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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/10/2025, n. 2260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2260 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott.Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel
Ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 2388 del Ruolo Generale anno 2024, rimessa per la decisione al Collegio nell'udienza di p.c. del 18.09.2025 avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio – contenzioso”, proposta DA
, difeso e rappresentato dagli avv.ti Giancarlo Simonetti e Parte_1
Gina UP
CONTRO
e , difesi e rappresentati dall'avv. CP_1 Controparte_2
ES SI
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO-
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.11 c.p.c., depositato in data 27.05.2024, il Parte_2
domandava la modifica delle condizioni di divorzio intervenuto con
[...] CP_1
giusta sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1790
[...]
pubblicata l'08.10.2008 dal Tribunale di Taranto, con la quale venne disposto l'affidamento condiviso del figlio , nato il [...], con collocazione CP_2
dello stesso presso la madre, alla quale venne assegnata la casa coniugale ponendo a carico del il pagamento della somma mensile di Euro 350,00 a favore della Pt_1
a titolo di assegno divorzile, nonché l'importo di Euro 300,00 quale contributo CP_1
paterno al mantenimento del figlio, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT
e spese straordinarie nella misura del 70% a carico del . Pt_1
Il ricorrente, domandava la revoca dell'assegno divorzile in favore della ex moglie e/o in subordine la sua riduzione nonché la cessazione dell'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio ovvero, in subordine, la sua riduzione con spese CP_2
straordinarie al 50%, essendo mutate le condizioni preesistenti per le quali furono disposti, deducendo quanto segue:
- che la propria situazione economica era medio tempore cambiata in senso notevolmente peggiorativo;
- che, quale ex impiegato , era stato collocato in pensione a partire dall'anno CP_3
2010, percependo mensilmente la somma netta di euro 2.300,00, inferiore al precedente stipendio;
- che il proprio reddito lordo annuo in costanza di impiego presso l' era di euro CP_3
43.803,00, mentre a seguito di pensionamento era attualmente sceso ad euro
38.902,00;
- che in data 02.01.2008 era nato, dall'unione con la sig.ra , il figlio CP_4
studente, non ancora autonomo economicamente e convivente con i genitori Per_1
nell'abitazione sita in Taranto alla via Pirandello n. 3 provvedendo egli ricorrente anche al di lui mantenimento;
- che in data 04.09.2009 contraeva matrimonio con la sig.ra ; CP_4
- che aveva sottoscritto mutuo per l'acquisto di un immobile per il quale pagava mensilmente una rata di euro 531,00;
- che la sig.ra aveva percepito, con assegno circolare 31.03.2014, la quota CP_1
parte del TFR dell'ex marito pari ad euro 4.500,00; - che la stessa svolgeva attività lavorativa di tipo subordinato a tempo indeterminato e che aveva ricevuto iure hereditatis la proprietà di alcuni beni immobili in
Taranto(piena proprieta' di un immobile sito in Taranto, Corso Italia,n.314 e altri due immobili siti in via Potenza piano terra e via Potenza S1 );
- che il primogenito , convivente con la madre, era ormai introdotto nel CP_2
mondo del lavoro avendo svolto e svolgendo attività lavorativa come promoter ,poi quello di dipendente presso Tutto ufficio srl e di operatore Customer Service CP_5
,lavorando attualmente presso il negozio “Riparo subito” ,sito in Taranto, via
[...]
Umbria n.78/81, come da report investigativo 18.04.2024 prodotto in atti;
- che egli deducente era tenuto a versare mensilmente la somma di euro 720,00
(rivalutata) per assegno divorzile e mantenimento del figlio , oltre il 70% CP_2
delle spese straordinarie, nonché la somma di euro 531,00 per rata di mutuo oltre le spese per il secondogenito (sedicenne) avuto in seconde nozze con Per_1 [...]
, oltre le spese di tutte le utenze della casa coniugale. CP_4
Si costituivano in giudizio i sig.ri e , i quali CP_1 Controparte_2
contestavano la ricostruzione dei fatti offerta da parte ricorrente ed i documenti prodotti, rilevando, al contrario, che di la loro situazione economica e familiare non era medio tempore migliorata ma anzi era peggiorata.
