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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/10/2025, n. 8217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8217 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, SC GN, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 37438/2024 R.G. promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. FERRARI Parte_1 C.F._1
FR, presso il cui studio in Arese (MI), via dei Platani n. 82/a è elettivamente domiciliata PARTE OPPONENTE contro
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti DANIELA Controparte_1 P.IVA_1
TO e CE CC, presso il cui studio in , Via Leopardi n. 12 ha eletto CP_1 domicilio PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ad atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo n. 20240430984662880958676 del 05.09.2024.
CONCLUSIONI PARTE OPPONENTE:
- Revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di riscossione n. 20240430984662880958676 del 05.09.2024, notificato in data 26.09.2024, recante l'intimazione - ingiunzione di pagamento a favore del per i motivi tutti esposti in narrativa;
Controparte_1
- Per l'effetto dichiarare che nulla deve la Sig.ra al per i Parte_1 CP_1 CP_1 titoli per cui è causa;
- Con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, Iva 22%, Cpa 4%;
PARTE OPPOSTA:
1 - in via principale e nel merito, respingere la domanda di parte ricorrente, in quanto inammissibile ed infondata e, per l'effetto, confermare l'ingiunzione impugnata n. 20240430984662880958676 di Euro 5.403,00, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- in via subordinata, accertare, in ogni caso, il credito comunale, anche in misura inferiore, maturato nei confronti di , a titolo di canoni di locazione arretrati e oneri di gestione Parte_1 dell'immobile sito in Rho via Togliatti 31. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dei motivi in diritto
1. Con ricorso ex art. 447 bis cpc, ha proposto opposizione avverso l'atto Parte_1 di riscossione con funzione di titolo esecutivo n. 20240430984662880958676 del 05.09.2024, col quale il le ha ingiunto il pagamento della somma di €. 5.403,26 (compresi interessi Controparte_1 legali per €. 78,75 e spese di notifica per €. 7,83), a titolo di “servizi generali” resi, negli anni 2015 e
2016, in relazione all'unità immobiliare abitata in Rho (MI), via Palmiro Togliatti n. 31, concessa in locazione al di lei marito con contratto del 15 gennaio 1981 e nel quale ella era subentrata a seguito del decesso di costui.
L'opponente ha eccepito l'inesistenza del credito in questione, atteso che dalla richiesta di conguaglio delle spese relative al 2018 ella risultava, anzi, creditrice di € 389,47, ciò che, evidentemente escludeva che fosse debitrice per importi anteriormente maturati.
Ha lamentato di non aver ricevuto i rendiconti delle gestioni in contestazione e di non sapere a quali servizi si riferiscano le spese ingiunte. Ha, infine, eccepito la prescrizione quinquennale del diritto di credito, richiesto per la prima volta in data 23 settembre 2022.
Previa sospensione dell'esecutività, ha concluso per la revoca e/o l'annullamento e/o l'inefficacia dell'atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo e per l'accertamento che ella nulla deve al per la causale indicata. Controparte_1
Radicatosi il contraddittorio, il di ha chiesto, in via principale, la conferma dell'atto CP_1 CP_1 impugnato e, in via subordinata, l'accertamento del credito ingiunto, concernente, a suo dire, canoni di locazione arretrati e oneri di gestione dell'immobile, quali risultanti dagli accertamenti svolti dagli organi ispettivi dei gestori del patrimonio immobiliare comunale.
Il giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato ed ha fissato, per la discussione,
l'odierna udienza, nella quale la causa viene decisa, mediante pubblica lettura del dispositivo della sentenza e della contestuale motivazione.
2. Preliminarmente deve essere chiarito che, contrariamente a quanto affermato dal opposto, il CP_1 credito ingiunto in pagamento con l'atto di riscossione opposto concerne esclusivamente “servizi
2 generali” relativi agli anni 2015 e 2016 e non anche canoni di locazione, come si evince inequivocabilmente dalla semplice lettura delle causali ivi descritte.
Ciò detto, l'eccezione di prescrizione del credito, sollevata da parte opponente e logicamente preliminare, non è fondata e deve essere respinta.
L'Ente opposto ha infatti versato in atti i numerosi solleciti di pagamento delle spese accessorie relative al 2015 e 2016, inviati anche per il tramite del gestore degli immobili comunali, Parte_2 rispettivamente il 7 aprile 2016 (doc. 4 : richiesta pagamento spese a consuntivo 2015), il 21 luglio
2017 (doc. 5: richiesta spese a consuntivo 2016), il 27 ottobre 2017 (doc. 8: conguaglio 2016), il 13 gennaio 2021 (doc. 9: tutti i conguagli maturati al 31 dicembre 2016) e il 27 ottobre 2022 (doc. 10: conguagli 2015 e 2016), solleciti tutti regolarmente ricevuti dall'opponente. I documenti in questione costituiscono validi atti interruttivi della prescrizione, perché concernono specificamente il credito in contestazione e sono stati regolarmente ricevuti prima della scadenza del termine quinquennale stabilito dalla legge (art. 2948, n. 3) c.c.).
