Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 24/06/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N° 815/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore dott. Danilo Maffa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 815 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2022 avente ad oggetto “Diritti reali - possesso - trascrizioni – Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.”, promossa dalla in persona del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. avv. Parte_1 Parte_2
con sede legale in Chiari (BS), via Amendola n° 12, c.f. , rappresentata
[...] P.IVA_1
e difesa in proprio dal medesimo avv. del foro di Forlì-Cesena, Parte_2 elettivamente domiciliata in Cesena (FC), via dell'Arrigoni n° 308, presso lo studio del suddetto difensore, - opponente nei confronti del in persona del geom. legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante dell'amministratore pro tempore del suddetto condominio associazione professionale “ ”, sito in Controparte_3
Gatteo a Mare (FC), via Trieste n° 42, c.f. , rappresentato e difeso giusta procura P.IVA_2 in atti dall'avv. Michele Conti del foro di Bologna, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del predetto difensore Email_1
- opposto
CONCLUSIONI: con “note scritte nell'interesse di parte attrice opponente trattazione ex artt. 127-ter c.p.c.” depositate in data 15 gennaio 2025 l'opponente ha concluso Parte_1 come da atto di citazione in opposizione del 23 marzo 2022, chiedendo pertanto a questo
Tribunale di “IN VIA PRELIMINARE RICONVENZIONALE - DICHIARARE, per le ragioni esposte in narrativa e per quelle che verranno accertate in corso di causa, la invalidità della delibera assembleare assunta in data 28/10/2021 da parte del Controparte_1 quantomeno nei confronti della società IN VIA PRINCIPALE - REVOCARE, Parte_1 per le ragioni esposte in narrativa e per quelle che verranno accertate in corso di causa, il decreto ingiuntivo n. 196/2022 reso in data 16/02/2022 nell'ambito del procedimento n.
1
- in via subordinata: condannare, per i motivi tutti indicati in narrativa, la in persona Parte_1 del suo legale rappresentante, al pagamento in favore del dell'importo Controparte_1 di € 7.011,40, oltre agli interessi decorrenti dalla domanda giudiziale sino al saldo effettivo;
- in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato via pec alla controparte in data 23 marzo 2022 la conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1 chiedendo dichiararsi l'invalidità della delibera assembleare assunta in data 28 ottobre 2021, oltre alla revoca del decreto ingiuntivo n° 196/2022 reso in data 18 febbraio 2022 nell'ambito del procedimento monitorio n° 365/2022 del Tribunale di Forlì. A sostegno della propria domanda la società opponente esponeva che il assumendo la qualità Controparte_1 di creditore, aveva presentato ricorso per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. chiedendo la condanna della pagamento della somma di € 7.011,40 oltre Parte_3 interessi e spese di procedimento;
che in data 28 ottobre 2021 l'assemblea condominiale aveva approvato un piano di riparto dal quale era emerso il suddetto credito in capo all'ente; tale ripartizione aveva ad oggetto sia il consuntivo ordinario dell'esercizio 2020-2021 che il bilancio preventivo 2021-2022; aggiungeva altresì l'opponente che la convocazione alla suddetta assemblea era avvenuta presumibilmente via e-mail inoltrata all'indirizzo comunicato dall'allora rappresentante legale pro tempore , il quale era però deceduto nel Persona_1
2019, ragione quest'ultima per la quale la società aveva incontrato notevoli difficoltà nel ricevere qualsivoglia comunicazione [ed invero, anche la notificazione di un precedente decreto ingiuntivo (n° 491/2021) non era andata a buon fine proprio a causa dell'irreperibilità presso la sede legale e del decesso del rappresentante legale]; successivamente a tale evento,
l'ente odierno convenuto aveva richiesto la nomina di un curatore speciale in favore della società opponente e, sulla base dei già menzionati presupposti, aveva quindi depositato ricorso per decreto ingiuntivo;
il Tribunale di Forlì aveva a tal fine nominato l'avv. Parte_2 quale curatore ex art. 78 c.p.c., emettendo quindi il decreto ingiuntivo in oggetto.
[...]
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 21 giugno 2022 il CP_1 contestando integralmente gli assunti avversari e rilevando l'inammissibilità della
[...] proposta opposizione nonché la sua manifesta infondatezza in fatto ed in diritto. A seguito della riserva assunta all'esito della prima udienza del 13 luglio 2022, con ordinanza del 20 ottobre 2022 il G.I. rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini di cui all'art. 183VI c.p.c.
