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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/03/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola , ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 8112 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2020,
avente ad oggetto:
Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc
vertente
TRA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. MIGLIACCIO GIACOMO e dell'avv. DI MARINO RITA, elett.te domiciliato presso il loro studio in Mugnano Di Napoli al viale
Menna n. 10 80018, giusta procura in calce all'atto di citazione,
PARTE ATTRICE
e
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio CP_2 C.F._2
dell'avv. BIANCO ANTONIO e dell'avv. DI LORENZO MARIANO, giusta procura rilasciata in corso di causa, elett.te dom.ti presso il primo in Napoli alla via Tasso n. 5,
Proc. n. 8112 /2020 R.G – Sentenza Pagina 1 di 20 PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 13/01/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14.09.2020 Parte_1
quale ditta appaltatrice, conveniva in giudizio i convenuti, in
[...]
qualità di committenti, rappresentando: - di aver stipulato con gli stessi un contratto di appalto nel giugno 2019 per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia relativamente agli immobili, completamente fatiscenti, siti in ME (NA) alla Via Carlo Alberto Dalla Chiesa - Via
Mugnano n. 6; - che veniva concordato tra le parti quale corrispettivo per l'opera svolta il corrispettivo di euro 39.430,82 per la ristrutturazione dell'unità immobiliare del piano I int. 2, di euro
52.625,93 per il piano II int. 5, di euro 5.848,92 per il piano I int. 3 e di euro 106.143,05 per la ristrutturazione delle parti comuni dei fabbricati
A e B;
- che, tuttavia, è stato corrisposto in suo favore a titolo di acconto l'esiguo importo di euro 5.000,00, essendosi la parte committente resa inadempiente al versamento dell'intero corrispettivo pattuito;
- che la società istante fu costretta nel periodo emergenziale da Covid-19 a sospendere i lavori, i quali, tuttavia, venivano regolarmente ripresi agli inizi del mese di maggio 2020; - che, tuttavia, successivamente i lavori venivano definitivamente sospesi su richiesta della committenza senza che quest'ultima abbia versato alcunché in favore della ditta
Proc. n. 8112 /2020 R.G – Sentenza Pagina 2 di 20 appaltatrice.
Concludeva pertanto come segue: “1) – Previo accertamento della corretta esecuzione dei lavori commissionati ed eseguiti, condannare
essi intimati Sig. e al pagamento Controparte_1 CP_2
delle somme tutte dovute alla istante società per le opere eseguite e
commissionate da essi intimati nelle rispettive qualità di committente e
proprietario, relativamente agli immobili di cui in premessa e
precisamente alla lett. A e B del presente atto;
importi
complessivamente pari ad euro 204.048,72, ovvero di quella somma
maggiore o minore che sarà determinata dal Tribunale anche a mezzo
di CTU che sin da ora si richiede;
2) – Condannare essi intimati al
pagamento delle spese e competenze del giudizio con distrazione in
favore dei sottoscritti procuratori quali antistatari;
3) - Emettere ogni altro provvedimento del caso”.
Si costituivano ritualmente in giudizio e Controparte_1
che, contestando gli avversi assunti, concludevano CP_2
per il rigetto della domanda e per l'accoglimento della domanda riconvenzionale tempestivamente spiegata, con il favore delle spese di lite.