I resistenti deducevano quanto segue:
- che con decorrenza 01.10.2025 la sig.ra era stata licenziata dalla CP_1
associazione di volontariato penitenziario Noi&Voi Onlus, presso la quale era stata e assunta in data 16.08.2021 come educatrice a tempo indeterminato e parziale, percependo una retribuzione annua di circa 8.000,00 euro pari a 650,00 euro mensili;
- che le spese straordinarie per il figlio venivano sopportate CP_2
esclusivamente da ella resistente mentre la documentazione esibita sul punto dal ricorrente non era da ritenersi attuale ma risalente ad oltre dieci anni orsono;
- che il ricorrente si era da tempo ormai disinteressato del figlio primogenito non avendo con il predetto alcun tipo di rapporto;
- che il ricorrente per lungo tempo non aveva più adeguato gli assegni di divorzio agli indici ISTAT e che solo recentemente aveva provveduto a tanto peraltro in modo parziale;
- che ella resistente pagava un canone di locazione per l'abitazione in cui risiedeva con il figlio pari ad euro 421,00 mensili oltre alle spese per le utenze CP_2
domestiche e la TARI ,precisamente € 44,91 mensili per utenza telefonica;
€ 130,00 circa a bimestre per energia elettrica;
€ 100,00 circa per gas naturale a bimestre;
€
336,00 annualmente per la TARI;
€ 64,00 per condominio a bimestre;
€110,00 circa a trimestre per consumo acqua , come da documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- che gli immobili ricevuti iure successionis non erano di sua esclusiva proprietà ma in comproprietà con il fratello e non producevano alcun reddito ma anzi CP_6
costituivano una spesa dovendo pagare per essi l'IMU;
- che il figlio nel 2011 aveva ottenuto il diploma di maturità scientifica CP_2
ma non aveva proseguito con gli studi universitari stante la precarietà economica della madre ed il fatto che il padre non provvedeva a versare il 70% delle spese straordinarie;
- che le attività lavorative svolte dal figlio erano state tutte occasionali ed CP_2
a tempo determinato e come tali non consentivano di raggiungere l'autosufficienza economica;
- che attualmente il figlio risultava disoccupato, come da lettera Controparte_2
di preavviso di licenziamento 12.08.2024 della ditta “Riparo Subito di Tasso
Gianluca” corrente in Taranto alla Via Umbria ed era impegnato, pertanto, nella ricerca di un'altra attività lavorativa;
- che, per tutto quanto sopra esposto, la domanda avanzata dal ricorrente doveva essere rigettata in quanto carente dal punto di vista probatorio oltre che infondata nel merito, risultando, invece, documentalmente provato il notevole squilibrio economico tutt'ora esistente tra i due ex coniugi, soprattutto in considerazione del peggioramento delle condizioni economiche di ella resistente a causa del licenziamento dalla
Noi&Voi Onlus disposto a far data dal 01.10.2025.
Acquisita agli atti varia e pertinente documentazione, la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 18.09.2025 sulle conclusioni trascritte in atti.
In ordine alla questione della revoca ovvero riduzione dell'assegno divorzile in favore della NO , la domanda del ricorrente deve essere rigettata per i CP_1
motivi di seguito esposti.
Occorre considerare che il ricorrente che chiede la revoca ed in subordine la riduzione dell'assegno divorzile è onerato della prova della ricorrenza dei requisiti che possano giustificare tali richieste, ossia il peggioramento delle di lui condizioni economico-reddituali o il miglioramento delle condizioni economico-reddituali della resistente.
Il diritto all'assegno divorzile cessa quando vengono meno i presupposti che ne avevano motivato la corresponsione.
Nel caso di specie questo Tribunale ritiene non pienamente raggiunta la prova sul punto da parte del ricorrente.
Invero, dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente (mod. 730-2009 redditi per euro 43.803,00; mod. 730-2010 redditi euro 41.796,00; mod. 730-2011 redditi euro 43.031,00; mod. 730-2021 redditi euro 38.191,00; mod. 730-2022 redditi euro
38.211,00; mod. 730-2023 redditi euro 38.902,00) risulta che il predetto non ha subito un significativo peggioramento della propria situazione reddituale dal momento che, in costanza di lavoro presso l'ex , percepiva un reddito annuo di CP_3
circa euro 43.000,00, mentre, a partire dal 2010 a seguito di pensionamento, ha visto ridursi in maniera poco significativa il proprio reddito fino a circa euro 38.902,00, importo questo da ritenersi ancora più che buono.
Dal punto di vista della situazione reddituale, inoltre, occorre tener conto che il ricorrente nell'anno 2009 ,in data successiva e prossima alla sentenza di divorzio del
30 09 2008, aveva costituito una nuova famiglia contraendo matrimonio con la sig.ra e quest'ultima, socia della Panta Rei Viaggi s.c.a.r.l. corrente in CP_4 Taranto alla Via Calamandrei n. 7, risulta documentalmente percepire redditi da lavoro lordi , che sembrerebbero modesti, per circa euro 6.659,34, come da certificazione unica 2024 (redditi 2023) in atti.
Di contro, la sig.ra , classe 1966, è risultata (v. lettera di assunzione CP_1
12.08.2021) assunta con decorrenza da agosto 2021 presso l'associazione di volontariato penitenziario Noi &Voi Onlus corrente in Taranto, alla Via della
Transumanza n. 1, con contratto a tempo indeterminato e parziale, percependo una retribuzione lorda di circa euro1617,39 secondo una programmazione mensile dal lunedì al venerdì ,per un totale di 15 ore settimanali, pari a 65 ore mensili , orario poi modificato in data 30 09 2023 dal lunedì al venerdì dalle ore 15,30 alle ore 18,30, sempre per un totale di 15 ore settimanali -pari a 65 ore mensili, in trattamento economico ed istituti contrattuali riproporzionati in base all'orario di lavoro svolto, che per i mesi di gennaio ,febbraio, marzo, aprile, maggio e luglio 2024 risulta documentalmente aggirarsi intorno ai 650,00 euro mensili(come da cedolini paga, in atti nel fascicolo di parte resistente),risultando dal modello 730-2024 (redditi 2023) prodotto sempre dalla resistente, aver percepito nel 2023 un reddito da lavoro modesto, al lordo pari a circa euro 12.468,00.