2 Avvenuto il deposito delle memorie istruttorie solo da parte opposta, il Giudice con ordinanza resa all'esito dell'udienza c.d. “cartolare” dell'11 maggio 2023 fissava udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 7 dicembre 2023, poi differita al 16 gennaio 2025.
Successivamente ritenuta la causa matura per la decisione, con provvedimento del 16 gennaio
2025 la stessa veniva assunta in decisione con contestuale concessione alle parti dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
* * * * * * *
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio in funzione della disamina delle domande avanzate dalle parti, giova premettere che ai sensi dell'art. 1137 c.c.
“contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”. In termini generali, occorre chiarire che l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola, ai sensi del citato art. 1137 c.c., mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico, contenuto illecito, ossia contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume.
Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137 co. 2° c.c. (Cass.
S.U. n° 9839/2021).
Orbene, occorre meglio evidenziare la particolare differenza tra nullità e annullabilità delle delibere e, conseguentemente, gli effetti di tale diversità sull'ambito di applicazione della norma di cui all'art. 1137 c.c.; in particolare, sono radicalmente nulle le deliberazioni prive degli elementi essenziali di manifestazione della volontà, quelle affette da vizi attinenti alla regolare costituzione dell'assemblea e quelle che vertano su oggetti esclusi dal suo potere decisionale;
sono invece semplicemente annullabili le delibere affette da vizi formali relativi al procedimento di convocazione dell'assemblea e di formazione della sua manifestazione di volontà. In virtù di tale differenza, l'azione di cui all'art. 1137 c.c. sarebbe riferita esclusivamente alle impugnazioni delle delibere annullabili, in quanto l'azione di nullità, avente natura di mero accertamento, può essere esperita da chiunque vi abbia interesse (e non solo dai condomini dissenzienti) e senza alcun termine di prescrizione.
La giurisprudenza ha confermato tale impostazione, precisando che l'art. 1137 c.c. si riferisce alle sole azioni di annullamento e non a quelle di nullità (“L'art. 1137 c.c., che riconosce al singolo condomino il diritto di impugnare le deliberazioni dell'assemblea solo se dissenziente o assente, si riferisce alle azioni di annullamento e non a quelle di nullità, che, ai
3 sensi dell'art. 1421 c.c., possono essere proposte da chiunque vi abbia interesse ed anche dal condomino, quindi, che abbia partecipato, con il suo voto favorevole, alla formazione della delibera impugnata”: Cass. Civ. sez. II, 16 novembre 1992 n° 12281). A questo proposito, devono qualificarsi annullabili le delibere affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea. Ne consegue che “la mancata comunicazione, a taluno dei condòmini, dell'avviso di convocazione di assemblea condominiale comporta non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale” (Cass. Civ., sent. n° 4806/2005).
Quanto all'impugnazione delle delibere assembleari, l'art. 1337 c.c. sembra condividere la soluzione giurisprudenziale che già aveva esteso al condòmino astenuto la legittimazione all'azione, al pari del dissenziente e dell'assente, trattandosi di condomini – gli uni come gli altri – che non hanno contribuito all'approvazione. Ed invero, “spetta al condomino che sia stato assente all'assemblea nel corso della quale la delibera contestata è stata assunta o che, se presente, abbia espresso in merito il suo dissenso o si sia astenuto, l'onere di provare tali circostanze” (Cass. Civ. sez. II, sentenza n° 5611/2019). Dunque, la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali da cui sono affette le deliberazioni (cfr. Cass. Civ., sent. n° 2999/2010); prive di pregio risultano pertanto le argomentazioni difensive svolte a tale proposito dal opposto, non essendovi CP_1 peraltro dubbio alcuno neppure in ordine alla legittimazione attiva dell'odierno opponente, la cui nomina è stata appositamente richiesta al tribunale dal medesimo Controparte_1
e che risulta quindi senz'altro legittimato attivo nel presente giudizio a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°196/2022 nonché ad eccepire l'invalidità sia dell'originaria convocazione dell'assemblea condominiale che della successiva delibera.
