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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Alessandria, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Alessandria |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 2, riunita in udienza il
28/04/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GRATTAROLA MASSIMO, Giudice monocratico in data 28/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 150/2023 depositato il 25/05/2023
proposto da ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Parodi Ligure - Piazza Municipio 5 15060 Parodi Ligure AL
elettivamente domiciliato presso parodi.ligure@cert.ruparpiemonte.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 77 TASI 2017
- sul ricorso n. 151/2023 depositato il 25/05/2023
proposto da ricorrente_1 - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Parodi Ligure - Piazza Municipio 5 15060 Parodi Ligure AL
elettivamente domiciliato presso parodi.ligure@cert.ruparpiemonte.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 133 IMU 2017
- sul ricorso n. 154/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Parodi Ligure - Piazza Municipio 5 15060 Parodi Ligure AL
elettivamente domiciliato presso parodi.ligure@cert.ruparpiemonte.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 163 IMU 2018
- sul ricorso n. 155/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Parodi Ligure - Piazza Municipio 5 15060 Parodi Ligure AL
elettivamente domiciliato presso parodi.ligure@cert.ruparpiemonte.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2025 depositato il 28/04/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con quattro ricorsi qui riuniti per connessione soggettiva e oggettiva la ricorrente_1 impugnava due avvisi di accertamento TASI e due avvisi di accertamento IMU per ghi anni 2017 e 2018 emessi nei suoi confronti dal Comune di Parodi Ligure in relazione a fabbricati costituiti da due edifici adiacenti alla chiesa che diceva adibiti a cappella e casa canonica e un box, asserendo che:
- il Comune fosse decaduto dal diritto avendo notificato gli atti oltre il quinquennio decadenziale
- l'illegittimo uso del mezzo informatico per il confezionamento del ricorso
- il difetto di motivazione, non essendo comprensibile perché alcuni immobili siano stati colpiti dall'imposta essendo immobili adibiti al culto
- l'esenzione degli immobili stessi essendo questi pertinenze dell'immobile adibito al culto
Non si costituiva il Comune mdi Parodi Ligure, per cui, all'udienza di discussione, la causa, previa riunione dei procedimenti, veniva assunta a decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Quanto alla asserita decadenza il ricorrente omette di considerare nel calcolo la sospensione ex COVID.
L'eccezione è formulata solo in relazione agli avvisi relativi al 2018, laddove il termine del 31.12.2018 sarebbe andato a scadere il 31.12.20234, mentre l'atto fu notificato, afferma la ricorrente, nel gennaio 2024. La sospensione ex COVID, quella ordinaria erga omnes, andava dall'8.3.2020 fino al maggio successivo, coprendo quindi due mesi, per il che se l'atto fu notificato a gennaio 2024 esso fu notificato nei termini. Altrettanto infondata è la questione dell'uso informatico per questo tipo di atti. Secondo la ricorrente gli accertamenti degli Enti Locali non possono essere redatti e sottoscritti con il ricorso a sistemi informativi automatizzati. Invece, secondo Corte di Cassazione ordinanza n. 16459 depositata il 20 maggio 2022 – in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale.
In relazione all'asserito difetto di motivazione, la censura è infondata laddove è evidente che gli avvisi in questione non considerano come pertinenze del luogo di culto gli edifici in questione. La motivazione appare congrua e sufficiente, spettando semmai al ricorrente la prova dell'esenzione, che è l'eccezione rispetto alla regola dell'obbligo di pagamento del tributo
Nel merito invece ritiene questo Giudicante che l'ponere della prova della qualità di pertinenza dell'immobile oggetto di culto spetti a chi dell'esenzione intende valersi. Orbene, nel caso di specie depone a sfavore della ricorrente il fatto che non siano stati prodotti gli atti di provenienza, che qualifichino gli immobili in questione come pertinenze.
Di poi, la ricorrente ha inteso fornite tale prova attraverso fotografie che non dimostrano affatto l'utilizzo a pertinenza del luogo di culto di tali immobili (uno addirittura è un garage), e a capitoli di prova che per la loro genericità e formulazione grossolana non possono essere ammessi.
Invero il primo capitolo non specifica a quale dei quattro edifici di via XX Settembre 103 si riferisca, posto che ivi è la chiesa, senz'altro luogo di culto e non assoggettata infatti a imposta, e gli altri locali, che si pretendono pertinenze.
Il capitolo 2 non specifica quali attività “di culto” possano essere state svolte nei locali sconsacrati oggetto di richiesta di imposta
Il capitolo 3 e il capitolo 4 sono formulati in termini negativi assoluti: il fatto che uno non abbia mai visto svolgersi un evento non esclude che quell'evento si sia svolto, ma semplicemente che lui non lo ha mai visto.
I ricorsi vanno respinti
Nulla per le spese
P.Q.M.
