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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 19/08/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1478/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Paolo LUPPI …..….……… Giudice dott. Fabio FAVALLI ..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1478 del registro generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in decisione a seguito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 25.5.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Bordighera (IM), Via Vittorio Emanuele n.131 presso lo studio dell'avv.to Antonella Venturi che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
E
Parte_2 elett.te dom.ta in Ventimiglia (IM), Via Mazzini n.9 presso lo studio dell'avv.to Valentina Sisto che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTI -
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni relative a figlio nato da convivenza more uxorio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
Per_ per le parti congiuntamente ricorrenti: 1) e sono affidate ad entrambi i Per_1 genitori con stabile collocazione abitativa presso la madre, presso la casa familiare sita in Ventimiglia (IM), C.so Limone Piemonte n. 164, ove le minori manterranno la residenza anagrafica. 2) Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità̀ genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle
1 N. 1478/2024 R.G.V.G.
aspirazioni di ciascuna figlia. 3) I genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di corretta comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 4) Conseguentemente alla stabile collocazione delle figlie con la madre, disporre l'assegnazione della suddetta abitazione, sita in Ventimiglia (IM), C.so Limone Piemonte n. 164, in favore di 5) Le parti continueranno a versare Parte_2 metà ciascuno la rata di mutuo della casa familiare di Ventimiglia acquistata in comproprietà. 6) Salvo migliore accordo il padre terrà con sé le bambine: - a week end alternati dal venerdì sera prima di cena alla domenica sera prima di cena;
- inoltre le terrà 1 giorno durante la settimana, con pernotto, quando le avrà tenute nel weekend e 2 giorni durante la settimana, con pernotto, nella settimana in cui il weekend sarà stato di competenza della mamma. I giorni infrasettimanali verranno gestiti dai genitori in base alle esigenze lavorative e familiari. Nel periodo Natale/capodanno verrà adottata una suddivisone paritaria dei giorni di vacanza con alternanza Natale / Capodanno, sempre comunque in base alle esigenze lavorative dei genitori. Durante le vacanze estive le minori trascorreranno 15 giorni consecutivi o frazionati con ciascun genitore previo accordo da comunicarsi con largo anticipo. 7) Il padre verserà alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento per le figlie la somma mensile di € 350,00, rivalutata secondo gli indici Istat come per legge, e dovrà̀ essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla madre entro il giorno 10 di ogni mese. 8) L'AUU sarà percepito per intero dalla signora 9) Ciascun genitore parteciperà nella Parte_2 misura del 50% alle seguenti spese accessorie per le figlie che non sono quindi coperte dall'assegno ordinario a carico del padre: - Spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. prescritti dal medico curante o in seguito a visite specialistiche di cui al punto a); d) tickets sanitari per trattamenti sanitari o per visite di cui ai punti precedenti;
- Spese mediche (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo tra i genitori: a) cure oculistiche, dentistiche e ortodontiche presso strutture private a pagamento ed i relativi dispositivi medici;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN diversi da quelli di cui al paragrafo precedente;
d) farmaci particolari sempre dietro consiglio medico (con la precisazione che i farmaci da banco sono compresi nel mantenimento ordinario e quindi non vanno rimborsati all'altro genitore); - Spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri scolastici, vocabolari e materiale di corredo scolastico d'inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa/buoni pasto;
- Spese scolastiche (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo dei genitori: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero/lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo tra i genitori: a) corsi d'istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (es: baby sitter); c) viaggi e vacanze;
d) spese per conseguimento patente/patentino e per acquisto di mezzi (motorino, automobile, ecc.) e la relativa assicurazione e spese di manutenzione. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentare all'altro genitore la spesa. Non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo sostenute in assenza di esso. Pertanto, per le spese che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 5 giorni, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
10) I genitori prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di espatrio per le minori e sulla possibilità̀ di ciascuno di essi di
2 N. 1478/2024 R.G.V.G.
portare le figlie all'estero nei rispettivi periodi di frequentazione/permanenza. 11) Integralmente compensate tra le parti le spese di lite e legali.”;
per il pubblico Ministero: “... senza opposizione all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 316, 337-ter e ss. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 7.11.2024
e chiedevano congiuntamente regolamentarsi le condizioni Parte_1 Parte_2 relative ad affidamento, collocazione regime di visite e mantenimento delle figlie minori
(10 anni, essendo nata il [...]) ed (6 anni essendo nata il [...]), nate da Per_1 Per_2 convivenza more uxorio ormai cessata;
quanto precede in accoglimento delle condizioni ante causam congiuntamente concordate.