I convenuti in particolare eccepivano: - la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e per omessa indicazione della partita iva o del codice fiscale della società attrice;
- di aver effettivamente versato nelle mani dell'appaltatrice la somma di euro 105.000,00, tra contanti, bonifici e postagiro;
- che, peraltro, “consegnato il cantiere a metà
giugno del 2019 iniziavano le lavorazioni e sin da subito sorgevano
Proc. n. 8112 /2020 R.G – Sentenza Pagina 3 di 20 screzi tra la committenza ed il ”, per il mancato Persona_1
rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori, mancata produzione della certificazione di regolarità assicurativa e contributiva per i medesimi lavoratori del cantiere;
- che i lavori sono stati continuamente interrotti e che la data di consegna prevista per il 17.12.2019 slittava a data da destinarsi;
- che, peraltro, “le opere eseguite per la
ristrutturazione degli appartamenti int. 2,3 e 5 e quelle eseguite sulle
parti comuni, o non sono state eseguite o quelle eseguite non risultano completate né realizzate a regola d'arte”; - che, in particolare,
l'incompletezza e gli errori nella scelta dei materiali e delle tecniche di realizzazione (pendenze, pluviali) hanno reso tali opere non solo inidonee all'uso destinato, ma hanno provocato ulteriori danni alle unità immobiliari non interessate dall'intervento di ristrutturazione;
- che, dunque, la domanda principale andrà rigettata atteso l'inadempimento dell'attrice e andrà invece accolta la domanda riconvenzionale formulata ex artt. 1668 c.c. co 2° e 1453 c.c. di risoluzione del contratto e condanna in capo alla società di restituire la parte di prezzo relativa alle opere non realizzate (30% di quanto versato), oltre al risarcimento degli ulteriori danni per €. 19.446,00 per la messa in sicurezza degli immobili, nonché di quelli da mancato godimento dei beni per €. 8.400,00 (pari a 12 mesi di canoni non riscossi per il mancato affitto di n.2 unità immobiliari)
ovvero, comunque in subordine, ai sensi dell'art. 1668 c.c., co 1°, per la riduzione del prezzo versato, con obbligo per la società di rimborsare ai convenuti quanto illegittimamente incassato in ragione di opere mai realizzate, nella misura almeno del 30% di quanto già versato.
Proc. n. 8112 /2020 R.G – Sentenza Pagina 4 di 20 L'istruttoria è consistita nell'escussione di alcuni testi e nella nomina del Ctu in persona dell'arch. , il quale, dopo numerose Persona_2
proroghe, ha depositato la relazione il 21.11.2024.
Lo scrivente – subentrato sul ruolo il 30.09.2024 – ha pertanto rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e l'ha trattenuta in decisione per l'udienza indicata in epigrafe, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
La domanda principale è infondata mentre quella riconvenzionale è
parzialmente fondata.
1. Si premette, innanzitutto, che, prima ancora delle eccezioni sollevate in rito dai convenuti, riveste carattere assorbente l'infondatezza nel merito della domanda attorea, in ossequio al principio della cd. “ragione più liquida”, che impone al Giudice, ove possibile, “l'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione”, onde ispirare doverosamente la trattazione e risoluzione della vicenda processuale ai principi della speditezza, dell'economia,
della celerità delle decisioni (Cass. civ., Sez. Un., 12 dicembre 2014, nn.
26242 e 26243). Dunque, in applicazione del principio della ragione più liquida, è consentito al giudice “sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.”
e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr., da ultimo, Cass., n.
9370/2018; Cass., n. 2909/2017; Cass., n. 2853/2017; Cass., n.
Proc. n. 8112 /2020 R.G – Sentenza Pagina 5 di 20 2977/2016; Cass., Sez. Un., n. 23542/2015; Cass., Sez. Un., n.
9936/2014; Cass., n. 12202/2014; Cass., n. 15106/2013; Cass., Sez. Un.,
n. 6826/2010).
In applicazione degli enunciati principi, dunque, soprasseduta l'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione e di mancanza del codice fiscale/p. iva dell'attrice sollevata dal convenuto e non rinunciate in sede di memoria conclusionale, va osservato che nel merito la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
2.1. Scendendo nel merito della res controversa, si osserva, in generale,
che se per la dottrina la prova dell'imperfezione dell'opera grava sul committente, anche qualora le difformità e i vizi siano dedotti con l'exceptio non rite adimpleti contractus, per la consolidata e copiosa giurisprudenza di legittimità, in sintonia con i principi generali sanciti con riferimento alla prova dell'adempimento contrattuale (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 13533 del 30/10/2001), “in tema di inadempimento del
contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore
attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per
le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini
decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., ma non derogano al principio
generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni
corrispettive, il quale comporta che - allorché il committente eccepisca
l'inadempimento dell'esecutore - l'appaltatore abbia l'onere di provare
di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte”
(così, di recente, Cass. civ., sez. II, 23/01/2025, n. 1701 nonché conformi
Proc. n. 8112 /2020 R.G – Sentenza Pagina 6 di 20 i precedenti in essa richiamati: Cass. n. 25410 del 23/09/2024; Cass. n.
