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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/07/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4401/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Margherita Sitongia -, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Turano;
Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Alessandra Guzzo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
, rappresentato e difeso dagli Controparte_2
Avv.ti Marcello Carnovale e Umberto Ferrato;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.9.2022 proponeva opposizione avverso Parte_1 comunicazione preventiva di ipoteca n. 03476202200000162000, notificata il 25.8.2022, in relazione ai seguenti avvisi di addebito di competenza dell'intestato Tribunale:
- 33420160001972588000 di € 2.443,56 (Contributi ed I.V.S. somme aggiuntive anno CP_3
2015);
- 33420190002526792000 di € 2.250,17 (Contributi ed anni CP_3 Controparte_4
2018 e 2019);
- 33420190005349043000 di € 2.198,11 (Contributi ed anno CP_3 Controparte_4
2018).
Parte ricorrente deduceva, in particolare, la nullità della notificazione della comunicazione preventiva di ipoteca eseguita attraverso il servizio postale dall'Agente della riscossione e non
1 dai soggetti abilitati di cui all'art. 26 del D.P.R. 602/73, la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti ivi contenuti.
Concludeva chiedendo l'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti.
Si costituivano in giudizio sia l' sia l' evidenziando l'infondatezza del ricorso di CP_3 CP_5 cui chiedevano il rigetto, sostenendo la regolarità della notifica e l'esistenza del credito, così da non essere intercorsi i termini di prescrizione invocati.
2. Il ricorso è da rigettare per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Preliminarmente va dichiarata l'infondatezza della censura di inesistenza della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per violazione delle norme sulla notificazione da parte del concessionario della riscossione e sulla notificazione degli atti a mezzo posta, a fronte di quanto affermato dalla Suprema Corte relativamente alla riscossione di tributi, per la quale: “In tema di riscossione delle imposte, la notifica dell'iscrizione ipotecaria può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione
o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n.
17248 del 13/07/2017).
2.2. In tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, previsto dal d. lgs. n. 46/1999, art. 24 comma 5, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile. È ammissibile fare valere successivamente alla notifica dell'avviso di addebito, nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 D. Lgs. n. 46 del 1999, una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.
2 2.3. Nel caso di specie non è stata documentata, da parte di , l'avvenuta notifica degli CP_3 avvisi di addebito alla base del preavviso di iscrizione ipotecaria, delle quali il ricorrente è venuto a conoscenza con la intimazione di pagamento 034 2021 90039586 58/000 notificata il
10.12.2021.
Atteso che l'intimazione di pagamento indicata sarebbe quindi il primo atto con cui la parte ricorrente è venuta a conoscenza del preteso credito, l'opposizione che si sta esaminando va inquadrata quale 'opposizione all'esecuzione avente funzione c.d. recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999' – con la quale si fanno valere delle ragioni nel merito che avrebbero potuto essere opposte già in precedenza qualora fossero stati notificati gli atti ad essa presupposti, che invece si allega siano stati omessi – ed, in questo caso, non è stata tempestivamente promossa poiché il giudizio è stato introdotto oltre il termine di quaranta giorni previsto per impugnare l'atto, che deve essere computato a partire dalla data della notifica della predetta intimazione di pagamento. Come statuito dalla Cassazione, del resto: “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione” alla sola condizione che sia rispettata la disciplina applicabile prevista per l'azione recuperata, ed in particolare il termine previsto per impugnare (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ragione della semplicità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite liquidate in Euro 600,00 per ciascuna parte resistente, oltre accessori come per legge.
Castrovillari, 16.7.2022
La Giudice del Lavoro
dr.ssa Margherita Sitongia
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Margherita Sitongia -, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Turano;
Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Alessandra Guzzo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
, rappresentato e difeso dagli Controparte_2
Avv.ti Marcello Carnovale e Umberto Ferrato;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.9.2022 proponeva opposizione avverso Parte_1 comunicazione preventiva di ipoteca n. 03476202200000162000, notificata il 25.8.2022, in relazione ai seguenti avvisi di addebito di competenza dell'intestato Tribunale:
- 33420160001972588000 di € 2.443,56 (Contributi ed I.V.S. somme aggiuntive anno CP_3
2015);
- 33420190002526792000 di € 2.250,17 (Contributi ed anni CP_3 Controparte_4
2018 e 2019);
- 33420190005349043000 di € 2.198,11 (Contributi ed anno CP_3 Controparte_4
2018).
Parte ricorrente deduceva, in particolare, la nullità della notificazione della comunicazione preventiva di ipoteca eseguita attraverso il servizio postale dall'Agente della riscossione e non
1 dai soggetti abilitati di cui all'art. 26 del D.P.R. 602/73, la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti ivi contenuti.
Concludeva chiedendo l'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti.
Si costituivano in giudizio sia l' sia l' evidenziando l'infondatezza del ricorso di CP_3 CP_5 cui chiedevano il rigetto, sostenendo la regolarità della notifica e l'esistenza del credito, così da non essere intercorsi i termini di prescrizione invocati.
2. Il ricorso è da rigettare per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Preliminarmente va dichiarata l'infondatezza della censura di inesistenza della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per violazione delle norme sulla notificazione da parte del concessionario della riscossione e sulla notificazione degli atti a mezzo posta, a fronte di quanto affermato dalla Suprema Corte relativamente alla riscossione di tributi, per la quale: “In tema di riscossione delle imposte, la notifica dell'iscrizione ipotecaria può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione
o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n.
17248 del 13/07/2017).
2.2. In tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, previsto dal d. lgs. n. 46/1999, art. 24 comma 5, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile. È ammissibile fare valere successivamente alla notifica dell'avviso di addebito, nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 D. Lgs. n. 46 del 1999, una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.
2 2.3. Nel caso di specie non è stata documentata, da parte di , l'avvenuta notifica degli CP_3 avvisi di addebito alla base del preavviso di iscrizione ipotecaria, delle quali il ricorrente è venuto a conoscenza con la intimazione di pagamento 034 2021 90039586 58/000 notificata il
10.12.2021.
Atteso che l'intimazione di pagamento indicata sarebbe quindi il primo atto con cui la parte ricorrente è venuta a conoscenza del preteso credito, l'opposizione che si sta esaminando va inquadrata quale 'opposizione all'esecuzione avente funzione c.d. recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999' – con la quale si fanno valere delle ragioni nel merito che avrebbero potuto essere opposte già in precedenza qualora fossero stati notificati gli atti ad essa presupposti, che invece si allega siano stati omessi – ed, in questo caso, non è stata tempestivamente promossa poiché il giudizio è stato introdotto oltre il termine di quaranta giorni previsto per impugnare l'atto, che deve essere computato a partire dalla data della notifica della predetta intimazione di pagamento. Come statuito dalla Cassazione, del resto: “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione” alla sola condizione che sia rispettata la disciplina applicabile prevista per l'azione recuperata, ed in particolare il termine previsto per impugnare (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ragione della semplicità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite liquidate in Euro 600,00 per ciascuna parte resistente, oltre accessori come per legge.
Castrovillari, 16.7.2022
La Giudice del Lavoro
dr.ssa Margherita Sitongia
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
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