Risulta documentalmente anche che la avrebbe percepito dal marito, ma nel CP_1
lontano 31 marzo 2014, a titolo di quota TFR , una modesta somma pari ad euro
4500,00 complessivi.
I tre immobili ricevuti dalla resistente iure successionis (denunzia nei passaggi per causa di morte ,del 21 03 2014- dichiarazione di successione del 2016) in comproprieta' al 50% con il fratello immobile sito in Taranto Corso CP_6
Italia n. 314 ,mq 125; unità immobiliari sita in via Potenza Piano Terra, mq 100 ed altra in Via Potenza S1,mq 80), come da visure catastali agli atti, pur essendo di discrete dimensioni non risultano allo stato produrre un effettivo reddito.
A tali elementi di valutazione deve aggiungersi l'ulteriore e determinante circostanza che con lettera del 30.07.2025, prodotta in atti in data 17 09 2025, per l'udienza del 18 09 2025, circostanza che risulterebbe sopravvenuta, dacche'l'ultima udienza e' stata celebrata in data antecedente, ossia il 17 04 2025 e non specificatamente contestata dal ricorrente, è stato comunicato alla resistente (oramai quasi sessantenne) il licenziamento …” data la specificita' delle mansioni da Lei svolte nonche' considerata l'oggettiva impossibilita' di adibirla a mansioni alternative….”licenziamento per motivo oggettivo “…per scadenza dell'appalto e/o eventuale successione dello stesso ad impresa subentrante e comunque, sino alla data in cui l'appalto restera' in capo alla nostra cooperativa…..” , a far data dal
01.10.2025 da parte dell'associazione Noi&Voi Onlus.
Risulta poi documentalmente che la resistente avrebbe corrisposto ,perlomeno nei mesi luglio, agosto e settembre 2024, la somma di euro 420,00 mensili a titolo di canone per l'immobile da ella condotto(vedi ricevute canone di locazione mesi luglio, agosto e settembre 2024 in all. 5,in atti nel fascicolo di parte resistente), non risulta da costei prodotto il relativo contratto di locazione per verificarne l'effettiva durata.
Peraltro, e' notoria la mancanza di lavoro nel nostro territorio, tanto piu' per chi, come la resistente, non solo non e'piu' giovane( essendo quasi sessantenne, nata il
26 11 1966) ma non sembra aver maturato specifiche e consolidate competenze lavorative(risulta lavorare da soli quattro anni,ossia dall'agosto 2021 nella cooperativa surrichiamata con la qualifica di educatore professionale ).
Alla luce della documentazione reddituale in atti,delle circostanze summenzionate e stante il fatto oggettivo sopra rappresentato e documentalmente provato della attuale mancanza di lavoro della resistente, dovendosi poi escludere sia che la situazione economico-patrimoniale del ricorrente abbia subito un significativo peggioramento e sia che la situazione economico-reddituale della resistente, abbia subito un significativo miglioramento tale da determinare la revoca ovvero la riduzione dell'assegno divorzile posto a carico del ricorrente, ben puo' ritenersi che il divario economico-reddituale tra il ricorrente e la resistente sia ancora sussistente e sia da confermare l'assegno divorzile come disposto con sentenza di questo Tribunale del 30 09 2008,il cui importo piuttosto basso ,pari ad euro 350,00, ha natura squisitamente alimentare.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quanto alla questione attinente alla revoca ovvero alla riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio primogenito nonché alla riduzione Controparte_2
dell'obbligo di concorrere nella misura del 70% al pagamento delle spese straordinarie documentate, ritiene questo Tribunale che tali domande possano trovare parziale accoglimento nei termini meglio di seguito specificati.
Invero, è pacifico che l' obbligo di mantenimento dei figli incombe sui genitori anche dopo il raggiungimento della maggiore età degli stessi, i quali sono legittimati anche iure proprio a domandare il contributo dovuto, sino al conseguimento dell'autonomia economica. Tale diritto discende, oltre che dagli artt. 147 e 148 c.c. anche dall'art. 155 quinquies introdotto dalla legge 8.2.2006 n. 54, recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, entrata in vigore il 16 marzo 2006 ed applicabile anche nei procedimenti di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio oltre che alla filiazione naturale ex art. 4, comma 2, l. 54/06, norma la quale testualmente prevede che “Il giudice valutate le circostanze, può disporre a favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
La condivisibile giurisprudenza di legittimità ha evidenziato gia' da tempo, che
“…l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva
d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr., vedi Cass. Civ. 7 luglio 2004, n.
12477).
Il concetto di “autonomia del figlio” deve tener conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità: se, un tempo, vi era il riferimento ad una raggiunta "capacità del figlio di provvedere a sè con appropriata collocazione in seno al corpo sociale" (Cass. 10 aprile 1985, n. 2372) ed alla
"percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita" (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830), in seguito le mutate condizioni del mercato del lavoro e la non infrequente sopravvenuta mancanza di autonomia "di ritorno" - a volte in capo allo stesso genitore, hanno ormai indotto a ritenere che l'avanzare dell'età abbia notevole rilievo, vista la "funzione educativa del mantenimento" e del "tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076). Infatti: "l'obbligo di mantenimento non può essere correlato esclusivamente al mancato rinvenimento di un'occupazione del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto”. Sotto questo profilo la crisi occupazionale giovanile conserva un'incidenza nel senso di dare al parametro dell'adeguatezza un carattere relativo sia in ordine al contenuto dell'attività lavorativa che del livello reddituale conseguente. L'attesa o il rifiuto di occupazioni non perfettamente corrispondenti alle aspettative possono costituire, se non giustificati, indici di comportamenti inerziali non incolpevoli" (Cass. 22 giugno2016, n. 12952, in motiv.), in quanto "il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" ( vedi Cass.civ. 5 marzo 2018, n. 5088: pur nell'ambito dell'affermazione secondo cui l'onere della prova per sottrarsi all'obbligo di mantenimento del maggiorenne grava sul genitore).
In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore.
Nel caso di specie e' pacifico in causa che , oggi ventisettenne, Controparte_2
non proseguendo con gli studi universitari dopo il conseguimento del diploma di maturità scientifica nell'anno 2011 e non possedendo, dal raggiungimento della maggiore eta', specifiche competenze tecniche, si sia attivato e abbia comunque svolto diverse attività lavorative , sia pur precarie ed a tempo determinato, tali da non consentirgli di raggiungere una piena autosufficienza economica ma che gli hanno comunque fornito una iniziale formazione e bagaglio di competenze tali da poter poi essere spesi proficuamente nel mondo del lavoro.
Sicche', ben puo' affermarsi che se da un lato , che ha abbondantemente CP_2
raggiunto la maggiore eta', non ha adeguatamente curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica ne' ha provato di avere operato, con pari impegno, nella ricerca e nel mantenimento di un lavoro, considerato che il predetto risulta destinatario di un “preavviso di licenziamento” per giustificato motivo soggettivo a seguito “ dello scarso rendimento e delle difficolta'
a relazionarsi con il sottoscritto…” da parte della ditta “Riparo Subito”(come documentato dalla stessa parte resistente), dall'altro lato non si puo' non considerare che risulta documentalmente provato dal resistente che gia'in data 24 01 2023 aveva dato all dichiarazione di disponibilita' allo svolgimento di attivita' CP_7 lavorativa e alla partecipazione delle misure di politica attiva da concordare con il
CPI…” ovvero di essere disponibile a un'occupazione conforme alle proprie capacità lavorative..”,tenendo presente che e' notoria la difficolta' a reperire nel nostro paese, soprattutto nelle regioni dell'Italia meridionale come la Puglia, una stabile occupazione lavorativa con altrettanto adeguata e stabile remunerazione soprattutto quando non si possiedono esperienze e competenze specifiche, come nel caso di specie.
Alla luce di tali considerazioni appare equo ridurre l'assegno di mantenimento in favore di da porre a carico di , inizialmente Controparte_2 Parte_1
disposto nella precedente statuizione di divorzio in euro 300,00 mensili, oltre svalutazione monetaria ,secondo gli indici Istat, nella minor misura di euro 170,00 mensili,assegno anch'esso di natura alimentare. oltre svalutazione monetaria secondo gli indici istat, oltre alle spese straordinarie, che appare equo rideterminare, viste le verosimili minori esigenze del figlio, maggiorenne e non studente universitario, nella minor misura del 50% come da protocollo di questo Tribunale.
In considerazione dell'esito del giudizio e della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
nei confronti di e , con ricorso depositato in
[...] CP_1 Controparte_2
data 27.05.2024, così provvede:
1) Rigetta la domanda di revoca ovvero di riduzione dell'assegno divorzile disposto in favore della sig.ra con sentenza di divorzio n. 1790 CP_1
pubblicata l'08.10.2008 dal Tribunale di Taranto confermando al riguardo l'assegno divorzile come statuito nella surrichiamata sentenza;
2) Accoglie per quanto di ragione la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento posto a carico del sig. in favore del figlio Parte_1 [...]
con sentenza di divorzio n. 1790 pubblicata l'08.10.2008 Controparte_2 dal Tribunale di Taranto e, per l'effetto, ridetermina tale assegno nella minor misura di euro 170,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT ,modificando in tal senso la suindicata sentenza;
3) Accoglie per quanto di ragione la domanda avanzata dal sig. Parte_1
di riduzione delle spese straordinarie poste a carico del predetto in
[...]
favore del figlio poste nella misura del 70% nella Controparte_2
surrichiamata statuizione e determinate con questa statuizione nella minor misura del 50%,come da protocollo di questo Tribunale, modificando in tale parte la sentenza di divorzio n.1790 del 2008 ;
4) Spese integralmente compensate tra le parti.
Taranto lì 10.10.2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott. Marcello Maggi Dott.ssa Enrica Di Tursi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del GOP Avv. Emanuele Simone, addetto all'UPP presso la I Sez. civile del Tribunale di Taranto.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott.Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel
Ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 2388 del Ruolo Generale anno 2024, rimessa per la decisione al Collegio nell'udienza di p.c. del 18.09.2025 avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio – contenzioso”, proposta DA
, difeso e rappresentato dagli avv.ti Giancarlo Simonetti e Parte_1
Gina UP
CONTRO
e , difesi e rappresentati dall'avv. CP_1 Controparte_2
ES SI
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO-
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.11 c.p.c., depositato in data 27.05.2024, il Parte_2
domandava la modifica delle condizioni di divorzio intervenuto con
[...] CP_1
giusta sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1790
[...]
pubblicata l'08.10.2008 dal Tribunale di Taranto, con la quale venne disposto l'affidamento condiviso del figlio , nato il [...], con collocazione CP_2
dello stesso presso la madre, alla quale venne assegnata la casa coniugale ponendo a carico del il pagamento della somma mensile di Euro 350,00 a favore della Pt_1
a titolo di assegno divorzile, nonché l'importo di Euro 300,00 quale contributo CP_1
paterno al mantenimento del figlio, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT
e spese straordinarie nella misura del 70% a carico del . Pt_1
Il ricorrente, domandava la revoca dell'assegno divorzile in favore della ex moglie e/o in subordine la sua riduzione nonché la cessazione dell'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio ovvero, in subordine, la sua riduzione con spese CP_2
straordinarie al 50%, essendo mutate le condizioni preesistenti per le quali furono disposti, deducendo quanto segue:
- che la propria situazione economica era medio tempore cambiata in senso notevolmente peggiorativo;
- che, quale ex impiegato , era stato collocato in pensione a partire dall'anno CP_3
2010, percependo mensilmente la somma netta di euro 2.300,00, inferiore al precedente stipendio;
- che il proprio reddito lordo annuo in costanza di impiego presso l' era di euro CP_3
43.803,00, mentre a seguito di pensionamento era attualmente sceso ad euro
38.902,00;
- che in data 02.01.2008 era nato, dall'unione con la sig.ra , il figlio CP_4
studente, non ancora autonomo economicamente e convivente con i genitori Per_1
nell'abitazione sita in Taranto alla via Pirandello n. 3 provvedendo egli ricorrente anche al di lui mantenimento;
- che in data 04.09.2009 contraeva matrimonio con la sig.ra ; CP_4
- che aveva sottoscritto mutuo per l'acquisto di un immobile per il quale pagava mensilmente una rata di euro 531,00;
- che la sig.ra aveva percepito, con assegno circolare 31.03.2014, la quota CP_1
parte del TFR dell'ex marito pari ad euro 4.500,00; - che la stessa svolgeva attività lavorativa di tipo subordinato a tempo indeterminato e che aveva ricevuto iure hereditatis la proprietà di alcuni beni immobili in
Taranto(piena proprieta' di un immobile sito in Taranto, Corso Italia,n.314 e altri due immobili siti in via Potenza piano terra e via Potenza S1 );
- che il primogenito , convivente con la madre, era ormai introdotto nel CP_2
mondo del lavoro avendo svolto e svolgendo attività lavorativa come promoter ,poi quello di dipendente presso Tutto ufficio srl e di operatore Customer Service CP_5
,lavorando attualmente presso il negozio “Riparo subito” ,sito in Taranto, via
[...]
Umbria n.78/81, come da report investigativo 18.04.2024 prodotto in atti;
- che egli deducente era tenuto a versare mensilmente la somma di euro 720,00
(rivalutata) per assegno divorzile e mantenimento del figlio , oltre il 70% CP_2
delle spese straordinarie, nonché la somma di euro 531,00 per rata di mutuo oltre le spese per il secondogenito (sedicenne) avuto in seconde nozze con Per_1 [...]
, oltre le spese di tutte le utenze della casa coniugale. CP_4
Si costituivano in giudizio i sig.ri e , i quali CP_1 Controparte_2
contestavano la ricostruzione dei fatti offerta da parte ricorrente ed i documenti prodotti, rilevando, al contrario, che di la loro situazione economica e familiare non era medio tempore migliorata ma anzi era peggiorata.