16312 del 12/06/2024; Cass. n. 1634 del 24/01/2020; Cass. n. 98 del
04/01/2019). La S.C. ha in quella sede precisato che “siffatta
distribuzione dell'onere probatorio non riguarda specificamente la
garanzia speciale per i vizi dell'opera appaltata, ma risponde
all'esigenza di assicurare, in tema di condanna all'adempimento nei
contratti a prestazioni corrispettive, che la parte la quale chieda in
giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del
compenso asseritamente maturato) non sia, a sua volta, inadempiente,
avendo, piuttosto, l'onere di offrire l'esecuzione della propria
prestazione, se le prestazioni debbano essere eseguite contestualmente,
ovvero l'onere di dimostrare di aver adempiuto la propria obbligazione,
se essa - come avviene per l'appaltatore - preceda l'adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta”.
In definitiva, quindi, l'appaltatore che intenta un'azione legale per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di dimostrare di aver adempiuto alla propria obbligazione, ossia di aver eseguito l'opera,
l'adempimento di tale obbligazione costituisce il fatto necessario per il sorgere del diritto di credito oggetto della sua richiesta di pagamento
(Cass. civ., sez. II, 31/05/2024, n. 15287).
Nondimeno, diverso è l'assetto relativo al riparto degli oneri probatori allorché sia fatta valere la garanzia speciale per le difformità e vizi dell'opera, laddove è colui che esercita tale azione ad essere gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.
La prova di tale esistenza grava, dunque, in linea di principio, sul
Proc. n. 8112 /2020 R.G – Sentenza Pagina 7 di 20 committente. E ciò anche in applicazione del principio di vicinanza della prova e del tradizionale canone riassunto nel brocardo latino negativa
non sunt probanda.
Va tuttavia precisato che “in tema di garanzia per difformità e vizi,
l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione
dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata
espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la
mera allegazione dell'esistenza delle difformità e dei vizi, gravando
sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera
conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che
l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia,
spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità
fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei difetti e delle conseguenze
dannose lamentate, giacché l'art. 1667 c.c. indica nel medesimo
committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva
denuncia delle difformità e dei vizi ed essendo questo risultato
ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova” (si v., per tutte, Cass. civ., sez. II, 13/03/2023, n. 7267 secondo cui si è in presenza, in tali casi, si è in presenza di un temperamento alla regola generale in tema di prova dell'inadempimento cristallizzata da
Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 – secondo cui il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento, essendo la prova della corretta esecuzione della prestazione a carico del debitore;
il medesimo principio è
applicabile, a parti invertite, ove invece sia il debitore ad eccepire l'inadempimento della controparte – nel senso appunto che
Proc. n. 8112 /2020 R.G – Sentenza Pagina 8 di 20 l'accettazione dell'opera, anche per facta concludentia, influisce sul riparto dell'onere della prova dei difetti, che si pone in capo al committente che abbia accettato le opere senza riserve, mentre grava sull'appaltatore in caso contrario: “solo finché non vi sia stata
accettazione, espressa o tacita, al committente che faccia valere la
garanzia è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi,
gravando sulla controparte, quale debitore della prestazione, l'onere di provare di avere regolarmente eseguito l'opera”).
