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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 5200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5200 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Francesco NOTARO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 4998/19 RG, avente ad oggetto
“azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc.”;
Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Benevento n. repert. 2608/19, pubblicata il 10 Ottobre 2019; causa posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21 Ottobre
2025, svoltasi in presenza (senza la concessione dei termini ex art. 190 cpc), e pendente:
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
(giusta procura in atti) dagli avv.ti CO AR ( ), MA UL C.F._1
( e UI TE ( , con i quali è elettivamente domiciliata C.F._2 C.F._3 presso i seguenti indirizzi di PEC:
Email_1
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Appellante
E
1 ( , ( , CP_1 C.F._4 Controparte_2 C.F._5 Controparte_3
( ), , rapp.ti e difesi (giusta procura in atti) dagli C.F._6 CP_4 C.F._7 avv.ti Michele PP ( e VA AP ), con i quali sono C.F._8 C.F._9 elettivamente domiciliati presso i seguenti indirizzi di PEC:
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Appellati
NONCHE'
( ), quale ex socio dell'estinta EN SE RL, rapp.to e difeso CP_5 C.F._10
(giusta procura in atti) dall'avv. Rosetta Belmonte ( , con la quale è elettivamente C.F._11 domiciliato presso il seguente indirizzo di PEC:
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Appellato
NONCHE'
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_6 P.IVA_2 Controparte_7
( ); ( ; ); C.F._12 Controparte_8 C.F._13 CP_9 C.F._14
( ); ( ; CP_10 C.F._15 Controparte_11 C.F._16 Controparte_12
( ); ; C.F._17 Controparte_13 C.F._18
tutti nella qualità di ex soci dell'estinta EN SE RL, rapp.ti e difesi (giusta procura in atti) dagli avv.ti
CO AR ( ) e MA UL , con i quali sono C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliati presso i seguenti indirizzi di PEC:
Email_1
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Appellati
CONCLUSIONI: All'udienza di conclusioni del 21 Ottobre 2025 (svoltasi in presenza) sono comparsi i
Difensori delle parti, i quali hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, ed hanno chiesto l'introito in decisione (rinunciando altresì ai termini di cui all'art. 190 cpc, dato che avevano già depositato le comparse ex art. 190 cpc, a seguito del primo introito in decisione).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento deriva dal ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato il 19 Dicembre 2018 dai signori
, , e . CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
il precedente 6 Dicembre 2017 aveva depositato un ricorso nei confronti della società CP_1
“EN SE SR (operante nel settore dell'assistenza per gli anziani), presso il Giudice del Lavoro di
Benevento. Il aveva chiesto accertarsi una vicenda interpositiva di manodopera in suo danno CP_1
(anche in ragione di invalidi contratti di appalto dalla interponente alle interposte cooperative succedutesi nel tempo); altresì aveva chiesto dichiararsi nullo il licenziamento, con la conseguente reintegrazione nel posto di lavoro, e con la condanna al risarcimento dei danni subìti e subendi, in una misura pari alla retribuzione globale maturata dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra (circa euro
75.000,00). Tra le parti pendeva anche ulteriore giudizio, sempre dinanzi al Giudice del Lavoro di
2 Benevento, nel cui ambito aveva chiesto la condanna della società EN al pagamento CP_1 della somma di euro 104.816,02 (per crediti retributivi maturati nel corso del rapporto).
Anche la lavoratrice il precedente 2 Febbraio 2018 aveva depositato analogo ricorso, Controparte_2 nei confronti della società “EN SE SR (vale a dire del medesimo tenore del ricorso depositato da
). CP_1
Anche con riferimento alla posizione di , si registrava la pendenza di un ulteriore Controparte_2 giudizio, sempre dinanzi al Giudice del Lavoro di Benevento, per crediti retributivi, vantati nei confronti della società EN (in questo caso per l'importo di euro 56.154,44).
In situazione analoga ai colleghi e versava anche la lavoratrice CP_1 Controparte_2
, parimenti già dipendente di EN SE RL. Controparte_3
Quindi anche aveva proposto ricorso nei confronti della EN dinanzi al Tribunale di Controparte_3
Benevento, sezione Lavoro, chiedendo dichiararsi l'inesistenza/nullità del licenziamento, con le pedisseque richieste di reintegra e risarcimento retributivo.
Anche in questo caso pendeva ulteriore giudizio per crediti retributivi, nella misura di euro 53.076,12.
In un'analoga situazione versava la quarta lavoratrice, e cioè . CP_4
Tutti i giudizi indicati dai quattro ricorrenti (nel ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il 19.12.2018) risultavano ampiamente istruiti e prossimi alle rispettive decisioni.
CP In tali giudizi risultavano convenute anche le società ” e “ . Controparte_15 CP_16
Gli esponenti e , nel corso delle rispettive cause, avevano anche chiesto CP_1 Controparte_2 ed ottenuto il sequestro conservativo sui beni della società EN. La misura conservativa era stata concessa, anche in ragione della ritenuta sussistenza del fumus boni juris.
Nelle more dei giudizi pendenti, EN SE RL, in data 30 Maggio 2017, con rogito per notar Per_1 aveva concluso con la società “ un preliminare di vendita. Parte_1
In particolare, EN SE RL aveva promesso di vendere, in favore di “ , la piena Parte_1 proprietà dell'appezzamento di terreno sito in LA alla C.da Fontanelle, in catasto al fol. 6, p.lla 816, seminativo irriguo.
Il prezzo dichiarato era pari ad euro 90.000,00, oltre IVA.
L'acconto di euro 5.000,00 era stato versato in data 30 Maggio 2017 a mezzo di assegno bancario.
I restanti euro 85.000,00 sarebbero stati versati al momento della stipula dell'atto definitivo (da concludersi entro e non oltre il 30 Aprile 2020).
Il giorno successivo, e cioè il 31 Maggio 2017, si era tenuta l'assemblea dei soci di “EN SE SR (cfr. il verbale dell'assemblea, in atti). Dunque, era stata deliberata una scissione. Vale a dire, era prevista la costituzione di una nuova società, che avrebbe assunto la denominazione di “ , e che avrebbe CP_16 gestito la struttura sita in LA (alla società EN sarebbe rimasta la struttura di Cerreto Sannita).
Ed effettivamente, a mezzo del rogito per notar del 22 Agosto 2017, si era attuata la scissione Per_2 parziale, deliberata il 31 Maggio 2017. EN RL aveva trasferito a “ l'attività espletata in CP_16
LA, nonché il relativo contratto di affidamento del servizio, il personale occupato, ed ancora i crediti vantati nei confronti del Comune di LA (crediti inerenti alle opere di ristrutturazione ed adeguamento dell'immobile, destinato al servizio in affidamento).
3 La stazione affidante, con determina n. 129 del 12 Dicembre 2017, aveva preso atto dell'attuata scissione, accettando anche tutte le conseguenze unilateralmente decise dalla scindente società.
Infine, con rogito per notar del 3 Agosto 2018, era stata conclusa la vendita definitiva. Per_2
Appunto, EN SE RL in Liquidazione aveva venduto ad “ la proprietà del Parte_1 succitato appezzamento di terreno, sito in LA, di cui al preliminare di vendita.
Nel rogito si dava atto di come fosse creditrice nei confronti di EN SE RL, per Parte_1 euro 67.510,00, oltre IVA.
Quindi il saldo del prezzo di acquisto, pari ad euro 85.000,00, era oggetto di compensazione, fino a concorrenza della cifra di euro 67.510,00.
Con riferimento alla restante parte, si dava atto di come la società “ avesse Controparte_17 ceduto pro soluto ad “ il credito che essa “ vantava nei confronti di Parte_1 CP_17
EN SE RL.
In definitiva il prezzo di acquisto era stato corrisposto con le seguenti modalità:
euro 5.000,00 mediante assegno bancario, già versato contestualmente al preliminare del 30.5.2017;
euro 67.510,00 più IVA (per complessivi euro 82.362,20), mediante compensazione con il credito (di pari importo) vantato dalla acquirente “ ” nei confronti della medesima EN SE RL;
Parte_1
euro 18.939,20, a mezzo della succitata cessione di credito pro soluto, intervenuta tra la cedente
[...]
e la cessionaria (vicenda in cui EN SE figurava quale Controparte_17 Parte_1 debitrice ceduta);
infine i residui euro 3.498,60 mediante assegno bancario….
I quattro ricorrenti evidenziavano le seguenti ulteriori circostanze: “Al era proprietaria Parte_1 di quote sociali della EN SE RL, e vedeva tra i suoi soci il dott. , che era anche socio CP_9 della EN SE.
A mezzo della vendita del 3 Agosto 2018, EN SE RL si era liberata dell'unico cespite presente nel proprio patrimonio, sottraendolo alla garanzia dei crediti retributivi dei lavoratori istanti.
Sussistevano tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, ex art. 2901 cc..
Così proseguivano i ricorrenti + 3:…sol che si considerino le circostanze che il già liquidatore CP_1 della società alienante ha quote di partecipazione nella società acquirente e che vi sono intrecci e comunanze (anche familiari) nelle composizioni sociali delle due società, non possono sorgere dubbi sul fatto che la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie dei ricorrenti è dato comune ad entrambi i soggetti stipulanti l'atto di trasferimento….
Inoltre i ricorrenti + 3 segnalavano la particolare anomalia delle modalità di pagamento del CP_1 prezzo della vendita.
Nulla quaestio sulla sussistenza del requisito oggettivo dell'eventus damni.
