TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 572
TAR
Sentenza 9 aprile 2026

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  • Accolto
    Prescrizione del perfetto ripristino dello stato originario del sito dopo lo smontaggio delle strutture e individuazione del deposito prima dell’inizio lavori

    La prescrizione è stata ritenuta illegittima per assoluta mancanza di motivazione, non essendo stata adeguatamente ponderata la necessità dello smontaggio stagionale rispetto ai potenziali rischi ambientali e ai pericoli connessi alla rimozione e ricollocazione.

  • Accolto
    Richiamo del parere della Soprintendenza e prescrizione di ripristino e smontaggio

    L'autorizzazione è illegittima in via derivata a causa del vizio di motivazione del parere presupposto della Soprintendenza.

  • Accolto
    Disposto il rispetto delle condizioni e prescrizioni della Soprintendenza

    Il provvedimento è illegittimo in via derivata a causa del vizio di motivazione del parere presupposto della Soprintendenza. Inoltre, la prescrizione di smontaggio è illogica e incoerente con la struttura principale dello stabilimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 572
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 572
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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