Ordinanza cautelare 30 aprile 2025
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00517/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00784/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 784 del 2025, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall’avvocata Eleonora Vilardi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, anche per la Questura di Torino, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
per l’annullamento
- del provvedimento Prot. n. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Torino il -OMISSIS- (notificato in data 03/03/2025), con cui è stata rigettata la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro subordinato, nonché la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visto l’art. 34, co. 5 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. AN AN IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, con ricorso notificato in data 02/04/2025, -ricorrente- è insorto avverso il decreto del -OMISSIS-, a mezzo del quale la Questura di Torino ha respinto la sua istanza di rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 d.lgs. 286/1998, in ragione dell’affermata incapienza reddituale del nucleo familiare;
Rilevato che, all’esito della costituzione dell’Amministrazione intimata, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare contenuta nel ricorso e ha sospeso la determinazione impugnata, ai fini del riesame dell’istanza proposta dal ricorrente (TAR Piemonte, Sez. I, ord. 30/04/2025 n. 173);
Considerato che, in adempimento del dictum cautelare, l’Amministrazione ha disposto la riapertura dell’istruttoria e, riesaminata la documentazione trasmessa dal ricorrente, ha annullato ex art. 21- nonies legge n. 241/1990 la determinazione impugnata e rilasciato a -ricorrente- il permesso per soggiornanti di lungo periodo (n. -OMISSIS-, cfr. nota Ministero dell’Interno del 02/03/2026);
Ritenuto che per effetto della determinazione sopravvenuta, la materia del contendere sia venuta a cessare, giacché le istanze avanzate dal ricorrente ex art. 9 d.lgs. 286/1998 hanno trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, determinando il venir meno della posizione di contrasto tra le parti (cfr. ex plurimis Cons. Stato., Sez. V, 07/05/2018, n. 2687; Id., Sez. III, 22/02/2018, n. 1135; Id., Sez IV, 22/01/2018, n. 383);
Ritenuto che, a fronte dell’obiettiva peculiarità della fattispecie controversa e del complessivo contegno delle parti, sussistano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
LE RI, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
AN AN IL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AN IL | LE RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.