La venditrice EN SE – avuta conoscenza della proposizione delle azioni giudiziarie dei lavoratori, con cui erano stati reclamati crediti retributivi/risarcitori – si era determinata a porre in essere diverse e plurime operazioni di dismissione patrimoniale.
4 Il trasferimento del cespite, oggetto della revocanda vendita, aveva sicuramente determinato una maggiore difficoltà od incertezza nella futura realizzazione del credito.
Sulla base di queste premesse i ricorrenti , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 formulavano le seguenti conclusioni:
[...]
Revocarsi ex art. 2901 cc. e, per l'effetto, dichiararsi inefficace (nei confronti dei ricorrenti) la vendita per notar del 3 Agosto 2018 – con la quale la società EN SE RL in Liquidazione aveva alienato Per_2 alla società “ il terreno sito in LA, in catasto al fol. 67, p.lla 816; Parte_1
Emettersi ogni altra pronuncia conseguente, anche in relazione alla trascrizione dell'emittenda ordinanza nei Registri Immobiliari;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
La resistente “EN SE RL in Liquidazione” restava contumace – pur a fronte della rituale notifica del ricorso ex art. 702 bis cpc e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
Invece si costituiva la resistente “ , giusta comparsa depositata il 16 Settembre 2019. Parte_1
La società eccepiva, in primis, come i crediti asseritamente vantati dai ricorrenti nei Parte_1 confronti dell'alienante EN SE RL fossero totalmente inesistenti.
Infatti i ricorsi per impugnazione di licenziamento, con il rito “Fornero”, proposti da , CP_1
e nei confronti della EN erano stati tutti rigettati dal Giudice del Controparte_2 CP_4
Lavoro di Benevento.
Osservava la RL resistente: ai fini dell'integrazione della prova dello eventus damni di cui all'art. 2901 cc.,
l'attore deve provare le seguenti tre circostanze: a) esistenza e consistenza del credito vantato;
b) preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
c) mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto.
Orbene, le ragioni creditorie di , e erano state tutte CP_1 Controparte_2 CP_4 respinte dal Giudice del Lavoro di Benevento.
Da qui la carenza di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti, in mancanza di una valida ragione di credito.
Ad avviso della resistente , la proposta azione revocatoria ex art. 2901 cc. era infondata, Parte_1 anche per carenza di interesse ad agìre. Infatti l'eventuale accoglimento della domanda revocatoria non avrebbe arrecato alcun vantaggio ai ricorrenti, potendo gli stessi azionare i presunti crediti in danno delle altre società (nei confronti delle quali avevano azionato le relative pretese in via solidale).
La RL resistente aggiungeva le seguenti considerazioni: la verifica circa la sussistenza dell'eventus damni doveva essere effettuata, avuto riguardo al 30 Maggio 2017 (data di stipula del preliminare).
Invece, non si doveva fare riferimento al 3 Agosto 2018, data di stipula della vendita definitiva.
Infatti, non sono soggetti a revoca gli atti dovuti, oppure gli atti compiuti in adempimento di un'obbligazione (in particolare i contratti conclusi in esecuzione di un preliminare). La stipula del contratto definitivo integra l'esecuzione doverosa di un pactum de contrahendo, cui il promissario non può unilateralmente sottrarsi.
I ricorrenti ribadivano come la verifica circa la ricorrenza dell'eventus damni dovesse effettuarsi al 30
Maggio 2017, cioè alla data del preliminare. Ebbene, a quella data la promessa di vendita non aveva affatto arrecato pregiudizio alle presunte ragioni creditorie dei ricorrenti.
5 Inoltre, alla data del 30.5.2017, EN SE era titolare di un ingente patrimonio, costituito anche da importanti convenzioni con enti pubblici.
La vendita definitiva del 3 Agosto 2018 era irrilevante, trattandosi di una cessione immobiliare effettuata in adempimento di un'obbligazione assunta in precedenza.
Aggiungeva la resistente all'esito della stipula dell'impugnata vendita del 3 Agosto Parte_1
2018, il patrimonio di EN SE era rimasto immutato.
Il prezzo della vendita, di euro 90.000,00, era stato regolarmente utilizzato per l'adempimento di debiti scaduti, che aveva l'alienante EN SE nei confronti dell'acquirente . Parte_1
Inoltre, al momento della conclusione del preliminare di vendita, sull'immobile oggetto di cessione non risultava trascritto alcun provvedimento giudiziale.
Vale a dire, l'acquirente non aveva consapevolezza della sussistenza di alcun debito di Parte_1
EN SE RL.
Di conseguenza, non era sostenibile la tesi della sussistenza, in capo alla RL acquirente (alla data di stipula della promessa di vendita), del consilium fraudis e della partecipatio fraudis.
osservava ulteriormente: la vendita definitiva del 3 Agosto 2018 non rappresentava Parte_1 soltanto l'adempimento di quanto previsto nel preliminare del 30 Maggio 2017, ma anche e soprattutto l'adempimento/estinzione di un debito scaduto della EN SE RL nei confronti di;
Parte_1 da qui l'esenzione dall'ambito applicativo dell'azione revocatoria, ai sensi del comma terzo dell'art. 2901 cc..
Appunto, il corrispettivo della cessione era stato utilizzato per il pagamento di debiti pregressi della cedente EN SE RL.
In definitiva la resistente chiedeva rigettarsi la domanda attorea;
nonchè chiedeva Parte_1 ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale (esonerando il Conservatore dei RR.II. da qualsivoglia responsabilità).
Il primo grado è stato definito dal G.M. del Tribunale di Benevento, con l'ordinanza ex art. 702 bis cpc n. repert. 2608/19, pubblicata il 10 Ottobre 2019.
Il primo giudicante ha osservato come i ricorrenti + 3 chiedano la revoca della vendita del 3 CP_1
Agosto 2018, ex art. 2901 cc., poiché con tale atto la debitrice EN SE RL ha alienato l'unico immobile di sua proprietà, nell'ambito di un più complesso piano di dismissione.
Nell'ordinanza del 10 Ottobre 2019 si è evidenziato quanto accaduto all'udienza del 18 Settembre 2019. In quella sede si è dato atto, a verbale, di tutti i procedimenti in cui si erano riconosciuti crediti degli attori nei confronti di EN SE.
Precisamente si sono indicati i seguenti crediti:
Credito risarcitorio di euro 64.178,20 in favore di (ordinanza del Primo Aprile 2019, nel Controparte_3 procedimento n. 4322/17 RG);
Credito risarcitorio di euro 79.401,76 in favore di (sentenza n. 935/19, definitoria del Controparte_2 procedimento n. 761/18 RG);
Credito risarcitorio di euro 56.516,16 in favore di (sentenza n. 934/19, definitoria del CP_4 procedimento n. 759/18 RG);
6 Credito risarcitorio di euro 55.747,42 in favore di (sentenza n. 1007/19, definitoria del CP_1 procedimento n. 6350/17 RG);
In favore di anche ulteriore credito per differenze retributive per euro 104.816,02 (sentenza CP_1
n. 933/19, definitoria del procedimento n. 373/17 RG).
Orbene, il G.M. ha così ulteriormente argomentato:…I provvedimenti giudiziali sono stati depositati ritualmente in via telematica in data 17 Settembre 2019, per cui su di essi vi è stato contraddittorio in udienza, e con le note autorizzate successive..
Trattasi di crediti anteriori rispetto alla vendita del 3 Agosto 2018, trascritta il 22 Agosto 2018 (con cui
EN SE RL si è liberata dell'unico cespite di sua proprietà).
Il Tribunale di Benevento si è altresì espresso nei seguenti termini:…In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso,
l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al Giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato. Nel caso in esame l'atto è a titolo oneroso e l'effetto pregiudizievole è indubbio, atteso che con il rogito è stato venduto l'unico bene immobile della debitrice, con grave pregiudizio alla garanzia patrimoniale generica dei crediti…
Il Giudice Monocratico ha anche evidenziato la sussistenza di vari ulteriori elementi, sintomatici della consapevolezza del pregiudizio per i creditori, in capo alle parti che hanno concluso il rogito del 3 Agosto
2018.
Trattasi delle anomale condizioni di pagamento (prezzo pagato quasi interamente con compensazioni e cessioni di crediti, e solo in minima parte con assegno bancario;
la scissione societaria deliberata quasi contestualmente alla promessa di vendita;
la liquidazione volontaria avviata dalla alienante EN SE RL).
In definitiva il Tribunale di Benevento, in accoglimento della domanda attorea, ha dichiarato inefficace, ex art. 2901 cc., nei confronti di , , e , la CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 vendita per notar del 3 Agosto 2018, con cui EN SE RL in Liquidazione ha alienato alla Per_2 società l'appezzamento di terreno sito in LA, in catasto al fol. 67, p.lla 816. Parte_1
Altresì il G.M. ha condannato in solido e EN SE RL in Liquidazione al Parte_1 pagamento delle spese del giudizio, in favore dei ricorrenti – spese liquidate in euro 11.540,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Michele
PP e VA AP.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello la società “ , con citazione Parte_1 notificata il 9 Novembre 2019 nei confronti di , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, ed ancora nei confronti di EN SE RL in Liquidazione. CP_4
La RL appellante (resistente in primo grado) nell'atto di gravame ha ribadito la posizione espressa in prime cure.
Quindi, in accoglimento del gravame, ed in riforma dell'impugnata ordinanza ex art. 702 bis cpc, si chiede che venga rigettata la domanda ex art. 2901 cc., proposta dagli attori + 3 (nonché si chiede CP_1 ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale); il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
7 Ovviamente l'appello di “ nella sostanza è rivolto esclusivamente nei confronti degli Parte_1 originari attori + 3 (laddove la notifica nei confronti di EN SE RL in Liquidazione è CP_1 stata effettuata per mere esigenze di litisconsorzio processuale).