I resistenti deducevano quanto segue:
- che con decorrenza 01.10.2025 la sig.ra era stata licenziata dalla CP_1
associazione di volontariato penitenziario Noi&Voi Onlus, presso la quale era stata e assunta in data 16.08.2021 come educatrice a tempo indeterminato e parziale, percependo una retribuzione annua di circa 8.000,00 euro pari a 650,00 euro mensili;
- che le spese straordinarie per il figlio venivano sopportate CP_2
esclusivamente da ella resistente mentre la documentazione esibita sul punto dal ricorrente non era da ritenersi attuale ma risalente ad oltre dieci anni orsono;
- che il ricorrente si era da tempo ormai disinteressato del figlio primogenito non avendo con il predetto alcun tipo di rapporto;
- che il ricorrente per lungo tempo non aveva più adeguato gli assegni di divorzio agli indici ISTAT e che solo recentemente aveva provveduto a tanto peraltro in modo parziale;
- che ella resistente pagava un canone di locazione per l'abitazione in cui risiedeva con il figlio pari ad euro 421,00 mensili oltre alle spese per le utenze CP_2
domestiche e la TARI ,precisamente € 44,91 mensili per utenza telefonica;
€ 130,00 circa a bimestre per energia elettrica;
€ 100,00 circa per gas naturale a bimestre;
€
336,00 annualmente per la TARI;
€ 64,00 per condominio a bimestre;
€110,00 circa a trimestre per consumo acqua , come da documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- che gli immobili ricevuti iure successionis non erano di sua esclusiva proprietà ma in comproprietà con il fratello e non producevano alcun reddito ma anzi CP_6
costituivano una spesa dovendo pagare per essi l'IMU;
- che il figlio nel 2011 aveva ottenuto il diploma di maturità scientifica CP_2
ma non aveva proseguito con gli studi universitari stante la precarietà economica della madre ed il fatto che il padre non provvedeva a versare il 70% delle spese straordinarie;
- che le attività lavorative svolte dal figlio erano state tutte occasionali ed CP_2
a tempo determinato e come tali non consentivano di raggiungere l'autosufficienza economica;
- che attualmente il figlio risultava disoccupato, come da lettera Controparte_2
di preavviso di licenziamento 12.08.2024 della ditta “Riparo Subito di Tasso
Gianluca” corrente in Taranto alla Via Umbria ed era impegnato, pertanto, nella ricerca di un'altra attività lavorativa;
- che, per tutto quanto sopra esposto, la domanda avanzata dal ricorrente doveva essere rigettata in quanto carente dal punto di vista probatorio oltre che infondata nel merito, risultando, invece, documentalmente provato il notevole squilibrio economico tutt'ora esistente tra i due ex coniugi, soprattutto in considerazione del peggioramento delle condizioni economiche di ella resistente a causa del licenziamento dalla
Noi&Voi Onlus disposto a far data dal 01.10.2025.
Acquisita agli atti varia e pertinente documentazione, la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 18.09.2025 sulle conclusioni trascritte in atti.
In ordine alla questione della revoca ovvero riduzione dell'assegno divorzile in favore della NO , la domanda del ricorrente deve essere rigettata per i CP_1
motivi di seguito esposti.
Occorre considerare che il ricorrente che chiede la revoca ed in subordine la riduzione dell'assegno divorzile è onerato della prova della ricorrenza dei requisiti che possano giustificare tali richieste, ossia il peggioramento delle di lui condizioni economico-reddituali o il miglioramento delle condizioni economico-reddituali della resistente.
Il diritto all'assegno divorzile cessa quando vengono meno i presupposti che ne avevano motivato la corresponsione.
Nel caso di specie questo Tribunale ritiene non pienamente raggiunta la prova sul punto da parte del ricorrente.
Invero, dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente (mod. 730-2009 redditi per euro 43.803,00; mod. 730-2010 redditi euro 41.796,00; mod. 730-2011 redditi euro 43.031,00; mod. 730-2021 redditi euro 38.191,00; mod. 730-2022 redditi euro
38.211,00; mod. 730-2023 redditi euro 38.902,00) risulta che il predetto non ha subito un significativo peggioramento della propria situazione reddituale dal momento che, in costanza di lavoro presso l'ex , percepiva un reddito annuo di CP_3
circa euro 43.000,00, mentre, a partire dal 2010 a seguito di pensionamento, ha visto ridursi in maniera poco significativa il proprio reddito fino a circa euro 38.902,00, importo questo da ritenersi ancora più che buono.
Dal punto di vista della situazione reddituale, inoltre, occorre tener conto che il ricorrente nell'anno 2009 ,in data successiva e prossima alla sentenza di divorzio del
30 09 2008, aveva costituito una nuova famiglia contraendo matrimonio con la sig.ra e quest'ultima, socia della Panta Rei Viaggi s.c.a.r.l. corrente in CP_4 Taranto alla Via Calamandrei n. 7, risulta documentalmente percepire redditi da lavoro lordi , che sembrerebbero modesti, per circa euro 6.659,34, come da certificazione unica 2024 (redditi 2023) in atti.
Di contro, la sig.ra , classe 1966, è risultata (v. lettera di assunzione CP_1
12.08.2021) assunta con decorrenza da agosto 2021 presso l'associazione di volontariato penitenziario Noi &Voi Onlus corrente in Taranto, alla Via della
Transumanza n. 1, con contratto a tempo indeterminato e parziale, percependo una retribuzione lorda di circa euro1617,39 secondo una programmazione mensile dal lunedì al venerdì ,per un totale di 15 ore settimanali, pari a 65 ore mensili , orario poi modificato in data 30 09 2023 dal lunedì al venerdì dalle ore 15,30 alle ore 18,30, sempre per un totale di 15 ore settimanali -pari a 65 ore mensili, in trattamento economico ed istituti contrattuali riproporzionati in base all'orario di lavoro svolto, che per i mesi di gennaio ,febbraio, marzo, aprile, maggio e luglio 2024 risulta documentalmente aggirarsi intorno ai 650,00 euro mensili(come da cedolini paga, in atti nel fascicolo di parte resistente),risultando dal modello 730-2024 (redditi 2023) prodotto sempre dalla resistente, aver percepito nel 2023 un reddito da lavoro modesto, al lordo pari a circa euro 12.468,00.
Risulta documentalmente anche che la avrebbe percepito dal marito, ma nel CP_1
lontano 31 marzo 2014, a titolo di quota TFR , una modesta somma pari ad euro
4500,00 complessivi.
I tre immobili ricevuti dalla resistente iure successionis (denunzia nei passaggi per causa di morte ,del 21 03 2014- dichiarazione di successione del 2016) in comproprieta' al 50% con il fratello immobile sito in Taranto Corso CP_6
Italia n. 314 ,mq 125; unità immobiliari sita in via Potenza Piano Terra, mq 100 ed altra in Via Potenza S1,mq 80), come da visure catastali agli atti, pur essendo di discrete dimensioni non risultano allo stato produrre un effettivo reddito.
A tali elementi di valutazione deve aggiungersi l'ulteriore e determinante circostanza che con lettera del 30.07.2025, prodotta in atti in data 17 09 2025, per l'udienza del 18 09 2025, circostanza che risulterebbe sopravvenuta, dacche'l'ultima udienza e' stata celebrata in data antecedente, ossia il 17 04 2025 e non specificatamente contestata dal ricorrente, è stato comunicato alla resistente (oramai quasi sessantenne) il licenziamento …” data la specificita' delle mansioni da Lei svolte nonche' considerata l'oggettiva impossibilita' di adibirla a mansioni alternative….”licenziamento per motivo oggettivo “…per scadenza dell'appalto e/o eventuale successione dello stesso ad impresa subentrante e comunque, sino alla data in cui l'appalto restera' in capo alla nostra cooperativa…..” , a far data dal
01.10.2025 da parte dell'associazione Noi&Voi Onlus.
Risulta poi documentalmente che la resistente avrebbe corrisposto ,perlomeno nei mesi luglio, agosto e settembre 2024, la somma di euro 420,00 mensili a titolo di canone per l'immobile da ella condotto(vedi ricevute canone di locazione mesi luglio, agosto e settembre 2024 in all. 5,in atti nel fascicolo di parte resistente), non risulta da costei prodotto il relativo contratto di locazione per verificarne l'effettiva durata.
Peraltro, e' notoria la mancanza di lavoro nel nostro territorio, tanto piu' per chi, come la resistente, non solo non e'piu' giovane( essendo quasi sessantenne, nata il
26 11 1966) ma non sembra aver maturato specifiche e consolidate competenze lavorative(risulta lavorare da soli quattro anni,ossia dall'agosto 2021 nella cooperativa surrichiamata con la qualifica di educatore professionale ).
Alla luce della documentazione reddituale in atti,delle circostanze summenzionate e stante il fatto oggettivo sopra rappresentato e documentalmente provato della attuale mancanza di lavoro della resistente, dovendosi poi escludere sia che la situazione economico-patrimoniale del ricorrente abbia subito un significativo peggioramento e sia che la situazione economico-reddituale della resistente, abbia subito un significativo miglioramento tale da determinare la revoca ovvero la riduzione dell'assegno divorzile posto a carico del ricorrente, ben puo' ritenersi che il divario economico-reddituale tra il ricorrente e la resistente sia ancora sussistente e sia da confermare l'assegno divorzile come disposto con sentenza di questo Tribunale del 30 09 2008,il cui importo piuttosto basso ,pari ad euro 350,00, ha natura squisitamente alimentare.
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Quanto alla questione attinente alla revoca ovvero alla riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio primogenito nonché alla riduzione Controparte_2
dell'obbligo di concorrere nella misura del 70% al pagamento delle spese straordinarie documentate, ritiene questo Tribunale che tali domande possano trovare parziale accoglimento nei termini meglio di seguito specificati.
Invero, è pacifico che l' obbligo di mantenimento dei figli incombe sui genitori anche dopo il raggiungimento della maggiore età degli stessi, i quali sono legittimati anche iure proprio a domandare il contributo dovuto, sino al conseguimento dell'autonomia economica. Tale diritto discende, oltre che dagli artt. 147 e 148 c.c. anche dall'art. 155 quinquies introdotto dalla legge 8.2.2006 n. 54, recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, entrata in vigore il 16 marzo 2006 ed applicabile anche nei procedimenti di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio oltre che alla filiazione naturale ex art. 4, comma 2, l. 54/06, norma la quale testualmente prevede che “Il giudice valutate le circostanze, può disporre a favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
La condivisibile giurisprudenza di legittimità ha evidenziato gia' da tempo, che
“…l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva
d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr., vedi Cass. Civ. 7 luglio 2004, n.
12477).