Si osserva ancora che la giurisprudenza si è espressa più volte al fine di risolvere le questioni attinenti alle diverse fasi del giudizio d'impugnazione di cui all'art. 1137 c.c. In primo luogo, per quanto riguarda l'interesse ad agire – che deve permanere per tutti i gradi del giudizio – lo stesso non viene meno con l'adozione di successive delibere che si limitino a disciplinarne le modalità di esecuzione. In secondo luogo, per quanto attiene alle impugnazioni delle delibere assembleari, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che le stesse, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 163 c.p.c., vadano proposte con atto di citazione, non prevedendo l'art. 1137 c.c. una specifica forma di tali impugnazioni;
tuttavia, possono comunque ritenersi valide le impugnazioni proposte impropriamente con ricorso, sempreché l'atto risulti depositato in Cancelleria entro il termine stabilito dall'art. 1137
c.c. (Cass., Sez. Un., n° 8491/2011). Tanto chiarito, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione. In caso contrario, è inammissibile l'eccezione con la quale l'opponente deduce solo l'annullabilità della deliberazione
4 assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento” (Cass. Civ. sez. II, sent. n° 16635/2024). Pertanto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel riconoscere la possibilità in capo al singolo condòmino di rilevare l'annullabilità della delibera assembleare anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, purché proponga l'apposita domanda riconvenzionale nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla data di comunicazione della delibera.
Tanto chiarito, il fondamento del principio sin qui evidenziato andrebbe individuato – secondo la più recente giurisprudenza – proprio nell'art. 1137 c.c., ove è indiscutibile che l'annullamento di una delibera assembleare può essere oggetto solo di una domanda (e non di un'eccezione) con la quale i soggetti legittimati chiedono la rimozione dell'atto in questione.
Per quanto attiene al caso di specie, è provato che in data 25 febbraio 2022 sia stato notificato al curatore della società ( il decreto ingiuntivo n° 196/2022 e Parte_2 che soltanto in tal momento l'odierna opponente veniva a conoscenza della contestata delibera. In data 24 marzo 2022 la società, per il tramite del curatore, depositava l'opposizione a decreto ingiuntivo e con essa l'apposita domanda riconvenzionale, finalizzata ad ottenere la dichiarazione di annullamento della delibera e la conseguente revoca dell'ingiunzione opposta.
Pertanto, considerato che il curatore ha dimostrato di non aver avuto conoscenza in precedenza di tale delibera, si ritiene che l'esercizio della predetta azione sia del tutto tempestivo.
Ed invero, è stato debitamente evidenziato in citazione come l'impugnata delibera sia invalida non essendovi “stata una rituale convocazione di assemblea nei confronti della società
e ciò in quanto le comunicazioni prodotte in allegato al ricorso per ingiunzione Parte_1 non soddisfano il requisito di conoscenza legale (anche solo presunta o presumibile) della predetta convocazione in capo al condominio”. Orbene, il condòmino che impugni una deliberazione dell'assemblea, deducendo vizi relativi alla regolare costituzione o alla approvazione con maggioranza inferiore a quella prescritta, ha l'onere di provare il vizio di convocazione, onere che deve ritenersi ritualmente adempiuto nel caso di specie da parte opponente, avendo quest'ultima dato prova del vizio di annullabilità della delibera impugnata, atteso che le comunicazioni prodotte dal convenuto non soddisfano il requisito della conoscenza legale anche solo presunta.
Sul punto occorre infatti preliminarmente ricordare che l'art. 66 co. 3° disp. att. c.c. prevede che “l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”. Orbene, nel caso di specie dapprima veniva effettuata una comunicazione cartacea (cfr. doc. 9 di parte convenuta) inviata ad un indirizzo non corrispondente alla sede legale della società (per giunta irreperibile) né ad una sede locale regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese (dalla visura di Pt_1 risulta infatti che l'indirizzo di Gatteo, viale Trieste n° 42, ove è stata notificata la
[...] convocazione, non risulta registrato quale sede locale, essendo la società semplicemente
5 proprietaria dell'immobile sito in quel complesso condominiale). Analogamente, non può reputarsi ritualmente comunicata neppure la convocazione indirizzata al legale rappresentante pro tempore a mezzo di posta elettronica ordinaria (pur trattandosi di modalità a suo tempo autorizzata dal legale rappresentante della , posto che è Parte_1 Persona_1 deceduto nel 2019, sicché non risultava possibile accedere ai suoi dati ed avere conoscenza di quanto sopra. In conclusione, dagli atti è emerso che la convocazione dell'assemblea condominiale oggetto d'impugnazione non è stata indirizzata ad alcun recapito corrispondente alla sede legale della società attrice né ad un valido indirizzo mail. Tale circostanza comporta la violazione del diritto di partecipazione dell'avente diritto, in quanto non consente di ritenere integrata la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., stante la mancanza di prova della ricezione dell'avviso ad un valido indirizzo del destinatario. Ne deriva che la società non è stata posta nella concreta condizione di esercitare i diritti connessi alla partecipazione assembleare, con conseguente lesione del diritto di informazione e deliberazione;
orbene, ai sensi dell'art. 1137 c.c. detta violazione integra un vizio idoneo a determinare l'annullabilità della delibera impugnata, atteso che la mancata (o irregolare) convocazione costituisce causa tipica di annullabilità.