Giusta comparsa depositata il 7 Aprile 2020, si sono costituiti gli appellati , CP_1 CP_2
, e , chiedendo di rigettarsi il gravame.
[...] Controparte_3 CP_4
La Corte, a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 18 Maggio 2021, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di coloro che erano soci dell'estinta EN SE RL in Liquidazione
(resistente contumace in primo grado).
Appunto, si è accertato come la convenuta EN SE RL, nel corso del primo grado, si sia estinta, a seguito della cancellazione dal Registro delle Imprese.
Pedissequamente, in date 10 Luglio 2021 ed 11 Agosto 2021, parte appellante ha provveduto a depositare in telematico l'atto di integrazione del contraddittorio, come notificato nei confronti degli ex soci di
EN SE RL.
A mezzo della comparsa depositata il 16 Novembre 2021, si è costituito (quale ex socio di CP_5
EN SE RL). Costui ha evidenziato di non avere percepito alcuna somma, a seguito della liquidazione della RL originaria debitrice ed alienante.
Quindi chiede di dichiararsi che alcuna responsabilità può essergli attribuita, e che non può CP_5 essere chiamato a rispondere nei confronti dei signori + 3 (quali creditori della società CP_1 estinta).
A mezzo della comparsa depositata il 5 Marzo 2022, si sono costituiti ulteriori ex soci dell'estinta “EN
SE SR, e precisamente , , , CP_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
, e . Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
Anche gli otto ex soci costituitisi il 5 Marzo 2022 hanno evidenziato di non avere percepito alcuna somma, a seguito della liquidazione della RL originaria debitrice ed alienante.
Pertanto + 7 chiedono di dichiararsi che alcuna responsabilità può essere loro attribuita, e che non CP_6 possono essere chiamati a rispondere nei confronti dei signori + 3 (quali creditori della CP_1 società estinta).
A questo punto, è opportuno anche evidenziare come gli appellati + 3 (originari attori), a CP_1 seguito della descritta integrazione del contraddittorio, non abbiano proposto alcuna domanda nei confronti degli ex soci di EN SE RL.
La causa era stata una prima volta introitata in decisione, giusta ordinanza collegiale di introito pubblicata il
14 Aprile 2025 (all'esito dell'udienza dell'8 Aprile 2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta).
Le parti hanno depositato le comparse ex art. 190 cpc.
Successivamente – a mezzo dell'ordinanza collegiale del 9 Settembre 2025 – la causa è stata rimessa sul ruolo, per questioni di formazione del Collegio giudicante.
Quindi, all'udienza di prosieguo di precisazione delle conclusioni del 21 Ottobre 2025 (svoltasi in presenza), sulla documentazione in atti, precisate nuovamente le conclusioni, la causa è stata dalla Corte nuovamente riservata per la decisione, senza la concessione dei termini ex art. 190 cpc (appunto, le parti hanno espressamente e concordemente rinunciato ai termini di cui all'art. 190 cpc, avendo già in precedenza depositato le relative comparse).
8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzi tutto, ritiene il Collegio di dover porre in evidenza i pregnanti documenti, depositati in telematico in primo grado dai ricorrenti + 3 (e CP_1
precisamente in data 17 Settembre 2019).
In particolare sono stati depositati i seguenti documenti:
A) Ordinanza del Giudice del Lavoro di Benevento n. cron. 7240/19 del Primo Aprile
2019, nel procedimento n. 4322/17 RG (ricorso di del 31 Agosto Controparte_3
2017). Con tale ordinanza è stato accolto il ricorso della;
quindi è stata CP_2
ordinata a l'immediata reintegra nel posto di lavoro;
altresì Parte_2 [...]
, in solido con sino al 31.12.2018 ed in solido con EN Parte_2 CP_16
SE RL sino al 22.8.2017, è stata condannata al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari all'importo di euro 1.688,90, maturato dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra;
B) Sentenza del Giudice del Lavoro di Benevento n. 933/19 pubblicata l'11 Luglio
2019, definitoria del procedimento n. 373/17 RG (ricorso di D'Angelo Ugo del 26
Gennaio 2017). Con tale sentenza è stata dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato full time a decorrere dall'11 Febbraio 2013 e fino al recesso alle dipendenze di altresì EN SE Controparte_18
RL è stata condannata (in solido con , e Controparte_19 CP_16 CP_20
) al pagamento, in favore di , a titolo di differenze retributive, della
[...] CP_1
somma di euro 104.816,02, oltre rivalutazione ed interessi;
C) Sentenza del Giudice del Lavoro di Benevento n. 934/19 pubblicata l'11 Luglio
2019, definitoria del procedimento n. 759/18 RG (ricorso di del 2 CP_4
Febbraio 2018). Con tale sentenza è stata ordinata a l'immediata Parte_2
reintegra nel posto di lavoro;
altresì , in solido con Parte_2 CP_16
sino al 31.12.2018 ed in solido con EN SE RL sino al 22.8.2017, è stata
9 condannata al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari all'importo di euro 1.662,24, maturato dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra;
D) Sentenza del Giudice del Lavoro di Benevento n. 935/19 pubblicata l'11 Luglio
2019, definitoria del procedimento n. 761/18 RG (ricorso di del Controparte_2
2 Febbraio 2018). Con tale sentenza è stata ordinata a l'immediata Parte_2
reintegra nel posto di lavoro;
altresì , in solido con Parte_2 CP_16
sino al 31.12.2018 ed in solido con EN SE RL sino al 22.8.2017, è stata condannata al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari all'importo di euro 2.089,52, maturato dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra.
Trattasi di provvedimenti del Giudice del Lavoro di Benevento tutti depositati successivamente al 19 Dicembre 2018 (data di deposito del ricorso ex art. 702 bis cpc di primo grado). Appunto, i suddetti provvedimenti sono stati pubblicati successivamente al 19 Dicembre 2018, e prima che si celebrasse, in primo grado, la prima udienza di comparizione (tenutasi il 18 Settembre 2019).
Al contempo, si osserva come i pedissequi ricorsi per crediti di lavoro (nei confronti di
EN SE RL) fossero stati tutti depositati prima del rogito per notar del Per_2
3 Agosto 2018 (vale a dire prima della stipula dell'atto impugnato ex art. 2901 cc.).
Pertanto, nulla quaestio sull'accertata anteriorità dei crediti vantati dagli odierni appellati + 3, rispetto alla vendita pregiudizievole. CP_1
Peraltro, per consolidata giurisprudenza, il requisito dell'anteriorità del credito, rispetto all'atto impugnato in revocatoria, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito insorge, e non in base al momento dell'accertamento giudiziale.
Anzi, non è neanche necessario che il credito sia certo e determinato nel suo ammontare, essendo sufficiente, per l'esperibilità dell'azione revocatoria, l'esistenza
10 di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità (cfr., per tutte, Cass. civ., n.
7484/01).
Come sopra accennato, i provvedimenti sono stati depositati in telematico dai ricorrenti il 17 Settembre 2019, laddove la prima udienza di comparizione (nel procedimento ex art. 702 bis cpc di primo grado) è stata celebrata il 18 Settembre 2019.
Dunque, tale documentazione è stata ritualmente oggetto di dibattito processuale all'udienza del 18 Settembre 2019 (la resistente “ ha Parte_1
interloquito sui succitati provvedimenti del Giudice del Lavoro di Benevento, anche nelle note autorizzate depositate il 7 Ottobre 2019).
In definitiva – diversamente da quanto sostenuto da nell'atto Parte_1
di gravame – osserva il Collegio come il G.M. di Benevento, nell'impugnata ordinanza del 10 Ottobre 2019, abbia correttamente ritenuto ammissibile e tempestiva la documentazione, depositata dai ricorrenti in primo grado in data 17 Settembre 2019.
Si ribadisce come i citati provvedimenti del Giudice del Lavoro non fossero ancora stati pubblicati, alla data di deposito del ricorso introduttivo di primo grado.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che l'appello proposto da “ Parte_1
sia infondato e, pertanto, debba essere rigettato.
[...]
Come già osservato, è stata impugnata ex art. 2901 cc. una vendita immobiliare, conclusa in esecuzione di un contratto preliminare.
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla RL impugnante, correttamente il primo giudicante ha affermato come la verifica circa la sussistenza dell'eventus damni debba essere compiuta, con riferimento alla data di stipula del contratto definitivo. Invece è il presupposto soggettivo della scientia damni che deve essere valutato, avuto riguardo alla data del contratto preliminare (cfr. Cass. civ., n. 9970/08).
11 Per quel che concerne l'elemento oggettivo, per consolidata giurisprudenza, l'eventus damni è rinvenibile non soltanto quando l'atto di disposizione del debitore renda impossibile l'esercizio soddisfacente del credito, ma anche quando tale atto comporti maggiori difficoltà o incertezze nell'esazione coattiva del credito (Cass. civ., n.
12678/01).
In questa scia si inscrive il più recente insegnamento, circa la sufficienza del pericolo di danno, derivante dall'atto di disposizione;
vale a dire (ai fini della ricorrenza dell'eventus damni) è sufficiente una modifica della situazione patrimoniale, tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito, o da comprometterne la fruttuosità
(Cass. civ., n. 10298/25).
Nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che la vendita immobiliare del 3 Agosto
2018 abbia reso più difficoltosa l'esazione coattiva dei crediti, che gli odierni appellati
+ 3 vantavano nei confronti dell'alienante EN SE RL. CP_1
Né può trovare accoglimento il motivo di gravame, con cui Parte_1
deduce la non ricorrenza dell'elemento soggettivo della scientia damni.
Invero, deve considerarsi la seguente fondamentale circostanza, emergente dagli allegati al verbale dell'assemblea dei soci di EN SE RL del 31 Maggio 2017, nonché emergente dal rogito per notar del 22 Agosto 2017 (avente ad oggetto Per_2
la parziale scissione societaria).
Vale a dire, l'acquirente era socia della alienante “EN Parte_1
SE SR, con una quota maggioritaria del 59 %.
Per giunta, fin dal primo grado è in atti la visura camerale di , Parte_1
da cui risulta che era socio non soltanto di EN SE RL, ma anche CP_9
della RL odierna appellante.
12 Dunque, è innegabile che vi fosse un contesto di intrecci e comunanze soggettive nella composizione delle due società (venditrice ed acquirente).
In tale quadro va considerata anche la circostanza giustamente evidenziata dal primo
Giudice, della anomalia delle condizioni di pagamento del prezzo, statuite nel rogito del 3 Agosto 2018 (pagamento quasi integralmente effettuato con compensazioni e cessioni di crediti).
Si delinea un quadro di progressiva dismissione della debitrice EN SE RL, culminata nell'estinzione per avvenuta cancellazione dal Registro delle Imprese
(estinzione accertata nel presente grado).
Non può condividersi neanche il motivo di gravame, con cui la RL appellante invoca la disposizione di cui al comma terzo dell'art. 2901 cc. (disposizione, in base alla quale non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto).
Ebbene, il Collegio aderisce in toto all'interpretazione della citata disposizione, proveniente dalla Suprema Corte.
Effettivamente, la vendita di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti non è soggetta a revocatoria, a condizione che il debitore dimostri che la vendita rappresentava l'unico modo per saldare il debito (cfr. Cass. civ., n.
31941/23). Infatti – laddove il debitore e venditore non abbia assolto a tale onere probatorio – risulta confermato come la vendita sia intrinsecamente pregiudizievole per le ragioni del creditore.
Ebbene, nel caso di specie la debitrice e resistente EN SE RL (lungi dall'assolvere al descritto onere probatorio) è addirittura rimasta contumace in primo grado.
In definitiva l'interposto gravame (proposto da nei confronti Parte_1
di e ) deve CP_1 Controparte_3 Controparte_2 CP_4
13 essere rigettato, in quanto infondato. Di conseguenza, trova conferma l'ordinanza del
G.M. di Benevento ex art. 702 bis cpc, con la quale si è dichiarata inefficace, ex art. 2901 cc., nei confronti degli attori, la descritta vendita immobiliare per notar Per_2
del 3 Agosto 2018.
A questo punto, si debbono esaminare le questioni, conseguenti all'accertata avvenuta estinzione dell'appellata EN SE RL in Liquidazione, per cancellazione dal Registro delle Imprese.
Innanzi tutto, non può che confermarsi l'ordinanza della Corte del 18 Maggio 2021, con la quale si è ordinata l'integrazione del contraddittorio, nei confronti dei soci dell'estinta EN SE RL.
Invero la Corte ha applicato un principio ribadito anche dalla giurisprudenza più recente, per l'ipotesi in cui la società convenuta ex art. 2901 cc. sia stata cancellata dal
Registro delle Imprese nel corso del primo grado;
appunto il Giudice di appello deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società estinta, trattandosi di litisconsorti necessari (Cass. civ., n. 5816/23).
Più volte la Cassazione ha ribadito il principio per cui (in tema di azione revocatoria), nell'ipotesi di estinzione – per cancellazione dal Registro delle Imprese – della società debitrice alienante, la legittimazione passiva si trasferisce ai singoli soci. Costoro succedono all'ente estinto, e rispondono delle sue obbligazioni, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (Cass. civ., nn. 21105/16; 13593/19).
Nel caso di specie l'ex socio (costituitosi nel presente grado con la CP_5
comparsa del 16.11.2021) ha evidenziato di non avere percepito alcuna somma, a seguito della liquidazione di EN SE RL.
Parimenti gli ex soci + 7 (costituitisi con la comparsa del 5 Marzo 2022) hanno CP_6
dichiarato di non avere percepito alcuna somma, a seguito della liquidazione della RL originaria debitrice ed alienante.
14 La descritta circostanza (della mancata percezione di qualsivoglia somma a seguito della liquidazione) deve ritenersi acquisita, per non contestazione.
Peraltro (come già accennato in sede di descrizione dello svolgimento del processo), gli originari attori + 3 non hanno proposto alcuna domanda nei CP_1
confronti degli ex soci di EN (dopo che l'appellante ” aveva Parte_1
provveduto alla statuita integrazione del contraddittorio).
Per quel che concerne la posizione della odierna appellante (acquirente nell'impugnato rogito del 3 Agosto 2018), si ribadisce come il gravame sia stato sostanzialmente proposto nei confronti dei soli originari attori – laddove la notifica anche nei confronti di EN SE RL in Liquidazione era stata effettuata per mere esigenze di litisconsorzio processuale.
In ogni caso risulta opportuno statuire sulla posizione degli ex soci della società
EN, nei cui confronti si è provveduto ad integrare il contraddittorio (in ottemperanza alla succitata ordinanza del 18 Maggio 2021).
Pertanto, si dichiara che agli ex soci dell'estinta EN SE RL in Liquidazione
( ; ; ; CP_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
; ; ; CP_10 Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
non può essere attribuita alcuna responsabilità – con riferimento all'azione revocatoria proposta in primo grado dai ricorrenti + 3, anche nei confronti di CP_1
“EN SE RL in Liquidazione”.
A questo punto, resta da statuire sul regime delle spese del presente grado (partendo dal governo delle spese, con riferimento al rapporto processuale tra la RL appellante da un lato e, dall'altro, gli appellati
+ 3). CP_1
Sulle spese del presente grado tra la RL appellante da un lato e, dall'altro, gli appellati + 3 CP_1
Con riferimento a tale rapporto processuale le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della RL odierna appellante;
di conseguenza esse vengono poste a carico di quest'ultima.
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
15 In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Per quel che concerne il valore della causa, correttamente il Tribunale ha fatto riferimento allo scaglione, compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00. Infatti, il valore va rapportato al prezzo di acquisto, indicato nell'impugnata vendita del 3 Agosto 2018.
In ordine al compenso professionale-base, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi, nell'ambito dello scaglione di riferimento (considerato che ci troviamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità).
Quindi, a titolo di compenso-base per il presente grado, si liquida, in favore degli odierni appellati,
l'importo di euro 7.160,00.
Nulla quaestio, ai fini del riconoscimento del compenso anche per la fase istruttoria (e non soltanto per le fasi di studio, introduttiva e decisoria). Infatti il Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Partendo dal compenso-base di euro 7.160,00, è d'uopo, ai sensi dell'art. 4 co.2 D.M. 55/14, riconoscere l'incremento percentuale, considerati gli ulteriori tre assistiti rispetto al primo (appunto, la Difesa degli attori + 3, odierni appellati, ha il patrocinio di quattro soggetti, con la medesima posizione CP_1 processuale).
All'esito degli incrementi percentuali, si addiviene al compenso definitivo, pari ad euro 13.604,00.
Deve essere concesso il provvedimento di distrazione, in favore degli avv.ti Michele PP e VA AP, co-Difensori degli appellati + 3. CP_1
Resta da statuire sulle spese del presente grado, tra gli ex soci dell'estinta EN SE RL e le altre parti
Ebbene, è d'uopo dichiarare integralmente compensate le spese del presente grado, tra gli ex soci della cancellata EN SE RL e le altre parti.
Infatti significativamente, dopo che è stato integrato il contraddittorio nei confronti degli ex soci, alcuna domanda è stata proposta dalle altre parti nei confronti di costoro.
Invero tale circostanza integra le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, militanti per l'integrale compensazione (ai sensi del vigente comma secondo dell'art. 92 cpc, come interpretato dalla Consulta nella nota pronuncia n. 77/18).
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 (da parte dell'appellante “ ), dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
“ nei confronti di , , e Parte_1 CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Benevento n. repert. 2608/19, pubblicata il
[...]
10 Ottobre 2019 – appello notificato anche a “EN SE SR, nonché (a seguito della cancellazione dal Registro delle Imprese di quest'ultima) in contraddittorio con gli ex soci , CP_5 CP_6
, , , , e Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10 Controparte_11 Controparte_12
16 , così provvede: Controparte_13
A) Rigetta l'appello;
B) Dichiara che agli ex soci dell'estinta EN SE RL in Liquidazione (
[...]
; ; CP_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
; ; non può
[...] Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
essere attribuita alcuna responsabilità – con riferimento all'azione revocatoria proposta in primo grado dai ricorrenti + 3, anche nei confronti di “EN CP_1
SE RL in Liquidazione”;
C) Condanna “ al pagamento delle spese del presente grado in favore di Parte_1 CP_1
, e – spese che liquida in euro 13.604,00
[...] Controparte_3 Controparte_2 CP_4
(tredicimilaseicentoquattro/00) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore degli avv.ti Michele PP e VA AP;
D) Dichiara integralmente compensate le spese del presente grado tra gli ex soci dell'estinta EN
SE RL in Liquidazione e le altre parti;
E) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante “ ) dell'ulteriore contributo Parte_1 unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 24 Ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Francesco NOTARO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 4998/19 RG, avente ad oggetto
“azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc.”;
Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Benevento n. repert. 2608/19, pubblicata il 10 Ottobre 2019; causa posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21 Ottobre
2025, svoltasi in presenza (senza la concessione dei termini ex art. 190 cpc), e pendente:
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
(giusta procura in atti) dagli avv.ti CO AR ( ), MA UL C.F._1
( e UI TE ( , con i quali è elettivamente domiciliata C.F._2 C.F._3 presso i seguenti indirizzi di PEC:
Email_1
Email_2
Email_3
Appellante
E
1 ( , ( , CP_1 C.F._4 Controparte_2 C.F._5 Controparte_3
( ), , rapp.ti e difesi (giusta procura in atti) dagli C.F._6 CP_4 C.F._7 avv.ti Michele PP ( e VA AP ), con i quali sono C.F._8 C.F._9 elettivamente domiciliati presso i seguenti indirizzi di PEC:
Email_4
Email_5
Appellati
NONCHE'
( ), quale ex socio dell'estinta EN SE RL, rapp.to e difeso CP_5 C.F._10
(giusta procura in atti) dall'avv. Rosetta Belmonte ( , con la quale è elettivamente C.F._11 domiciliato presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_6
Appellato
NONCHE'
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_6 P.IVA_2 Controparte_7
( ); ( ; ); C.F._12 Controparte_8 C.F._13 CP_9 C.F._14
( ); ( ; CP_10 C.F._15 Controparte_11 C.F._16 Controparte_12
( ); ; C.F._17 Controparte_13 C.F._18
tutti nella qualità di ex soci dell'estinta EN SE RL, rapp.ti e difesi (giusta procura in atti) dagli avv.ti
CO AR ( ) e MA UL , con i quali sono C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliati presso i seguenti indirizzi di PEC:
Email_1
Email_2
Appellati
CONCLUSIONI: All'udienza di conclusioni del 21 Ottobre 2025 (svoltasi in presenza) sono comparsi i
Difensori delle parti, i quali hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, ed hanno chiesto l'introito in decisione (rinunciando altresì ai termini di cui all'art. 190 cpc, dato che avevano già depositato le comparse ex art. 190 cpc, a seguito del primo introito in decisione).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento deriva dal ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato il 19 Dicembre 2018 dai signori
, , e . CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
il precedente 6 Dicembre 2017 aveva depositato un ricorso nei confronti della società CP_1
“EN SE SR (operante nel settore dell'assistenza per gli anziani), presso il Giudice del Lavoro di
Benevento. Il aveva chiesto accertarsi una vicenda interpositiva di manodopera in suo danno CP_1
(anche in ragione di invalidi contratti di appalto dalla interponente alle interposte cooperative succedutesi nel tempo); altresì aveva chiesto dichiararsi nullo il licenziamento, con la conseguente reintegrazione nel posto di lavoro, e con la condanna al risarcimento dei danni subìti e subendi, in una misura pari alla retribuzione globale maturata dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra (circa euro
75.000,00). Tra le parti pendeva anche ulteriore giudizio, sempre dinanzi al Giudice del Lavoro di
2 Benevento, nel cui ambito aveva chiesto la condanna della società EN al pagamento CP_1 della somma di euro 104.816,02 (per crediti retributivi maturati nel corso del rapporto).
Anche la lavoratrice il precedente 2 Febbraio 2018 aveva depositato analogo ricorso, Controparte_2 nei confronti della società “EN SE SR (vale a dire del medesimo tenore del ricorso depositato da
). CP_1
Anche con riferimento alla posizione di , si registrava la pendenza di un ulteriore Controparte_2 giudizio, sempre dinanzi al Giudice del Lavoro di Benevento, per crediti retributivi, vantati nei confronti della società EN (in questo caso per l'importo di euro 56.154,44).
In situazione analoga ai colleghi e versava anche la lavoratrice CP_1 Controparte_2
, parimenti già dipendente di EN SE RL. Controparte_3
Quindi anche aveva proposto ricorso nei confronti della EN dinanzi al Tribunale di Controparte_3
Benevento, sezione Lavoro, chiedendo dichiararsi l'inesistenza/nullità del licenziamento, con le pedisseque richieste di reintegra e risarcimento retributivo.
Anche in questo caso pendeva ulteriore giudizio per crediti retributivi, nella misura di euro 53.076,12.
In un'analoga situazione versava la quarta lavoratrice, e cioè . CP_4
Tutti i giudizi indicati dai quattro ricorrenti (nel ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il 19.12.2018) risultavano ampiamente istruiti e prossimi alle rispettive decisioni.
CP In tali giudizi risultavano convenute anche le società ” e “ . Controparte_15 CP_16
Gli esponenti e , nel corso delle rispettive cause, avevano anche chiesto CP_1 Controparte_2 ed ottenuto il sequestro conservativo sui beni della società EN. La misura conservativa era stata concessa, anche in ragione della ritenuta sussistenza del fumus boni juris.
Nelle more dei giudizi pendenti, EN SE RL, in data 30 Maggio 2017, con rogito per notar Per_1 aveva concluso con la società “ un preliminare di vendita. Parte_1
In particolare, EN SE RL aveva promesso di vendere, in favore di “ , la piena Parte_1 proprietà dell'appezzamento di terreno sito in LA alla C.da Fontanelle, in catasto al fol. 6, p.lla 816, seminativo irriguo.
Il prezzo dichiarato era pari ad euro 90.000,00, oltre IVA.
L'acconto di euro 5.000,00 era stato versato in data 30 Maggio 2017 a mezzo di assegno bancario.
I restanti euro 85.000,00 sarebbero stati versati al momento della stipula dell'atto definitivo (da concludersi entro e non oltre il 30 Aprile 2020).
Il giorno successivo, e cioè il 31 Maggio 2017, si era tenuta l'assemblea dei soci di “EN SE SR (cfr. il verbale dell'assemblea, in atti). Dunque, era stata deliberata una scissione. Vale a dire, era prevista la costituzione di una nuova società, che avrebbe assunto la denominazione di “ , e che avrebbe CP_16 gestito la struttura sita in LA (alla società EN sarebbe rimasta la struttura di Cerreto Sannita).
Ed effettivamente, a mezzo del rogito per notar del 22 Agosto 2017, si era attuata la scissione Per_2 parziale, deliberata il 31 Maggio 2017. EN RL aveva trasferito a “ l'attività espletata in CP_16
LA, nonché il relativo contratto di affidamento del servizio, il personale occupato, ed ancora i crediti vantati nei confronti del Comune di LA (crediti inerenti alle opere di ristrutturazione ed adeguamento dell'immobile, destinato al servizio in affidamento).
3 La stazione affidante, con determina n. 129 del 12 Dicembre 2017, aveva preso atto dell'attuata scissione, accettando anche tutte le conseguenze unilateralmente decise dalla scindente società.
Infine, con rogito per notar del 3 Agosto 2018, era stata conclusa la vendita definitiva. Per_2
Appunto, EN SE RL in Liquidazione aveva venduto ad “ la proprietà del Parte_1 succitato appezzamento di terreno, sito in LA, di cui al preliminare di vendita.
Nel rogito si dava atto di come fosse creditrice nei confronti di EN SE RL, per Parte_1 euro 67.510,00, oltre IVA.
Quindi il saldo del prezzo di acquisto, pari ad euro 85.000,00, era oggetto di compensazione, fino a concorrenza della cifra di euro 67.510,00.
Con riferimento alla restante parte, si dava atto di come la società “ avesse Controparte_17 ceduto pro soluto ad “ il credito che essa “ vantava nei confronti di Parte_1 CP_17
EN SE RL.
In definitiva il prezzo di acquisto era stato corrisposto con le seguenti modalità:
euro 5.000,00 mediante assegno bancario, già versato contestualmente al preliminare del 30.5.2017;
euro 67.510,00 più IVA (per complessivi euro 82.362,20), mediante compensazione con il credito (di pari importo) vantato dalla acquirente “ ” nei confronti della medesima EN SE RL;
Parte_1
euro 18.939,20, a mezzo della succitata cessione di credito pro soluto, intervenuta tra la cedente
[...]
e la cessionaria (vicenda in cui EN SE figurava quale Controparte_17 Parte_1 debitrice ceduta);
infine i residui euro 3.498,60 mediante assegno bancario….
I quattro ricorrenti evidenziavano le seguenti ulteriori circostanze: “Al era proprietaria Parte_1 di quote sociali della EN SE RL, e vedeva tra i suoi soci il dott. , che era anche socio CP_9 della EN SE.
A mezzo della vendita del 3 Agosto 2018, EN SE RL si era liberata dell'unico cespite presente nel proprio patrimonio, sottraendolo alla garanzia dei crediti retributivi dei lavoratori istanti.
Sussistevano tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, ex art. 2901 cc..
Così proseguivano i ricorrenti + 3:…sol che si considerino le circostanze che il già liquidatore CP_1 della società alienante ha quote di partecipazione nella società acquirente e che vi sono intrecci e comunanze (anche familiari) nelle composizioni sociali delle due società, non possono sorgere dubbi sul fatto che la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie dei ricorrenti è dato comune ad entrambi i soggetti stipulanti l'atto di trasferimento….
Inoltre i ricorrenti + 3 segnalavano la particolare anomalia delle modalità di pagamento del CP_1 prezzo della vendita.
Nulla quaestio sulla sussistenza del requisito oggettivo dell'eventus damni.
La venditrice EN SE – avuta conoscenza della proposizione delle azioni giudiziarie dei lavoratori, con cui erano stati reclamati crediti retributivi/risarcitori – si era determinata a porre in essere diverse e plurime operazioni di dismissione patrimoniale.
4 Il trasferimento del cespite, oggetto della revocanda vendita, aveva sicuramente determinato una maggiore difficoltà od incertezza nella futura realizzazione del credito.
Sulla base di queste premesse i ricorrenti , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 formulavano le seguenti conclusioni:
[...]
Revocarsi ex art. 2901 cc. e, per l'effetto, dichiararsi inefficace (nei confronti dei ricorrenti) la vendita per notar del 3 Agosto 2018 – con la quale la società EN SE RL in Liquidazione aveva alienato Per_2 alla società “ il terreno sito in LA, in catasto al fol. 67, p.lla 816; Parte_1
Emettersi ogni altra pronuncia conseguente, anche in relazione alla trascrizione dell'emittenda ordinanza nei Registri Immobiliari;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
La resistente “EN SE RL in Liquidazione” restava contumace – pur a fronte della rituale notifica del ricorso ex art. 702 bis cpc e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
Invece si costituiva la resistente “ , giusta comparsa depositata il 16 Settembre 2019. Parte_1
La società eccepiva, in primis, come i crediti asseritamente vantati dai ricorrenti nei Parte_1 confronti dell'alienante EN SE RL fossero totalmente inesistenti.
Infatti i ricorsi per impugnazione di licenziamento, con il rito “Fornero”, proposti da , CP_1
e nei confronti della EN erano stati tutti rigettati dal Giudice del Controparte_2 CP_4
Lavoro di Benevento.
Osservava la RL resistente: ai fini dell'integrazione della prova dello eventus damni di cui all'art. 2901 cc.,
l'attore deve provare le seguenti tre circostanze: a) esistenza e consistenza del credito vantato;
b) preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
c) mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto.
Orbene, le ragioni creditorie di , e erano state tutte CP_1 Controparte_2 CP_4 respinte dal Giudice del Lavoro di Benevento.
Da qui la carenza di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti, in mancanza di una valida ragione di credito.
Ad avviso della resistente , la proposta azione revocatoria ex art. 2901 cc. era infondata, Parte_1 anche per carenza di interesse ad agìre. Infatti l'eventuale accoglimento della domanda revocatoria non avrebbe arrecato alcun vantaggio ai ricorrenti, potendo gli stessi azionare i presunti crediti in danno delle altre società (nei confronti delle quali avevano azionato le relative pretese in via solidale).
La RL resistente aggiungeva le seguenti considerazioni: la verifica circa la sussistenza dell'eventus damni doveva essere effettuata, avuto riguardo al 30 Maggio 2017 (data di stipula del preliminare).
Invece, non si doveva fare riferimento al 3 Agosto 2018, data di stipula della vendita definitiva.
Infatti, non sono soggetti a revoca gli atti dovuti, oppure gli atti compiuti in adempimento di un'obbligazione (in particolare i contratti conclusi in esecuzione di un preliminare). La stipula del contratto definitivo integra l'esecuzione doverosa di un pactum de contrahendo, cui il promissario non può unilateralmente sottrarsi.
I ricorrenti ribadivano come la verifica circa la ricorrenza dell'eventus damni dovesse effettuarsi al 30
Maggio 2017, cioè alla data del preliminare. Ebbene, a quella data la promessa di vendita non aveva affatto arrecato pregiudizio alle presunte ragioni creditorie dei ricorrenti.
5 Inoltre, alla data del 30.5.2017, EN SE era titolare di un ingente patrimonio, costituito anche da importanti convenzioni con enti pubblici.
La vendita definitiva del 3 Agosto 2018 era irrilevante, trattandosi di una cessione immobiliare effettuata in adempimento di un'obbligazione assunta in precedenza.
Aggiungeva la resistente all'esito della stipula dell'impugnata vendita del 3 Agosto Parte_1
2018, il patrimonio di EN SE era rimasto immutato.
Il prezzo della vendita, di euro 90.000,00, era stato regolarmente utilizzato per l'adempimento di debiti scaduti, che aveva l'alienante EN SE nei confronti dell'acquirente . Parte_1
Inoltre, al momento della conclusione del preliminare di vendita, sull'immobile oggetto di cessione non risultava trascritto alcun provvedimento giudiziale.
Vale a dire, l'acquirente non aveva consapevolezza della sussistenza di alcun debito di Parte_1
EN SE RL.
Di conseguenza, non era sostenibile la tesi della sussistenza, in capo alla RL acquirente (alla data di stipula della promessa di vendita), del consilium fraudis e della partecipatio fraudis.
osservava ulteriormente: la vendita definitiva del 3 Agosto 2018 non rappresentava Parte_1 soltanto l'adempimento di quanto previsto nel preliminare del 30 Maggio 2017, ma anche e soprattutto l'adempimento/estinzione di un debito scaduto della EN SE RL nei confronti di;
Parte_1 da qui l'esenzione dall'ambito applicativo dell'azione revocatoria, ai sensi del comma terzo dell'art. 2901 cc..
Appunto, il corrispettivo della cessione era stato utilizzato per il pagamento di debiti pregressi della cedente EN SE RL.
In definitiva la resistente chiedeva rigettarsi la domanda attorea;
nonchè chiedeva Parte_1 ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale (esonerando il Conservatore dei RR.II. da qualsivoglia responsabilità).
Il primo grado è stato definito dal G.M. del Tribunale di Benevento, con l'ordinanza ex art. 702 bis cpc n. repert. 2608/19, pubblicata il 10 Ottobre 2019.
Il primo giudicante ha osservato come i ricorrenti + 3 chiedano la revoca della vendita del 3 CP_1
Agosto 2018, ex art. 2901 cc., poiché con tale atto la debitrice EN SE RL ha alienato l'unico immobile di sua proprietà, nell'ambito di un più complesso piano di dismissione.
Nell'ordinanza del 10 Ottobre 2019 si è evidenziato quanto accaduto all'udienza del 18 Settembre 2019. In quella sede si è dato atto, a verbale, di tutti i procedimenti in cui si erano riconosciuti crediti degli attori nei confronti di EN SE.
Precisamente si sono indicati i seguenti crediti:
Credito risarcitorio di euro 64.178,20 in favore di (ordinanza del Primo Aprile 2019, nel Controparte_3 procedimento n. 4322/17 RG);
Credito risarcitorio di euro 79.401,76 in favore di (sentenza n. 935/19, definitoria del Controparte_2 procedimento n. 761/18 RG);
Credito risarcitorio di euro 56.516,16 in favore di (sentenza n. 934/19, definitoria del CP_4 procedimento n. 759/18 RG);
6 Credito risarcitorio di euro 55.747,42 in favore di (sentenza n. 1007/19, definitoria del CP_1 procedimento n. 6350/17 RG);
In favore di anche ulteriore credito per differenze retributive per euro 104.816,02 (sentenza CP_1
n. 933/19, definitoria del procedimento n. 373/17 RG).
Orbene, il G.M. ha così ulteriormente argomentato:…I provvedimenti giudiziali sono stati depositati ritualmente in via telematica in data 17 Settembre 2019, per cui su di essi vi è stato contraddittorio in udienza, e con le note autorizzate successive..
Trattasi di crediti anteriori rispetto alla vendita del 3 Agosto 2018, trascritta il 22 Agosto 2018 (con cui
EN SE RL si è liberata dell'unico cespite di sua proprietà).
Il Tribunale di Benevento si è altresì espresso nei seguenti termini:…In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso,
l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al Giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato. Nel caso in esame l'atto è a titolo oneroso e l'effetto pregiudizievole è indubbio, atteso che con il rogito è stato venduto l'unico bene immobile della debitrice, con grave pregiudizio alla garanzia patrimoniale generica dei crediti…
Il Giudice Monocratico ha anche evidenziato la sussistenza di vari ulteriori elementi, sintomatici della consapevolezza del pregiudizio per i creditori, in capo alle parti che hanno concluso il rogito del 3 Agosto
2018.
Trattasi delle anomale condizioni di pagamento (prezzo pagato quasi interamente con compensazioni e cessioni di crediti, e solo in minima parte con assegno bancario;
la scissione societaria deliberata quasi contestualmente alla promessa di vendita;
la liquidazione volontaria avviata dalla alienante EN SE RL).
In definitiva il Tribunale di Benevento, in accoglimento della domanda attorea, ha dichiarato inefficace, ex art. 2901 cc., nei confronti di , , e , la CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 vendita per notar del 3 Agosto 2018, con cui EN SE RL in Liquidazione ha alienato alla Per_2 società l'appezzamento di terreno sito in LA, in catasto al fol. 67, p.lla 816. Parte_1
Altresì il G.M. ha condannato in solido e EN SE RL in Liquidazione al Parte_1 pagamento delle spese del giudizio, in favore dei ricorrenti – spese liquidate in euro 11.540,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Michele
PP e VA AP.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello la società “ , con citazione Parte_1 notificata il 9 Novembre 2019 nei confronti di , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, ed ancora nei confronti di EN SE RL in Liquidazione. CP_4
La RL appellante (resistente in primo grado) nell'atto di gravame ha ribadito la posizione espressa in prime cure.
Quindi, in accoglimento del gravame, ed in riforma dell'impugnata ordinanza ex art. 702 bis cpc, si chiede che venga rigettata la domanda ex art. 2901 cc., proposta dagli attori + 3 (nonché si chiede CP_1 ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale); il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
7 Ovviamente l'appello di “ nella sostanza è rivolto esclusivamente nei confronti degli Parte_1 originari attori + 3 (laddove la notifica nei confronti di EN SE RL in Liquidazione è CP_1 stata effettuata per mere esigenze di litisconsorzio processuale).
