Sentenza 11 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 11/03/2021, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/03/2021
N. 00325/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01368/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1368 del 2020, proposto da
Tecnorad S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Braschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano Vasto Chieti non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 2854/18 emesso dal Tribunale di Verona nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano Vasto Chieti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che, con ricorso depositato il 29 dicembre 2020, la società ricorrente ha adito l’intestato TAR lamentando la non corretta esecuzione, da parte dell’Amministrazione resistente, di quanto statuito dal Tribunale di Verona con il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;
che, pertanto, la società ricorrente ha chiesto che sia disposto ogni opportuno provvedimento per la integrale esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2854/18 del Tribunale di Verona e tale da consentire il pagamento dell’intera somma ivi ingiunta, quindi, della somma residua pari ad € 4.975,50 a titolo di interessi di mora come liquidati in giudizio, calcolati sino alla data dell'effettivo pagamento, maggiorata, dalla data della presente domanda giudiziale, degli interessi calcolati al saggio indicato dall’art. 1284 c.c., comma 4, anche mediante la nomina di un commissario ad acta che si sostituisca alla Azienda Sanitaria stessa;
che nessuno si è costituito in giudizio per l’Amministrazione resistente;
che all’esito dell’udienza del 10 marzo 2021 la causa è stata trattenuta in decisione;
che con memoria depositata in data 9 marzo 2021 la ricorrente ha dato conto del fatto che l’Azienda Sanitaria resistente, in data 8 marzo 2021, ha comunicato a mezzo pec di volere ottemperare spontaneamente attraverso emissione di determina n. 94 del 4.03.2021 riconoscendo in favore della
ricorrente la somma di euro 6.644,92, che comprende anche il rimborso delle spese legali;
che, in tal senso, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al giudizio;
che alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a spese compensate, attesa la particolarità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), dichiara il ricorso improcedibile;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO