Versione
28 marzo 1956
28 marzo 1956
Art. 36. null i i voti contenuti in schede:
1) che non sono quelle di cui agli allegati A) e B) o non portano il bollo o la firma richiesti dall'art. 41;
2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
3) nelle quali l'elettore ha espresso voti per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare, a meno che il voto sia stato espresso sul contrassegno di una lista e siano stati segnati nomi di candidati di altre liste. In tale ipotesi, sono validi soltanto i voti per i candidati della lista alla quale si riferisce il contrassegno votato.
"I segni di voto posti accanto a nomi di candidati compresi in una lista votata sul contrassegno si considerano come non apposti".
1) che non sono quelle di cui agli allegati A) e B) o non portano il bollo o la firma richiesti dall'art. 41;
2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
3) nelle quali l'elettore ha espresso voti per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare, a meno che il voto sia stato espresso sul contrassegno di una lista e siano stati segnati nomi di candidati di altre liste. In tale ipotesi, sono validi soltanto i voti per i candidati della lista alla quale si riferisce il contrassegno votato.
"I segni di voto posti accanto a nomi di candidati compresi in una lista votata sul contrassegno si considerano come non apposti".
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Potenza, sez. I, sentenza 03/10/2019, n. 733Provvedimento: Pubblicato il 03/10/2019 N. 00733/2019 REG.PROV.COLL. N. 00320/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 320 del 2019, proposto da AT NI AR CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Laurenzana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Buscicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti IC AR, OC MA non …Leggi di più...
- art. 40 cod. proc. amm.·
- violazione art. 64 T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 55, e Legge 23marzo 1956, n. 136, art. 36·
- prova di resistenza·
- dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà·
- annullamento proclamazione eletti·
- travisamento dato elettorale·
- art. 85 cod. proc. amm.·
- compensazione spese di lite·
- elezioni amministrative·
- inammissibilità ricorso per genericità