Giusta comparsa depositata il 7 Aprile 2020, si sono costituiti gli appellati , CP_1 CP_2
, e , chiedendo di rigettarsi il gravame.
[...] Controparte_3 CP_4
La Corte, a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 18 Maggio 2021, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di coloro che erano soci dell'estinta EN SE RL in Liquidazione
(resistente contumace in primo grado).
Appunto, si è accertato come la convenuta EN SE RL, nel corso del primo grado, si sia estinta, a seguito della cancellazione dal Registro delle Imprese.
Pedissequamente, in date 10 Luglio 2021 ed 11 Agosto 2021, parte appellante ha provveduto a depositare in telematico l'atto di integrazione del contraddittorio, come notificato nei confronti degli ex soci di
EN SE RL.
A mezzo della comparsa depositata il 16 Novembre 2021, si è costituito (quale ex socio di CP_5
EN SE RL). Costui ha evidenziato di non avere percepito alcuna somma, a seguito della liquidazione della RL originaria debitrice ed alienante.
Quindi chiede di dichiararsi che alcuna responsabilità può essergli attribuita, e che non può CP_5 essere chiamato a rispondere nei confronti dei signori + 3 (quali creditori della società CP_1 estinta).
A mezzo della comparsa depositata il 5 Marzo 2022, si sono costituiti ulteriori ex soci dell'estinta “EN
SE SR, e precisamente , , , CP_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
, e . Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
Anche gli otto ex soci costituitisi il 5 Marzo 2022 hanno evidenziato di non avere percepito alcuna somma, a seguito della liquidazione della RL originaria debitrice ed alienante.
Pertanto + 7 chiedono di dichiararsi che alcuna responsabilità può essere loro attribuita, e che non CP_6 possono essere chiamati a rispondere nei confronti dei signori + 3 (quali creditori della CP_1 società estinta).
A questo punto, è opportuno anche evidenziare come gli appellati + 3 (originari attori), a CP_1 seguito della descritta integrazione del contraddittorio, non abbiano proposto alcuna domanda nei confronti degli ex soci di EN SE RL.
La causa era stata una prima volta introitata in decisione, giusta ordinanza collegiale di introito pubblicata il
14 Aprile 2025 (all'esito dell'udienza dell'8 Aprile 2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta).
Le parti hanno depositato le comparse ex art. 190 cpc.
Successivamente – a mezzo dell'ordinanza collegiale del 9 Settembre 2025 – la causa è stata rimessa sul ruolo, per questioni di formazione del Collegio giudicante.
Quindi, all'udienza di prosieguo di precisazione delle conclusioni del 21 Ottobre 2025 (svoltasi in presenza), sulla documentazione in atti, precisate nuovamente le conclusioni, la causa è stata dalla Corte nuovamente riservata per la decisione, senza la concessione dei termini ex art. 190 cpc (appunto, le parti hanno espressamente e concordemente rinunciato ai termini di cui all'art. 190 cpc, avendo già in precedenza depositato le relative comparse).
8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzi tutto, ritiene il Collegio di dover porre in evidenza i pregnanti documenti, depositati in telematico in primo grado dai ricorrenti + 3 (e CP_1
precisamente in data 17 Settembre 2019).
In particolare sono stati depositati i seguenti documenti:
A) Ordinanza del Giudice del Lavoro di Benevento n. cron. 7240/19 del Primo Aprile
2019, nel procedimento n. 4322/17 RG (ricorso di del 31 Agosto Controparte_3
2017). Con tale ordinanza è stato accolto il ricorso della;
quindi è stata CP_2
ordinata a l'immediata reintegra nel posto di lavoro;
altresì Parte_2 [...]
, in solido con sino al 31.12.2018 ed in solido con EN Parte_2 CP_16
SE RL sino al 22.8.2017, è stata condannata al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari all'importo di euro 1.688,90, maturato dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra;
B) Sentenza del Giudice del Lavoro di Benevento n. 933/19 pubblicata l'11 Luglio
2019, definitoria del procedimento n. 373/17 RG (ricorso di D'Angelo Ugo del 26
Gennaio 2017). Con tale sentenza è stata dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato full time a decorrere dall'11 Febbraio 2013 e fino al recesso alle dipendenze di altresì EN SE Controparte_18
RL è stata condannata (in solido con , e Controparte_19 CP_16 CP_20
) al pagamento, in favore di , a titolo di differenze retributive, della
[...] CP_1
somma di euro 104.816,02, oltre rivalutazione ed interessi;
C) Sentenza del Giudice del Lavoro di Benevento n. 934/19 pubblicata l'11 Luglio
2019, definitoria del procedimento n. 759/18 RG (ricorso di del 2 CP_4
Febbraio 2018). Con tale sentenza è stata ordinata a l'immediata Parte_2
reintegra nel posto di lavoro;
altresì , in solido con Parte_2 CP_16
sino al 31.12.2018 ed in solido con EN SE RL sino al 22.8.2017, è stata
9 condannata al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari all'importo di euro 1.662,24, maturato dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra;
D) Sentenza del Giudice del Lavoro di Benevento n. 935/19 pubblicata l'11 Luglio
2019, definitoria del procedimento n. 761/18 RG (ricorso di del Controparte_2
2 Febbraio 2018). Con tale sentenza è stata ordinata a l'immediata Parte_2
reintegra nel posto di lavoro;
altresì , in solido con Parte_2 CP_16
sino al 31.12.2018 ed in solido con EN SE RL sino al 22.8.2017, è stata condannata al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari all'importo di euro 2.089,52, maturato dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra.
Trattasi di provvedimenti del Giudice del Lavoro di Benevento tutti depositati successivamente al 19 Dicembre 2018 (data di deposito del ricorso ex art. 702 bis cpc di primo grado). Appunto, i suddetti provvedimenti sono stati pubblicati successivamente al 19 Dicembre 2018, e prima che si celebrasse, in primo grado, la prima udienza di comparizione (tenutasi il 18 Settembre 2019).
Al contempo, si osserva come i pedissequi ricorsi per crediti di lavoro (nei confronti di
EN SE RL) fossero stati tutti depositati prima del rogito per notar del Per_2
3 Agosto 2018 (vale a dire prima della stipula dell'atto impugnato ex art. 2901 cc.).
Pertanto, nulla quaestio sull'accertata anteriorità dei crediti vantati dagli odierni appellati + 3, rispetto alla vendita pregiudizievole. CP_1
Peraltro, per consolidata giurisprudenza, il requisito dell'anteriorità del credito, rispetto all'atto impugnato in revocatoria, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito insorge, e non in base al momento dell'accertamento giudiziale.
Anzi, non è neanche necessario che il credito sia certo e determinato nel suo ammontare, essendo sufficiente, per l'esperibilità dell'azione revocatoria, l'esistenza
10 di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità (cfr., per tutte, Cass. civ., n.
7484/01).
Come sopra accennato, i provvedimenti sono stati depositati in telematico dai ricorrenti il 17 Settembre 2019, laddove la prima udienza di comparizione (nel procedimento ex art. 702 bis cpc di primo grado) è stata celebrata il 18 Settembre 2019.
Dunque, tale documentazione è stata ritualmente oggetto di dibattito processuale all'udienza del 18 Settembre 2019 (la resistente “ ha Parte_1
interloquito sui succitati provvedimenti del Giudice del Lavoro di Benevento, anche nelle note autorizzate depositate il 7 Ottobre 2019).
In definitiva – diversamente da quanto sostenuto da nell'atto Parte_1
di gravame – osserva il Collegio come il G.M. di Benevento, nell'impugnata ordinanza del 10 Ottobre 2019, abbia correttamente ritenuto ammissibile e tempestiva la documentazione, depositata dai ricorrenti in primo grado in data 17 Settembre 2019.
Si ribadisce come i citati provvedimenti del Giudice del Lavoro non fossero ancora stati pubblicati, alla data di deposito del ricorso introduttivo di primo grado.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che l'appello proposto da “ Parte_1
sia infondato e, pertanto, debba essere rigettato.
[...]
Come già osservato, è stata impugnata ex art. 2901 cc. una vendita immobiliare, conclusa in esecuzione di un contratto preliminare.
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla RL impugnante, correttamente il primo giudicante ha affermato come la verifica circa la sussistenza dell'eventus damni debba essere compiuta, con riferimento alla data di stipula del contratto definitivo. Invece è il presupposto soggettivo della scientia damni che deve essere valutato, avuto riguardo alla data del contratto preliminare (cfr. Cass. civ., n. 9970/08).
11 Per quel che concerne l'elemento oggettivo, per consolidata giurisprudenza, l'eventus damni è rinvenibile non soltanto quando l'atto di disposizione del debitore renda impossibile l'esercizio soddisfacente del credito, ma anche quando tale atto comporti maggiori difficoltà o incertezze nell'esazione coattiva del credito (Cass. civ., n.
12678/01).
In questa scia si inscrive il più recente insegnamento, circa la sufficienza del pericolo di danno, derivante dall'atto di disposizione;
vale a dire (ai fini della ricorrenza dell'eventus damni) è sufficiente una modifica della situazione patrimoniale, tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito, o da comprometterne la fruttuosità
(Cass. civ., n. 10298/25).
Nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che la vendita immobiliare del 3 Agosto
2018 abbia reso più difficoltosa l'esazione coattiva dei crediti, che gli odierni appellati
+ 3 vantavano nei confronti dell'alienante EN SE RL. CP_1
Né può trovare accoglimento il motivo di gravame, con cui Parte_1
deduce la non ricorrenza dell'elemento soggettivo della scientia damni.
Invero, deve considerarsi la seguente fondamentale circostanza, emergente dagli allegati al verbale dell'assemblea dei soci di EN SE RL del 31 Maggio 2017, nonché emergente dal rogito per notar del 22 Agosto 2017 (avente ad oggetto Per_2
la parziale scissione societaria).
Vale a dire, l'acquirente era socia della alienante “EN Parte_1
SE SR, con una quota maggioritaria del 59 %.
Per giunta, fin dal primo grado è in atti la visura camerale di , Parte_1
da cui risulta che era socio non soltanto di EN SE RL, ma anche CP_9
della RL odierna appellante.
12 Dunque, è innegabile che vi fosse un contesto di intrecci e comunanze soggettive nella composizione delle due società (venditrice ed acquirente).
In tale quadro va considerata anche la circostanza giustamente evidenziata dal primo
Giudice, della anomalia delle condizioni di pagamento del prezzo, statuite nel rogito del 3 Agosto 2018 (pagamento quasi integralmente effettuato con compensazioni e cessioni di crediti).
Si delinea un quadro di progressiva dismissione della debitrice EN SE RL, culminata nell'estinzione per avvenuta cancellazione dal Registro delle Imprese
(estinzione accertata nel presente grado).
Non può condividersi neanche il motivo di gravame, con cui la RL appellante invoca la disposizione di cui al comma terzo dell'art. 2901 cc. (disposizione, in base alla quale non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto).
Ebbene, il Collegio aderisce in toto all'interpretazione della citata disposizione, proveniente dalla Suprema Corte.
Effettivamente, la vendita di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti non è soggetta a revocatoria, a condizione che il debitore dimostri che la vendita rappresentava l'unico modo per saldare il debito (cfr. Cass. civ., n.
31941/23). Infatti – laddove il debitore e venditore non abbia assolto a tale onere probatorio – risulta confermato come la vendita sia intrinsecamente pregiudizievole per le ragioni del creditore.
Ebbene, nel caso di specie la debitrice e resistente EN SE RL (lungi dall'assolvere al descritto onere probatorio) è addirittura rimasta contumace in primo grado.
In definitiva l'interposto gravame (proposto da nei confronti Parte_1
di e ) deve CP_1 Controparte_3 Controparte_2 CP_4
13 essere rigettato, in quanto infondato. Di conseguenza, trova conferma l'ordinanza del
G.M. di Benevento ex art. 702 bis cpc, con la quale si è dichiarata inefficace, ex art. 2901 cc., nei confronti degli attori, la descritta vendita immobiliare per notar Per_2
del 3 Agosto 2018.
A questo punto, si debbono esaminare le questioni, conseguenti all'accertata avvenuta estinzione dell'appellata EN SE RL in Liquidazione, per cancellazione dal Registro delle Imprese.
Innanzi tutto, non può che confermarsi l'ordinanza della Corte del 18 Maggio 2021, con la quale si è ordinata l'integrazione del contraddittorio, nei confronti dei soci dell'estinta EN SE RL.
Invero la Corte ha applicato un principio ribadito anche dalla giurisprudenza più recente, per l'ipotesi in cui la società convenuta ex art. 2901 cc. sia stata cancellata dal
Registro delle Imprese nel corso del primo grado;
appunto il Giudice di appello deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società estinta, trattandosi di litisconsorti necessari (Cass. civ., n. 5816/23).
Più volte la Cassazione ha ribadito il principio per cui (in tema di azione revocatoria), nell'ipotesi di estinzione – per cancellazione dal Registro delle Imprese – della società debitrice alienante, la legittimazione passiva si trasferisce ai singoli soci. Costoro succedono all'ente estinto, e rispondono delle sue obbligazioni, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (Cass. civ., nn. 21105/16; 13593/19).
Nel caso di specie l'ex socio (costituitosi nel presente grado con la CP_5
comparsa del 16.11.2021) ha evidenziato di non avere percepito alcuna somma, a seguito della liquidazione di EN SE RL.
Parimenti gli ex soci + 7 (costituitisi con la comparsa del 5 Marzo 2022) hanno CP_6
dichiarato di non avere percepito alcuna somma, a seguito della liquidazione della RL originaria debitrice ed alienante.
14 La descritta circostanza (della mancata percezione di qualsivoglia somma a seguito della liquidazione) deve ritenersi acquisita, per non contestazione.
Peraltro (come già accennato in sede di descrizione dello svolgimento del processo), gli originari attori + 3 non hanno proposto alcuna domanda nei CP_1
confronti degli ex soci di EN (dopo che l'appellante ” aveva Parte_1
provveduto alla statuita integrazione del contraddittorio).
Per quel che concerne la posizione della odierna appellante (acquirente nell'impugnato rogito del 3 Agosto 2018), si ribadisce come il gravame sia stato sostanzialmente proposto nei confronti dei soli originari attori – laddove la notifica anche nei confronti di EN SE RL in Liquidazione era stata effettuata per mere esigenze di litisconsorzio processuale.
In ogni caso risulta opportuno statuire sulla posizione degli ex soci della società
EN, nei cui confronti si è provveduto ad integrare il contraddittorio (in ottemperanza alla succitata ordinanza del 18 Maggio 2021).
Pertanto, si dichiara che agli ex soci dell'estinta EN SE RL in Liquidazione
( ; ; ; CP_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
; ; ; CP_10 Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
non può essere attribuita alcuna responsabilità – con riferimento all'azione revocatoria proposta in primo grado dai ricorrenti + 3, anche nei confronti di CP_1
“EN SE RL in Liquidazione”.
A questo punto, resta da statuire sul regime delle spese del presente grado (partendo dal governo delle spese, con riferimento al rapporto processuale tra la RL appellante da un lato e, dall'altro, gli appellati
+ 3). CP_1
Sulle spese del presente grado tra la RL appellante da un lato e, dall'altro, gli appellati + 3 CP_1
Con riferimento a tale rapporto processuale le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della RL odierna appellante;
di conseguenza esse vengono poste a carico di quest'ultima.
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
15 In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Per quel che concerne il valore della causa, correttamente il Tribunale ha fatto riferimento allo scaglione, compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00. Infatti, il valore va rapportato al prezzo di acquisto, indicato nell'impugnata vendita del 3 Agosto 2018.
In ordine al compenso professionale-base, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi, nell'ambito dello scaglione di riferimento (considerato che ci troviamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità).
Quindi, a titolo di compenso-base per il presente grado, si liquida, in favore degli odierni appellati,
l'importo di euro 7.160,00.
Nulla quaestio, ai fini del riconoscimento del compenso anche per la fase istruttoria (e non soltanto per le fasi di studio, introduttiva e decisoria). Infatti il Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Partendo dal compenso-base di euro 7.160,00, è d'uopo, ai sensi dell'art. 4 co.2 D.M. 55/14, riconoscere l'incremento percentuale, considerati gli ulteriori tre assistiti rispetto al primo (appunto, la Difesa degli attori + 3, odierni appellati, ha il patrocinio di quattro soggetti, con la medesima posizione CP_1 processuale).
All'esito degli incrementi percentuali, si addiviene al compenso definitivo, pari ad euro 13.604,00.
Deve essere concesso il provvedimento di distrazione, in favore degli avv.ti Michele PP e VA AP, co-Difensori degli appellati + 3. CP_1
Resta da statuire sulle spese del presente grado, tra gli ex soci dell'estinta EN SE RL e le altre parti
Ebbene, è d'uopo dichiarare integralmente compensate le spese del presente grado, tra gli ex soci della cancellata EN SE RL e le altre parti.
Infatti significativamente, dopo che è stato integrato il contraddittorio nei confronti degli ex soci, alcuna domanda è stata proposta dalle altre parti nei confronti di costoro.
Invero tale circostanza integra le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, militanti per l'integrale compensazione (ai sensi del vigente comma secondo dell'art. 92 cpc, come interpretato dalla Consulta nella nota pronuncia n. 77/18).
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02 (da parte dell'appellante “ ), dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
“ nei confronti di , , e Parte_1 CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Benevento n. repert. 2608/19, pubblicata il
[...]
10 Ottobre 2019 – appello notificato anche a “EN SE SR, nonché (a seguito della cancellazione dal Registro delle Imprese di quest'ultima) in contraddittorio con gli ex soci , CP_5 CP_6
, , , , e Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10 Controparte_11 Controparte_12
16 , così provvede: Controparte_13
A) Rigetta l'appello;
B) Dichiara che agli ex soci dell'estinta EN SE RL in Liquidazione (
[...]
; ; CP_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
; ; non può
[...] Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
essere attribuita alcuna responsabilità – con riferimento all'azione revocatoria proposta in primo grado dai ricorrenti + 3, anche nei confronti di “EN CP_1
SE RL in Liquidazione”;
C) Condanna “ al pagamento delle spese del presente grado in favore di Parte_1 CP_1
, e – spese che liquida in euro 13.604,00
[...] Controparte_3 Controparte_2 CP_4
(tredicimilaseicentoquattro/00) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore degli avv.ti Michele PP e VA AP;
D) Dichiara integralmente compensate le spese del presente grado tra gli ex soci dell'estinta EN
SE RL in Liquidazione e le altre parti;
E) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante “ ) dell'ulteriore contributo Parte_1 unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 24 Ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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