In ordine al riparto dell'onere probatorio, il discrimen è, per l'effetto, segnato dalla posizione processuale assunta dall'appaltante con riferimento alla domanda dell'artefice di pagamento del compenso: ove questi si limiti ad eccepire l'inadempimento, è onere dell'assuntore dimostrare la corretta esecuzione dell'opera ai fini di ottenere il pagamento del corrispettivo;
ove, invece, il committente faccia valere la garanzia speciale per le difformità e i vizi, azionando le domande di eliminazione a spese dell'appaltatore oppure di diminuzione proporzionale del prezzo o di risoluzione dell'appalto, farà carico allo stesso committente, che sia rientrato nella piena disponibilità dell'opera,
come fisiologicamente accade al termine dei lavori, l'onere di dimostrare l'integrazione di tali difformità e vizi (ancora Cass. civ., sez.
II, 23/01/2025, n. 1701 cit.). Viceversa, qualora il committente eserciti le azioni di cui alla garanzia speciale per le difformità e i vizi - in via principale o in via riconvenzionale -, l'onere probatorio ricade sull'appaltante che abbia la disponibilità dell'opera, in virtù del già
menzionato principio della vicinanza della prova.
Proc. n. 8112 /2020 R.G – Sentenza Pagina 9 di 20 2.2. Fatte queste precisazioni, si osserva nel merito a fronte della domanda di adempimento (pagamento del corrispettivo) avanzata dall'appaltatore risulta prevalente la domanda riconvenzionale proposta dalla committenza.
Quest'ultima ha evidenziato, anzitutto, che alcun contratto è stato sottoscritto dalle parti, circostanza di per sé non ostativa all'analisi nel merito delle contrapposte domande, laddove si consideri che il contratto di appalto ai sensi dell'art. 1655 c.c. non richiede la forma scritta né ad
substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso perciò essere concluso oralmente, anche per facta concludentia (tra le tante, Cass.
civ., n. 2303/2017).
Non ha contestato il rapporto contrattuale tra le stesse insorto, sia pur solo oralmente, eccependo tuttavia di aver integralmente provveduto al suo pagamento, contrariamente agli assunti di parte attrice, corrispondendo all'attrice la somma di euro €.105.000,00, somma di cui ha chiesto la restituzione nella misura almeno del 30% di quanto già
versato, richiamando, con ciò, la disciplina speciale di cui all'art. 1668
c.c..
Ha altresì evidenziato la presenza di vizi e difformità delle opere, in quanto in parte non realizzate o comunque realizzate non a regola d'arte, costituendo le stesse “fonte di danno, come infiltrazioni diffuse ai terrazzi, e di pericolo in quanto si è in presenza di un cantiere
incompiuto, con accessi incustoditi, materiali di risulta a fare da
ingombro e limitazione al godimento del resto dei beni, passaggi tra solai e camminamenti non protetti, con pericolo di caduta”, atteso anche
Proc. n. 8112 /2020 R.G – Sentenza Pagina 10 di 20 “il mancato utilizzo di n.2 appartamenti, come la concessione in locazione a terzi, sta procurando un danno al sig. Controparte_1
rappresentato dal mancato incasso dei canoni di locazione mensile, pari di media ad €.350,00 per ogni appartamento”.
Ha quindi domandato la risoluzione del contratto concluso inter partes
invocando sia la disciplina speciale di cui all'art. 1668 c.c. co. 2 che quella generale di cui all'art. 1453 c.c., con condanna di parte attrice al risarcimento degli ulteriori danni per la messa in sicurezza degli immobili (€. 19.446,00) nonché di quelli da mancato godimento dei beni
(quantificato in €.8.400,00, pari a 12 mesi di canoni non riscossi per il mancato affitto di n.2 unità immobiliari) e chiedendo, in subordine, ai sensi dell'art. 1668 c.c., co. 1°, la riduzione del prezzo versato, con obbligo per la società di rimborsare ai convenuti quanto illegittimamente incassato in ragione di opere mai realizzate, nella misura almeno del
30% di quanto già versato.
