebbe ottenuto una remunerazione maggiore. Ed infatti, in tal modo si attribuisce alle menzionate sentenze della S.C. un contenuto che non hanno, essendo intervenute su casi in cui la regressione tariffaria era stata fissata, e si giunge al sostanziale svuotamento di significato della pattuizione contenuta nel contratto.
II.4. Infine, è infondato anche l'ultimo motivo di appello sull'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d. lgs. 231/2002.
L'applicabilità di tali interessi (nella prassi detti anche “commerciali” o
“comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali dei titolari di strutture sanitarie private accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi Controparte_4
ultimi è stata ormai definitivamente riconosciuta anche dalla S.C. a SS.UU. (Cass.
SS.UU. 35092/2023).
Inoltre, è priva di pregio è l'eccezione circa l'assenza di costituzione in mora per la decorrenza degli interessi. Al riguardo, a parte l'inammissibilità della doglianza tardivamente formulata, è sufficiente osservare che nell'art. 7 comma 8° del contratto del 2013 è espressamente previsto che non è necessaria la costituzione in mora per l'applicazione degli interessi. Per tutte le altre annualità è sufficiente osservare che l'art. 4 del d.lgs. 231/2002 prevede che gli interessi decorrono senza necessità di costituzione in mora e tale norma si applica senza dubbio anche alle pubbliche
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amministrazioni, come si evince dal comma 4° che contiene una disposizione speciale che riguarda proprio i rapporti tra privati e PP.AA.
III. Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato e l'ordinanza impugnata confermata.
IV. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile
2014, n. 55, come modificato dal d.M. n. 147/2022 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, partendo da quello relativo al valore della controversia, da collocare nello scaglione da 5.200,01 € a 26.000,00 €, nel complessivo importo di 3.450,00 €, per i compensi, 517,50 € per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre al contributo previdenziale e all'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuti, da distrarre in favore degli avv.ti Vincenzo Mirra,
Andrea Ferraro e Paolo Galluccio, in ragione di un terzo ciascuno, per dichiarazione di anticipo fattane ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
V. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall ARte_2
avverso l'ordinanza pronunziata il 9 giugno 2021 ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.
[...]
dal Tribunale di Napoli, contraddistinta dal n. rep. 7611/2021, disattesa o dichiarata assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
b) condanna l' al pagamento, in favore della controparte, ARte_2
delle spese del processo d'appello che liquida in 3.450,00 € per compenso professionale e 517,50 € per spese generali di rappresentanza e difesa, oltre ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione in favore dei difensori, avv. Andrea Ferraro, avv.
Vincenzo Mirra e avv. Paolo Galluccio, in ragione di un terzo ciascuno, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.
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c) dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/02, le condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, il 23 settembre 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr. Paolo Celentano
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