Ed invero, anche la giurisprudenza di merito ha ribadito che “la violazione del diritto alla partecipazione informata all'assemblea rende la delibera annullabile, poiché compromette la possibilità del condomino di esprimere un voto consapevole” (così Tribunale di Roma, sent.
n° 11875/2020); tale principio è coerente con l'orientamento espresso anche dalla Suprema
Corte di legittimità, secondo cui “l'approvazione di una delibera in assenza della possibilità, per i condomini, di esaminare previamente la documentazione rilevante, costituisce vizio invalidante del procedimento deliberativo” (Cass. Civ., sent. n° 11940/2003).
Nel caso di specie, la società odierna opponente non è stata posta nella concreta condizione di esercitare i propri diritti di partecipazione, con conseguente lesione del principio di buona fede e correttezza nei rapporti condominiali. Ed invero, come sopra accennato, la giurisprudenza di legittimità in tema di condominio negli edifici ha chiarito che “debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, comma 3, c.c. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per
i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i
6 partecipanti al ” (Cass. Civ. sez. un., 7 marzo 2005 n ° 4806), fermo restando per CP_1 il resto che “la valutazione del giudice in ordine al contenuto delle delibere condominiali non può estendersi al merito ed alla discrezionalità di cui dispone l'assemblea, che è organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità, posto che lo strumento dell'impugnativa della delibera non è finalizzato a controllare l'opportunità
o convenienza della soluzione adottata dalla decisione assembleare, ma solo a stabilire se la decisione sia il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea o no” (così ex plurimis da ultimo Corte d'Appello di Messina sez. II, 10 settembre 2021 n° 385).
La domanda di parte attrice deve pertanto ritenersi fondata atteso che la delibera impugnata risulta affetta da un vizio procedurale rilevante, che ne comporta l'annullabilità con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n° 196/2022 reso in data 18 febbraio 2022 dal
Tribunale di Forlì.
Fermo restando quanto sinora osservato, com'è noto tuttavia “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto il fondamento della pretesa creditoria e non la legittimità o meno dell'ingiunzione: pertanto l'eventuale carenza dei requisiti previsti agli artt. 633 c.p.c. e ss. per la concessione del provvedimento monitorio rileva solo ai fini del regolamento delle spese processuali. Da ciò consegue che ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria agita in giudizio deve farsi riferimento all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo limitarsi alle sole prove allegate al ricorso monitorio” (in questi termini ex permultis si veda di recente Tribunale di Roma sez. XVII, 2 maggio 2023 n° 6847). Orbene, pur dovendosi ribadire l'illegittimità del provvedimento monitorio opposto in quanto per l'appunto emesso sulla scorta da un ricorso fondato su una delibera assembleare non ritualmente resa né comunicata alla società odierna opponente (con ogni conseguenza di sorta in ordine alla disciplina delle spese di lite), ciò non esclude tuttavia la necessità di accertare nel presente giudizio la fondatezza o meno della pretesa creditoria azionata dal nei CP_1 CP_1 confronti della condòmina sulla scorta della complessiva documentazione Parte_1 versata in atti dalla parte attrice in senso sostanziale;
ciò sulla scorta del noto principio giurisprudenziale secondo cui deve escludersi “che la delibera di approvazione assembleare del piano di ripartizione costituisca un presupposto processuale o una condizione dell'azione, posto che la legittimazione ad agire dell'amministratore per il pagamento della quota condominiale trova fondamento direttamente nelle disposizioni di cui agli artt. 1130 e 1131
c.c.. A seguito dell'opposizione al decreto dunque, si dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinaria, con onere, in assenza della delibera di approvazione del piano di riparto, per
l'amministratore di provare gli elementi costitutivi del credito nei confronti del CP_1 anche avuto riguardo ai criteri di ripartizione delle spese relative alle parti comuni dell'edificio e facoltà di quest'ultimo di contestare sussistenza ed ammontare del credito medesimo azionato nei suoi confronti” (in questi termini Cass. Civ. sez. II, 28 aprile 2017 n°
10621; si veda altresì nello stesso senso più di recente Corte d'Appello di Napoli sez. III, 19 settembre 2019 n° 4525).