Tale essendo la graduazione delle domande proposte dai convenuti in via riconvenzionale, va dato atto che con comparsa conclusionale depositata ex art. 190 c.p.c. il 2.02.2025 parte convenuta, a parziale rinuncia e modifica delle conclusioni già precisate, attesi gli esiti della
Ctu, ha chiesto la condanna dell'attrice “al pagamento in favore degli
stessi della somma di euro 4.545,74 oltre interessi legali fino al saldo effettivo”.
2.3. Ora, in diritto è utile rammentare che nella fattispecie in esame non risultano invocabili gli artt. 1667 e 1668 c.c., che trovano applicazione esclusivamente qualora l'opera sia stata completata, sia pur non a regola
Proc. n. 8112 /2020 R.G – Sentenza Pagina 11 di 20 d'arte, mentre nella fattispecie in esame è pacifico che l'opera non venne mai completata, per essere stati i lavori interrotti.
Nel caso in cui l'appaltatore non esegua integralmente l'opera o, avendola eseguita, si rifiuti di consegnarla o vi proceda con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, sorge in capo allo stesso la comune responsabilità ex artt. 1453 e 1455 c.c., con la conseguente esperibilità nei suoi confronti dell'azione risarcitoria anche indipendentemente da quella di risoluzione del contratto.
Sul punto, va rimarcato che la comune responsabilità dell'appaltatore ex art. 1453 e 1455 cod. civ. non è esclusa dalle speciali disposizioni degli artt. 1667 e 1668 cod. civ., né è governata da queste disposizioni piuttosto che da quelle generali degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., perché
le predette disposizioni speciali integrano, senza escluderla,
l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, che rimangono perciò applicabili nei casi in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o quando l'appaltatore abbia eseguito l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla;
quindi, laddove l'opera risulti ultimata, sia pur in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio “inadimpleti non est adimplendum” al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe
Proc. n. 8112 /2020 R.G – Sentenza Pagina 12 di 20 prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame;
per altro verso, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento,
fare ricorso alla disciplina della garanzia, che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (così, da ultimo, Cass. civ., sez. II,
17/05/2024, n. 13821; conf. Cass. civ., n. 1128/2024 e Cass. civ., n.
7041/2023).
Di conseguenza, in caso di ritardo nel completamento dell'opera e di esecuzione parziale della stessa, come nella specie, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per l'inesatto adempimento (e di esperire le conseguenti azioni nei di lui confronti) far ricorso alla disciplina della domanda di garanzia, dovendo operare gli ordinari criteri in materia di risoluzione contrattuale di cui agli artt. 1453
e 1455 c.c..
2.4. Ciò posto, si è detto che la domanda riconvenzionale, così come proposta dai convenuti e modificata in corso di causa, è meritevole di accoglimento.
Viene anzitutto esibita la proposta contrattuale, non sottoscritta dalle parti, nonché i pagamenti (mediante bonifici bancari e postagiro)
eseguiti in favore dell'appaltatrice e, in parte in favore di _1
(legale rapp.te dell'attrice) in parte in favore dell'attrice nel
[...]
periodo dal 21.06.2019 al 6.03.2020 per complessivi euro 20.000,00,
Proc. n. 8112 /2020 R.G – Sentenza Pagina 13 di 20 oltre ad euro 85.000,00 in contanti come risultante dalle ricevute di acconto in calce alla proposta contrattuale, documentazione invero solo genericamente contestata da parte avversa.
E' poi risultato confermato, mediante la prova testimoniale assunta nel corso del processo, che i lavori non sono stati completati (così il teste e il teste , il quale ha soggiunto che Testimone_1 Testimone_2
“il cantiere era abbandonato quindi non c'erano nessun presupposto per la sicurezza;
io avevo chiesto a se ci fossero documenti CP_1
precedenti relativi alla sicurezza, ad autorizzazioni e altro, ma non mi
è stato consegnato nulla”), mentre nulla di rilevante poteva riferire il teste , che ha riferito di aver lavorato per l'attrice Testimone_3
“per due-tre mesi nel periodo estivo del 2021” per poi aver cantiere per
“problemi alla schiena”, mentre, di contro, il rapporto contrattuale tra le parti si interrompeva molto tempo addietro.
