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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/05/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.2796 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024,
promosso da:
nata a [...], il16/07/1981 ed ivi elettivamente domiciliata presso Parte_1
lo studio dell'Avv. LAI GIULIA che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
, nato a [...], il [...] ed ivi elettivamente domiciliato presso CP_1
lo studio dell'Avv. FLORIS RICCARDO che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
Pagina 1 La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza Per_1
anagrafica presso la madre e collocamento paritario presso entrambi i genitori con le modalità dagli stessi stabilite nel permanente rispetto degli impegni e bisogni del minore;
disporre che ciascun coniuge provveda autonomamente e direttamente ai bisogni del minore a titolo di mantenimento diretto mentre le spese straordinarie verranno ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun coniuge. Inoltre, il signor rinuncia alla sua quota del 50% dell'assegno CP_1
unico familiare in favore della signora . Parte_1
Spese legali compensate”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile tra
”. Parte_1 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , con ricorso Parte_1 CP_1
depositato da n data 07/05/2024 e regolare costituzione del convenuto in data 24.20.2024, Pt_1
all'udienza del 30.10.2024 i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura (il 12.07.2012) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 07.05.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
[...]
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in
Pagina 2 quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a CAGLIARI il 06/11/1999 tra Pt_1
nata a [...], il16/07/1981 e , nato a [...], il
[...] CP_2
04/03/1976, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 243, parte I, anno 1999 - Comune di CAGLIARI).
Sull'accordo delle parti:
2. dispone l'affidamento del figlio minore (nato a [...] il [...]) ad entrambi i genitori, Per_1
con residenza anagrafica presso la madre e collocamento paritario presso entrambi i genitori con le modalità dagli stessi stabilite nel permanente rispetto degli impegni e bisogni del minore;
3. dispone che ciascun coniuge provvederà autonomamente e direttamente ai bisogni del minore a titolo di mantenimento diretto mentre le spese straordinarie verranno ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun coniuge. Inoltre, il signor rinuncia alla sua quota del 50% dell'assegno unico familiare in CP_1
favore della signora Parte_1
4. compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 9.05.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Chiara Mazzaroppi dott. Giorgio Latti
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