Ciò posto, nel corso del presente giudizio il oltre a quanto già Controparte_1 prodotto in sede monitoria nonché in allegato alla propria comparsa costitutiva [con particolare riferimento ai documenti nn. 1), 4), 5), 6), 14), 16), 26), 27), 29) e 30)], ha altresì effettuato
7 una corposa produzione documentale in occasione del deposito della memoria ex art. 183, co.
6° n° 2), c.p.c. del 15 dicembre 2022 (si rimanda in particolare ai documenti nn. da 32 a 39), fornendo in tal modo più che adeguata dimostrazione sia della sussistenza che dell'ammontare del proprio credito, desumibile in particolare non solo dai pregressi bilanci – mai impugnati, per quanto è dato sapere – ma anche dalla documentazione più recente, relativa alla contabilità completa dell'amministratore di condominio, sulla scorta della quale è stata adottata anche la delibera assembleare del 28 ottobre 2021 ed è stato quindi emesso il decreto ingiuntivo n°
196/2022 per l'ammontare di € 7.011,40 oltre interessi;
trattasi di documentazione per vero non contestata dalla società opponente e della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare;
giova a tal fine anche la rituale allegazione delle tabelle millesimali regolarmente approvate dall'assemblea, in virtù della quale è stata conteggiata la quota degli oneri condominiali gravante sulla quale proprietaria di un immobile sito all'interno dello stabile Parte_1 condominiale.
Ne consegue pertanto che, nonostante l'accertato vizio della delibera assembleare testé citata ed il conseguente annullamento del provvedimento monitorio opposto, in accoglimento della domanda sostanziale formulata dal va disposta in questa sede la Controparte_1 condanna della al pagamento in favore del suddetto ente del complessivo importo Parte_1 di € 7.011,40 oltre interessi al tasso legale dall'11 febbraio 2022 (data di proposizione della domanda monitoria) fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza della e, in difetto di notula Parte_1
e previa compensazione tra le parti nella congrua misura di 1/3 in ragione dell'annullamento della delibera condominiale e del conseguente decreto ingiuntivo n° 196/2022, si liquidano come in dispositivo in favore dell'opposto in applicazione di congrui Controparte_1 valori prossimi ai medi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (come da ultimo riformato con
D.M. n° 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n° 236 dell'8 ottobre 2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022), applicabili in ragione del valore del decisum (scaglione di riferimento da
€ 5.201,00 ad € 26.000,00), avuto riguardo all'effettiva complessità della vicenda sub judice e non essendo emerse ragioni per doversi discostare in misura significativa dai valori medi di riferimento.
Alla luce del complessivo esito del giudizio, non sussistono evidentemente i presupposti per l'invocata condanna del opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_1
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì - Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 815/2022 R.G., disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza, così provvede: in accoglimento l'opposizione proposta dalla annulla la delibera Parte_1 dell'assemblea condominiale assunta in data 28 ottobre 2021 per violazione del diritto di partecipazione ai sensi degli artt. 66 disp. att. c.c. e 1137 c.c. e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n° 196/2022 emesso in data 18 febbraio 2022 dal Tribunale di Forlì nell'ambito del procedimento monitorio n° 365/2022; condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, per le causali Parte_1
8 di cui in parte motiva, al pagamento in favore del in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, della somma di € 7.011,40 oltre interessi al tasso legale dall'11 febbraio 2022 fino all'effettivo soddisfo;
compensa tra le parti le spese processuali nella misura di 1/3 e, per l'effetto, condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante Parte_1 porzione di 2/3 delle spese in favore del in persona dell'amministratore Controparte_1 pro tempore, spese che liquida in detta quota nel complessivo importo di € 3.220,00 (di cui €
600,00 per la fase di studio, € 470,00 per la fase introduttiva, € 1.070,00 per la fase di trattazione ed € 1.080,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
Forlì, 24 giugno 2025
Il Giudice dott. Danilo Maffa
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