Il quadro probatorio così delineato è stato completato dalla Ctu a firma dell'arch. il quale relativamente al contratto di appalto in Per_2
disamina ed alle lavorazioni effettuate (così descritte: A – Realizzazione dell'impermeabilizzazione sul tetto di copertura dell'immobile di proprietà di parte convenuta; A1 – Realizzazione di una tettoia con
struttura in legno lamellare, in parte realizzata per coprire il balcone di pertinenza dell'immobile di cui al precedente punto A, e in parte realizzata per coprire la scala aperta che conduce allo stesso immobile
di cui al punto A; B – Opere di ristrutturazione del fabbricato composto
n. 3 piani fuori terra, ed in particolare dell'immobile al piano I, interno
2, dell'immobile al piano I, interno 3 e dell'immobile al piano II, interno
Proc. n. 8112 /2020 R.G – Sentenza Pagina 14 di 20 5) ha riferito che:
- “per le opere relative al punto B di questo paragrafo non è possibile stabilire la loro quantificazione poiché al momento del
primo accesso ai luoghi, avvenuto il giorno 4 luglio 2024,
risultavano già in fase avanzata i lavori sopraggiunti, eseguiti
dal nuovo proprietario in forza della SCIA edilizia prot. 24131 del 21.12.2023, che hanno alterato lo stato dei luoghi”, rendendo così impossibile l'accertamento peritale;
- Di contro, “per le opere, invece, indicate ai punti “A e A1”, è
possibile quantificarne il valore, che si attesta in euro 17.325,42
per la realizzazione della tettoia in legno lamellare ed in euro
3.688,13 per la realizzazione della impermeabilizzazione dell'immobile A”.
Ad ogni modo, il Ctu ha altresì dato atto della non perfetta esecuzione dei lavori, in sintonia rispetto a quanto denunciato dai convenuti.
Più nello specifico, “si è appurata la presenza di infiltrazioni d'acqua presente all'interno dell'immobile A che è stato oggetto delle opere per
l'impermeabilizzazione eseguite presso la copertura piana” stimando il costo per il rispristino dello status quo ante in euro 4.011,44 per l'eliminazione della causa infiltrazioni ed in euro 534,30 per il ripristino stato dei luoghi.
Per le opere di eliminazione del vizio e di ripristino dello stato dei luoghi si rimanda a pag. 7 della perizia, che può essere assunta a base della presente decisione.
Le conclusioni cui è pervenuto il Ctu nella relazione tecnica in atti,
Proc. n. 8112 /2020 R.G – Sentenza Pagina 15 di 20 siccome retta su argomenti tecnici e congruamente motivata, possono dunque essere condivise e sono le seguenti:
➔ Le opere relative alla realizzazione della tettoia il legno lamellare, di cui al “quesito 1, punto 1”, sono state verificate.
➔ Le opere relative all'impermeabilizzazione della copertura piana presso il fabbricato “A”, di cui al “quesito 1, punto 2”, sono state verificate.
➔ La sussistenza della situazione lamentata dalla parte ricorrente in riconvenzionale, in merito alle infiltrazioni di acqua, di cui al
“quesito 3”, è stata verificata.
➔ Le opere di ristrutturazione effettuate da parte attrice presso gli immobili di cui al “quesito 1, punto 3” del fabbricato “B”, non possono essere oggetto di verifica, poiché lo stato dei luoghi è
stato alterato.
2.5. Alla luce di quanto detto, ritenendosi, per quanto accertato dal Ctu, che i vizi riscontrati nell'immobile per cui vi è causa, non sono di scarsa importanza (art. 1455 c.c.), avendo arrecato danni dalla parte committente, va dichiarata la risoluzione del contratto di appalto in questione e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, parte attrice va condannata alla corresponsione in favore dei convenuti, tra loro in solido, della somma di euro 4.011,44 per l'eliminazione della causa infiltrazioni ed in euro 534,30 per il ripristino stato dei luoghi, per un totale di euro 4.545,74, somma che, costituendo debito di valore, liquidata all'attualità, ammette la corresponsione degli interessi a titolo di risarcimento per il cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio
Proc. n. 8112 /2020 R.G – Sentenza Pagina 16 di 20 subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio.
