Articolo 36 della Legge 23 marzo 1956, n. 136
Articolo 35Articolo 37
Versione
28 marzo 1956
Art. 36. null i i voti contenuti in schede:
1) che non sono quelle di cui agli allegati A) e B) o non portano il bollo o la firma richiesti dall'art. 41;
2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
3) nelle quali l'elettore ha espresso voti per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare, a meno che il voto sia stato espresso sul contrassegno di una lista e siano stati segnati nomi di candidati di altre liste. In tale ipotesi, sono validi soltanto i voti per i candidati della lista alla quale si riferisce il contrassegno votato.
"I segni di voto posti accanto a nomi di candidati compresi in una lista votata sul contrassegno si considerano come non apposti".
Entrata in vigore il 28 marzo 1956
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