Il giudice monocratico respinge i ricorsi riuniti, nulla per le spese.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 2, riunita in udienza il
28/04/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GRATTAROLA MASSIMO, Giudice monocratico in data 28/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 150/2023 depositato il 25/05/2023
proposto da ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Parodi Ligure - Piazza Municipio 5 15060 Parodi Ligure AL
elettivamente domiciliato presso parodi.ligure@cert.ruparpiemonte.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 77 TASI 2017
- sul ricorso n. 151/2023 depositato il 25/05/2023
proposto da ricorrente_1 - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Parodi Ligure - Piazza Municipio 5 15060 Parodi Ligure AL
elettivamente domiciliato presso parodi.ligure@cert.ruparpiemonte.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 133 IMU 2017
- sul ricorso n. 154/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Parodi Ligure - Piazza Municipio 5 15060 Parodi Ligure AL
elettivamente domiciliato presso parodi.ligure@cert.ruparpiemonte.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 163 IMU 2018
- sul ricorso n. 155/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Parodi Ligure - Piazza Municipio 5 15060 Parodi Ligure AL
elettivamente domiciliato presso parodi.ligure@cert.ruparpiemonte.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2025 depositato il 28/04/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con quattro ricorsi qui riuniti per connessione soggettiva e oggettiva la ricorrente_1 impugnava due avvisi di accertamento TASI e due avvisi di accertamento IMU per ghi anni 2017 e 2018 emessi nei suoi confronti dal Comune di Parodi Ligure in relazione a fabbricati costituiti da due edifici adiacenti alla chiesa che diceva adibiti a cappella e casa canonica e un box, asserendo che:
- il Comune fosse decaduto dal diritto avendo notificato gli atti oltre il quinquennio decadenziale
- l'illegittimo uso del mezzo informatico per il confezionamento del ricorso
- il difetto di motivazione, non essendo comprensibile perché alcuni immobili siano stati colpiti dall'imposta essendo immobili adibiti al culto
- l'esenzione degli immobili stessi essendo questi pertinenze dell'immobile adibito al culto
Non si costituiva il Comune mdi Parodi Ligure, per cui, all'udienza di discussione, la causa, previa riunione dei procedimenti, veniva assunta a decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Quanto alla asserita decadenza il ricorrente omette di considerare nel calcolo la sospensione ex COVID.
L'eccezione è formulata solo in relazione agli avvisi relativi al 2018, laddove il termine del 31.12.2018 sarebbe andato a scadere il 31.12.20234, mentre l'atto fu notificato, afferma la ricorrente, nel gennaio 2024. La sospensione ex COVID, quella ordinaria erga omnes, andava dall'8.3.2020 fino al maggio successivo, coprendo quindi due mesi, per il che se l'atto fu notificato a gennaio 2024 esso fu notificato nei termini. Altrettanto infondata è la questione dell'uso informatico per questo tipo di atti. Secondo la ricorrente gli accertamenti degli Enti Locali non possono essere redatti e sottoscritti con il ricorso a sistemi informativi automatizzati. Invece, secondo Corte di Cassazione ordinanza n. 16459 depositata il 20 maggio 2022 – in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale.
In relazione all'asserito difetto di motivazione, la censura è infondata laddove è evidente che gli avvisi in questione non considerano come pertinenze del luogo di culto gli edifici in questione. La motivazione appare congrua e sufficiente, spettando semmai al ricorrente la prova dell'esenzione, che è l'eccezione rispetto alla regola dell'obbligo di pagamento del tributo
Nel merito invece ritiene questo Giudicante che l'ponere della prova della qualità di pertinenza dell'immobile oggetto di culto spetti a chi dell'esenzione intende valersi. Orbene, nel caso di specie depone a sfavore della ricorrente il fatto che non siano stati prodotti gli atti di provenienza, che qualifichino gli immobili in questione come pertinenze.
Di poi, la ricorrente ha inteso fornite tale prova attraverso fotografie che non dimostrano affatto l'utilizzo a pertinenza del luogo di culto di tali immobili (uno addirittura è un garage), e a capitoli di prova che per la loro genericità e formulazione grossolana non possono essere ammessi.
Invero il primo capitolo non specifica a quale dei quattro edifici di via XX Settembre 103 si riferisca, posto che ivi è la chiesa, senz'altro luogo di culto e non assoggettata infatti a imposta, e gli altri locali, che si pretendono pertinenze.
Il capitolo 2 non specifica quali attività “di culto” possano essere state svolte nei locali sconsacrati oggetto di richiesta di imposta
Il capitolo 3 e il capitolo 4 sono formulati in termini negativi assoluti: il fatto che uno non abbia mai visto svolgersi un evento non esclude che quell'evento si sia svolto, ma semplicemente che lui non lo ha mai visto.
I ricorsi vanno respinti
Nulla per le spese
P.Q.M.
Il giudice monocratico respinge i ricorsi riuniti, nulla per le spese.