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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 12/02/2026, n. 2134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2134 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2134/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MELONI MARINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11363/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.rm@pce.finanze.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250053731454000 CUT 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1509/2026 depositato il 11/02/2026 Richieste delle parti:come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso notificato il 05 Giugno 2025, l'odierna esponente proponeva tempestiva e rituale opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09720250053731454000, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma, notificata in data 07.04.2025, con la quale le veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 190,21 di cui € 60,00 pretesi per differenza CUT relativo al giudizio n.r.g. 4632/2024, promosso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, € 120,00 per sanzioni, € 8,75 per spese ed € 1,46 per interessi. La pretesa contenuta nella cartella impugnata scaturisce dall'asserito mancato pagamento della somma di € 60,00 pretesa a titolo di integrazione CUT in riferimento al giudizio n.r.g. 4632/2024 promosso dinanzi a Codesta On.le Corte di Giustizia dalla odierna ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma ed avente ad oggetto impugnazione del preavviso di fermo di beni mobili registrati n. 09480202300062148000, nella parte relativa alle pretese tributarie. Con il detto ricorso la ricorrente ha chiesto l'annullamento di un unico atto, ossia il preavviso di fermo sopra indicato, limitatamente alle pretese tributarie portate dalle cartelle nn. 09720160215433854000 e 09720220098202085000, per un valore complessivo di € 290,67. La resistente afferma invece che la ricorrente abbia proposto, nel sopra indicato procedimento, un ricorso cumulativo (avverso il preavviso di fermo e le due cartelle afferenti pretese tributarie ad esso sottese) e che pertanto, il contributo unificato debba essere calcolato sul valore anche dei suddetti atti. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. Interveniva in giudizio l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, evidenziando di aver provveduto allo sgravio della cartella di pagamento n. 09720250053731454000 in data 02/09/2025 nella parte relativa, all'invito di pagamento n. U 91 2024 000341008 C prot. 182241/24 per l'importo di euro 60,00. In merito alle doglianze relative all'illegittimità della pretesa per inesistenza dei presupposti per la richiesta di integrazione cut, osservava che era inequivocabile che con l'originario ricorso di merito R.G.R. n. 4632/2024, da cui è scaturita la richiesta di maggior CUT avanzata da questo Ufficio, il ricorrente abbia rivolto tutte le sue doglianze sia avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202300062148000, sia avverso le 2 cartelle sottese, di cui si lamentava vizi ed altre irregolarità degli atti, nonché la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle stesse. In caso di ricorsi cumulativi tributari, il contributo unificato deve essere determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso cumulativo è lo strumento processuale che permette di impugnare, con un unico ricorso, distinti provvedimenti, tra cui sussista una connessione. Nel caso di specie, la ricorrente non ha proposto un ricorso cumulativo, avendo impugnato esclusivamente la comunicazione di preavviso di fermo, unico e solo atto del quale è stato chiesto l'annullamento, come risulta chiaramente dal ricorso introduttivo del detto giudizio n.r.g. 4632/2024. La comunicazione preventiva di fermo n. 09480202300062148000,è l' unico atto del quale è stato chiesto l'annullamento, come risulta chiaramente dal ricorso introduttivo del detto giudizio e segnatamente da pagina 1 del detto atto, in cui viene espressamente indicato che il ricorso è proposto “avverso e per l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202300062148000, fascicolo 2023000248327, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma, nella parte relativa alle pretese tributarie incorporate negli atti di seguito indicati”. Le pagine successive contenenti i motivi di impugnazione che fanno sempre espresso riferimento solo ed esclusivamente a vizi (nullità derivata, prescrizione) del solo preavviso di fermo;
infine, dalle conclusioni del detto ricorso in cui si chiede l'annullamento della sola comunicazione preventiva di fermo e non anche delle cartelle sottese. Pertanto il ricorso è fondato e deve essere accolto. Infatti secondo la giurisprudenza di questa Corte è senz'altro consentito al contribuente impugnare una iscrizione ipotecaria al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo. La resistente Corte deve essere condannata alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la resistente Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 250,00 complessive. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Giudice monocratico Marina Meloni
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MELONI MARINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11363/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.rm@pce.finanze.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250053731454000 CUT 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1509/2026 depositato il 11/02/2026 Richieste delle parti:come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso notificato il 05 Giugno 2025, l'odierna esponente proponeva tempestiva e rituale opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09720250053731454000, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma, notificata in data 07.04.2025, con la quale le veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 190,21 di cui € 60,00 pretesi per differenza CUT relativo al giudizio n.r.g. 4632/2024, promosso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, € 120,00 per sanzioni, € 8,75 per spese ed € 1,46 per interessi. La pretesa contenuta nella cartella impugnata scaturisce dall'asserito mancato pagamento della somma di € 60,00 pretesa a titolo di integrazione CUT in riferimento al giudizio n.r.g. 4632/2024 promosso dinanzi a Codesta On.le Corte di Giustizia dalla odierna ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma ed avente ad oggetto impugnazione del preavviso di fermo di beni mobili registrati n. 09480202300062148000, nella parte relativa alle pretese tributarie. Con il detto ricorso la ricorrente ha chiesto l'annullamento di un unico atto, ossia il preavviso di fermo sopra indicato, limitatamente alle pretese tributarie portate dalle cartelle nn. 09720160215433854000 e 09720220098202085000, per un valore complessivo di € 290,67. La resistente afferma invece che la ricorrente abbia proposto, nel sopra indicato procedimento, un ricorso cumulativo (avverso il preavviso di fermo e le due cartelle afferenti pretese tributarie ad esso sottese) e che pertanto, il contributo unificato debba essere calcolato sul valore anche dei suddetti atti. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. Interveniva in giudizio l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, evidenziando di aver provveduto allo sgravio della cartella di pagamento n. 09720250053731454000 in data 02/09/2025 nella parte relativa, all'invito di pagamento n. U 91 2024 000341008 C prot. 182241/24 per l'importo di euro 60,00. In merito alle doglianze relative all'illegittimità della pretesa per inesistenza dei presupposti per la richiesta di integrazione cut, osservava che era inequivocabile che con l'originario ricorso di merito R.G.R. n. 4632/2024, da cui è scaturita la richiesta di maggior CUT avanzata da questo Ufficio, il ricorrente abbia rivolto tutte le sue doglianze sia avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202300062148000, sia avverso le 2 cartelle sottese, di cui si lamentava vizi ed altre irregolarità degli atti, nonché la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle stesse. In caso di ricorsi cumulativi tributari, il contributo unificato deve essere determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso cumulativo è lo strumento processuale che permette di impugnare, con un unico ricorso, distinti provvedimenti, tra cui sussista una connessione. Nel caso di specie, la ricorrente non ha proposto un ricorso cumulativo, avendo impugnato esclusivamente la comunicazione di preavviso di fermo, unico e solo atto del quale è stato chiesto l'annullamento, come risulta chiaramente dal ricorso introduttivo del detto giudizio n.r.g. 4632/2024. La comunicazione preventiva di fermo n. 09480202300062148000,è l' unico atto del quale è stato chiesto l'annullamento, come risulta chiaramente dal ricorso introduttivo del detto giudizio e segnatamente da pagina 1 del detto atto, in cui viene espressamente indicato che il ricorso è proposto “avverso e per l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202300062148000, fascicolo 2023000248327, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma, nella parte relativa alle pretese tributarie incorporate negli atti di seguito indicati”. Le pagine successive contenenti i motivi di impugnazione che fanno sempre espresso riferimento solo ed esclusivamente a vizi (nullità derivata, prescrizione) del solo preavviso di fermo;
infine, dalle conclusioni del detto ricorso in cui si chiede l'annullamento della sola comunicazione preventiva di fermo e non anche delle cartelle sottese. Pertanto il ricorso è fondato e deve essere accolto. Infatti secondo la giurisprudenza di questa Corte è senz'altro consentito al contribuente impugnare una iscrizione ipotecaria al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo. La resistente Corte deve essere condannata alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la resistente Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 250,00 complessive. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Giudice monocratico Marina Meloni