3. Nel merito, l'opposizione è fondata.
A fronte delle contestazioni dell'opponente, il opposto non ha prodotto, e nemmeno ha chiesto CP_1 di produrre, la documentazione suffragante l'esistenza e l'ammontare del credito ingiunto in pagamento, essendosi limitato a depositare, unitamente alla comparsa di risposta, esclusivamente i solleciti di pagamento sopra menzionati e ad allegare che il credito è dimostrato “sulla base degli accertamenti effettuati dal gestore del patrimonio immobiliare comunale e delle dichiarazioni spontanee rese dall'opponente”, senza, però, produrre né gli uni né le altre.
Nemmeno a seguito dell'ordinanza del 22 settembre 2025, nella quale la scrivente ha evidenziato che
“allo stato degli atti il non ha versato in atti la documentazione comprovante l'esistenza e CP_1
l'ammontare del credito ingiunto, vale a dire le delibere condominiali di approvazione dei rendiconti e dei relativi riparti (ovvero, in caso di unico proprietario dell'intero stabile, la documentazione contabile comprovante gli esborsi sostenuti, come indicati nei solleciti di pagamento, ed i relativi criteri di riparto tra le varie unità immobiliari), pur a fronte della specifica contestazione avversa”, l'opposto ha formulato istanze o prodotto documenti. Addirittura, nemmeno ha chiarito se lo stabile è interamente di proprietà comunale ovvero se vi è un condominio (per la gestione delle parti comuni, appartenenti, pro quota, ai proprietari delle singole unità immobiliari), ciò che rileva sotto il profilo della documentazione necessaria ad assolvere l'onere probatorio.
Poiché il credito concerne una entrata patrimoniale privata e, specificamente, il rimborso delle spese sostenute per il godimento delle parti comuni dell'edificio nel quale si trova l'unità locata, il Comune,
3 al pari di qualunque altro locatore, avrebbe dovuto dimostrare i costi sostenuti, le specifiche voci (in relazione ai servizi resi) ed anche i criteri di ripartizione applicati. Non avendolo fatto, il credito è indimostrato nell'esistenza e nell'ammontare, tanto più che la documentazione prodotta dall'opponente sembra contrastare la tesi dell'opposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive svolte (in particolare, l'assenza della fase istruttoria), si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, così provvede:
1) revoca l'atto di riscossione n. 20240430984662880958676 del 05.09.2024, notificato in data
26.09.2024;
2) condanna il alla refusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in €. 1.700,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute, ed in €. 118,50 per esborsi, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Milano, 30 ottobre 2025.
Il Giudice
SC GN
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, SC GN, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 37438/2024 R.G. promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. FERRARI Parte_1 C.F._1
FR, presso il cui studio in Arese (MI), via dei Platani n. 82/a è elettivamente domiciliata PARTE OPPONENTE contro
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti DANIELA Controparte_1 P.IVA_1
TO e CE CC, presso il cui studio in , Via Leopardi n. 12 ha eletto CP_1 domicilio PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ad atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo n. 20240430984662880958676 del 05.09.2024.
CONCLUSIONI PARTE OPPONENTE:
- Revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di riscossione n. 20240430984662880958676 del 05.09.2024, notificato in data 26.09.2024, recante l'intimazione - ingiunzione di pagamento a favore del per i motivi tutti esposti in narrativa;
Controparte_1
- Per l'effetto dichiarare che nulla deve la Sig.ra al per i Parte_1 CP_1 CP_1 titoli per cui è causa;
- Con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, Iva 22%, Cpa 4%;
PARTE OPPOSTA:
1 - in via principale e nel merito, respingere la domanda di parte ricorrente, in quanto inammissibile ed infondata e, per l'effetto, confermare l'ingiunzione impugnata n. 20240430984662880958676 di Euro 5.403,00, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- in via subordinata, accertare, in ogni caso, il credito comunale, anche in misura inferiore, maturato nei confronti di , a titolo di canoni di locazione arretrati e oneri di gestione Parte_1 dell'immobile sito in Rho via Togliatti 31. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dei motivi in diritto
1. Con ricorso ex art. 447 bis cpc, ha proposto opposizione avverso l'atto Parte_1 di riscossione con funzione di titolo esecutivo n. 20240430984662880958676 del 05.09.2024, col quale il le ha ingiunto il pagamento della somma di €. 5.403,26 (compresi interessi Controparte_1 legali per €. 78,75 e spese di notifica per €. 7,83), a titolo di “servizi generali” resi, negli anni 2015 e
2016, in relazione all'unità immobiliare abitata in Rho (MI), via Palmiro Togliatti n. 31, concessa in locazione al di lei marito con contratto del 15 gennaio 1981 e nel quale ella era subentrata a seguito del decesso di costui.
L'opponente ha eccepito l'inesistenza del credito in questione, atteso che dalla richiesta di conguaglio delle spese relative al 2018 ella risultava, anzi, creditrice di € 389,47, ciò che, evidentemente escludeva che fosse debitrice per importi anteriormente maturati.