Il Tribunale, preso atto del ricorso congiuntamente presentato dalle parti e della richiesta dalle stesse avanzata di sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di “note scritte” ex art. 473-bis.51, c.2 c.p.c., fissava per tali incombenti il termine perentorio del 25.5.2025.
Depositate dalle parti le “note scritte” entro il termine di cui sopra e preso atto delle conclusioni congiuntamente rassegnate il Tribunale – ritenuto non necessario chiedere chiarimenti ed acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero - rimetteva la causa in decisione.
* * * * *
Osserva il Collegio come le parti nelle conclusioni congiuntamente formulate abbiano dato atto di avere definitivamente risolto, ante causam, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio;
accordo con il quale esse pervengono anche alla soluzione delle problematiche inerenti affidamento e collocazione delle figlie minori e , Per_1 Per_2 delineando un regime di visite che appare adeguatamente rispettoso del loro diritto ad accedere in modo paritario alla figura di entrambi i genitori nonché adeguato all'età delle stesse. Hanno, inoltre, previsto un contributo al mantenimento adeguato alle loro esigenze e proporzionato alla situazione reddituale dell'obbligato.
Nulla per le spese trattandosi di ricorso congiuntamente presentato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) affida congiuntamente ad entrambi i genitori le figlie minori ed , con Per_1 Per_2 collocazione prevalente e residenza delle stesse presso l'abitazione della madre sita in Ventimiglia, Corso Limone Piemonte n.164. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità̀ genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza con le figlie minori. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle stesse verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascuna figlia. Con impegno assunto da entrambi i genitori a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di corretta comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle minori con ciascuno di essi, di ricevere cura,
3 N. 1478/2024 R.G.V.G.
educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Con reciproca autorizzazione fin d'ora tra le parti al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio e all'inserimento negli stessi delle figlie minori nonché alla possibilità per ciascuno di recarsi all'estero con le figlie nei rispettivi periodi di frequentazione e convivenza.
2) assegna a la casa famigliare sita in Ventimiglia (IM), C.so Limone Parte_3 Piemonte n. 164 (in comproprietà tra le parti); quanto precede con accordo a che entrambe le parti continueranno a versare per metà ciascuno la rata di mutuo accesso per l'acquisto della stessa;
3) il padre, salvi diversi e migliori accordi tra le parti, potrà tenere con sé le figlie minori ed a weekend alternati dal venerdì sera prima di cena fino alla Per_1 Per_2 domenica sera prima di cena. Potrà, inoltre, tenerle con sé, nelle settimane in cui il weekend è di propria competenza, per un giorno infrasettimanale (con pernotto) nonché, nelle settimane in cui il weekend è di competenza della madre, per due giorni infrasettimanali (con pernotto); quanto precede prevedendosi che tali giorni vengano individuati dai genitori in base alle esigenze lavorative e familiari. Le figlie minori trascorreranno le vacanze natalizie in pari misura con ciascuno dei genitori, alternandosi tra loro di anno in anno il giorno di Natale con quello del Capodanno;
quanto precede in ogni caso compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori;
Ciascuno dei genitori nelle vacanze estive potrà tenere con sé le figlie minori per un periodo di 15 giorni (anche non consecutivi), da concordarsi tra loro con largo anticipo;
4) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mntenimento delle figlie minori ed mediante versamento alla madre di un assegno dell'importo di € Per_1 Per_2 350,00 mensili, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario su c/c ad essa intestato entro il giorno 10 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese non ricomprese nel predetto assegno così come di seguito specificate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. prescritti dal medico curante o in seguito a visite specialistiche di cui al punto a); d) tickets sanitari per trattamenti sanitari o per visite di cui ai punti precedenti;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure oculistiche, dentistiche e ortodontiche presso strutture private a pagamento ed i relativi dispositivi medici;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN diversi da quelli di cui al paragrafo precedente;
d) farmaci particolari sempre dietro consiglio medico (con la precisazione che i farmaci da banco sono compresi nel mantenimento ordinario e quindi non vanno rimborsati all'altro genitore);
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri scolastici, vocabolari e materiale di corredo scolastico d'inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa/buoni pasto;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero/lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
4 N. 1478/2024 R.G.V.G.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi d'istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (es: baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
d) spese per conseguimento patente/patentino e per acquisto di mezzi (motorino, automobile, etc.) e la relativa assicurazione e spese di manutenzione. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
5) dispone che venga interamente percepito dalla madre l'Assegno Unico Universale per le figlie minori e;
Per_1 Per_2
6) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 18.8.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Paolo LUPPI …..….……… Giudice dott. Fabio FAVALLI ..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1478 del registro generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in decisione a seguito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 25.5.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Bordighera (IM), Via Vittorio Emanuele n.131 presso lo studio dell'avv.to Antonella Venturi che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
E
Parte_2 elett.te dom.ta in Ventimiglia (IM), Via Mazzini n.9 presso lo studio dell'avv.to Valentina Sisto che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTI -
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni relative a figlio nato da convivenza more uxorio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
Per_ per le parti congiuntamente ricorrenti: 1) e sono affidate ad entrambi i Per_1 genitori con stabile collocazione abitativa presso la madre, presso la casa familiare sita in Ventimiglia (IM), C.so Limone Piemonte n. 164, ove le minori manterranno la residenza anagrafica. 2) Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità̀ genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle
1 N. 1478/2024 R.G.V.G.
aspirazioni di ciascuna figlia. 3) I genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di corretta comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 4) Conseguentemente alla stabile collocazione delle figlie con la madre, disporre l'assegnazione della suddetta abitazione, sita in Ventimiglia (IM), C.so Limone Piemonte n. 164, in favore di 5) Le parti continueranno a versare Parte_2 metà ciascuno la rata di mutuo della casa familiare di Ventimiglia acquistata in comproprietà. 6) Salvo migliore accordo il padre terrà con sé le bambine: - a week end alternati dal venerdì sera prima di cena alla domenica sera prima di cena;
- inoltre le terrà 1 giorno durante la settimana, con pernotto, quando le avrà tenute nel weekend e 2 giorni durante la settimana, con pernotto, nella settimana in cui il weekend sarà stato di competenza della mamma. I giorni infrasettimanali verranno gestiti dai genitori in base alle esigenze lavorative e familiari. Nel periodo Natale/capodanno verrà adottata una suddivisone paritaria dei giorni di vacanza con alternanza Natale / Capodanno, sempre comunque in base alle esigenze lavorative dei genitori. Durante le vacanze estive le minori trascorreranno 15 giorni consecutivi o frazionati con ciascun genitore previo accordo da comunicarsi con largo anticipo. 7) Il padre verserà alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento per le figlie la somma mensile di € 350,00, rivalutata secondo gli indici Istat come per legge, e dovrà̀ essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla madre entro il giorno 10 di ogni mese. 8) L'AUU sarà percepito per intero dalla signora 9) Ciascun genitore parteciperà nella Parte_2 misura del 50% alle seguenti spese accessorie per le figlie che non sono quindi coperte dall'assegno ordinario a carico del padre: - Spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. prescritti dal medico curante o in seguito a visite specialistiche di cui al punto a); d) tickets sanitari per trattamenti sanitari o per visite di cui ai punti precedenti;
- Spese mediche (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo tra i genitori: a) cure oculistiche, dentistiche e ortodontiche presso strutture private a pagamento ed i relativi dispositivi medici;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN diversi da quelli di cui al paragrafo precedente;
d) farmaci particolari sempre dietro consiglio medico (con la precisazione che i farmaci da banco sono compresi nel mantenimento ordinario e quindi non vanno rimborsati all'altro genitore); - Spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri scolastici, vocabolari e materiale di corredo scolastico d'inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa/buoni pasto;
- Spese scolastiche (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo dei genitori: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero/lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo tra i genitori: a) corsi d'istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (es: baby sitter); c) viaggi e vacanze;
d) spese per conseguimento patente/patentino e per acquisto di mezzi (motorino, automobile, ecc.) e la relativa assicurazione e spese di manutenzione. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentare all'altro genitore la spesa. Non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo sostenute in assenza di esso. Pertanto, per le spese che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 5 giorni, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
10) I genitori prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di espatrio per le minori e sulla possibilità̀ di ciascuno di essi di
2 N. 1478/2024 R.G.V.G.
portare le figlie all'estero nei rispettivi periodi di frequentazione/permanenza. 11) Integralmente compensate tra le parti le spese di lite e legali.”;
per il pubblico Ministero: “... senza opposizione all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 316, 337-ter e ss. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 7.11.2024
e chiedevano congiuntamente regolamentarsi le condizioni Parte_1 Parte_2 relative ad affidamento, collocazione regime di visite e mantenimento delle figlie minori
(10 anni, essendo nata il [...]) ed (6 anni essendo nata il [...]), nate da Per_1 Per_2 convivenza more uxorio ormai cessata;
quanto precede in accoglimento delle condizioni ante causam congiuntamente concordate.
