Ordinanza cautelare 9 aprile 2025
Sentenza 14 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 14/03/2026, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01239/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00679/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 679 del 2025, proposto da
Associazione “Stop Animal Crimes Italia Aps", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulio Muceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Gianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale in Milano, piazza Città di Lombardia, 1;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Associazione Cacciatori Lombardi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Capitanio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Anuu – Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale e A.M.O.V. Associazione Manifestazioni Ornitologiche Venatorie, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall'avvocato Pietro Balletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Federcaccia Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Bertacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della delibera di Giunta regionale del 27.01.2025, n. XII/3831, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 29.01.2025, serie ordinaria n. 5, L.r. 26/93, attuazione art. 26 - Ulteriori caratteristiche tecniche, modalità di rilascio e di apposizione dei contrassegni inamovibili dei richiami vivi per la caccia da appostamento;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, lesivo dell’interesse della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti gli atti di intervento ad opponendum ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. AN ZU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente è una associazione senza scopo di lucro riconosciuta dal Ministero della Salute ai fini dell’affidamento di animali, in particolare cani, oggetto di sequestro o confisca a norma del codice penale.
La stessa (di seguito indicata anche come “Aps”) impugnava con il ricorso in epigrafe, chiedendone anche la sospensione, la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia del 27.1.2025 n. XII/3831 emanata ai sensi della legge regionale (LR) n. 26 del 1993 e recante la disciplina delle ulteriori caratteristiche tecniche, modalità di rilascio e di apposizione dei contrassegni inamovibili dei richiami vivi per la caccia da appostamento.
Si costituiva in giudizio la Regione Lombardia, concludendo per l’inammissibilità sotto vari profili ed in ogni caso per l’infondatezza nel merito del gravame.
Proponevano altresì atti di intervento ad opponendum una serie di associazioni venatorie operanti nella Regione Lombardia, aderendo alle conclusioni di quest’ultima.
In esito all’udienza in camera di consiglio dell’8.4.2025 l’istanza cautelare era respinta con ordinanza della scrivente Sezione n. 371 del 2025, per difetto del periculum in mora .
In vista dell’udienza di discussione la difesa regionale depositava in giudizio la copia del decreto dirigenziale n. 1818 del 12.2.2026 contenente disposizioni di dettaglio della deliberazione di Giunta impugnata con il ricorso.
Alla pubblica udienza del 12.3.2026, presenti tutti i difensori delle parti, il Presidente eccepiva dapprima, ai sensi dell’art. 73 comma 3 del c.p.a., l’improcedibilità del gravame per omessa impugnazione della citata determinazione dirigenziale.
La causa era poi discussa e spedita in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso in epigrafe deve reputarsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera c ) del c.p.a., e questo per le ragioni che seguono.
La deliberazione di Giunta ivi impugnata (cfr. il doc. 1 della ricorrente) è stata emanata in attuazione dell’art. 26 della legge regionale n. 26 del 1993 ed è finalizzata alla regolamentazione delle caratteristiche tecniche e delle modalità di rilascio e di applicazione dei contrassegni inamovibili dei richiami vivi per la caccia da appostamento.
La deliberazione ha peraltro un carattere sostanzialmente di indirizzo in quanto la stessa prevede che, a cura del competente dirigente regionale, siano adottate disposizioni di dettaglio per la concreta disciplina della materia (cfr. il doc. 1 della ricorrente, pag. 9, punto 3 del dispositivo della deliberazione).
Tale carattere della deliberazione è stato evidenziato dal Tribunale nell’ordinanza cautelare n. 371 del 2025, dove l’istanza di sospensione è stata respinta per assenza del periculum in mora , considerato appunto che le prescrizioni della deliberazione oggetto di contestazione sono meramente riproduttive di disposizioni di legge e che mancano le norme di dettaglio.
Si badi che la suindicata pronuncia cautelare di rigetto non è stata oggetto di alcuna impugnazione da parte di Aps.
In vista dell’udienza di discussione del 12.3.2026 la difesa resistente ha depositato in giudizio la determinazione del Direttore Regionale n. 1818 del 12.12.2026 che reca appunto le norme di dettaglio di cui sopra (cfr. il doc. 1 della resistente depositato il 13.2.2026).
Nella memoria del 5.2.2026 che preannuncia tale produzione documentale il difensore della resistente ha sostenuto che il deposito del decreto direttoriale è finalizzato all’eventuale proposizione di motivi aggiunti.
All’udienza pubblica del 12.3.2026 il Presidente del Collegio ha evidenziato al difensore di Aps, ai sensi dell’art. 73 comma 3 del c.p.a., l’eventuale improcedibilità del ricorso vista la mancata impugnazione del decreto regionale del 12.2.2026.
A fronte di tale eccezione e della pregressa produzione documentale della Regione, il difensore della ricorrente non ha replicato alcunché, non ha chiesto alcun termine a difesa né ha fatto alcuna riserva di impugnazione ma si è limitato a chiedere la spedizione della causa in decisione riportandosi alle difese già svolte.
Orbene, reputa il Collegio, alla luce sia dei documenti prodotti sia del comportamento processuale della parte ricorrente (comportamento dal quale possono essere desunti argomenti di prova ex art. 64, comma 4, del c.p.a.), che il gravame in epigrafe debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in quanto nessuna utilità potrebbe derivare ad Aps dell’ipotetico accoglimento del ricorso.
Il provvedimento concretamente lesivo della posizione giuridica soggettiva vantata dalla ricorrente è, infatti, il decreto regionale del 12.2.2026 non oggetto di alcuna impugnazione.
2. La novità delle questioni trattate ed il carattere meramente processuale della presente decisione inducono il Tribunale a compensare interamente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI NU, Presidente
AN ZU, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ZU | RI NU |
IL SEGRETARIO