Ha lamentato di non aver ricevuto i rendiconti delle gestioni in contestazione e di non sapere a quali servizi si riferiscano le spese ingiunte. Ha, infine, eccepito la prescrizione quinquennale del diritto di credito, richiesto per la prima volta in data 23 settembre 2022.
Previa sospensione dell'esecutività, ha concluso per la revoca e/o l'annullamento e/o l'inefficacia dell'atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo e per l'accertamento che ella nulla deve al per la causale indicata. Controparte_1
Radicatosi il contraddittorio, il di ha chiesto, in via principale, la conferma dell'atto CP_1 CP_1 impugnato e, in via subordinata, l'accertamento del credito ingiunto, concernente, a suo dire, canoni di locazione arretrati e oneri di gestione dell'immobile, quali risultanti dagli accertamenti svolti dagli organi ispettivi dei gestori del patrimonio immobiliare comunale.
Il giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato ed ha fissato, per la discussione,
l'odierna udienza, nella quale la causa viene decisa, mediante pubblica lettura del dispositivo della sentenza e della contestuale motivazione.
2. Preliminarmente deve essere chiarito che, contrariamente a quanto affermato dal opposto, il CP_1 credito ingiunto in pagamento con l'atto di riscossione opposto concerne esclusivamente “servizi
2 generali” relativi agli anni 2015 e 2016 e non anche canoni di locazione, come si evince inequivocabilmente dalla semplice lettura delle causali ivi descritte.
Ciò detto, l'eccezione di prescrizione del credito, sollevata da parte opponente e logicamente preliminare, non è fondata e deve essere respinta.
L'Ente opposto ha infatti versato in atti i numerosi solleciti di pagamento delle spese accessorie relative al 2015 e 2016, inviati anche per il tramite del gestore degli immobili comunali, Parte_2 rispettivamente il 7 aprile 2016 (doc. 4 : richiesta pagamento spese a consuntivo 2015), il 21 luglio
2017 (doc. 5: richiesta spese a consuntivo 2016), il 27 ottobre 2017 (doc. 8: conguaglio 2016), il 13 gennaio 2021 (doc. 9: tutti i conguagli maturati al 31 dicembre 2016) e il 27 ottobre 2022 (doc. 10: conguagli 2015 e 2016), solleciti tutti regolarmente ricevuti dall'opponente. I documenti in questione costituiscono validi atti interruttivi della prescrizione, perché concernono specificamente il credito in contestazione e sono stati regolarmente ricevuti prima della scadenza del termine quinquennale stabilito dalla legge (art. 2948, n. 3) c.c.).
3. Nel merito, l'opposizione è fondata.
A fronte delle contestazioni dell'opponente, il opposto non ha prodotto, e nemmeno ha chiesto CP_1 di produrre, la documentazione suffragante l'esistenza e l'ammontare del credito ingiunto in pagamento, essendosi limitato a depositare, unitamente alla comparsa di risposta, esclusivamente i solleciti di pagamento sopra menzionati e ad allegare che il credito è dimostrato “sulla base degli accertamenti effettuati dal gestore del patrimonio immobiliare comunale e delle dichiarazioni spontanee rese dall'opponente”, senza, però, produrre né gli uni né le altre.
Nemmeno a seguito dell'ordinanza del 22 settembre 2025, nella quale la scrivente ha evidenziato che
“allo stato degli atti il non ha versato in atti la documentazione comprovante l'esistenza e CP_1
l'ammontare del credito ingiunto, vale a dire le delibere condominiali di approvazione dei rendiconti e dei relativi riparti (ovvero, in caso di unico proprietario dell'intero stabile, la documentazione contabile comprovante gli esborsi sostenuti, come indicati nei solleciti di pagamento, ed i relativi criteri di riparto tra le varie unità immobiliari), pur a fronte della specifica contestazione avversa”, l'opposto ha formulato istanze o prodotto documenti. Addirittura, nemmeno ha chiarito se lo stabile è interamente di proprietà comunale ovvero se vi è un condominio (per la gestione delle parti comuni, appartenenti, pro quota, ai proprietari delle singole unità immobiliari), ciò che rileva sotto il profilo della documentazione necessaria ad assolvere l'onere probatorio.
Poiché il credito concerne una entrata patrimoniale privata e, specificamente, il rimborso delle spese sostenute per il godimento delle parti comuni dell'edificio nel quale si trova l'unità locata, il Comune,
3 al pari di qualunque altro locatore, avrebbe dovuto dimostrare i costi sostenuti, le specifiche voci (in relazione ai servizi resi) ed anche i criteri di ripartizione applicati. Non avendolo fatto, il credito è indimostrato nell'esistenza e nell'ammontare, tanto più che la documentazione prodotta dall'opponente sembra contrastare la tesi dell'opposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive svolte (in particolare, l'assenza della fase istruttoria), si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, così provvede:
1) revoca l'atto di riscossione n. 20240430984662880958676 del 05.09.2024, notificato in data
26.09.2024;
2) condanna il alla refusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in €. 1.700,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute, ed in €. 118,50 per esborsi, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Milano, 30 ottobre 2025.
Il Giudice
SC GN
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