Ordinanza collegiale 24 marzo 2023
Ordinanza cautelare 12 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 8163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8163 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08163/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04065/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4065 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Leone e Francesco Anastasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con il Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa adozione di misure cautelari:
- del provvedimento della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, prot. n. -OMISSIS-, recante il giudizio di inidoneità del ricorrente con riguardo al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di “ 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri (pubblicato nella G.U.R.I. 4ª S.S. – N. 55, del 12 Luglio 2022 ”;
- del giudizio diagnostico del 16 dicembre 2022, reso in sede di visita psichiatrica nei confronti del ricorrente;
- “ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem ”, del decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, insieme ai relativi allegati, recante la “ Approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare ”, nella parte in cui attribuisce un coefficiente PS 2 agli “ Elementi che costituiscano un criterio di riferimento per un qualsiasi disturbo psichiatrico e che tuttavia non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative (es. “in atto: note di ...; elementi di ...”) ”;
- “ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem ”, dell’articolo 10, comma 1, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “ L’idoneità psicofisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonché secondo le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri ”;
- “ove e per quanto occorra”, dell’articolo 10, comma 8, del bando di concorso;
- “ove occorra e per quanto di ragione”, della graduatoria degli idonei vincitori pubblicata nelle more della presentazione del presente ricorso;
- di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale;
e per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e, per l’effetto, del diritto del ricorrente ad essere ammesso alle prove successive.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;
Vista la nota in data 11.2.2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , il dott. SC RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che il ricorrente, in data 11 febbraio 2026, ha depositato una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, in quanto “ nelle more del giudizio […] è stato arruolato presso il Comando Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso ”;
Ritenuto che di ciò il Collegio non possa che prendere atto, ai fini della dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.;
Ritenuto che le spese di lite possano essere eccezionalmente compensate tra le parti in ragione della definizione in rito della controversia e della specifica richiesta avanzata dalla parte ricorrente, alla quale l’Amministrazione resistente non si è opposta;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , con l'intervento dei magistrati:
RI TR, Presidente
SC RO, Consigliere, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| SC RO | RI TR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.