Il calcolo degli interessi deve avvenire in conformità all'insegnamento di Cass. civ., Sez. U., n. 1712/1995 e quindi va adottato, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. “lucro cessante”), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura indicata dall'art. 1284 c.c. nella disciplina ratione temporis applicabile, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra la messa in mora
(23.06.2020) ed il suo risarcimento e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato. Nello specifico,
pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sull'importo sopra liquidato svalutato al 23.06.2020 - con l'applicazione del coefficiente ISTAT dell'ultima rilevazione (Gennaio
2025 = 120,9) consultabile sul sito web dell'ISTAT (www.istat.it) - e, quindi, su questa somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 23 giugno, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'I.S.T.A.T., fino alla data della presente decisione.
Sull'importo finale come sopra riconosciuto, che si converte in debito di valuta, maggiorati degli interessi compensativi maturati, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla pubblicazione al saldo.
3. L'accertata sussistenza dei vizi è poi idonea a paralizzare la domanda principale di pagamento del corrispettivo formulata dall'attrice, in quanto comprova la responsabilità dell'appaltatore per inesatto
Proc. n. 8112 /2020 R.G – Sentenza Pagina 17 di 20 adempimento, alla luce del principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, già richiamato in motivazione, per il quale allorché il committente eccepisca l'inadempimento dell'esecutore, l'appaltatore ha il preciso onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi,
di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass. civ., n. 15287/2024 cit. cui adde Cass. civ., n.
8736/2014).
Nella fattispecie, come detto, risulta dimostrato esattamente il contrario, tenuto conto dell'inequivocabile tenore della stessa e della generica contestazione avverso i pagamenti ricevuti ex adverso, del tutto inidonea allo scopo.
La domanda principale va pertanto rigettata.
Resta assorbita ogni altra questione sollevata dalle parti.
4. Le spese seguono la soccombenza di Parte_1
e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014
s.m.i., parametri medi per tutte le fasi processuali espletate secondo lo scaglione sino ad euro 5.200,00 in applicazione del criterio del decisum,
oltre rimborso delle spese processuali documentate.
Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del
26/11/2024 (Cass., n. 25047/2018; Cass., n. 28094/2009; Cass., ord. n.
23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della soccombente attrice, con il conseguente diritto dei convenuti di ripetere dalla predetta le somme eventualmente versate o
Proc. n. 8112 /2020 R.G – Sentenza Pagina 18 di 20 che saranno versate al C.T.U. in forza del predetto decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da
[...]
contro e Parte_1 Controparte_1 CP_2
così provvede:
[...]
1) In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da e dichiara risolto il Controparte_1 CP_2
contratto di appalto intercorso tra le parti per grave inadempimento di;
Parte_1
2) Condanna, per l'effetto, al Parte_1
pagamento in favore dei convenuti al pagamento della somma di euro 4.545,74 oltre interessi compensativi come in motivazione e interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla pubblicazione al saldo;
3) Rigetta ogni altra domanda proposta;
4) Condanna al pagamento in favore Parte_1
dei convenuti delle spese di lite che qui si liquidano in euro 512,00
per esborsi ed euro 2.552,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge;
5) Pone nei rapporti interni tra le parti le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 26/11/2024, a carico esclusivo della soccombente con il Parte_1
conseguente diritto dell'altra parte vittoriosa di ripetere dalla soccombente le somme eventualmente versate o che saranno versate
Proc. n. 8112 /2020 R.G – Sentenza Pagina 19 di 20 al C.T.U. in forza del predetto decreto.
Così deciso in Aversa il 07/03/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola )
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
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