Il concetto di “autonomia del figlio” deve tener conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità: se, un tempo, vi era il riferimento ad una raggiunta "capacità del figlio di provvedere a sè con appropriata collocazione in seno al corpo sociale" (Cass. 10 aprile 1985, n. 2372) ed alla
"percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita" (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830), in seguito le mutate condizioni del mercato del lavoro e la non infrequente sopravvenuta mancanza di autonomia "di ritorno" - a volte in capo allo stesso genitore, hanno ormai indotto a ritenere che l'avanzare dell'età abbia notevole rilievo, vista la "funzione educativa del mantenimento" e del "tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076). Infatti: "l'obbligo di mantenimento non può essere correlato esclusivamente al mancato rinvenimento di un'occupazione del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto”. Sotto questo profilo la crisi occupazionale giovanile conserva un'incidenza nel senso di dare al parametro dell'adeguatezza un carattere relativo sia in ordine al contenuto dell'attività lavorativa che del livello reddituale conseguente. L'attesa o il rifiuto di occupazioni non perfettamente corrispondenti alle aspettative possono costituire, se non giustificati, indici di comportamenti inerziali non incolpevoli" (Cass. 22 giugno2016, n. 12952, in motiv.), in quanto "il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" ( vedi Cass.civ. 5 marzo 2018, n. 5088: pur nell'ambito dell'affermazione secondo cui l'onere della prova per sottrarsi all'obbligo di mantenimento del maggiorenne grava sul genitore).
In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore.
Nel caso di specie e' pacifico in causa che , oggi ventisettenne, Controparte_2
non proseguendo con gli studi universitari dopo il conseguimento del diploma di maturità scientifica nell'anno 2011 e non possedendo, dal raggiungimento della maggiore eta', specifiche competenze tecniche, si sia attivato e abbia comunque svolto diverse attività lavorative , sia pur precarie ed a tempo determinato, tali da non consentirgli di raggiungere una piena autosufficienza economica ma che gli hanno comunque fornito una iniziale formazione e bagaglio di competenze tali da poter poi essere spesi proficuamente nel mondo del lavoro.
Sicche', ben puo' affermarsi che se da un lato , che ha abbondantemente CP_2
raggiunto la maggiore eta', non ha adeguatamente curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica ne' ha provato di avere operato, con pari impegno, nella ricerca e nel mantenimento di un lavoro, considerato che il predetto risulta destinatario di un “preavviso di licenziamento” per giustificato motivo soggettivo a seguito “ dello scarso rendimento e delle difficolta'
a relazionarsi con il sottoscritto…” da parte della ditta “Riparo Subito”(come documentato dalla stessa parte resistente), dall'altro lato non si puo' non considerare che risulta documentalmente provato dal resistente che gia'in data 24 01 2023 aveva dato all dichiarazione di disponibilita' allo svolgimento di attivita' CP_7 lavorativa e alla partecipazione delle misure di politica attiva da concordare con il
CPI…” ovvero di essere disponibile a un'occupazione conforme alle proprie capacità lavorative..”,tenendo presente che e' notoria la difficolta' a reperire nel nostro paese, soprattutto nelle regioni dell'Italia meridionale come la Puglia, una stabile occupazione lavorativa con altrettanto adeguata e stabile remunerazione soprattutto quando non si possiedono esperienze e competenze specifiche, come nel caso di specie.
Alla luce di tali considerazioni appare equo ridurre l'assegno di mantenimento in favore di da porre a carico di , inizialmente Controparte_2 Parte_1
disposto nella precedente statuizione di divorzio in euro 300,00 mensili, oltre svalutazione monetaria ,secondo gli indici Istat, nella minor misura di euro 170,00 mensili,assegno anch'esso di natura alimentare. oltre svalutazione monetaria secondo gli indici istat, oltre alle spese straordinarie, che appare equo rideterminare, viste le verosimili minori esigenze del figlio, maggiorenne e non studente universitario, nella minor misura del 50% come da protocollo di questo Tribunale.
In considerazione dell'esito del giudizio e della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
nei confronti di e , con ricorso depositato in
[...] CP_1 Controparte_2
data 27.05.2024, così provvede:
1) Rigetta la domanda di revoca ovvero di riduzione dell'assegno divorzile disposto in favore della sig.ra con sentenza di divorzio n. 1790 CP_1
pubblicata l'08.10.2008 dal Tribunale di Taranto confermando al riguardo l'assegno divorzile come statuito nella surrichiamata sentenza;
2) Accoglie per quanto di ragione la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento posto a carico del sig. in favore del figlio Parte_1 [...]
con sentenza di divorzio n. 1790 pubblicata l'08.10.2008 Controparte_2 dal Tribunale di Taranto e, per l'effetto, ridetermina tale assegno nella minor misura di euro 170,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT ,modificando in tal senso la suindicata sentenza;
3) Accoglie per quanto di ragione la domanda avanzata dal sig. Parte_1
di riduzione delle spese straordinarie poste a carico del predetto in
[...]
favore del figlio poste nella misura del 70% nella Controparte_2
surrichiamata statuizione e determinate con questa statuizione nella minor misura del 50%,come da protocollo di questo Tribunale, modificando in tale parte la sentenza di divorzio n.1790 del 2008 ;
4) Spese integralmente compensate tra le parti.
Taranto lì 10.10.2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott. Marcello Maggi Dott.ssa Enrica Di Tursi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del GOP Avv. Emanuele Simone, addetto all'UPP presso la I Sez. civile del Tribunale di Taranto.