Il Tribunale, preso atto del ricorso congiuntamente presentato dalle parti e della richiesta dalle stesse avanzata di sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di “note scritte” ex art. 473-bis.51, c.2 c.p.c., fissava per tali incombenti il termine perentorio del 25.5.2025.
Depositate dalle parti le “note scritte” entro il termine di cui sopra e preso atto delle conclusioni congiuntamente rassegnate il Tribunale – ritenuto non necessario chiedere chiarimenti ed acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero - rimetteva la causa in decisione.
* * * * *
Osserva il Collegio come le parti nelle conclusioni congiuntamente formulate abbiano dato atto di avere definitivamente risolto, ante causam, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio;
accordo con il quale esse pervengono anche alla soluzione delle problematiche inerenti affidamento e collocazione delle figlie minori e , Per_1 Per_2 delineando un regime di visite che appare adeguatamente rispettoso del loro diritto ad accedere in modo paritario alla figura di entrambi i genitori nonché adeguato all'età delle stesse. Hanno, inoltre, previsto un contributo al mantenimento adeguato alle loro esigenze e proporzionato alla situazione reddituale dell'obbligato.
Nulla per le spese trattandosi di ricorso congiuntamente presentato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) affida congiuntamente ad entrambi i genitori le figlie minori ed , con Per_1 Per_2 collocazione prevalente e residenza delle stesse presso l'abitazione della madre sita in Ventimiglia, Corso Limone Piemonte n.164. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità̀ genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza con le figlie minori. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle stesse verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascuna figlia. Con impegno assunto da entrambi i genitori a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di corretta comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle minori con ciascuno di essi, di ricevere cura,
3 N. 1478/2024 R.G.V.G.
educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Con reciproca autorizzazione fin d'ora tra le parti al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio e all'inserimento negli stessi delle figlie minori nonché alla possibilità per ciascuno di recarsi all'estero con le figlie nei rispettivi periodi di frequentazione e convivenza.
2) assegna a la casa famigliare sita in Ventimiglia (IM), C.so Limone Parte_3 Piemonte n. 164 (in comproprietà tra le parti); quanto precede con accordo a che entrambe le parti continueranno a versare per metà ciascuno la rata di mutuo accesso per l'acquisto della stessa;
3) il padre, salvi diversi e migliori accordi tra le parti, potrà tenere con sé le figlie minori ed a weekend alternati dal venerdì sera prima di cena fino alla Per_1 Per_2 domenica sera prima di cena. Potrà, inoltre, tenerle con sé, nelle settimane in cui il weekend è di propria competenza, per un giorno infrasettimanale (con pernotto) nonché, nelle settimane in cui il weekend è di competenza della madre, per due giorni infrasettimanali (con pernotto); quanto precede prevedendosi che tali giorni vengano individuati dai genitori in base alle esigenze lavorative e familiari. Le figlie minori trascorreranno le vacanze natalizie in pari misura con ciascuno dei genitori, alternandosi tra loro di anno in anno il giorno di Natale con quello del Capodanno;
quanto precede in ogni caso compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori;
Ciascuno dei genitori nelle vacanze estive potrà tenere con sé le figlie minori per un periodo di 15 giorni (anche non consecutivi), da concordarsi tra loro con largo anticipo;
4) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mntenimento delle figlie minori ed mediante versamento alla madre di un assegno dell'importo di € Per_1 Per_2 350,00 mensili, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario su c/c ad essa intestato entro il giorno 10 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese non ricomprese nel predetto assegno così come di seguito specificate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. prescritti dal medico curante o in seguito a visite specialistiche di cui al punto a); d) tickets sanitari per trattamenti sanitari o per visite di cui ai punti precedenti;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure oculistiche, dentistiche e ortodontiche presso strutture private a pagamento ed i relativi dispositivi medici;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN diversi da quelli di cui al paragrafo precedente;
d) farmaci particolari sempre dietro consiglio medico (con la precisazione che i farmaci da banco sono compresi nel mantenimento ordinario e quindi non vanno rimborsati all'altro genitore);
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri scolastici, vocabolari e materiale di corredo scolastico d'inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa/buoni pasto;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero/lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
4 N. 1478/2024 R.G.V.G.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi d'istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (es: baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
d) spese per conseguimento patente/patentino e per acquisto di mezzi (motorino, automobile, etc.) e la relativa assicurazione e spese di manutenzione. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
5) dispone che venga interamente percepito dalla madre l'Assegno Unico Universale per le figlie minori e;
Per_1 Per_2
6) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 18.8.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
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